Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 16/03/2026, n. 806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 806 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00806/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02206/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2206 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Federica Licata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Siracusa, Libero Consorzio Comunale di Siracusa, non costituiti in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS- rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della determina dirigenziale n. -OMISSIS- del 29.7.2025, adottata dal dirigente del Settore "Attività Produttive - SUAP" del Comune di Siracusa, con cui è stata concessa l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) alla controinteressata, per l'esercizio dell'attività di "Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo, ferro e cemento", in -OMISSIS-, -OMISSIS- (foglio -OMISSIS-);
- della determina dirigenziale n. -OMISSIS- del 21.7.2025, adottata dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa in favore della controinteressata, per autorizzazione allo "scarico di acque reflue", "emissioni in atmosfera" e in materia di "impatto acustico";
- del parere favorevole relativo allo "scarico di acque reflue", rilasciato dal Comune di Siracusa, prot. -OMISSIS- del 12.6.2025, conosciuto in uno alla determina dirigenziale n. -OMISSIS-del 21.7.2025, in data 5.8.2025;
- del parere favorevole relativo alle "emissioni in atmosfera" rilasciato dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa prot. gen. -OMISSIS- del 28.5.2025, conosciuti in uno alla determina dirigenziale n. -OMISSIS-del 21.7.2025, in data 5.8.2025;
- di tutte le dichiarazioni adottate dal tecnico abilitato della controinteressata, allegate all'istanza di AUA, compresa la Segnalazione certificata di Agibilità a firma del tecnico abilitato incaricato dalla controinteressata e di ogni altro atto istruttorio ed endo-procedimentale, benché sconosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 il dott. VA CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente agiva in qualità di usufruttuario di un immobile, sito in -OMISSIS-, -OMISSIS-, lett. -OMISSIS- in cui affermava di essere residente.
Riferiva che, su un fondo confinante, a distanza di circa 5/8 metri dal confine della proprietà e della propria casa, sarebbe stato presente un capannone artigianale, appartenente alla società controinteressata, adibito all’attività di “Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo, ferro e cemento”, da cui, per l’utilizzo di una tecnica basata sullo scuotimento e vibrazione delle forme in lamiera contenenti i materiali inerti impastati, sarebbero provenute immissioni sonore di elevatissima intensità, insopportabili all’orecchio umano.
1.1. Riferiva, altresì, che in data 17 febbraio 2025 il Comune di Siracusa avrebbe rilasciato alla controinteressata una concessione edilizia in sanatoria per gli immobili presenti nella sua proprietà con “ espressa esclusione del capannone artigianale -industriale … perché non idoneo staticamente ” e che, tuttavia, malgrado tale ultima espressa esclusione, il tecnico incaricato dalla stessa controinteressata, aveva inoltrato, in data 28 febbraio 2025, una segnalazione certificata di agibilità concernente anche il capannone, sulla cui base il Comune di Siracusa avrebbe proceduto all’adozione del parere favorevole per il rilascio dell’AUA.
1.2. Censurava l’acritico recepimento di tale errore, dapprima da parte del Libero Consorzio comunale di Siracusa nella determina dirigenziale -OMISSIS- del 21 luglio 2025 e successivamente da parte dello stesso Comune di Siracusa, che, a suo parere, avrebbe rilasciato l’AUA, giusta determina dirigenziale n. -OMISSIS- del 29 luglio 2025, senza alcun controllo sulla coerenza degli atti a monte.
1.3. Lamentava, altresì, che né il Libero Consorzio comunale di Siracusa, né il Comune di Siracusa avrebbero mai eseguito un controllo di regolarità dell’“impatto acustico” dell’impianto.
2. Ciò premesso, formulava i seguenti motivi di ricorso.
2.1. In primo luogo, affermava che l’AUA sarebbe stata platealmente illegittima in quanto il capannone presente nel fondo della controinteressata non sarebbe stato oggetto né di sanatoria, né di segnalazione certificata di abitabilità, con conseguente eccesso di potere per errore e travisamento dei presupposti di fatto.
2.2. Aggiungeva, relativamente alla regolarità dell’impatto acustico, che l’AUA sarebbe stata rilasciata sulla base dell’asserita veridicità dell’attestazione del tecnico della società contro-interessata (v. scheda “E” citata a pag. 4 della det. Dir. -OMISSIS-/2025), ma che la prescrizione, di cui alla pag. 5 della stessa determina, di una nuova misurazione acustica del sito in questione durante l’esercizio a pieno regime dell'attività in oggetto, entro 30 gg. dal rilascio dell'AUA da parte del SUAP di Siracusa, sarebbe stata platealmente omessa, con la conseguenza che lo stesso ricorrente avrebbe subito quotidianamente intollerabili immissioni acustiche incompatibili con la vita umana, come attestato nella relazione depositata da un proprio tecnico.
2.2.1. Rilevava, in tal senso, che l’AUA sarebbe stata illegittima in quanto adottata in patente violazione delle prescrizioni di cui alla legge 447/1995, secondo cui le domande di rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative dovrebbero contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.
3. In conclusione, per tutte le predette ragioni, chiedeva, in via istruttoria, di ordinare al SUAP del Comune di Siracusa di depositare copia integrale del fascicolo relativo al rilascio dell’AUA impugnata, e, inoltre, di disporre una verificazione per l’accertamento del rispetto o meno dei limiti acustici imposti dalle vigenti norme primarie e secondarie.
Nel merito, chiedeva, in accoglimento del ricorso, di dichiarare l’illegittimità degli atti impugnati e, per l’effetto, di annullarli ad ogni effetto di legge.
4. Le Amministrazioni intimate, benché destinatarie di regolare notificazione del ricorso, non si costituivano in giudizio.
5. Si costituiva in giudizio, invece, la società controinteressata -OMISSIS- la quale metteva in evidenza che, nelle more, il provvedimento impugnato sarebbe stato annullato in autotutela dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa con determinazione n. -OMISSIS- del 22 ottobre 2025 e chiedeva, conseguentemente, al Tribunale di dichiarare l’improcedibilità della domanda avversaria, ex art. 35 c.p.a., nelle forme di cui all’art. 85 c.p.a..
Rilevava, comunque, che, poiché l’immobile del ricorrente sarebbe stato realizzato senza titolo (tanto che, per esso, sarebbe stata pendente un’istanza di condono rispetto alla quale, aggiungeva, la parte avrebbe, in realtà, realizzato ulteriori abusi), in capo a quest’ultimo sarebbe mancato un interesse diretto, concreto e attuale che avrebbe potuto legittimare l’impugnazione.
6. Il ricorrente depositava, quindi, una memoria di replica nella quale segnalava che anche il Comune di Siracusa aveva adottato, in data 11 dicembre 2025, l’atto di annullamento in autotutela della propria precedente AUA.
Chiedeva, pertanto, di dichiarare, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a, la cessazione della materia del contendere.
Quanto alla supposta mancanza, in suo capo, di un interesse diretto, concreto e attuale all’impugnazione, si limitava ad affermare che sarebbe stata priva di fondamento giuridico, e non supportata da alcuna prova documentale, l’affermazione relativa all’asserita mancanza di conformità urbanistica dell’immobile.
Chiedeva, pertanto, la dichiarazione della cessazione della materia del contendere e la condanna delle parti, in solido, al pagamento delle spese di causa, da distrarsi in favore del difensore, sulla base del principio della soccombenza virtuale.
7. La controinteressata depositava, quindi, un’ulteriore memoria con cui faceva presente di aver presentato un esposto, in data 16 dicembre 2025, per segnalare gli abusi posti in essere all’interno del terreno del ricorrente.
Sarebbe stato, a suo parere, paradossale che il titolare di un immobile abusivo avesse preteso di dolersi delle immissioni sonore connesse all’esercizio di un’attività di produzione di manufatti in cemento e calcestruzzo, legittimamente svolta dal vicino proprio nella zona a ciò espressamente destinata dal P.R.G. .
Per tali ragioni insisteva nelle proprie precedenti domande.
8. Il ricorrente replicava, in una memoria conclusiva, che il suddetto esposto non sarebbe stato oggetto di alcun accertamento, né di tipo amministrativo né di tipo giudiziario, insistendo nella domanda di condanna in solido delle controparti al pagamento delle spese, sulla base del principio della soccombenza virtuale.
9. La controinteressata produceva, quindi, un’ulteriore memoria, insistendo nelle proprie conclusioni.
10. All’udienza del 27 gennaio 2026, uditi i difensori delle parti costituite, i quali insistevano nelle loro precedenti richieste, il ricorso veniva posto in decisione.
DIRITTO
11. Ciò premesso, alla luce dell’intervenuto annullamento, nelle more dell’instaurazione del giudizio e della celebrazione dell’udienza di merito, dei provvedimenti impugnati, non resta che dichiarare la cessazione della materia del contendere.
12. La pronuncia si impone in quanto sono venuti meno gli atti impugnati con il ricorso e dovendosi, d’altra parte, escludere la sussistenza di una carenza originaria dell’interesse ad agire in capo al ricorrente (come, invece, eccepito dalla controinteressata) dal momento che, se è vero che la determinazione di annullamento in autotutela del Libero Consorzio risale al 22 ottobre 2025, ovvero a due giorni prima del deposito del ricorso, assume, tuttavia, valore decisivo la circostanza che la comunicazione di tale provvedimento al ricorrente è avvenuta successivamente alla data di presentazione del predetto atto di impugnazione, con la conseguenza che può, in definitiva, affermarsi, sul punto, che, nel momento in cui il ricorrente ha instaurato il giudizio doveva ritenersi ancora sussistente il suo interesse ad agire.
Non può, poi, trascurarsi che l’analogo provvedimento di annullamento in autotutela dell’AUA da parte del Comune è ancora successivo, essendo stato adottato in data 11 dicembre 2025, ragion per cui va, a maggior ragione, affermata l’infondatezza dell’eccezione di carenza di interesse formulata dalla società controinteressata.
13. Riguardo alla domanda, formulata dal ricorrente, di pronuncia sulle spese di causa sulla base del principio della soccombenza virtuale, va osservato quanto segue.
Non vi è dubbio, per un verso, che l’intervenuto annullamento in autotutela costituisca la dimostrazione dell’effettiva illegittimità del provvedimento impugnato dal ricorrente, a prescindere dalle ragioni per cui le Amministrazioni intimate abbiano adottato tale atto di ritiro e dalla sussistenza meno di un nesso causale tra tale ultima iniziativa dell’Amministrazione e la presentazione del ricorso.
Inoltre, deve ritenersi irrilevante la circostanza che l’origine di tale annullamento consisterebbe in quello che, secondo la controinteressata, sarebbe, asseritamente, un mero “refuso” commesso, nella compilazione della SCA, da parte del proprio tecnico, dal momento che, a prescindere dalla qualificazione e dalla tipologia di errore commesso, l’effetto oggettivo da esso prodotto è stato di natura invalidante, circostanza della quale ha preso atto e su cui si è basata proprio l’adozione del provvedimento di annullamento in autotutela da parte dell’Amministrazione.
13.1. Irrilevante, ancora, è la circostanza che l’immobile del ricorrente sia stato fatto oggetto di una istanza condono.
La posizione del ricorrente, infatti, nella pendenza di una tale domanda di sanatoria che, se accolta, condurrebbe alla regolarizzazione dell’immobile, non può considerarsi, proprio per tale possibile esito, contra ius e immeritevole di tutela, almeno finché non venga adottato un eventuale diniego di tale domanda di regolarizzazione.
14. Tutto ciò premesso, considerato, tuttavia, che, la controversia riguarda il rilascio di provvedimenti, quali le autorizzazioni ambientali, notoriamente caratterizzati da un elevato tasso di discrezionalità e di opinabilità e dalla complessità dei procedimenti che conducono alla loro adozione, e che, dunque, deve favorevolmente apprezzarsi, per un verso, il comportamento collaborativo tenuto dalle Amministrazioni, che hanno fatto esercizio dei propri poteri di autotutela e per altro verso, proprio alla luce della complessità dei procedimenti in esame, la non pretestuosità delle difese della controinteressata, il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di causa tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità delle parti interessate, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente e della società controinteressata.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GN NN NE, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario
VA CO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA CO | GN NN NE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.