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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 27/03/2025, n. 910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 910 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
NN.RR.GG. 4277/2023 - 4338/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Aurora La Face alla pubblica udienza svolta in data
27.03.2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente,
SENTENZA
Nei procedimenti riuniti nn. 4277/2023 - 4338/2023 RR.GG., aventi ad oggetto: “reddito di cittadinanza”;
PROMOSSO DA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Annalisa Parte_1
Giacobbe;
- RICORRENTE -
Contro
, in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, dall'Avv.
Oliviero Atzeni e Maria Cammaroto;
-RESISTENTE-
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso proposto in data 2.8.2023, , impugnava la nota datata Parte_1
1.6.2023 e notificatale in data 3.7.2023, avente ad oggetto “Reddito/Pensione di cittadinanza: restituzione somme per pagamento non dovuto”, con la quale l' , sulla CP_2
scorta delle revoca/decadenza dal reddito/pensione di cittadinanza, chiedeva la restituzione dell'importo pari a € 13.428,15 dalla medesima percepito da maggio 2019 a ottobre 2020 e la nota datata del 5.6.2023, mai notificatale, ricevuta presso gli sportelli per le vie CP_2 brevi, ed avente ad oggetto “RdC/PdC Protocollo n. ” Controparte_3 con la quale l' aveva revocato il beneficio relativo alla domanda di reddito di CP_2
cittadinanza prot. n. inps-rdc-2019-1192627 presentata in data 19.4.2019 con la
1 motivazione “Segnalazione da Comune della mancata coincidenza tra nucleo DSU e famiglia anagrafica (fatte salve le differenze ammesse in applicazione dell'art. 3 del
DPCM 159/2013”.
Esponeva che, essendo priva di un proprio ed autonomo sostentamento economico, aveva percepito, sin dalla sua previsione, il c.d. reddito di cittadinanza dall'anno 2019/2020, anno in cui aveva avanzato richiesta del beneficio;
risiedeva unitamente al proprio nucleo familiare di allora composto dalla sig.ra (figlia), Parte_2 Controparte_4
(figlio), (madre), (convivente), Parte_2 Controparte_5 CP_6
(fratello), (fratello), in Messina, in Via E Abate Pal E Int.; CP_7 CP_5
, legalmente separato dalla moglie già dal 2012, pur convivendo ormai da anni
[...]
con ella ricorrente, aveva mantenuto la propria residenza, sempre in Messina ma in
Contrada Marotta Villaggio Curcuraci;
dalla convivenza con il nasceva, nel CP_4
2018, in data 19.4.2019, possedendone tutti i requisiti, presentava per Controparte_4
l'intero nucleo familiare, domanda per l'ottenimento del beneficio del reddito di cittadinanza assunta al protocollo dell'Ente n. – RDC – 2019 – 1192627 che veniva CP_2 positivamente accolta dall'Ente resistente che procedeva all'erogazione del beneficio per ben 18 mesi, decorsi i quali, permanendone i requisiti, aveva continuato a presentare domanda di riconoscimento del predetto beneficio sempre accolta dall' che ne CP_2 continuava l'erogazione sempre in favore del predetto nucleo familiare;
nelle more, avendone fatto richiesta, otteneva in assegnazione un alloggio comunale da parte dello e per l'effetto stipulava apposito contratto di locazione n. 741 del 17.3.2022 ove si Pt_3
stabiliva a partire dal 2022 con il proprio nucleo familiare composto, questa volta, dai figli e e da , suo convivente, modificando, quindi, la Parte_2 CP_4 Controparte_5
propria residenza e trasferendola sempre in Messina ma in Via Bolivia n. 42; da ultimo, a seguito della comunicata revoca del reddito di cittadinanza (domanda prot. CP_3
2019-1192627), con conseguente obbligo di restituzione, provvedeva immediatamente a chiedere un appuntamento presso lo sportello dell'ente al fine di ottenere le dovute motivazioni in ordine alla richiesta, anche in considerazione della mancata notifica della revoca.
Rilevava, che l'atto di revoca, ricevuto per vie brevi, aveva una data successiva a quella della richiesta di restituzione delle somme (datata 1.6.2023, ossia quella del giorno
5.6.2023 in violazione dei principi sul corretto iter procedimentale, nonché del principio di partecipazione procedimentale.
Lamentava che avendo l' proceduto a bloccare anche per il futuro l'erogazione del CP_2
reddito di cittadinanza, aveva procurato un grave nocumento al nucleo familiare privo di
2 qualsivoglia sostentamento, con conseguente impossibilità di pagare il canone di locazione relativo all'alloggio assegnatole dallo inserito nel Reddito di Cittadinanza, Parte_4
rischiando così, per come contrattualmente previsto, la revoca del contratto di locazione con conseguente perdita dell'alloggio, unica soluzione abitativa in possesso del nucleo familiare.
Eccepiva la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del d.p.c.m. n. 159/2013 il quale dispone che “I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare. A tal fine, identificata di comune accordo la residenza familiare, il coniuge con residenza anagrafica diversa è attratto ai fini del presente decreto nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare” e degli artt. 2, 3 della Cost.
Eccepiva, altresì, il difetto di motivazione dell'atto impugnato, in quanto non preceduto dalla notifica del presupposto atto di revoca.
Richiamava giurisprudenza di legittimità a fondamento dell'irripetibilità delle somme ricevute a titolo di Reddito di Cittadinanza, trattandosi di eventuale indebito assistenziale, il quale abiliterebbe l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei requisiti richiesti per legge, a meno che non si provi il dolo dell'accipiens. CP_ Eccepiva la violazione della circolare del 20.3.2019 n. 43, nonché dell'art. 38 Cost., dell'art. 1227 c.c. e del principio dell'affidamento.
Chiedeva, pertanto di “a) Accertare e dichiarare l'illegittimità della revoca del beneficio del reddito di cittadinanza siccome espresso nel provvedimento del 5.6.2023 e per l'effetto condannare l' di Messina al ripristino del beneficio del reddito di cittadinanza in CP_2 favore della sig.ra a far data dall'interruzione dell'erogazione dello Parte_1
stesso; b) Previa sospensione e disapplicazione di ogni contrario atto e/o provvedimento amministrativo, accertare e dichiarare, per i motivi su esposti, l'assoluta irripetibilità delle somme richieste dall alla ricorrente sig.ra a titolo di "reddito CP_2 Parte_1
di cittadinanza in ordine alla domanda prot. INPS-RDC-2019-1192627 e per l'effetto ritenere e dichiarare prescritta, decaduta e/o comunque infondata in fatto e diritto e, quindi, respingere, con la più opportuna statuizione, la richiesta avanzata dall nei CP_2 confronti dell'odierna ricorrente, di restituzione della somma di € 13.428,15”. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
CP_
2. L' si costituiva con memoria del 31.01.2024 contestando il fondamento del ricorso.
Rilevava che in data 29 maggio 2023 era intervenuto un provvedimento di revoca della domanda RdC n. INPS-RDC-2019-1192627, emesso dal Comune di Messina, in esito ai controlli di propria competenza, data la rilevata mancata coincidenza tra nucleo DSU e
3 CP_ famiglia anagrafica, che veniva comunicata all' tramite la Piattaforma per la gestione dei Patti per l'inclusione sociale. CP_ Precisava che per le sedi territoriali non fosse possibile riesaminare/rettificare i provvedimenti del il quale avrebbe dovuto provvedere al riesame/rettifica CP_8 dell'apposta revoca, inserendo tali esiti nell'apposita piattaforma GePI, per consentirgli di procedere con elaborazione centralizzata al ripristino della prestazione e all'annullamento dell'eventuale indebito generatosi.
Osservava che l'intervenuta revoca, qualificandosi in termini sanzionatori, aveva conseguentemente travolto la successiva domanda RdC n. Parte_5 presentata in data 07/06/2022, respinta in quanto “presentata prima dello spirare del termine di 6 mesi di cui all'articolo 7, comma 11, della legge n. 26 del 2019.”
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso e instava per le spese e i compensi di giudizio.
3. Con separato ricorso depositato in data 05.08.2023, impugnava la nota Parte_1 datata 1.7.2023 emessa dall' sede di Messina e notificatale in data 11.7.2023, CP_2 avente ad oggetto “RdC/PdC Protocollo n. Revoca del Parte_5 beneficio” con la quale l'Ente previdenziale le comunicava la revoca del beneficio del RdC
Prot n. presentata in data 7.6.2022 con la motivazione che Parte_5
“trattasi di domanda presentata prima dello spirare del termine di 6 mesi di cui all'art. 7, comma 11, della L. n. 26 del 2019”.
Richiamava le difese ed eccezioni di cui al precedente ricorso.
Concludeva chiedendo: “a) Accertare e dichiarare l'illegittimità della revoca del beneficio del reddito di cittadinanza siccome espresso nel provvedimento dell'1.7.2023 notificato alla ricorrente in data 11.7.2023 e per l'effetto annullare il predetto provvedimento e ordinare all' il ripristino del beneficio del reddito di cittadinanza in favore della CP_2 sig.ra a far data dall'interruzione dell'erogazione dello stesso”. Con Parte_1
vittoria di spese e compensi di giudizio.
CP_
4. L si costituiva in giudizio con memoria del 17.06.2024, contestando la fondatezza in fatto e in diritto del ricorso, di cui chiedeva il rigetto. Instava per le spese e i compensi di giudizio.
5. All'udienza odierna la causa veniva discussa dalle parti;
i due procedimenti venivano riuniti, stante la sussistenza di ragioni di connessione, e decisi mediante lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
6.- Come è noto, il D.L. n. 4 del 28.01.2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 26 del 28.03.2019, ha istituito a decorrere dal mese di aprile 2019, il reddito di cittadinanza, quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di
4 contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura, attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.
Ai sensi dell'art. 2 del D.L. citato, il reddito di cittadinanza è riconosciuto “ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio”, di specifici requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, oltreché di peculiari requisiti reddituali e patrimoniali, che devono sussistere dal momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio.
Considerato che l'ISEE è quell'indicatore utilizzato per valutare e confrontare la situazione economica dei nuclei familiari che intendono richiedere una prestazione sociale agevolata e che per ottenere la certificazione ISEE è necessario compilare la DSU, un documento che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare, occorre chiarire quale sia la nozione di nucleo familiare a cui far riferimento, al fine di verificare se nella DSU possa essere autodichiarata una situazione di fatto divergente dai registri anagrafici.
La nozione di nucleo familiare rilevante ai fini della concessione del Rdc è individuata dall'art. 2 comma 5 del D.L. n. 4/2019, il quale stabilisce che “Ai fini del Rdc il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, n. 159 del 2013”, che a su volta afferma: “Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della
DSU, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo”.
Dalla lettura delle norme emerge chiaramente che il nucleo familiare al quale si deve fare riferimento è quello risultante dai registri anagrafici.
Inoltre, le informazioni anagrafiche sono contenute in registri pubblici e possono ex art. 46,
D.p.r. n. 445/2000 essere sostituite da una autocertificazione sottoscritta dall'interessato che, tuttavia, non può essere difforme dalle informazioni contenute in detti registri.
Ai fini della concessione del RDC occorre, pertanto, valutare la coincidenza tra lo stato di famiglia risultante dall'anagrafe comunale e i dati relativi al nucleo familiare come dichiarati nella DSU vigente presentata prima della domanda del beneficio.
Nel caso in esame, risulta provato che la ricorrente ha dichiarato in sede DSU una situazione difforme da quella risultante dai registri anagrafici prodotti dalla parte resistente.
In particolare, dagli atti di causa risulta che nella domanda di Rdc prot. CP_9
1192627, collegata alla attestazione ISEE e alla Dichiarazione Sostitutiva Unica n. di prot.
5 del 27.03.2019, si riportava un nucleo familiare Controparte_10
composto , Parte_1 Parte_2 Parte_6 Parte_2
, e , con residenza in via E. Abate Pal. E, Controparte_5 CP_6 CP_7 mentre, dalle risultanze dell'anagrafe nazionale della popolazione residente, in atti, il nucleo risultava composto da , Parte_1 Parte_2 Parte_6
e , e Parte_2 CP_6 CP_7 Parte_7 Parte_8
[...]
Va rilevato che dalle risultanze anagrafiche il nucleo familiare era composto da 8 persone, tra cui e l'ultimo minorenne, mentre nella DSU Parte_7 Parte_8
gli stessi non venivano indicati e al loro posto veniva indicato, quale soggetto convivente, il sig. . Controparte_5
E' innegabile, pertanto, che ci fosse una discrasia tra il nucleo familiare denunciato nella
DSU e la c.d. famiglia anagrafica, discrasia che ha continuato a persistere anche successivamente tra la DSU dell'11.04.2022 e le risultanze anagrafiche aventi medesima data.
E' ormai pacifico che “l'onere probatorio in materia di ripetizione di indebito grava su colui che agisce per ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto
l' abbia ritenuto indebitamente percepito, provando i fatti costitutivi del diritto alla CP_2 prestazione richiesta”. (Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 15550/19; depositata il 10 giugno).
La parte ricorrente non ha fornito alcuna prova a giustificazione della non coincidenza tra le dichiarazioni rese con la DSU e quanto risulta dagli estratti anagrafici e, in particolare, dell'omessa indicazione di (soggetto che per età potrebbe essere Parte_7
percettore di reddito).
Né al caso di specie potrebbe applicarsi l'orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità in merito all'irrepetibilità delle prestazioni assistenziali, fatta salva l'ipotesi del dolo del percipiente, atteso che la stessa Corte Costituzionale, con sentenza del 20 marzo 2025 n. 31, ha chiarito che il Reddito di cittadinanza non ha natura assistenziale, non essendo diretto “a soddisfare un bisogno primario dell'individuo ma trattandosi di una misura di politica attiva per l'occupazione, di carattere temporaneo, soggetta a precisi obblighi e soprattutto a rigide condizionalità che, se disattese, determinano il venir meno del diritto alla prestazione”.
In materia di sanzioni, l'art. 7 del D.L. convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo
2019, n. 26, prevede che “quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento
6 dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario e' tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”.
Il provvedimento di revoca della domanda RdC n. INPS-RDC-2019-1192627, nonché la richiesta di restituzione dell'indebito, pertanto, sono legittimi. CP_
7. Il provvedimento con cui l' in data 1.7.2023 ha revocato il beneficio richiesto con la domanda n. Protocollo RDC-2022-5977191 presentata dalla ricorrente a giugno del 2022, invece, risulta illegittimo per errata motivazione.
La suddetta nota, infatti, riportava testualmente “Domanda presentata prima dello spirare del termine di 6 mesi di cui all'articolo 7, comma 11, della legge n. 26 del 2019”, il quale prevede che in tutti i casi diversi da quelli di cui al comma 3, il RDC può essere richiesto, dal richiedente ovvero da altro componente il nucleo familiare, solo decorsi diciotto mesi dalla data del provvedimento di revoca o di decadenza, ovvero, nel caso facciano parte del nucleo familiare componenti minorenni o con disabilità, come definita a fini ISEE, decorsi sei mesi dalla medesima data.
Nel caso di specie la revoca del beneficio richiesto con domanda del 2022, è intervenuta solo nel 2023 quindi successivamente, in considerazione della revoca del beneficio richiesto nel 2019.
A giugno 2022, data della presentazione della domanda di Rdc, la ricorrente non era al corrente della revoca comunicata a luglio 2023, ma soprattutto la revoca è intervenuta
CP_ successivamente alla seconda domanda di Rdc e, pertanto, l' non si è attenuto alla norma che prevede un lasso temporale dalla revoca alla nuova domanda che decorra dalla revoca stessa e non a ritroso.
La nota dell'1.7.2023, pertanto, va annullata. CP_
8. Non può trovare accogliento la domanda formulata dall' in merito alla condanna di parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non sussistendone i presupposti.
9. In considerazione delle ragioni della decisione, le spese di lite vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza difesa ed eccezione, così provvede:
- Rigetta la domanda di cui al ricorso iscritto al n. 4277/2023 R.G.
7 - in accoglimento riscorso iscritto al n. 4338/2023 R.G., dichiara l'illegittimità della revoca del beneficio del reddito di cittadinanza di cui alla domanda Protocollo
n. Parte_5
- Compensa integralmente le spese tra le parti.
Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Messina, 27.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Aurora La Face
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Aurora La Face alla pubblica udienza svolta in data
27.03.2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente,
SENTENZA
Nei procedimenti riuniti nn. 4277/2023 - 4338/2023 RR.GG., aventi ad oggetto: “reddito di cittadinanza”;
PROMOSSO DA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Annalisa Parte_1
Giacobbe;
- RICORRENTE -
Contro
, in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, dall'Avv.
Oliviero Atzeni e Maria Cammaroto;
-RESISTENTE-
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso proposto in data 2.8.2023, , impugnava la nota datata Parte_1
1.6.2023 e notificatale in data 3.7.2023, avente ad oggetto “Reddito/Pensione di cittadinanza: restituzione somme per pagamento non dovuto”, con la quale l' , sulla CP_2
scorta delle revoca/decadenza dal reddito/pensione di cittadinanza, chiedeva la restituzione dell'importo pari a € 13.428,15 dalla medesima percepito da maggio 2019 a ottobre 2020 e la nota datata del 5.6.2023, mai notificatale, ricevuta presso gli sportelli per le vie CP_2 brevi, ed avente ad oggetto “RdC/PdC Protocollo n. ” Controparte_3 con la quale l' aveva revocato il beneficio relativo alla domanda di reddito di CP_2
cittadinanza prot. n. inps-rdc-2019-1192627 presentata in data 19.4.2019 con la
1 motivazione “Segnalazione da Comune della mancata coincidenza tra nucleo DSU e famiglia anagrafica (fatte salve le differenze ammesse in applicazione dell'art. 3 del
DPCM 159/2013”.
Esponeva che, essendo priva di un proprio ed autonomo sostentamento economico, aveva percepito, sin dalla sua previsione, il c.d. reddito di cittadinanza dall'anno 2019/2020, anno in cui aveva avanzato richiesta del beneficio;
risiedeva unitamente al proprio nucleo familiare di allora composto dalla sig.ra (figlia), Parte_2 Controparte_4
(figlio), (madre), (convivente), Parte_2 Controparte_5 CP_6
(fratello), (fratello), in Messina, in Via E Abate Pal E Int.; CP_7 CP_5
, legalmente separato dalla moglie già dal 2012, pur convivendo ormai da anni
[...]
con ella ricorrente, aveva mantenuto la propria residenza, sempre in Messina ma in
Contrada Marotta Villaggio Curcuraci;
dalla convivenza con il nasceva, nel CP_4
2018, in data 19.4.2019, possedendone tutti i requisiti, presentava per Controparte_4
l'intero nucleo familiare, domanda per l'ottenimento del beneficio del reddito di cittadinanza assunta al protocollo dell'Ente n. – RDC – 2019 – 1192627 che veniva CP_2 positivamente accolta dall'Ente resistente che procedeva all'erogazione del beneficio per ben 18 mesi, decorsi i quali, permanendone i requisiti, aveva continuato a presentare domanda di riconoscimento del predetto beneficio sempre accolta dall' che ne CP_2 continuava l'erogazione sempre in favore del predetto nucleo familiare;
nelle more, avendone fatto richiesta, otteneva in assegnazione un alloggio comunale da parte dello e per l'effetto stipulava apposito contratto di locazione n. 741 del 17.3.2022 ove si Pt_3
stabiliva a partire dal 2022 con il proprio nucleo familiare composto, questa volta, dai figli e e da , suo convivente, modificando, quindi, la Parte_2 CP_4 Controparte_5
propria residenza e trasferendola sempre in Messina ma in Via Bolivia n. 42; da ultimo, a seguito della comunicata revoca del reddito di cittadinanza (domanda prot. CP_3
2019-1192627), con conseguente obbligo di restituzione, provvedeva immediatamente a chiedere un appuntamento presso lo sportello dell'ente al fine di ottenere le dovute motivazioni in ordine alla richiesta, anche in considerazione della mancata notifica della revoca.
Rilevava, che l'atto di revoca, ricevuto per vie brevi, aveva una data successiva a quella della richiesta di restituzione delle somme (datata 1.6.2023, ossia quella del giorno
5.6.2023 in violazione dei principi sul corretto iter procedimentale, nonché del principio di partecipazione procedimentale.
Lamentava che avendo l' proceduto a bloccare anche per il futuro l'erogazione del CP_2
reddito di cittadinanza, aveva procurato un grave nocumento al nucleo familiare privo di
2 qualsivoglia sostentamento, con conseguente impossibilità di pagare il canone di locazione relativo all'alloggio assegnatole dallo inserito nel Reddito di Cittadinanza, Parte_4
rischiando così, per come contrattualmente previsto, la revoca del contratto di locazione con conseguente perdita dell'alloggio, unica soluzione abitativa in possesso del nucleo familiare.
Eccepiva la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del d.p.c.m. n. 159/2013 il quale dispone che “I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare. A tal fine, identificata di comune accordo la residenza familiare, il coniuge con residenza anagrafica diversa è attratto ai fini del presente decreto nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare” e degli artt. 2, 3 della Cost.
Eccepiva, altresì, il difetto di motivazione dell'atto impugnato, in quanto non preceduto dalla notifica del presupposto atto di revoca.
Richiamava giurisprudenza di legittimità a fondamento dell'irripetibilità delle somme ricevute a titolo di Reddito di Cittadinanza, trattandosi di eventuale indebito assistenziale, il quale abiliterebbe l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei requisiti richiesti per legge, a meno che non si provi il dolo dell'accipiens. CP_ Eccepiva la violazione della circolare del 20.3.2019 n. 43, nonché dell'art. 38 Cost., dell'art. 1227 c.c. e del principio dell'affidamento.
Chiedeva, pertanto di “a) Accertare e dichiarare l'illegittimità della revoca del beneficio del reddito di cittadinanza siccome espresso nel provvedimento del 5.6.2023 e per l'effetto condannare l' di Messina al ripristino del beneficio del reddito di cittadinanza in CP_2 favore della sig.ra a far data dall'interruzione dell'erogazione dello Parte_1
stesso; b) Previa sospensione e disapplicazione di ogni contrario atto e/o provvedimento amministrativo, accertare e dichiarare, per i motivi su esposti, l'assoluta irripetibilità delle somme richieste dall alla ricorrente sig.ra a titolo di "reddito CP_2 Parte_1
di cittadinanza in ordine alla domanda prot. INPS-RDC-2019-1192627 e per l'effetto ritenere e dichiarare prescritta, decaduta e/o comunque infondata in fatto e diritto e, quindi, respingere, con la più opportuna statuizione, la richiesta avanzata dall nei CP_2 confronti dell'odierna ricorrente, di restituzione della somma di € 13.428,15”. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
CP_
2. L' si costituiva con memoria del 31.01.2024 contestando il fondamento del ricorso.
Rilevava che in data 29 maggio 2023 era intervenuto un provvedimento di revoca della domanda RdC n. INPS-RDC-2019-1192627, emesso dal Comune di Messina, in esito ai controlli di propria competenza, data la rilevata mancata coincidenza tra nucleo DSU e
3 CP_ famiglia anagrafica, che veniva comunicata all' tramite la Piattaforma per la gestione dei Patti per l'inclusione sociale. CP_ Precisava che per le sedi territoriali non fosse possibile riesaminare/rettificare i provvedimenti del il quale avrebbe dovuto provvedere al riesame/rettifica CP_8 dell'apposta revoca, inserendo tali esiti nell'apposita piattaforma GePI, per consentirgli di procedere con elaborazione centralizzata al ripristino della prestazione e all'annullamento dell'eventuale indebito generatosi.
Osservava che l'intervenuta revoca, qualificandosi in termini sanzionatori, aveva conseguentemente travolto la successiva domanda RdC n. Parte_5 presentata in data 07/06/2022, respinta in quanto “presentata prima dello spirare del termine di 6 mesi di cui all'articolo 7, comma 11, della legge n. 26 del 2019.”
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso e instava per le spese e i compensi di giudizio.
3. Con separato ricorso depositato in data 05.08.2023, impugnava la nota Parte_1 datata 1.7.2023 emessa dall' sede di Messina e notificatale in data 11.7.2023, CP_2 avente ad oggetto “RdC/PdC Protocollo n. Revoca del Parte_5 beneficio” con la quale l'Ente previdenziale le comunicava la revoca del beneficio del RdC
Prot n. presentata in data 7.6.2022 con la motivazione che Parte_5
“trattasi di domanda presentata prima dello spirare del termine di 6 mesi di cui all'art. 7, comma 11, della L. n. 26 del 2019”.
Richiamava le difese ed eccezioni di cui al precedente ricorso.
Concludeva chiedendo: “a) Accertare e dichiarare l'illegittimità della revoca del beneficio del reddito di cittadinanza siccome espresso nel provvedimento dell'1.7.2023 notificato alla ricorrente in data 11.7.2023 e per l'effetto annullare il predetto provvedimento e ordinare all' il ripristino del beneficio del reddito di cittadinanza in favore della CP_2 sig.ra a far data dall'interruzione dell'erogazione dello stesso”. Con Parte_1
vittoria di spese e compensi di giudizio.
CP_
4. L si costituiva in giudizio con memoria del 17.06.2024, contestando la fondatezza in fatto e in diritto del ricorso, di cui chiedeva il rigetto. Instava per le spese e i compensi di giudizio.
5. All'udienza odierna la causa veniva discussa dalle parti;
i due procedimenti venivano riuniti, stante la sussistenza di ragioni di connessione, e decisi mediante lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
6.- Come è noto, il D.L. n. 4 del 28.01.2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 26 del 28.03.2019, ha istituito a decorrere dal mese di aprile 2019, il reddito di cittadinanza, quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di
4 contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura, attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.
Ai sensi dell'art. 2 del D.L. citato, il reddito di cittadinanza è riconosciuto “ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio”, di specifici requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, oltreché di peculiari requisiti reddituali e patrimoniali, che devono sussistere dal momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio.
Considerato che l'ISEE è quell'indicatore utilizzato per valutare e confrontare la situazione economica dei nuclei familiari che intendono richiedere una prestazione sociale agevolata e che per ottenere la certificazione ISEE è necessario compilare la DSU, un documento che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare, occorre chiarire quale sia la nozione di nucleo familiare a cui far riferimento, al fine di verificare se nella DSU possa essere autodichiarata una situazione di fatto divergente dai registri anagrafici.
La nozione di nucleo familiare rilevante ai fini della concessione del Rdc è individuata dall'art. 2 comma 5 del D.L. n. 4/2019, il quale stabilisce che “Ai fini del Rdc il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, n. 159 del 2013”, che a su volta afferma: “Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della
DSU, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo”.
Dalla lettura delle norme emerge chiaramente che il nucleo familiare al quale si deve fare riferimento è quello risultante dai registri anagrafici.
Inoltre, le informazioni anagrafiche sono contenute in registri pubblici e possono ex art. 46,
D.p.r. n. 445/2000 essere sostituite da una autocertificazione sottoscritta dall'interessato che, tuttavia, non può essere difforme dalle informazioni contenute in detti registri.
Ai fini della concessione del RDC occorre, pertanto, valutare la coincidenza tra lo stato di famiglia risultante dall'anagrafe comunale e i dati relativi al nucleo familiare come dichiarati nella DSU vigente presentata prima della domanda del beneficio.
Nel caso in esame, risulta provato che la ricorrente ha dichiarato in sede DSU una situazione difforme da quella risultante dai registri anagrafici prodotti dalla parte resistente.
In particolare, dagli atti di causa risulta che nella domanda di Rdc prot. CP_9
1192627, collegata alla attestazione ISEE e alla Dichiarazione Sostitutiva Unica n. di prot.
5 del 27.03.2019, si riportava un nucleo familiare Controparte_10
composto , Parte_1 Parte_2 Parte_6 Parte_2
, e , con residenza in via E. Abate Pal. E, Controparte_5 CP_6 CP_7 mentre, dalle risultanze dell'anagrafe nazionale della popolazione residente, in atti, il nucleo risultava composto da , Parte_1 Parte_2 Parte_6
e , e Parte_2 CP_6 CP_7 Parte_7 Parte_8
[...]
Va rilevato che dalle risultanze anagrafiche il nucleo familiare era composto da 8 persone, tra cui e l'ultimo minorenne, mentre nella DSU Parte_7 Parte_8
gli stessi non venivano indicati e al loro posto veniva indicato, quale soggetto convivente, il sig. . Controparte_5
E' innegabile, pertanto, che ci fosse una discrasia tra il nucleo familiare denunciato nella
DSU e la c.d. famiglia anagrafica, discrasia che ha continuato a persistere anche successivamente tra la DSU dell'11.04.2022 e le risultanze anagrafiche aventi medesima data.
E' ormai pacifico che “l'onere probatorio in materia di ripetizione di indebito grava su colui che agisce per ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto
l' abbia ritenuto indebitamente percepito, provando i fatti costitutivi del diritto alla CP_2 prestazione richiesta”. (Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 15550/19; depositata il 10 giugno).
La parte ricorrente non ha fornito alcuna prova a giustificazione della non coincidenza tra le dichiarazioni rese con la DSU e quanto risulta dagli estratti anagrafici e, in particolare, dell'omessa indicazione di (soggetto che per età potrebbe essere Parte_7
percettore di reddito).
Né al caso di specie potrebbe applicarsi l'orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità in merito all'irrepetibilità delle prestazioni assistenziali, fatta salva l'ipotesi del dolo del percipiente, atteso che la stessa Corte Costituzionale, con sentenza del 20 marzo 2025 n. 31, ha chiarito che il Reddito di cittadinanza non ha natura assistenziale, non essendo diretto “a soddisfare un bisogno primario dell'individuo ma trattandosi di una misura di politica attiva per l'occupazione, di carattere temporaneo, soggetta a precisi obblighi e soprattutto a rigide condizionalità che, se disattese, determinano il venir meno del diritto alla prestazione”.
In materia di sanzioni, l'art. 7 del D.L. convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo
2019, n. 26, prevede che “quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento
6 dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario e' tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”.
Il provvedimento di revoca della domanda RdC n. INPS-RDC-2019-1192627, nonché la richiesta di restituzione dell'indebito, pertanto, sono legittimi. CP_
7. Il provvedimento con cui l' in data 1.7.2023 ha revocato il beneficio richiesto con la domanda n. Protocollo RDC-2022-5977191 presentata dalla ricorrente a giugno del 2022, invece, risulta illegittimo per errata motivazione.
La suddetta nota, infatti, riportava testualmente “Domanda presentata prima dello spirare del termine di 6 mesi di cui all'articolo 7, comma 11, della legge n. 26 del 2019”, il quale prevede che in tutti i casi diversi da quelli di cui al comma 3, il RDC può essere richiesto, dal richiedente ovvero da altro componente il nucleo familiare, solo decorsi diciotto mesi dalla data del provvedimento di revoca o di decadenza, ovvero, nel caso facciano parte del nucleo familiare componenti minorenni o con disabilità, come definita a fini ISEE, decorsi sei mesi dalla medesima data.
Nel caso di specie la revoca del beneficio richiesto con domanda del 2022, è intervenuta solo nel 2023 quindi successivamente, in considerazione della revoca del beneficio richiesto nel 2019.
A giugno 2022, data della presentazione della domanda di Rdc, la ricorrente non era al corrente della revoca comunicata a luglio 2023, ma soprattutto la revoca è intervenuta
CP_ successivamente alla seconda domanda di Rdc e, pertanto, l' non si è attenuto alla norma che prevede un lasso temporale dalla revoca alla nuova domanda che decorra dalla revoca stessa e non a ritroso.
La nota dell'1.7.2023, pertanto, va annullata. CP_
8. Non può trovare accogliento la domanda formulata dall' in merito alla condanna di parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non sussistendone i presupposti.
9. In considerazione delle ragioni della decisione, le spese di lite vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza difesa ed eccezione, così provvede:
- Rigetta la domanda di cui al ricorso iscritto al n. 4277/2023 R.G.
7 - in accoglimento riscorso iscritto al n. 4338/2023 R.G., dichiara l'illegittimità della revoca del beneficio del reddito di cittadinanza di cui alla domanda Protocollo
n. Parte_5
- Compensa integralmente le spese tra le parti.
Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Messina, 27.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Aurora La Face
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