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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/11/2025, n. 2013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2013 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 857/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente rel. dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 857/2025 v.g. promossa da:
, Parte_1
e
, Parte_2 entrambi con il patrocinio dell'avv. DASSANO MARTA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente. Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Parte_2
COLLEGNO il 29/06/2013.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di COLLEGNO (atto n. 27 parte I serie del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 15/09/2013. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 27/04/2016. Con ricorso depositato il 16/01/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda. La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Parte_2 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di COLLEGNO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
La casa coniugale sita in Collegno, (TO), Via Primo Levi n. 4, in locazione, continuerà ad essere abitata dal marito, mentre la moglie ha già trasferito la propria residenza presso una nuova abitazione sita in Collegno (TO), Via Donizetti n. 19;
DISPONE che il figlio minore resti affidato a entrambi i genitori con residenza anagrafica Per_1 presso la madre;
DISPONE che il minore stia con il padre secondo le seguenti modalità:
- Durante la settimana il martedì dall'uscita da scuola fino al mercoledì mattina alle 21.30;
- Durante il fine settimana, a settimane alterne, il sabato dalle ore 11,00 fino alle 21,30 della domenica;
- Durante le vacanze estive, una settimana nel mese di agosto oppure in altro periodo con modalità da concordarsi tra i genitori entro il 31 del mese di maggio di ogni anno;
- Durante le vacanze invernali ad anni alterni, un anno il 24 di dicembre dalle ore 11.00 fino alle ore 21.30 del 25 di dicembre e l'altro anno il 31 dicembre dalle ore 11.00 fino al 1° gennaio alle 21.30;
- Durante le vacanze pasquali ad anni alterni dalle ore 10.00 del giorno di Pasqua alle 21.30 del giorno di Pasquetta;
DISPONE che il padre corrisponda alla madre a titolo di mantenimento per il figlio, la somma di € 250,00, rivalutabili secondo l'indice ISTAT, oltre il 50% per le spese extra scolastiche, mediche e ludico-ricreative, preventivamente concordate o necessarie e giustificate, come da Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino. Le parti concordano di dividere anche le spese di un cambio di abbigliamento a stagione per il ragazzo. Tali importi saranno corrisposti entro il 5 di ogni mese tramite bonifico bancario sul conto corrente bancario della signora (IBAN [...]);
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 21/11/2025
Il Presidente rel./est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente rel. dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 857/2025 v.g. promossa da:
, Parte_1
e
, Parte_2 entrambi con il patrocinio dell'avv. DASSANO MARTA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente. Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Parte_2
COLLEGNO il 29/06/2013.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di COLLEGNO (atto n. 27 parte I serie del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 15/09/2013. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 27/04/2016. Con ricorso depositato il 16/01/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda. La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Parte_2 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di COLLEGNO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
La casa coniugale sita in Collegno, (TO), Via Primo Levi n. 4, in locazione, continuerà ad essere abitata dal marito, mentre la moglie ha già trasferito la propria residenza presso una nuova abitazione sita in Collegno (TO), Via Donizetti n. 19;
DISPONE che il figlio minore resti affidato a entrambi i genitori con residenza anagrafica Per_1 presso la madre;
DISPONE che il minore stia con il padre secondo le seguenti modalità:
- Durante la settimana il martedì dall'uscita da scuola fino al mercoledì mattina alle 21.30;
- Durante il fine settimana, a settimane alterne, il sabato dalle ore 11,00 fino alle 21,30 della domenica;
- Durante le vacanze estive, una settimana nel mese di agosto oppure in altro periodo con modalità da concordarsi tra i genitori entro il 31 del mese di maggio di ogni anno;
- Durante le vacanze invernali ad anni alterni, un anno il 24 di dicembre dalle ore 11.00 fino alle ore 21.30 del 25 di dicembre e l'altro anno il 31 dicembre dalle ore 11.00 fino al 1° gennaio alle 21.30;
- Durante le vacanze pasquali ad anni alterni dalle ore 10.00 del giorno di Pasqua alle 21.30 del giorno di Pasquetta;
DISPONE che il padre corrisponda alla madre a titolo di mantenimento per il figlio, la somma di € 250,00, rivalutabili secondo l'indice ISTAT, oltre il 50% per le spese extra scolastiche, mediche e ludico-ricreative, preventivamente concordate o necessarie e giustificate, come da Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino. Le parti concordano di dividere anche le spese di un cambio di abbigliamento a stagione per il ragazzo. Tali importi saranno corrisposti entro il 5 di ogni mese tramite bonifico bancario sul conto corrente bancario della signora (IBAN [...]);
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 21/11/2025
Il Presidente rel./est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.