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Sentenza 6 giugno 2024
Sentenza 6 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/06/2024, n. 2499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2499 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2024 |
Testo completo
R.G. n. 1534/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Erminia Catapano Giudice relatore
Dott. Ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio n. 1534/2020 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto “risarcimento danni”, riservato in decisione all'esito delle note scritte di parte ricorrente, depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 5.06.2024
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, C.F._2 dagli avv.ti Antonio D'Auria (c.f.: ), C.F._3 CP_1
(c.f.: ) e (c.f. C.F._4 Controparte_2
), unitamente ai quali elettivamente domiciliano in C.F._5
Napoli alla via Biscardi n. 31, presso lo studio dell'avv. Pasquale Mellone
Ricorrenti
E
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
(c.f. , in persona del Presidente pro Controparte_3 P.IVA_1
tempore
Resistente contumace
CONCLUSIONI: Come da verbali di causa e atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 28.01.2020 e rinotificato, ai sensi dell'art. 176
R.D. 1775/1933, in data 19.06.2020, i ricorrenti hanno convenuto in giudizio la perché, previo riconoscimento della sua esclusiva Controparte_3
responsabilità per l'esondazione avvenuta tra il 30 e il 31.01.2015 del fiume
Sarno e del suo controfosso destro, venga condannata a risarcire i danni subiti, nella misura complessiva di € 12.144,60 per ed € Parte_1
12.144,60 per oltre ai danni morali per violazione del Parte_2
diritto costituzionalmente tutelato al lavoro, interessi e rivalutazione ISTAT, con vittoria di spese ed onorari, con attribuzione ai procuratori antistatari.
In punto di fatto hanno esposto che:
--all'epoca dei fatti e coltivavano (per Parte_1 Parte_2
metà ciascuno) il terreno riportato in catasto del Comune di Scafati al foglio
20, part. 307, di cui erano comproprietari;
--a causa dell'esondazione del fiume Sarno e del suo controfosso destro avvenuta tra il 30 e il 31.01.2015, il predetto terreno ha subito ingenti danni unitamente alle coltivazioni ed all'impianto irriguo ivi esistenti, in quanto l'invasione di acqua, melma e altre sostanze nocive era stata violenta;
--dopo l'allagamento, “per ripristinare lo status quo ante, si rese necessaria un'approfondita e laboriosa risistemazione degli immobili de quibus che durò parecchie settimane” (così l'atto introduttivo, pagina 2);
--“al momento dei fatti il fiume Sarno ed il suo Controfosso Destro, che ricadono interamente nel bacino idrografico regionale del Sarno e fanno parte del demanio idrico della , si presentavano in stato Controparte_3 di pessima manutenzione” (così il ricorso, pagina 2);
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--la responsabilità dell'evento esondativo è da attribuirsi alla CP_3
in quanto tenuta ad effettuare la manutenzione ordinaria e
[...]
straordinaria.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno concluso chiedendo all'adito Tribunale di condannare la al risarcimento dei danni subiti (come e Controparte_3
quantificati nella CTP redatta dal dott. agronomo e Persona_1
depositata in corso di giudizio), oltre relativi interessi e rivalutazione ISTAT, con vittoria di spese ed onorari.
La nonostante la ritualità della notifica, è rimasta Controparte_3
contumace.
L'udienza di prima comparizione è stata fissata per il 9.06.2020. Con ordinanza dell'8.07.2020 il giudice delegato, “rilevato che la parte non ha depositato note scritte e che il mancato deposito delle note in oggetto equivale
a diserzione dell'udienza, come specificato nel decreto di fissazione dell'udienza con modalità scritta comunicato alla parte costituita” ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo. Con istanza del 14.07.2020 i ricorrenti ne hanno chiesto la revoca, atteso che le note di trattazione scritta erano state tempestivamente depositate in data 29.05.2020.
Con successiva ordinanza del 17.07.2020 il G.D., rilevato che le note di trattazione scritta non erano risultate visibili nel fascicolo telematico per un mero disguido, ha revocato l'ordinanza di cancellazione e rinviato al
12.01.2021 in prosieguo di prima udienza.
Con ordinanza del 18.01.2021 il giudice delegato ha rinviato la causa per trattazione;
all'udienza del 7.06.2022 ha ammesso la prova testimoniale richiesta da parte attrice, delegando ai sensi degli artt. 170 R.D. 1775/1933 e
203 c.p.c. il Tribunale di Nocera Inferiore per l'espletamento della prova delegata e rinviando al 2.05.2023; acquisita la prova delegata, ha rimesso la causa al collegio per la decisione all'udienza collegiale del 5.06.2024.
Disposta la trattazione scritta con decreto del 15.05.2024, acquisite la comparsa conclusionale e le note di trattazione scritta del ricorrente, depositate rispettivamente il 27 e 28.05.2024, il Tribunale all'udienza del
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5.06.2024, nella composizione indicata in epigrafe, ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La legittimazione attiva
La legittimazione attiva dei ricorrenti, presupposto imprescindibile del denunciato danno alle colture e ai suoli agricoli coltivati, è prospettata dagli stessi attori sulla base della visura catastale allegata alla perizia di parte che attesta la proprietà e dell'attività di coltivazione diretta del terreno per cui è causa;
la stessa è provata dalle dichiarazioni testimoniali, secondo le quali le parti istanti all'epoca dei fatti coltivavano il fondo suddetto.
2. Prova dell'allagamento e del nesso causale
Ciò premesso, va rilevato che i ricorrenti hanno chiesto il risarcimento dei danni provocati alle proprie colture, al terreno e all'impianto irriguo, nonché dei danni morali derivanti dall'esondazione del fiume Sarno e del suo controfosso destro avvenuta tra il 30 ed il 31.01.2015.
La fattispecie va inquadrata nell'ambito della responsabilità da cose in custodia disciplinata dall'art. 2051 c.c., secondo cui grava sull'istante la dimostrazione del danno e del nesso causale, mentre l'ente preposto alla custodia è onerato della prova del caso fortuito, cioè, dell'incidenza determinante di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, munito dei caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, tale da interrompere il nesso causale (sul punto cfr. Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sent. n. 84 del 29/04/2022, Est. Cosentino che richiama a sua volta “ex multis, Cass.
15761/2016; Cass. 2480/2018”).
Inoltre, proprio con riguardo a danni derivanti da inondazioni, si è ritenuto che grava sull'ente preposto alla custodia la dimostrazione sia dell'eccezionalità dell'evento meteorologico che abbia eventualmente provocato l'allagamento, sia della corretta manutenzione delle opere di scolo
(ex multis da ultimo Cass. Sez. 3, sent. n. 30521 del 22/11/2019, est. Iannello
Cass. Sez. 3, ord. 4588 dell'11/02/2022, est. Iannello).
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Nel caso di specie, la circostanza che in data 30-31.01.2015 il fiume Sarno ed il suo controfosso destro sono esondati, provocando l'allagamento del fondo per cui è causa, è stata confermata dai testi escussi, mentre nessuna prova contraria è stata offerta dalla peraltro non costituita, nonostante la CP_3 rituale notifica dell'atto introduttivo.
***
3. Prova dei danni
Vale, altresì, premettere che per l'accertamento, l'identificazione e l'esatta quantificazione dei danni, del tutto inutile sarebbe stata la CTU richiesta da parte attrice, atteso che si sarebbe svolta a distanza di anni dall'evento e si sarebbe risolta in una valutazione critica della consulenza di parte, che può essere svolta anche dal Tribunale di cui fa parte un membro tecnico.
Nell'identificare – e quantificare – i danni, il perito di parte ne ha indicato varie voci, che devono essere esaminate una ad una.
3.1. Quanto al capo di domanda relativo ai danni alle colture, che si assumono rese incommerciabili, si è trattato della perdita delle colture di ravanelli.
Il perito ha specificato che il viene commercializzato e confezionato Parte_3
in mazzetti e che si raccolgono circa 20-25 mazzetti al mq, dal peso medio di
140-150 grammi cadauno, ognuno di essi venduto al prezzo medio di € 0,25.
Sulla scorta di tali parametri, ha calcolato il danno complessivo alle colture e per mancata coltura succedanea in € 16.215,00 (€ 11.280,00 per danno alle colture + € 4.935,00 per mancata coltura succedanea).
Ebbene, la quantificazione non può essere condivisa in toto, in quanto, pur ritenendo valida l'applicazione del prezzo medio di mercato desunto dal listino prezzi della di Salerno per l'anno 2015 Organizzazione_1
(allegato n. 3 della perizia di parte) e riscontrabile anche tramite la consultazione del sito web, difetta la prova dell'esatto quantitativo delle colture effettivamente esistenti sull'estensione territoriale di mq 2.820 considerata dalle parti e nella CTP.
Specularmente, non vi è prova dell'effettiva quantità delle colture andate perse, atteso che non vi è documentazione alcuna di un eventuale
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smaltimento, né vi sono fotografie che mostrino il raccolto ammassato e lasciato seccare, per poi essere smaltito anche all'interno stesso del fondo.
Inoltre, sebbene dalle dichiarazioni dei testi risulti il marciume delle colture di ravanelli, gli stessi testimoni non hanno riferito di una precisa attività di sradicamento e smaltimento delle colture stesse.
Né una prova più puntuale dei danni subiti dai ricorrenti può ricavarsi dalla testimonianza del consulente di parte, dott. agronomo , il Persona_1
quale ha confermato la relazione da lui redatta la quale, tuttavia, contiene una valutazione basata esclusivamente sui prezziari delle merci, senza nessun riferimento a fatture d'acquisto o altri documenti idonei ad attestare la quantità delle colture presenti, perciò non può costituire prova dell'effettiva consistenza dei relativi danni per perdita del prodotto.
A ciò si aggiunga che il perito non ha applicato alcuna riduzione per il presumibile e fisiologico sfrido e scarto da raccolto e difetti del prodotto.
In considerazione di ciò, applicando i criteri indicati dal perito di parte, dovrà riconoscersi solo il 40% di quanto richiesto, e, dunque, l'importo di €
4.512,00, sia per i mancati costi di produzione, di mediazione e commercializzazione non sostenuti, oltre che per il fisiologico sfrido e scarto non considerato, sia per la mancata prova di un parametro importante ovvero l'effettiva quantità di prodotti in media realizzata negli anni precedenti a quello dell'esondazione (da acquisirsi facilmente mediante i documenti aziendali, non resi disponibili).
Infatti, non è secondario nella valutazione dei danni, il rilievo che la ricorrente non ha prodotto il cd. quaderno di campagna, rectius registro dei trattamenti fitosanitari (obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma 3, del DPR
290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo), né le fatture, nè le autofatture, obbligatorie anche per le
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aziende agricole in regime di esonero Iva1, documenti che consentirebbero, in primo luogo, di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle colture presenti al momento dell'inondazione mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti.
Soprattutto, per quanto rileva in questa sede, manca altresì il documento base di ogni azienda agricola, il fascicolo aziendale, disciplinato dagli artt. 3 e 9 del DPR 503/99 e dall'art. 13 del d. lgs 99 del Decreto Legislativo 29 marzo
2004, n. 99 che detta "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n.
38", documento destinato a raccogliere in modo completo le informazioni dell'identità e dell'attività di ogni azienda agricola, ivi inclusi i “dati di produzione, trasformazione e commercializzazione” (così art. 3 cit.).
Questo registro avrebbe offerto la prova presuntiva della quantità media prodotta o producibile in ogni annata rendendo il calcolo in prospettiva della produttività anche per l'annata interessata da alluvione.
3.2. In relazione poi ai danni richiesti per mancata coltivazione succedanea, nulla è dimostrato circa l'impossibilità di utilizzare il terreno nel ciclo produttivo successivo. Si rileva che tanto la parte ricorrente quanto il dott.
non hanno specificato le ragioni tecnico-agricole per le quali Persona_2
l'esondazione de qua abbia determinato l'impossibilità di riprendere la coltivazione nonostante gli interventi di ripulitura, ripristino della coltivabilità e disinfestazione dei terreni de quibus, previsti e quantificati nella perizia di parte. Ancor più, osta all'accoglimento del capo in esame il rilievo che non vi è alcuna allegazione o prova della durata dei cicli colturali e degli intervalli normalmente osservati tra una piantagione e l'altra. Pertanto la richiesta non può essere accolta. TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
3.3. Ciò posto, va osservato che il perito di parte nell'elaborato tecnico depositato in atti ha individuato una serie di attività specifiche di pulizia e di ripristino della coltivabilità del terreno.
Per la ripulitura della superficie da detriti vari, nella descrizione contenuta nella relazione tecnica, figurano: “scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresa
l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili in legno con la sola esclusione di manufatti in muratura o conglomerato. Scavo di pulizia e scotico” (così pagina 13 della
CTP).
Orbene, deve tenersi in considerazione il fatto che i ricorrenti non hanno depositato documentazione che attesti l'effettivo compimento delle opere
(fatture o altro).
Inoltre, quanto agli scavi da eseguirsi con macchine, si tratta di un'attività specialistica che andrebbe dimostrata con l'esibizione dei documenti contabili che attestino il pagamento alle imprese specializzate;
ad ogni modo, non si spiega la ragione di uno scavo quando dai rilievi fotografici in atti si apprezza solo un allagamento del fondo, poi eventualmente riassorbito.
Né i testimoni hanno riferito in merito alle attività specifiche di ripulitura del terreno effettuate dai ricorrenti, ma si sono limitati a riferire genericamente che “per ripristinare il terreno per una nuova coltivazione i Pt_1
dovettero dapprima allontanare le coltivazioni marcite ed il fango depositatosi sul terreno e poi iniziare daccapo le operazioni colturali di disinfestazione e ripristino;
occorsero un paio di mesi per ripristinare” (cf la deposizione del teste , verbale di udienza 2.12.2022). Testimone_1
In assenza di prova documentale riguardo l'effettivo svolgimento di tali attività e di dichiarazioni testimoniali sul punto, il capo di domanda riferito alle specifiche opere di ripulitura del terreno indicate in perizia va accolto soltanto nei limiti di seguito indicati.
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Parimenti non può liquidarsi nulla per le operazioni (indicate a pag. 13 della ctp) di "scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 0.4, compresa
l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili in legno con la sola esclusione di manufatti in muratura o conglomerato. Scavo di pulizia o scotico”, di “movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito” e di “scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza”.
Infatti, il trasporto a discarica del materiale proveniente da sgombero deve essere dimostrato mediante la documentazione che attesta la consegna dei rifiuti ad imprese autorizzate (FIR o altro), secondo quanto previsto dalle leggi in materia. Non essendovi tale documentazione, deve ragionevolmente concludersi che nessun materiale sia stato smaltito e che dunque non sia stato nemmeno prelevato attraverso uno scavo nel terreno.
In definitiva, se non vi è prova che siano stati smaltiti in discarica materiali di scavo è da escludere qualunque “movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta” (cf pagina 13 della CTP), di guisa che anche la relativa voce di danno si palesa completamente indimostrata.
Su questi punti la CTP si presenta come un elenco – valido per ogni ipotesi astratta – di tante operazioni di pulizia sgombero e smaltimento di materiali vari, non aderente alla fattispecie concreta.
In merito, poi, al capo di domanda avente ad oggetto ripristino dei luoghi alla coltivabilità (cf pagina 14 della CTP), tramite ripristino della fertilità ed eliminazione delle alterazioni delle superfici, va debitamente posto in rilievo che anche questa richiesta è del tutto sfornita di prova documentale, pur includendo il richiamo di attività che sarebbero state svolte impiegando sia mezzi meccanici, sia, soprattutto, fertilizzanti e disinfestanti di tipo ultra specialistico, tra i quali persino “idonei prodotti indicati dal ”, per Org_2
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i quali è inverosimile che vi sia stato l'acquisto dai rivenditori autorizzati senza emissione di alcuna fattura o altro documento comprovante la vendita.
Tutte queste attività (cfr. la perizia di parte richiamata), che si mostrano prima facie del tutto prive di prova documentale, si dimostrano insussistenti nella fattispecie in esame alla luce delle risultanze della prova testimoniale.
Ed invero, come già rilevato, i testi e Testimone_1 Testimone_2
hanno solo genericamente riferito di lavori agronomici necessari per ripulire il terreno, senza aggiungere alcunché riguardo alla presenza di operai o di mezzi meccanici specialistici;
le stesse risultano anche alquanto generiche nella parte in cui accennano a non meglio identificate operazioni di disinfestazione e sistemazione.
Il teste , invece, non ha riferito nulla sui lavori di ripristino, ma si Per_1
è genericamente riportato alla propria perizia.
Né alcun riferimento è effettuato dai testimoni riguardo la tipologia di prodotti utilizzati per la dedotta disinfestazione del terreno.
Nel contempo, la dichiarazione del teste “sono stati parecchi giorni per pulire”, anche in difetto di prova sia sugli specifici lavori di pulizia menzionati in perizia, sia sul pagamento di operai impiegati ad hoc, rende verosimile che i ricorrenti abbiano dovuto compiere tali attività quantomeno in economia e probabilmente in autonomia, per la cui esecuzione appare ragionevole riconoscere, in via equitativa, la somma complessiva di €
1.800,00.
3.4. Nulla può essere, invece, riconosciuto per le altre voci di danno relative ai mezzi tecnici (impianto irriguo), in quanto non specificamente indicate e provate. Con riguardo, infatti, al danneggiamento dell'impianto irriguo, di cui nessun teste fa menzione, la valutazione compiuta dal CTP non risulta comunque supportata da una pregressa documentazione di acquisto dei materiali necessari per l'irrigazione basale a goccia (manichette gocciolanti estese su tutta la superficie, tubi di raccordo, rubinetti, filtro e raccorderia), dalla quale poter evincere l'effettiva entità del danno subito dall'impianto irriguo tale da giustificare una sua nuova installazione.
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3.5. Va infine dato atto che la richiesta di risarcimento del danno morale, formulata genericamente nelle conclusioni dell'atto introduttivo, risulta abbandonata nei successivi atti difensivi e nelle conclusioni.
3.6. Pertanto, il risarcimento deve essere complessivamente determinato in euro 6.312,00 in favore di e nella Parte_1 Parte_2
misura di metà per ognuno di essi
Su detti importi va calcolata la rivalutazione monetaria, secondo gli indici
ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -
FOI- al netto dei tabacchi) fino alla data della presente sentenza;
competono altresì gli interessi al tasso legale. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ex multis, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
Competono infine gli interessi legali sulla sola somma rivalutata dalla pronuncia della presente sentenza al soddisfo.
***
4. La legittimazione passiva
Infine, una volta quantificati i danni, è d'uopo dare atto della responsabilità della parte convenuta contumace.
La è tenuta alla manutenzione ed alla custodia del corso d'acqua di CP_3
cui ci si occupa nel presente giudizio.
Vale richiamare le norme che pongono la sua responsabilità.
L'art. 86 del d.lgs. 112/98 ha conferito alle Regioni la gestione del demanio idrico e l'art. 89 ha conferito loro anche le funzioni di progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura.
La sussistenza della qualità di custode in capo alle Regioni in materia di demanio idrico e, in generale, di opere idrauliche di qualsiasi natura è stata ribadita di recente dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nella sentenza n° 84/2022, in cui si è affermato che: “è principio già più volte
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affermato dalla giurisprudenza tanto di legittimità (Cass. Sez. Un., sent. n.
8588/1997; Cass., Sez. Un. sent. n. 9502/1997; Cass. Sez. Un., sent. n.
25928/2011) che di questo stesso Tribunale (tra le ultime: sentenze nn. 198 e
199 del 15/06/2016; n.219 del 04/07/2016; n.60 del 23/02/2016; n.21 del
08/02/2017; n.34 del 14/02/2018; n.47 del 15/03/2018; n. 83 del 18/05/2018;
n.107 del 22/06/2018) che, in via istituzionale, la è custode del CP_3
demanio fluviale poiché le competono, per trasferimento da parte dello Stato, le funzioni di conservazione, manutenzione e gestione delle risorse idriche e delle acque in generale. Segnatamente, vanno qui richiamate le seguenti diposizioni: - L'articolo 89 del D.P.R. n.616/77, che, nel primo comma, stabilisce: «Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, il
Governo, sentite le regioni, delimita i bacini idrografici a carattere interregionale. Tale delimitazione può essere modificata con lo stesso procedimento. Tutte le opere idrauliche relative ai bacini idrografici non interregionali sono trasferite alle regioni>>. - L'articolo 90 del medesimo
D.P.R. n. 616/77, che, a sua volta, prevede, nel primo comma, che <<tutte le funzioni relative alla tutela, disciplina e utilizzazione delle risorse idriche, con esclusione riservate allo stato dal successivo articolo, sono delegate alle regioni, che eserciteranno nell'ambito della programmazione nazionale destinazione idriche in conformità direttive statali sia generali di settore per la dell'economia idrica» e, nel secondo comma, <
112/98, che, nel primo comma, conferisce alla Regioni, nella lett. a), le funzioni relative «alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura»; nella lett. c), le funzioni relative «ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al regio decreto 25 luglio
1904, n. 523 e al regio decreto 9 dicembre 1937, n.2669, ivi comprese
l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano
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in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua>>; nella lett. i), le funzioni relative << alla gestione del demanio idrico>>.
- L'articolo 61 del d.lgs. n. 152/06, che, nel primo comma, lett. e), prevede che le Regioni provvedano, per la parte di propria competenza,
<<all'organizzazione e al funzionamento del servizio di polizia idraulica ed < i>
a quelli per la gestione e la manutenzione delle opere e degli impianti e Ia conservazione dei beni>>.
Attesa la prova emersa anche in corso di giudizio, deve ritenersi che all'origine dei fatti, in aggiunta ad una carente attività manutentiva, abbia concorso una scarsa azione di prevenzione e controllo della tenuta ed integrità degli argini e, più in generale, della regimentazione delle acque del fiume
Sarno e del suo controfosso destro.
Deve ritenersi dimostrata la responsabilità della per la Controparte_3
mancata manutenzione del suddetto fiume.
Ed infatti, ai sensi degli artt. 2, lett. e) del D.P.R. 8/72, 89 e 90 del D.P.R.
616/77, sono state trasferite alle Regioni le competenze, prima appartenenti allo Stato, in materia di acque pubbliche e di opere idrauliche, con particolare riguardo all'attività di manutenzione. Anche l'art. 10, lett. f), della legge
18.5.89 n. 183 attribuiva alle Regioni funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici ed ogni iniziativa ritenuta necessaria in materia di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza. Sebbene tale norma sia stata abrogata, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 152/06, può ritenersi, ai sensi degli artt. 141 e ss. del richiamato decreto e dell'art. 86 D.Lgs. 112/98
(nonché della normativa precedentemente richiamata), che competa comunque alle regioni l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico (e, dunque, per quanto qui interessa, dei corsi d'acqua e delle opere idrauliche).
E' peraltro opportuno anche ricordare la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque n. 67/2006, che in analoga fattispecie ha così deciso: “Il consorzio di bonifica che utilizzi acque di un torrente, costituente elemento
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integrante di canali e regimentato con opere artificiali destinate a raccogliere acque ricadenti nel bacino di sua competenza, in funzione di bonifica del comprensorio, è l'unico soggetto tenuto alla manutenzione delle sponde naturali del detto corso d'acqua, con conseguente sua responsabilità esclusiva nel caso di danni da esondazione…..; dette competenze dei consorzi di bonifica non escludono, peraltro, una solidale responsabilità della CP_3
(ex art. 2051 cc) per la mancata regimentazione delle acque dell'intero comprensorio e per omessa custodia delle acque e dell'alveo torrentizio, che abbiano comportato la maggiore pressione sugli argini del medesimo corso
d'acqua, concorrendo a provocarne la distruzione, con le carenze di manutenzione, dovute anche al del comprensorio, ove non abbia CP_4
provveduto alla necessaria realizzazione e corretta ricostruzione o straordinaria manutenzione dell'argine dello stesso corso d'acqua”.
D'altronde, costituisce principio pacifico, affermato anche dalla Suprema
Corte, che, essendo state trasferite alle Regioni le funzioni di gestione e di manutenzione delle opere idrauliche, esse rimangono custodi delle acque appartenenti al demanio idrico, a prescindere dalla eventuale delega delle funzioni di manutenzione e sistemazione che esse abbiano operato ai consorzi di bonifica, rimanendo quindi responsabili dei danni causati dalle acque, salvo la prova del caso fortuito (cfr. Cass., Sezioni Unite, sent. n. 25928 del
05/12/2011).
Non vi è dubbio, quindi, che, nonostante la responsabilità del CP_5
, permane anche quella concorrente della non dovendo
[...] CP_3
peraltro essere necessariamente litisconsorte il , nel presente CP_4
giudizio nemmeno citato.
In altri termini, per tutto quanto fin qui esposto, deve concludersi che alla competa l'esecuzione degli interventi di natura strutturale, oltre che CP_3 il controllo della regimentazione delle acque dell'intero comprensorio (cfr. artt. 2 co. 2 lett. b) RD n. 215/1933 e 1 lett. h) DPR n. 11/1972), mentre al spetti la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica regionale CP_4
(cfr. art. 3 comma 4 n. 23/1985 e art. 2 comma 3 lett. b dello CP_6
_______________________________________________________________________ N. 1534/2020 r.g.a.c.c. e 14 Parte_1 Parte_2 Controparte_3 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Statuto del Consorzio approvato con delibera della del Controparte_3
26.11.1986 n. 239/2).
Pertanto, anche alla stregua della giurisprudenza del TSAP (cfr. TSAP n.
67/2006 e n. 10/2008), va rilevato che la legittimamente è stata CP_3 chiamata a rispondere per l'eventuale omesso controllo sull'operato del e per l'eventuale omissione della manutenzione straordinaria delle CP_4
opere di bonifica, aventi la funzione di assicurare lo scolo delle acque.
***
5. Sulle spese di lite
La reciproca soccombenza, in particolare la notevole riduzione dell'importo richiesto dai ricorrenti, costituisce ragione grave per la compensazione per ½ delle spese di lite, che nella residua parte sono poste a carico della e CP_3
liquidate in dispositivo secondo i parametri medi di cui al DM 147/2022, con riferimento al valore della lite, determinato dall'ammontare del credito accertato, con distrazione in favore dei difensori avv.ti e CP_1
dichiaratisi antistatari, nella misura di metà ciascuno. Controparte_2
***
6. Attesa l'esplicita richiesta contenuta nella comparsa conclusionale del
27.05.2024, si ordina, ai sensi dell'art. 205 comma 1 del R.D. n° 1775/33,
l'esecuzione provvisoria della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di
Napoli, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1534/2020 del
R.G., rigettata ogni contraria istanza, così provvede:
--dichiara la contumacia della Controparte_3
--accoglie parzialmente la domanda di risarcimento proposta da Pt_1
e nei confronti della e, per
[...] Parte_2 Controparte_3
l'effetto, condanna la al pagamento, in loro favore, Controparte_3 dell'importo complessivo di € 6.312,00, nella misura di metà per ognuno di essi, oltre rivalutazione monetaria dalla data dell'evento (31.12.2015) fino a quella della presente decisione ed interessi al tasso legale, da calcolarsi sulle
_______________________________________________________________________ N. 1534/2020 r.g.a.c.c. e 15 Parte_1 Parte_2 Controparte_3 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
somme rivalutate di anno in anno fino alla data della presente sentenza e, successivamente, sul solo capitale interamente rivalutato fino al saldo;
--compensa per 1/2 le spese di lite e condanna la a pagare Controparte_3
ai ricorrenti la residua parte, che liquida in euro 132,00 per esborsi documentati ed euro 2.900,00 per onorario, oltre, sul solo onorario, rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA con distrazione in favore dei difensori avv.ti e dichiaratisi antistatari, nella misura di metà CP_1 Controparte_2
per ognuno.
--dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 205 comma 1 del R.D. n° 1775/33.
Così deciso in Napoli addì 5 giugno 2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Erminia Catapano Dr. Fulvio Dacomo
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La norma sulla cd. “autofattura”, l'art. Art. 34, co. 6, del DPR 633/1972 recita: "I cessionari
e i committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio dell'impresa, devono emettere fattura, con le modalità' e nei termini di cui all'articolo 21, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla separatamente a norma dell'articolo 25".
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Erminia Catapano Giudice relatore
Dott. Ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio n. 1534/2020 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto “risarcimento danni”, riservato in decisione all'esito delle note scritte di parte ricorrente, depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 5.06.2024
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, C.F._2 dagli avv.ti Antonio D'Auria (c.f.: ), C.F._3 CP_1
(c.f.: ) e (c.f. C.F._4 Controparte_2
), unitamente ai quali elettivamente domiciliano in C.F._5
Napoli alla via Biscardi n. 31, presso lo studio dell'avv. Pasquale Mellone
Ricorrenti
E
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
(c.f. , in persona del Presidente pro Controparte_3 P.IVA_1
tempore
Resistente contumace
CONCLUSIONI: Come da verbali di causa e atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 28.01.2020 e rinotificato, ai sensi dell'art. 176
R.D. 1775/1933, in data 19.06.2020, i ricorrenti hanno convenuto in giudizio la perché, previo riconoscimento della sua esclusiva Controparte_3
responsabilità per l'esondazione avvenuta tra il 30 e il 31.01.2015 del fiume
Sarno e del suo controfosso destro, venga condannata a risarcire i danni subiti, nella misura complessiva di € 12.144,60 per ed € Parte_1
12.144,60 per oltre ai danni morali per violazione del Parte_2
diritto costituzionalmente tutelato al lavoro, interessi e rivalutazione ISTAT, con vittoria di spese ed onorari, con attribuzione ai procuratori antistatari.
In punto di fatto hanno esposto che:
--all'epoca dei fatti e coltivavano (per Parte_1 Parte_2
metà ciascuno) il terreno riportato in catasto del Comune di Scafati al foglio
20, part. 307, di cui erano comproprietari;
--a causa dell'esondazione del fiume Sarno e del suo controfosso destro avvenuta tra il 30 e il 31.01.2015, il predetto terreno ha subito ingenti danni unitamente alle coltivazioni ed all'impianto irriguo ivi esistenti, in quanto l'invasione di acqua, melma e altre sostanze nocive era stata violenta;
--dopo l'allagamento, “per ripristinare lo status quo ante, si rese necessaria un'approfondita e laboriosa risistemazione degli immobili de quibus che durò parecchie settimane” (così l'atto introduttivo, pagina 2);
--“al momento dei fatti il fiume Sarno ed il suo Controfosso Destro, che ricadono interamente nel bacino idrografico regionale del Sarno e fanno parte del demanio idrico della , si presentavano in stato Controparte_3 di pessima manutenzione” (così il ricorso, pagina 2);
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--la responsabilità dell'evento esondativo è da attribuirsi alla CP_3
in quanto tenuta ad effettuare la manutenzione ordinaria e
[...]
straordinaria.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno concluso chiedendo all'adito Tribunale di condannare la al risarcimento dei danni subiti (come e Controparte_3
quantificati nella CTP redatta dal dott. agronomo e Persona_1
depositata in corso di giudizio), oltre relativi interessi e rivalutazione ISTAT, con vittoria di spese ed onorari.
La nonostante la ritualità della notifica, è rimasta Controparte_3
contumace.
L'udienza di prima comparizione è stata fissata per il 9.06.2020. Con ordinanza dell'8.07.2020 il giudice delegato, “rilevato che la parte non ha depositato note scritte e che il mancato deposito delle note in oggetto equivale
a diserzione dell'udienza, come specificato nel decreto di fissazione dell'udienza con modalità scritta comunicato alla parte costituita” ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo. Con istanza del 14.07.2020 i ricorrenti ne hanno chiesto la revoca, atteso che le note di trattazione scritta erano state tempestivamente depositate in data 29.05.2020.
Con successiva ordinanza del 17.07.2020 il G.D., rilevato che le note di trattazione scritta non erano risultate visibili nel fascicolo telematico per un mero disguido, ha revocato l'ordinanza di cancellazione e rinviato al
12.01.2021 in prosieguo di prima udienza.
Con ordinanza del 18.01.2021 il giudice delegato ha rinviato la causa per trattazione;
all'udienza del 7.06.2022 ha ammesso la prova testimoniale richiesta da parte attrice, delegando ai sensi degli artt. 170 R.D. 1775/1933 e
203 c.p.c. il Tribunale di Nocera Inferiore per l'espletamento della prova delegata e rinviando al 2.05.2023; acquisita la prova delegata, ha rimesso la causa al collegio per la decisione all'udienza collegiale del 5.06.2024.
Disposta la trattazione scritta con decreto del 15.05.2024, acquisite la comparsa conclusionale e le note di trattazione scritta del ricorrente, depositate rispettivamente il 27 e 28.05.2024, il Tribunale all'udienza del
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5.06.2024, nella composizione indicata in epigrafe, ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La legittimazione attiva
La legittimazione attiva dei ricorrenti, presupposto imprescindibile del denunciato danno alle colture e ai suoli agricoli coltivati, è prospettata dagli stessi attori sulla base della visura catastale allegata alla perizia di parte che attesta la proprietà e dell'attività di coltivazione diretta del terreno per cui è causa;
la stessa è provata dalle dichiarazioni testimoniali, secondo le quali le parti istanti all'epoca dei fatti coltivavano il fondo suddetto.
2. Prova dell'allagamento e del nesso causale
Ciò premesso, va rilevato che i ricorrenti hanno chiesto il risarcimento dei danni provocati alle proprie colture, al terreno e all'impianto irriguo, nonché dei danni morali derivanti dall'esondazione del fiume Sarno e del suo controfosso destro avvenuta tra il 30 ed il 31.01.2015.
La fattispecie va inquadrata nell'ambito della responsabilità da cose in custodia disciplinata dall'art. 2051 c.c., secondo cui grava sull'istante la dimostrazione del danno e del nesso causale, mentre l'ente preposto alla custodia è onerato della prova del caso fortuito, cioè, dell'incidenza determinante di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, munito dei caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, tale da interrompere il nesso causale (sul punto cfr. Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sent. n. 84 del 29/04/2022, Est. Cosentino che richiama a sua volta “ex multis, Cass.
15761/2016; Cass. 2480/2018”).
Inoltre, proprio con riguardo a danni derivanti da inondazioni, si è ritenuto che grava sull'ente preposto alla custodia la dimostrazione sia dell'eccezionalità dell'evento meteorologico che abbia eventualmente provocato l'allagamento, sia della corretta manutenzione delle opere di scolo
(ex multis da ultimo Cass. Sez. 3, sent. n. 30521 del 22/11/2019, est. Iannello
Cass. Sez. 3, ord. 4588 dell'11/02/2022, est. Iannello).
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Nel caso di specie, la circostanza che in data 30-31.01.2015 il fiume Sarno ed il suo controfosso destro sono esondati, provocando l'allagamento del fondo per cui è causa, è stata confermata dai testi escussi, mentre nessuna prova contraria è stata offerta dalla peraltro non costituita, nonostante la CP_3 rituale notifica dell'atto introduttivo.
***
3. Prova dei danni
Vale, altresì, premettere che per l'accertamento, l'identificazione e l'esatta quantificazione dei danni, del tutto inutile sarebbe stata la CTU richiesta da parte attrice, atteso che si sarebbe svolta a distanza di anni dall'evento e si sarebbe risolta in una valutazione critica della consulenza di parte, che può essere svolta anche dal Tribunale di cui fa parte un membro tecnico.
Nell'identificare – e quantificare – i danni, il perito di parte ne ha indicato varie voci, che devono essere esaminate una ad una.
3.1. Quanto al capo di domanda relativo ai danni alle colture, che si assumono rese incommerciabili, si è trattato della perdita delle colture di ravanelli.
Il perito ha specificato che il viene commercializzato e confezionato Parte_3
in mazzetti e che si raccolgono circa 20-25 mazzetti al mq, dal peso medio di
140-150 grammi cadauno, ognuno di essi venduto al prezzo medio di € 0,25.
Sulla scorta di tali parametri, ha calcolato il danno complessivo alle colture e per mancata coltura succedanea in € 16.215,00 (€ 11.280,00 per danno alle colture + € 4.935,00 per mancata coltura succedanea).
Ebbene, la quantificazione non può essere condivisa in toto, in quanto, pur ritenendo valida l'applicazione del prezzo medio di mercato desunto dal listino prezzi della di Salerno per l'anno 2015 Organizzazione_1
(allegato n. 3 della perizia di parte) e riscontrabile anche tramite la consultazione del sito web, difetta la prova dell'esatto quantitativo delle colture effettivamente esistenti sull'estensione territoriale di mq 2.820 considerata dalle parti e nella CTP.
Specularmente, non vi è prova dell'effettiva quantità delle colture andate perse, atteso che non vi è documentazione alcuna di un eventuale
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smaltimento, né vi sono fotografie che mostrino il raccolto ammassato e lasciato seccare, per poi essere smaltito anche all'interno stesso del fondo.
Inoltre, sebbene dalle dichiarazioni dei testi risulti il marciume delle colture di ravanelli, gli stessi testimoni non hanno riferito di una precisa attività di sradicamento e smaltimento delle colture stesse.
Né una prova più puntuale dei danni subiti dai ricorrenti può ricavarsi dalla testimonianza del consulente di parte, dott. agronomo , il Persona_1
quale ha confermato la relazione da lui redatta la quale, tuttavia, contiene una valutazione basata esclusivamente sui prezziari delle merci, senza nessun riferimento a fatture d'acquisto o altri documenti idonei ad attestare la quantità delle colture presenti, perciò non può costituire prova dell'effettiva consistenza dei relativi danni per perdita del prodotto.
A ciò si aggiunga che il perito non ha applicato alcuna riduzione per il presumibile e fisiologico sfrido e scarto da raccolto e difetti del prodotto.
In considerazione di ciò, applicando i criteri indicati dal perito di parte, dovrà riconoscersi solo il 40% di quanto richiesto, e, dunque, l'importo di €
4.512,00, sia per i mancati costi di produzione, di mediazione e commercializzazione non sostenuti, oltre che per il fisiologico sfrido e scarto non considerato, sia per la mancata prova di un parametro importante ovvero l'effettiva quantità di prodotti in media realizzata negli anni precedenti a quello dell'esondazione (da acquisirsi facilmente mediante i documenti aziendali, non resi disponibili).
Infatti, non è secondario nella valutazione dei danni, il rilievo che la ricorrente non ha prodotto il cd. quaderno di campagna, rectius registro dei trattamenti fitosanitari (obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma 3, del DPR
290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo), né le fatture, nè le autofatture, obbligatorie anche per le
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aziende agricole in regime di esonero Iva1, documenti che consentirebbero, in primo luogo, di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle colture presenti al momento dell'inondazione mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti.
Soprattutto, per quanto rileva in questa sede, manca altresì il documento base di ogni azienda agricola, il fascicolo aziendale, disciplinato dagli artt. 3 e 9 del DPR 503/99 e dall'art. 13 del d. lgs 99 del Decreto Legislativo 29 marzo
2004, n. 99 che detta "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n.
38", documento destinato a raccogliere in modo completo le informazioni dell'identità e dell'attività di ogni azienda agricola, ivi inclusi i “dati di produzione, trasformazione e commercializzazione” (così art. 3 cit.).
Questo registro avrebbe offerto la prova presuntiva della quantità media prodotta o producibile in ogni annata rendendo il calcolo in prospettiva della produttività anche per l'annata interessata da alluvione.
3.2. In relazione poi ai danni richiesti per mancata coltivazione succedanea, nulla è dimostrato circa l'impossibilità di utilizzare il terreno nel ciclo produttivo successivo. Si rileva che tanto la parte ricorrente quanto il dott.
non hanno specificato le ragioni tecnico-agricole per le quali Persona_2
l'esondazione de qua abbia determinato l'impossibilità di riprendere la coltivazione nonostante gli interventi di ripulitura, ripristino della coltivabilità e disinfestazione dei terreni de quibus, previsti e quantificati nella perizia di parte. Ancor più, osta all'accoglimento del capo in esame il rilievo che non vi è alcuna allegazione o prova della durata dei cicli colturali e degli intervalli normalmente osservati tra una piantagione e l'altra. Pertanto la richiesta non può essere accolta. TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
3.3. Ciò posto, va osservato che il perito di parte nell'elaborato tecnico depositato in atti ha individuato una serie di attività specifiche di pulizia e di ripristino della coltivabilità del terreno.
Per la ripulitura della superficie da detriti vari, nella descrizione contenuta nella relazione tecnica, figurano: “scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresa
l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili in legno con la sola esclusione di manufatti in muratura o conglomerato. Scavo di pulizia e scotico” (così pagina 13 della
CTP).
Orbene, deve tenersi in considerazione il fatto che i ricorrenti non hanno depositato documentazione che attesti l'effettivo compimento delle opere
(fatture o altro).
Inoltre, quanto agli scavi da eseguirsi con macchine, si tratta di un'attività specialistica che andrebbe dimostrata con l'esibizione dei documenti contabili che attestino il pagamento alle imprese specializzate;
ad ogni modo, non si spiega la ragione di uno scavo quando dai rilievi fotografici in atti si apprezza solo un allagamento del fondo, poi eventualmente riassorbito.
Né i testimoni hanno riferito in merito alle attività specifiche di ripulitura del terreno effettuate dai ricorrenti, ma si sono limitati a riferire genericamente che “per ripristinare il terreno per una nuova coltivazione i Pt_1
dovettero dapprima allontanare le coltivazioni marcite ed il fango depositatosi sul terreno e poi iniziare daccapo le operazioni colturali di disinfestazione e ripristino;
occorsero un paio di mesi per ripristinare” (cf la deposizione del teste , verbale di udienza 2.12.2022). Testimone_1
In assenza di prova documentale riguardo l'effettivo svolgimento di tali attività e di dichiarazioni testimoniali sul punto, il capo di domanda riferito alle specifiche opere di ripulitura del terreno indicate in perizia va accolto soltanto nei limiti di seguito indicati.
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Parimenti non può liquidarsi nulla per le operazioni (indicate a pag. 13 della ctp) di "scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 0.4, compresa
l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili in legno con la sola esclusione di manufatti in muratura o conglomerato. Scavo di pulizia o scotico”, di “movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito” e di “scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza”.
Infatti, il trasporto a discarica del materiale proveniente da sgombero deve essere dimostrato mediante la documentazione che attesta la consegna dei rifiuti ad imprese autorizzate (FIR o altro), secondo quanto previsto dalle leggi in materia. Non essendovi tale documentazione, deve ragionevolmente concludersi che nessun materiale sia stato smaltito e che dunque non sia stato nemmeno prelevato attraverso uno scavo nel terreno.
In definitiva, se non vi è prova che siano stati smaltiti in discarica materiali di scavo è da escludere qualunque “movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta” (cf pagina 13 della CTP), di guisa che anche la relativa voce di danno si palesa completamente indimostrata.
Su questi punti la CTP si presenta come un elenco – valido per ogni ipotesi astratta – di tante operazioni di pulizia sgombero e smaltimento di materiali vari, non aderente alla fattispecie concreta.
In merito, poi, al capo di domanda avente ad oggetto ripristino dei luoghi alla coltivabilità (cf pagina 14 della CTP), tramite ripristino della fertilità ed eliminazione delle alterazioni delle superfici, va debitamente posto in rilievo che anche questa richiesta è del tutto sfornita di prova documentale, pur includendo il richiamo di attività che sarebbero state svolte impiegando sia mezzi meccanici, sia, soprattutto, fertilizzanti e disinfestanti di tipo ultra specialistico, tra i quali persino “idonei prodotti indicati dal ”, per Org_2
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i quali è inverosimile che vi sia stato l'acquisto dai rivenditori autorizzati senza emissione di alcuna fattura o altro documento comprovante la vendita.
Tutte queste attività (cfr. la perizia di parte richiamata), che si mostrano prima facie del tutto prive di prova documentale, si dimostrano insussistenti nella fattispecie in esame alla luce delle risultanze della prova testimoniale.
Ed invero, come già rilevato, i testi e Testimone_1 Testimone_2
hanno solo genericamente riferito di lavori agronomici necessari per ripulire il terreno, senza aggiungere alcunché riguardo alla presenza di operai o di mezzi meccanici specialistici;
le stesse risultano anche alquanto generiche nella parte in cui accennano a non meglio identificate operazioni di disinfestazione e sistemazione.
Il teste , invece, non ha riferito nulla sui lavori di ripristino, ma si Per_1
è genericamente riportato alla propria perizia.
Né alcun riferimento è effettuato dai testimoni riguardo la tipologia di prodotti utilizzati per la dedotta disinfestazione del terreno.
Nel contempo, la dichiarazione del teste “sono stati parecchi giorni per pulire”, anche in difetto di prova sia sugli specifici lavori di pulizia menzionati in perizia, sia sul pagamento di operai impiegati ad hoc, rende verosimile che i ricorrenti abbiano dovuto compiere tali attività quantomeno in economia e probabilmente in autonomia, per la cui esecuzione appare ragionevole riconoscere, in via equitativa, la somma complessiva di €
1.800,00.
3.4. Nulla può essere, invece, riconosciuto per le altre voci di danno relative ai mezzi tecnici (impianto irriguo), in quanto non specificamente indicate e provate. Con riguardo, infatti, al danneggiamento dell'impianto irriguo, di cui nessun teste fa menzione, la valutazione compiuta dal CTP non risulta comunque supportata da una pregressa documentazione di acquisto dei materiali necessari per l'irrigazione basale a goccia (manichette gocciolanti estese su tutta la superficie, tubi di raccordo, rubinetti, filtro e raccorderia), dalla quale poter evincere l'effettiva entità del danno subito dall'impianto irriguo tale da giustificare una sua nuova installazione.
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3.5. Va infine dato atto che la richiesta di risarcimento del danno morale, formulata genericamente nelle conclusioni dell'atto introduttivo, risulta abbandonata nei successivi atti difensivi e nelle conclusioni.
3.6. Pertanto, il risarcimento deve essere complessivamente determinato in euro 6.312,00 in favore di e nella Parte_1 Parte_2
misura di metà per ognuno di essi
Su detti importi va calcolata la rivalutazione monetaria, secondo gli indici
ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -
FOI- al netto dei tabacchi) fino alla data della presente sentenza;
competono altresì gli interessi al tasso legale. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ex multis, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
Competono infine gli interessi legali sulla sola somma rivalutata dalla pronuncia della presente sentenza al soddisfo.
***
4. La legittimazione passiva
Infine, una volta quantificati i danni, è d'uopo dare atto della responsabilità della parte convenuta contumace.
La è tenuta alla manutenzione ed alla custodia del corso d'acqua di CP_3
cui ci si occupa nel presente giudizio.
Vale richiamare le norme che pongono la sua responsabilità.
L'art. 86 del d.lgs. 112/98 ha conferito alle Regioni la gestione del demanio idrico e l'art. 89 ha conferito loro anche le funzioni di progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura.
La sussistenza della qualità di custode in capo alle Regioni in materia di demanio idrico e, in generale, di opere idrauliche di qualsiasi natura è stata ribadita di recente dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nella sentenza n° 84/2022, in cui si è affermato che: “è principio già più volte
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affermato dalla giurisprudenza tanto di legittimità (Cass. Sez. Un., sent. n.
8588/1997; Cass., Sez. Un. sent. n. 9502/1997; Cass. Sez. Un., sent. n.
25928/2011) che di questo stesso Tribunale (tra le ultime: sentenze nn. 198 e
199 del 15/06/2016; n.219 del 04/07/2016; n.60 del 23/02/2016; n.21 del
08/02/2017; n.34 del 14/02/2018; n.47 del 15/03/2018; n. 83 del 18/05/2018;
n.107 del 22/06/2018) che, in via istituzionale, la è custode del CP_3
demanio fluviale poiché le competono, per trasferimento da parte dello Stato, le funzioni di conservazione, manutenzione e gestione delle risorse idriche e delle acque in generale. Segnatamente, vanno qui richiamate le seguenti diposizioni: - L'articolo 89 del D.P.R. n.616/77, che, nel primo comma, stabilisce: «Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, il
Governo, sentite le regioni, delimita i bacini idrografici a carattere interregionale. Tale delimitazione può essere modificata con lo stesso procedimento. Tutte le opere idrauliche relative ai bacini idrografici non interregionali sono trasferite alle regioni>>. - L'articolo 90 del medesimo
D.P.R. n. 616/77, che, a sua volta, prevede, nel primo comma, che <<tutte le funzioni relative alla tutela, disciplina e utilizzazione delle risorse idriche, con esclusione riservate allo stato dal successivo articolo, sono delegate alle regioni, che eserciteranno nell'ambito della programmazione nazionale destinazione idriche in conformità direttive statali sia generali di settore per la dell'economia idrica» e, nel secondo comma, <
112/98, che, nel primo comma, conferisce alla Regioni, nella lett. a), le funzioni relative «alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura»; nella lett. c), le funzioni relative «ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al regio decreto 25 luglio
1904, n. 523 e al regio decreto 9 dicembre 1937, n.2669, ivi comprese
l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano
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in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua>>; nella lett. i), le funzioni relative << alla gestione del demanio idrico>>.
- L'articolo 61 del d.lgs. n. 152/06, che, nel primo comma, lett. e), prevede che le Regioni provvedano, per la parte di propria competenza,
<<all'organizzazione e al funzionamento del servizio di polizia idraulica ed < i>
a quelli per la gestione e la manutenzione delle opere e degli impianti e Ia conservazione dei beni>>.
Attesa la prova emersa anche in corso di giudizio, deve ritenersi che all'origine dei fatti, in aggiunta ad una carente attività manutentiva, abbia concorso una scarsa azione di prevenzione e controllo della tenuta ed integrità degli argini e, più in generale, della regimentazione delle acque del fiume
Sarno e del suo controfosso destro.
Deve ritenersi dimostrata la responsabilità della per la Controparte_3
mancata manutenzione del suddetto fiume.
Ed infatti, ai sensi degli artt. 2, lett. e) del D.P.R. 8/72, 89 e 90 del D.P.R.
616/77, sono state trasferite alle Regioni le competenze, prima appartenenti allo Stato, in materia di acque pubbliche e di opere idrauliche, con particolare riguardo all'attività di manutenzione. Anche l'art. 10, lett. f), della legge
18.5.89 n. 183 attribuiva alle Regioni funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici ed ogni iniziativa ritenuta necessaria in materia di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza. Sebbene tale norma sia stata abrogata, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 152/06, può ritenersi, ai sensi degli artt. 141 e ss. del richiamato decreto e dell'art. 86 D.Lgs. 112/98
(nonché della normativa precedentemente richiamata), che competa comunque alle regioni l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico (e, dunque, per quanto qui interessa, dei corsi d'acqua e delle opere idrauliche).
E' peraltro opportuno anche ricordare la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque n. 67/2006, che in analoga fattispecie ha così deciso: “Il consorzio di bonifica che utilizzi acque di un torrente, costituente elemento
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integrante di canali e regimentato con opere artificiali destinate a raccogliere acque ricadenti nel bacino di sua competenza, in funzione di bonifica del comprensorio, è l'unico soggetto tenuto alla manutenzione delle sponde naturali del detto corso d'acqua, con conseguente sua responsabilità esclusiva nel caso di danni da esondazione…..; dette competenze dei consorzi di bonifica non escludono, peraltro, una solidale responsabilità della CP_3
(ex art. 2051 cc) per la mancata regimentazione delle acque dell'intero comprensorio e per omessa custodia delle acque e dell'alveo torrentizio, che abbiano comportato la maggiore pressione sugli argini del medesimo corso
d'acqua, concorrendo a provocarne la distruzione, con le carenze di manutenzione, dovute anche al del comprensorio, ove non abbia CP_4
provveduto alla necessaria realizzazione e corretta ricostruzione o straordinaria manutenzione dell'argine dello stesso corso d'acqua”.
D'altronde, costituisce principio pacifico, affermato anche dalla Suprema
Corte, che, essendo state trasferite alle Regioni le funzioni di gestione e di manutenzione delle opere idrauliche, esse rimangono custodi delle acque appartenenti al demanio idrico, a prescindere dalla eventuale delega delle funzioni di manutenzione e sistemazione che esse abbiano operato ai consorzi di bonifica, rimanendo quindi responsabili dei danni causati dalle acque, salvo la prova del caso fortuito (cfr. Cass., Sezioni Unite, sent. n. 25928 del
05/12/2011).
Non vi è dubbio, quindi, che, nonostante la responsabilità del CP_5
, permane anche quella concorrente della non dovendo
[...] CP_3
peraltro essere necessariamente litisconsorte il , nel presente CP_4
giudizio nemmeno citato.
In altri termini, per tutto quanto fin qui esposto, deve concludersi che alla competa l'esecuzione degli interventi di natura strutturale, oltre che CP_3 il controllo della regimentazione delle acque dell'intero comprensorio (cfr. artt. 2 co. 2 lett. b) RD n. 215/1933 e 1 lett. h) DPR n. 11/1972), mentre al spetti la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica regionale CP_4
(cfr. art. 3 comma 4 n. 23/1985 e art. 2 comma 3 lett. b dello CP_6
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Statuto del Consorzio approvato con delibera della del Controparte_3
26.11.1986 n. 239/2).
Pertanto, anche alla stregua della giurisprudenza del TSAP (cfr. TSAP n.
67/2006 e n. 10/2008), va rilevato che la legittimamente è stata CP_3 chiamata a rispondere per l'eventuale omesso controllo sull'operato del e per l'eventuale omissione della manutenzione straordinaria delle CP_4
opere di bonifica, aventi la funzione di assicurare lo scolo delle acque.
***
5. Sulle spese di lite
La reciproca soccombenza, in particolare la notevole riduzione dell'importo richiesto dai ricorrenti, costituisce ragione grave per la compensazione per ½ delle spese di lite, che nella residua parte sono poste a carico della e CP_3
liquidate in dispositivo secondo i parametri medi di cui al DM 147/2022, con riferimento al valore della lite, determinato dall'ammontare del credito accertato, con distrazione in favore dei difensori avv.ti e CP_1
dichiaratisi antistatari, nella misura di metà ciascuno. Controparte_2
***
6. Attesa l'esplicita richiesta contenuta nella comparsa conclusionale del
27.05.2024, si ordina, ai sensi dell'art. 205 comma 1 del R.D. n° 1775/33,
l'esecuzione provvisoria della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di
Napoli, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1534/2020 del
R.G., rigettata ogni contraria istanza, così provvede:
--dichiara la contumacia della Controparte_3
--accoglie parzialmente la domanda di risarcimento proposta da Pt_1
e nei confronti della e, per
[...] Parte_2 Controparte_3
l'effetto, condanna la al pagamento, in loro favore, Controparte_3 dell'importo complessivo di € 6.312,00, nella misura di metà per ognuno di essi, oltre rivalutazione monetaria dalla data dell'evento (31.12.2015) fino a quella della presente decisione ed interessi al tasso legale, da calcolarsi sulle
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somme rivalutate di anno in anno fino alla data della presente sentenza e, successivamente, sul solo capitale interamente rivalutato fino al saldo;
--compensa per 1/2 le spese di lite e condanna la a pagare Controparte_3
ai ricorrenti la residua parte, che liquida in euro 132,00 per esborsi documentati ed euro 2.900,00 per onorario, oltre, sul solo onorario, rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA con distrazione in favore dei difensori avv.ti e dichiaratisi antistatari, nella misura di metà CP_1 Controparte_2
per ognuno.
--dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 205 comma 1 del R.D. n° 1775/33.
Così deciso in Napoli addì 5 giugno 2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Erminia Catapano Dr. Fulvio Dacomo
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La norma sulla cd. “autofattura”, l'art. Art. 34, co. 6, del DPR 633/1972 recita: "I cessionari
e i committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio dell'impresa, devono emettere fattura, con le modalità' e nei termini di cui all'articolo 21, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla separatamente a norma dell'articolo 25".
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