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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 14/03/2025, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 6520/2024 RG fissata all'udienza del 11/03/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. STEFANI Parte_1
SIMONA
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
BARBARA ANDREA,
- , non Controparte_2 costituita
Resistenti
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale chiedendo di:
➢ In via preliminare, disporre la immediata sospensione dell'efficacia esecutiva della intimazione di pagamento impugnata;
➢ Ancora in via preliminare ed assorbente, in accoglimento dei motivi di opposizione, accertare e dichiarare
l'estinzione della somma richiesta alla sig.ra con l'atto avversato stante l'intervenuta prescrizione e, Pt_1 per l'effetto, annullare la intimazione di pagamento n. 059 2023 90135214 55/000, dichiarando come non dovute le somme ingiunte con la stessa;
1 ➢ Nella denegata ipotesi in cui dovesse ritenersi superata la eccezione della intervenuta prescrizione, in accoglimento dei motivi di opposizione, accertare e dichiarare
l'estinzione della pretesa creditoria stante la omessa contestazione e/o notificazione della sanzione amministrativa pecuniaria comminata nel termine previsto ex lege e, per l'effetto, annullare la intimazione di pagamento n. 059 2023 90135214 55/000, dichiarando come non dovute le somme ingiunte con la stessa;
➢ In ogni caso, nella denegata ipotesi di rigetto delle eccezioni preliminari sollevate, limitare l'entità della sanzione dovuta, determinandola in misura pari al minimo edittale;…
In punto di fatto, parte ricorrente ha rappresentato:
➢ La odierna ricorrente è stata iscritta presso la (innanzi Controparte_2
anche detta solo dal 22.01.2003 al 28.01.2007; CP_2
➢ Tuttavia, a far data dal 30.12.2003 la odierna ricorrente diveniva dipendente di una P.A. in quanto nominata Comandante del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Taviano;
➢ Appurato tale mutamento dello status professionale della sig.ra con proprio Pt_1 CP_2
provvedimento, procedeva all'annullamento delle sanzioni comminate perl'omesso invio del Modello 5 per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, ma, incomprensibilmente, nulla in ordine agli anni 2006 e 2007, sebbene già dipendente di una P.A.;
➢ Con la intimazione di pagamento oggi avversata, facendo riferimento Controparte_1
alla cartella di pagamento n. 059 2014 0001455482 000, asseritamente notificata in data
05.08.2014, richiedeva, per somme iscritte a ruolo da il pagamento di Euro CP_2
1.065,77 quale importo dovuto per sanzione ex art. 9 l. 141/92 stante l'omesso invio, da parte della sig.ra del Modello 5 per gli anni 2006 e 2007 (cfr. all. 1). Pt_1
Ha eccepito: a) estinzione della pretesa creditoria;
b) prescrizione;
c) omissione della contestazione o della notificazione della violazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della
L. 689/81. In subordine chiede rideterminazione del quantum sanzionatorio.
si è costituita in giudizio. Ha ribadito la propria carenza di legittimazione passiva CP_3 nonché la correttezza del proprio operato e l'infondatezza del ricorso.
2 L'eccezione di carenza di legittimazione passiva di è infondata in quanto l'eccezione CP_3 di prescrizione c.d. successiva chiama in gioco il rilievo del concessionario alla riscossione.
Tanto basta a rendere legittimata (oltre al fatto che la presente intimazione contestata CP_3
è atto del concessionario).
La non risulta costituita. La difesa di parte ricorrente ha notificato via pec all'indirizzo CP_2 che risulta rinvenire da pubblico registro idoneo alla notifica. Email_1
La notifica è del 18.6.24 e quindi tempestiva rispetto alla prima udienza del 21.1.25.
Ciò detto il ricorso è fondato.
Per il principio della ragione più liquida appare fondata l'eccezione di prescrizione.
Invero, la cartella anche a ritenerla regolarmente notificata nell'agosto 2014 non è stata seguita da alcuna ulteriore regolare atto interruttivo della prescrizione. In tal senso, infatti, ha prodotto un'intimazione del 2017 la cui prova della notifica è incompleta CP_3 mancando la relativa cartolina.
Cass. 17258/2018, inoltre, ha ribadito la natura quinquennale della prescrizione delle sanzioni irrogate dalla per mancata comunicazione. CP_2
Alla luce di quanto sopra il termine è maturato e non risulta – come detto – interrotto. Tra le due notifiche (2014) e presente intimazione sono trascorsi più di 5 anni.
La sanzione irrogata (art. 9 l. 141/92) ha certamente natura amministrativa e a prescrizione quinquennale è soggetta.
La mancata costituzione della non consente di analizzare ulteriori questioni. CP_2
Deve quindi ribadirsi l'avvenuta prescrizione (sopravvenuta, in questo caso). Resta assorbita ogni ulteriore motivo di ricorso. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 6520/2024, così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara prescritto il credito sotteso alla intimazione 059
2023 90135214 55/000;
3 condanna i resistenti in solido al pagamento delle spese di lite che, rientranti nel I scaglione dm 55/14, si liquidano in euro 500,00 oltre spese forfettarie (15%), iva e cpa.
Lecce, 14/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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