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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/06/2025, n. 6017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6017 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 23158/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Nona civile
Il Giudice onorario, dott. Maria Esposito, ha pronunciato, a seguito della scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 23158/2021 R.G.
TRA
nato a [...] il [...], C.F. , e Parte_1 C.F._1 Parte_2
nato a [...] il [...], C.F. , rapp.ti e difesi dall'avv. TOMASINO C.F._2
ANDREA, come da procura in atti. attori
E
(P.IVA ) in persona del legale rapp.te p.t. con sede in Milano (MI) Pt_3 CP_1 P.IVA_1
al Viale Bodio n. 37 rappresentata e difesa dall'avv. MAZZEO ANTONIO, come in atti. convenuta
nato a [...] il [...] ed ivi residente alla Piazzetta Arcangelo Scacchi n. CP_2
7,C.F. rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dall' Avv. C.F._3
Renato Polise e dall'Avv. Oriana Orzetti, come da procura in atti;
terzo chiamato
CONCLUSIONI: come in atti e come da note cd. di trattazione “scritta”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente decisione è resa ai sensi dell'art. 132 c.p.c., come novellato dall'art. 45, 17 co. della L.
n. 69 del 2009, applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla sua entrata in vigore mediante concisa esposizione dei fatti e dei motivi posti a fondamento della stessa. Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo del giudizio, sia la comparsa di costituzione e risposta della società convenuta, sia i verbali di udienza in cui la causa
1 è stata trattata, istruita e discussa, dalla cui lettura potrà agevolmente desumersi lo svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori ed Parte_1 Parte_2
deducevano di essere proprietari, giusta atto per Notar del 01.07.2020, dell'unità Persona_1 immobiliare ad uso autorimessa facente parte del fabbricato sito in Napoli, denominato “Isolato
102” con accesso principale da Via Arte della Lana civici nn. 5/11, riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Napoli, al Foglio 1, particella 419, subalterno 73 (ex. Sub 70 ex sub 51, ex sub 31 ed ex sub 2). Evidenziavano all'atto di vendita innanzi richiamato, all'art. 5 si dava atto che l'immobile oggetto di compravendita era detenuto da terzo senza titolo, circostanza di cui si era tenuto conto ai fini della determinazione del prezzo di vendita. Ed in effetti gli attori confermavano che avevano accertato il suddetto locale, almeno a far data dal luglio 2020, era arbitrariamente occupato dall'autovettura tg. GC902PM modello Volvo XC, risultata di proprietà della Controparte_3
e concessa in locazione alla ! S.p.A.
[...] Parte_4
Gli attori rappresentavano che nonostante diffida indirizzata alla convenuta per ottenere la liberazione dei locali dalla suddetta auto, indirizzata sia alla che all'istituto bancario e CP_3 nonostante esperimento della mediazione, l'auto di cui sopra non veniva rimossa e non veniva liberato il locale, per il quale riceveva proposta di locazione dalla società Parte_1
Miracolo S.r.l. per il canone annuo di € 7.500,00, con decorrenza contrattuale dal mese di agosto
2020. Conseguentemente gli attori chiedevano il rilascio dell'immobile occupato senza titolo ed il risarcimento dei danni quantificati in una indennità di occupazione pari ad € 625,00 mensili, ovvero in quella somma maggiore o minore ritenuta di Giustizia anche con il ricorso a criteri equitativi, con il conseguente governo delle spese.
Si costituiva in giudizio la convenuta banca la quale in via preliminare eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo l'Istituto bancario del tutto estraneo alle vicende per cui è causa, confermando però di essere locataria dell'autovettura tg. GC902PM modello Volvo XC , a seguito di contratto di locazione a lungo termine, stipulato con la società , ma Controparte_3 che l'autoveicolo in questione era stato assegnato ed affidato in uso esclusivo sin dal momento del ritiro ad un proprio dipendente, il dott. , come risultava provato dal verbale di CP_2
consegna del mezzo che si produceva in atti. Pertanto gli attori avrebbero dovuto proporre la propria domanda nei confronti dell'effettivo utilizzatore dell'autovettura dott. . CP_2
Quest'ultimo, peraltro, parcheggiava la detta autovettura nell'autorimessa oggetto di causa, ma perché a tanto autorizzato da parte dell'Arch. che dal 2010 aveva sempre avuto il CP_4 possesso e godimento pieno dell'unità immobiliare in questione, di cui aveva richiesto il cambio di destinazione d'uso da negozio come era in precedenza ( C/1) alla nuova categoria C/6 (
2 Autorimessa –Box) sin dal luglio 2010, ossia 10 anni prima dell'atto di acquisto indicato dagli attori.
La convenuta sosteneva che nessuna occupazione senza titolo poteva, quindi, essere contestata ad essa società convenuta, atteso che era stato proprio l'architetto a consegnare al dott. le CP_4 CP_2 chiavi del garage, di cui peraltro quest'ultimo aveva avuto sempre il possesso anche in virtù di preliminare di vendita sottoscritto con la società dante causa degli attori.
Chiedeva, pertanto, di essere autorizzata a chiamare in causa, ex art. 106 c.p.c., il dott.
[...]
, quale esclusivo assegnatario e utilizzatore dell'autovettura Volvo XC tg. GC90PM, al fine, CP_2
nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, di essere tenuta indenne da quest'ultimo di quanto fosse tenuta a corrispondere eventualmente agli attori all'esito del giudizio.
Autorizzata ed eseguita la chiamata in causa del terzo, quest'ultimo si costituiva in giudizio asserendo di non aver mai occupato stabilmente il locale posto in Via Arte della Lana civici n. 5/11
(denominato is. 102), per cui vi è causa, né con l'autoveicolo targato GC902PM, a lui affidato dal suo datore di lavoro, Chebanca SpA, né con altri mezzi. Contestava altresì la ricostruzione dei fatti prospettata da in relazione all'uso di detto immobile da parte sua a seguito Pt_3 dell'autorizzazione da parte dell'Arch. . Evidenziava ancora che in precedenza gli attori CP_4 nel corso dell'anno 2021 avevano avanzato nei suoi confronti una domanda di mediazione volta ad ottenere una indennità di occupazione dello stesso immobile per la dedotta occupazione con un motociclo Piaggio targato CY171213, di cui non aveva avuto mai il possesso, né la proprietà. A chiarimento di quanto asserito dalla Banca il dott. precisava che a far data dall'anno 2010 CP_2
l'unità immobiliare per cui è causa era in possesso dell'Arch. per effetto di un CP_4
contratto di comodato di bene immobile stipulato con la società Parte_5
K2 s.r.l. avente durata fino alla data di stipulazione del successivo contratto di compravendita (All.
4). Nelle more, tale immobile era stato utilizzato unicamente dall'Arch. il quale, CP_4
recentemente però, gli aveva concesso di utilizzare sporadicamente il box auto in questione al fine di ricaricare la batteria della vettura elettrica modello Volvo XC targata GC902PM. Trattasi quindi di una concessione basata sul rapporto di amicizia intercorrente tra le parti e caratterizzata da un uso saltuario dell'immobile stesso, tale da non giustificare l'azione di occupazione promossa dagli attori, risultando l'immobile de quo essere libero da qualsiasi bene di proprietà del dott. che CP_2
non aveva mai occupato l'immobile tale da impedirne l'utilizzo ai legittimi proprietari. Il dott. precisava inoltre che il possesso dell'immobile da parte dell'Arch. risultava CP_2 CP_4
ulteriormente dal contenzioso pendente innanzi al Tribunale di Napoli (RG n. 20083/2020) incardinato dall'Arch. contro la società (dante causa degli attori) “ Marche CP_4 Parte_5
e avente ad oggetto l'emissione ex art. 2932 cc di una sentenza che
[...] Controparte_5
3 producesse gli effetti del contratto preliminare avente ad oggetto l'unità immobiliare per cui è causa, previa declaratoria di inefficacia di qualsivoglia ulteriore e successivo atto sullo stesso bene.
Si contestava infine la richiesta di danni per occupazione senza titolo anche in ordine alla quantificazione degli stessi, formulando nel contempo domanda riconvenzionale per i danni psico – fisici subiti in conseguenza dello stress emotivo derivante dalla vicenda, quantificati in €.
10.000,00.
Successivamente venivano concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. ed all'esito veniva dato ingresso alla prova orale articolata dalle parti ed all'interrogatorio formale deferito agli attori, espletati i quali, all'esito della precisazione delle conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Tale situazione, deduce il chiamato, ha comportato per lui un forte stress emotivo, con non poche conseguenze sul piano psico – fisico a seguito dei ripetuti confronti e chiarimenti ai quali lo stesso ha dovuto rispondere a seguito delle richieste avanzate dall'ufficio legale e facility dell'Istituto bancario cui è dipendente, subendo un enorme disagio di carattere psicologico e fisico.
La domanda che ci occupa ha per oggetto l'azione di occupazione senza titolo promossa dagli attori Con nei confronti della convenuta relativamente al locale box di loro proprietà, Parte_3
acquistato con atto pubblico del 2020. In tale atto, peraltro, si faceva espressamente menzione del fatto che l'immobile oggetto di vendita risultava occupato senza titolo da terzi non identificati.
Legittimato passivo dell'azione di restituzione di immobile, sia che essa abbia natura personale che reale, è colui che detiene l'immobile senza alcun titolo, dal momento che la mancanza di un titolo valido per la detenzione dell'immobile costituisce un elemento sufficiente per giustificare la restituzione del bene.
Nella fattispecie in esame non è stata contestata la qualità di proprietari degli attori, quali titolari di un diritto reale qualificato, bensì la carenza di titolarità passiva da parte della convenuta banca e del chiamato in causa.
Ed infatti la domanda azionata nei confronti della banca è risultata, all'esito delle difese svolte da quest'ultima e dell'istruttoria documentale ed orale espletata, del tutto infondata, così come infondata è la domanda estesa nei confronti del dott. chiamato in causa dalla CP_2
convenuta in quanto proprio dipendente ed esclusivo utilizzatore dell'auto tg. GC902PM modello
Volvo XC, risultata di proprietà della e concessa in locazione per Controparte_3
l'appunto alla .p.A. Parte_4
Infatti detta società ha provato di essersi limitata a mettere a disposizione del proprio dipendente, dott. un'auto per ragioni connesse al rapporto di lavoro e null'altro, non risultando CP_2
4 che il dipendente occupasse, sia pure sporadicamente, il box in questione per espressa autorizzazione o indicazione della datrice di lavoro.
Dal canto suo il dott. ha provato di avere utilizzato il box in questione solo occasionalmente CP_2
e su espressa autorizzazione dell'arch. , quest'ultimo dichiaratosi poi unico ed effettivo CP_4
detentore e possessore del locale oggetto di causa in occasione della dichiarazione testimoniale resa nel presente giudizio, quale teste indotto dalla convenuta banca.
E' emerso quindi nel corso del processo che l'immobile oggetto di causa è rimasto nella disponibilità esclusiva di soggetti estranei al presente giudizio e precisamente dell'arch. CP_4
il quale in precedenza lo deteneva in virtù di contratto di comodato del 30.03.2010,
[...]
ritualmente registrato e prodotto agli atti dal dott. . CP_2
Quest'ultimo, infatti, costituendosi in giudizio ha subito precisato che il locale oggetto di causa era stato da lui utilizzato per brevi ed occasionali periodi dietro espressa autorizzazione dell'arch. CP_4
unico effettivo detentore qualificato dell'immobile in virtù proprio del richiamato contratto
[...]
di comodato.
A tale riguardo va subito evidenziato che le dichiarazioni rese dal teste non scalfiscono Tes_1
quanto innanzi, giacchè confermano che il ha utilizzato l'immobile oggetto di causa, ma non CP_2
che lo ha occupato con animo ad excludendum.
Anche quanto dichiarato dal teste cugino di uno degli attori e precisamente di ES
, non corrobora in alcun modo la dedotta occupazione. Il teste, dipendente di Parte_1
un'agenzia di investigazioni private, non conosce il ma riferisce di avere visto un uomo che CP_2
apriva il garage e di averlo fotografato, ed anche una donna bionda di mezza età e un ragazzo di media altezza prelevare dal box un motorino, senza però mai entrare nel box che ha sempre e solo visto dall'esterno e da lontano.
Per contro il teste ha confermato che il bene oggetto di causa è stato ed era ancora in CP_4
suo possesso, quantomeno fino al momento della sua escussione in qualità di teste nel presente giudizio. Ha altresì confermato di avere provveduto al cambio di destinazione d'uso del locale da negozio a box e di avere ancora in essere un contenzioso con la società per il Parte_6
mancato rispetto degli obblighi derivanti da un preliminare di vendita relativo al bene oggetto di causa. Il teste ha poi riferito : “ oggi io ho ancora le chiavi di questo box;
il mio contenzioso non si
è ancora definito;
il box viene usato da me e da mio figlio che ha lo studio su corso Per_2
Umberto; il dr. è un mio amico;
ogni tanto il dr. con il mio permesso mette la sua CP_2 CP_2
autovettura di colore grigio di cui non ricordo il modello in carica nel mio box sito in via Arte della
Lana n°10; il non ha le chiavi del mio box;
il ha il posto auto nella piazzetta CP_2 CP_2 adiacente di cui non ricordo il nome”.
5 Tali dichiarazioni appaiono verosimili alla luce anche del contratto di comodato prodotto in atti che stabilisce una relazione qualificata del con il box oggetto della domanda di rilascio degli CP_4
attori, confermando che anche quanto sostenuto dal sia verosimile e cioè che questi abbia CP_2
utilizzato il locale, più o meno sporadicamente, ma sempre e solo per espressa autorizzazione dell'unico soggetto che lo occupava, il per l'appunto. CP_4
Anche il teste conferma che il che lui conosce quale residente storico del Testimone_3 CP_2
quartiere, ha sempre parcheggiato la propria auto di medie dimensioni in piazza, CP_6
utilizzando il permesso per disabili, nei posti dedicati ai portatori di handicap, sostenendo in tal modo le deduzioni difensive del in merito ad un utilizzo occasionale del box oggetto di CP_2
causa.
La domanda attrice volta ad ottenere la restituzione dell'immobile sia nei confronti della convenuta banca che del chiamato in causa è quindi infondata per carenza di legittimazione passiva e non può essere accolta, per carenza di prova in merito alla titolarità passiva della situazione giuridica sostanziale del rapporto giuridico controverso.
Del pari non può trovare accoglimento la domanda riconvenzionale per danni avanzata dal chiamato in causa dott. in quanto non è provato il nesso di causalità tra l'evento dedotto ed i CP_2
fatti causa, non potendosi ritenere sufficienti i documenti medici prodotti a tal fine, riferiti ad un unico episodio di malore rilevato, non altrimenti supportato neppure con prova orale.
Il rigetto della domanda volta ad ottenere il rilascio dell'immobile assorbe l'ulteriore domanda attorea di risarcimento danni per occupazione senza titolo.
Tenuto conto della particolarità della questione e di quanto emerso nel corso del processo, nonché della reciproca soccombenza tra il e gli attori, si ritiene opportuno compensare CP_2
integralmente le spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale adito, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta la domanda attrice;
2) rigetta la domanda riconvenzionale avanzata da CP_2
3)compensa integralmente le spese di lite.
Si comunichi.
Napoli, 16/06//2025
Il Giudice onorario dott. Maria Esposito
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Nona civile
Il Giudice onorario, dott. Maria Esposito, ha pronunciato, a seguito della scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 23158/2021 R.G.
TRA
nato a [...] il [...], C.F. , e Parte_1 C.F._1 Parte_2
nato a [...] il [...], C.F. , rapp.ti e difesi dall'avv. TOMASINO C.F._2
ANDREA, come da procura in atti. attori
E
(P.IVA ) in persona del legale rapp.te p.t. con sede in Milano (MI) Pt_3 CP_1 P.IVA_1
al Viale Bodio n. 37 rappresentata e difesa dall'avv. MAZZEO ANTONIO, come in atti. convenuta
nato a [...] il [...] ed ivi residente alla Piazzetta Arcangelo Scacchi n. CP_2
7,C.F. rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dall' Avv. C.F._3
Renato Polise e dall'Avv. Oriana Orzetti, come da procura in atti;
terzo chiamato
CONCLUSIONI: come in atti e come da note cd. di trattazione “scritta”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente decisione è resa ai sensi dell'art. 132 c.p.c., come novellato dall'art. 45, 17 co. della L.
n. 69 del 2009, applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla sua entrata in vigore mediante concisa esposizione dei fatti e dei motivi posti a fondamento della stessa. Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo del giudizio, sia la comparsa di costituzione e risposta della società convenuta, sia i verbali di udienza in cui la causa
1 è stata trattata, istruita e discussa, dalla cui lettura potrà agevolmente desumersi lo svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori ed Parte_1 Parte_2
deducevano di essere proprietari, giusta atto per Notar del 01.07.2020, dell'unità Persona_1 immobiliare ad uso autorimessa facente parte del fabbricato sito in Napoli, denominato “Isolato
102” con accesso principale da Via Arte della Lana civici nn. 5/11, riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Napoli, al Foglio 1, particella 419, subalterno 73 (ex. Sub 70 ex sub 51, ex sub 31 ed ex sub 2). Evidenziavano all'atto di vendita innanzi richiamato, all'art. 5 si dava atto che l'immobile oggetto di compravendita era detenuto da terzo senza titolo, circostanza di cui si era tenuto conto ai fini della determinazione del prezzo di vendita. Ed in effetti gli attori confermavano che avevano accertato il suddetto locale, almeno a far data dal luglio 2020, era arbitrariamente occupato dall'autovettura tg. GC902PM modello Volvo XC, risultata di proprietà della Controparte_3
e concessa in locazione alla ! S.p.A.
[...] Parte_4
Gli attori rappresentavano che nonostante diffida indirizzata alla convenuta per ottenere la liberazione dei locali dalla suddetta auto, indirizzata sia alla che all'istituto bancario e CP_3 nonostante esperimento della mediazione, l'auto di cui sopra non veniva rimossa e non veniva liberato il locale, per il quale riceveva proposta di locazione dalla società Parte_1
Miracolo S.r.l. per il canone annuo di € 7.500,00, con decorrenza contrattuale dal mese di agosto
2020. Conseguentemente gli attori chiedevano il rilascio dell'immobile occupato senza titolo ed il risarcimento dei danni quantificati in una indennità di occupazione pari ad € 625,00 mensili, ovvero in quella somma maggiore o minore ritenuta di Giustizia anche con il ricorso a criteri equitativi, con il conseguente governo delle spese.
Si costituiva in giudizio la convenuta banca la quale in via preliminare eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo l'Istituto bancario del tutto estraneo alle vicende per cui è causa, confermando però di essere locataria dell'autovettura tg. GC902PM modello Volvo XC , a seguito di contratto di locazione a lungo termine, stipulato con la società , ma Controparte_3 che l'autoveicolo in questione era stato assegnato ed affidato in uso esclusivo sin dal momento del ritiro ad un proprio dipendente, il dott. , come risultava provato dal verbale di CP_2
consegna del mezzo che si produceva in atti. Pertanto gli attori avrebbero dovuto proporre la propria domanda nei confronti dell'effettivo utilizzatore dell'autovettura dott. . CP_2
Quest'ultimo, peraltro, parcheggiava la detta autovettura nell'autorimessa oggetto di causa, ma perché a tanto autorizzato da parte dell'Arch. che dal 2010 aveva sempre avuto il CP_4 possesso e godimento pieno dell'unità immobiliare in questione, di cui aveva richiesto il cambio di destinazione d'uso da negozio come era in precedenza ( C/1) alla nuova categoria C/6 (
2 Autorimessa –Box) sin dal luglio 2010, ossia 10 anni prima dell'atto di acquisto indicato dagli attori.
La convenuta sosteneva che nessuna occupazione senza titolo poteva, quindi, essere contestata ad essa società convenuta, atteso che era stato proprio l'architetto a consegnare al dott. le CP_4 CP_2 chiavi del garage, di cui peraltro quest'ultimo aveva avuto sempre il possesso anche in virtù di preliminare di vendita sottoscritto con la società dante causa degli attori.
Chiedeva, pertanto, di essere autorizzata a chiamare in causa, ex art. 106 c.p.c., il dott.
[...]
, quale esclusivo assegnatario e utilizzatore dell'autovettura Volvo XC tg. GC90PM, al fine, CP_2
nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, di essere tenuta indenne da quest'ultimo di quanto fosse tenuta a corrispondere eventualmente agli attori all'esito del giudizio.
Autorizzata ed eseguita la chiamata in causa del terzo, quest'ultimo si costituiva in giudizio asserendo di non aver mai occupato stabilmente il locale posto in Via Arte della Lana civici n. 5/11
(denominato is. 102), per cui vi è causa, né con l'autoveicolo targato GC902PM, a lui affidato dal suo datore di lavoro, Chebanca SpA, né con altri mezzi. Contestava altresì la ricostruzione dei fatti prospettata da in relazione all'uso di detto immobile da parte sua a seguito Pt_3 dell'autorizzazione da parte dell'Arch. . Evidenziava ancora che in precedenza gli attori CP_4 nel corso dell'anno 2021 avevano avanzato nei suoi confronti una domanda di mediazione volta ad ottenere una indennità di occupazione dello stesso immobile per la dedotta occupazione con un motociclo Piaggio targato CY171213, di cui non aveva avuto mai il possesso, né la proprietà. A chiarimento di quanto asserito dalla Banca il dott. precisava che a far data dall'anno 2010 CP_2
l'unità immobiliare per cui è causa era in possesso dell'Arch. per effetto di un CP_4
contratto di comodato di bene immobile stipulato con la società Parte_5
K2 s.r.l. avente durata fino alla data di stipulazione del successivo contratto di compravendita (All.
4). Nelle more, tale immobile era stato utilizzato unicamente dall'Arch. il quale, CP_4
recentemente però, gli aveva concesso di utilizzare sporadicamente il box auto in questione al fine di ricaricare la batteria della vettura elettrica modello Volvo XC targata GC902PM. Trattasi quindi di una concessione basata sul rapporto di amicizia intercorrente tra le parti e caratterizzata da un uso saltuario dell'immobile stesso, tale da non giustificare l'azione di occupazione promossa dagli attori, risultando l'immobile de quo essere libero da qualsiasi bene di proprietà del dott. che CP_2
non aveva mai occupato l'immobile tale da impedirne l'utilizzo ai legittimi proprietari. Il dott. precisava inoltre che il possesso dell'immobile da parte dell'Arch. risultava CP_2 CP_4
ulteriormente dal contenzioso pendente innanzi al Tribunale di Napoli (RG n. 20083/2020) incardinato dall'Arch. contro la società (dante causa degli attori) “ Marche CP_4 Parte_5
e avente ad oggetto l'emissione ex art. 2932 cc di una sentenza che
[...] Controparte_5
3 producesse gli effetti del contratto preliminare avente ad oggetto l'unità immobiliare per cui è causa, previa declaratoria di inefficacia di qualsivoglia ulteriore e successivo atto sullo stesso bene.
Si contestava infine la richiesta di danni per occupazione senza titolo anche in ordine alla quantificazione degli stessi, formulando nel contempo domanda riconvenzionale per i danni psico – fisici subiti in conseguenza dello stress emotivo derivante dalla vicenda, quantificati in €.
10.000,00.
Successivamente venivano concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. ed all'esito veniva dato ingresso alla prova orale articolata dalle parti ed all'interrogatorio formale deferito agli attori, espletati i quali, all'esito della precisazione delle conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Tale situazione, deduce il chiamato, ha comportato per lui un forte stress emotivo, con non poche conseguenze sul piano psico – fisico a seguito dei ripetuti confronti e chiarimenti ai quali lo stesso ha dovuto rispondere a seguito delle richieste avanzate dall'ufficio legale e facility dell'Istituto bancario cui è dipendente, subendo un enorme disagio di carattere psicologico e fisico.
La domanda che ci occupa ha per oggetto l'azione di occupazione senza titolo promossa dagli attori Con nei confronti della convenuta relativamente al locale box di loro proprietà, Parte_3
acquistato con atto pubblico del 2020. In tale atto, peraltro, si faceva espressamente menzione del fatto che l'immobile oggetto di vendita risultava occupato senza titolo da terzi non identificati.
Legittimato passivo dell'azione di restituzione di immobile, sia che essa abbia natura personale che reale, è colui che detiene l'immobile senza alcun titolo, dal momento che la mancanza di un titolo valido per la detenzione dell'immobile costituisce un elemento sufficiente per giustificare la restituzione del bene.
Nella fattispecie in esame non è stata contestata la qualità di proprietari degli attori, quali titolari di un diritto reale qualificato, bensì la carenza di titolarità passiva da parte della convenuta banca e del chiamato in causa.
Ed infatti la domanda azionata nei confronti della banca è risultata, all'esito delle difese svolte da quest'ultima e dell'istruttoria documentale ed orale espletata, del tutto infondata, così come infondata è la domanda estesa nei confronti del dott. chiamato in causa dalla CP_2
convenuta in quanto proprio dipendente ed esclusivo utilizzatore dell'auto tg. GC902PM modello
Volvo XC, risultata di proprietà della e concessa in locazione per Controparte_3
l'appunto alla .p.A. Parte_4
Infatti detta società ha provato di essersi limitata a mettere a disposizione del proprio dipendente, dott. un'auto per ragioni connesse al rapporto di lavoro e null'altro, non risultando CP_2
4 che il dipendente occupasse, sia pure sporadicamente, il box in questione per espressa autorizzazione o indicazione della datrice di lavoro.
Dal canto suo il dott. ha provato di avere utilizzato il box in questione solo occasionalmente CP_2
e su espressa autorizzazione dell'arch. , quest'ultimo dichiaratosi poi unico ed effettivo CP_4
detentore e possessore del locale oggetto di causa in occasione della dichiarazione testimoniale resa nel presente giudizio, quale teste indotto dalla convenuta banca.
E' emerso quindi nel corso del processo che l'immobile oggetto di causa è rimasto nella disponibilità esclusiva di soggetti estranei al presente giudizio e precisamente dell'arch. CP_4
il quale in precedenza lo deteneva in virtù di contratto di comodato del 30.03.2010,
[...]
ritualmente registrato e prodotto agli atti dal dott. . CP_2
Quest'ultimo, infatti, costituendosi in giudizio ha subito precisato che il locale oggetto di causa era stato da lui utilizzato per brevi ed occasionali periodi dietro espressa autorizzazione dell'arch. CP_4
unico effettivo detentore qualificato dell'immobile in virtù proprio del richiamato contratto
[...]
di comodato.
A tale riguardo va subito evidenziato che le dichiarazioni rese dal teste non scalfiscono Tes_1
quanto innanzi, giacchè confermano che il ha utilizzato l'immobile oggetto di causa, ma non CP_2
che lo ha occupato con animo ad excludendum.
Anche quanto dichiarato dal teste cugino di uno degli attori e precisamente di ES
, non corrobora in alcun modo la dedotta occupazione. Il teste, dipendente di Parte_1
un'agenzia di investigazioni private, non conosce il ma riferisce di avere visto un uomo che CP_2
apriva il garage e di averlo fotografato, ed anche una donna bionda di mezza età e un ragazzo di media altezza prelevare dal box un motorino, senza però mai entrare nel box che ha sempre e solo visto dall'esterno e da lontano.
Per contro il teste ha confermato che il bene oggetto di causa è stato ed era ancora in CP_4
suo possesso, quantomeno fino al momento della sua escussione in qualità di teste nel presente giudizio. Ha altresì confermato di avere provveduto al cambio di destinazione d'uso del locale da negozio a box e di avere ancora in essere un contenzioso con la società per il Parte_6
mancato rispetto degli obblighi derivanti da un preliminare di vendita relativo al bene oggetto di causa. Il teste ha poi riferito : “ oggi io ho ancora le chiavi di questo box;
il mio contenzioso non si
è ancora definito;
il box viene usato da me e da mio figlio che ha lo studio su corso Per_2
Umberto; il dr. è un mio amico;
ogni tanto il dr. con il mio permesso mette la sua CP_2 CP_2
autovettura di colore grigio di cui non ricordo il modello in carica nel mio box sito in via Arte della
Lana n°10; il non ha le chiavi del mio box;
il ha il posto auto nella piazzetta CP_2 CP_2 adiacente di cui non ricordo il nome”.
5 Tali dichiarazioni appaiono verosimili alla luce anche del contratto di comodato prodotto in atti che stabilisce una relazione qualificata del con il box oggetto della domanda di rilascio degli CP_4
attori, confermando che anche quanto sostenuto dal sia verosimile e cioè che questi abbia CP_2
utilizzato il locale, più o meno sporadicamente, ma sempre e solo per espressa autorizzazione dell'unico soggetto che lo occupava, il per l'appunto. CP_4
Anche il teste conferma che il che lui conosce quale residente storico del Testimone_3 CP_2
quartiere, ha sempre parcheggiato la propria auto di medie dimensioni in piazza, CP_6
utilizzando il permesso per disabili, nei posti dedicati ai portatori di handicap, sostenendo in tal modo le deduzioni difensive del in merito ad un utilizzo occasionale del box oggetto di CP_2
causa.
La domanda attrice volta ad ottenere la restituzione dell'immobile sia nei confronti della convenuta banca che del chiamato in causa è quindi infondata per carenza di legittimazione passiva e non può essere accolta, per carenza di prova in merito alla titolarità passiva della situazione giuridica sostanziale del rapporto giuridico controverso.
Del pari non può trovare accoglimento la domanda riconvenzionale per danni avanzata dal chiamato in causa dott. in quanto non è provato il nesso di causalità tra l'evento dedotto ed i CP_2
fatti causa, non potendosi ritenere sufficienti i documenti medici prodotti a tal fine, riferiti ad un unico episodio di malore rilevato, non altrimenti supportato neppure con prova orale.
Il rigetto della domanda volta ad ottenere il rilascio dell'immobile assorbe l'ulteriore domanda attorea di risarcimento danni per occupazione senza titolo.
Tenuto conto della particolarità della questione e di quanto emerso nel corso del processo, nonché della reciproca soccombenza tra il e gli attori, si ritiene opportuno compensare CP_2
integralmente le spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale adito, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta la domanda attrice;
2) rigetta la domanda riconvenzionale avanzata da CP_2
3)compensa integralmente le spese di lite.
Si comunichi.
Napoli, 16/06//2025
Il Giudice onorario dott. Maria Esposito
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