Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 20/05/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 898/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 898/2025 promosso da:
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
residente a [...]
e
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2
residente in [...] entrambi rappresentati e difesi, in virtù di procura alle liti allegata in atti, dall'Avv. Ines Loffredo
(C.F. ) del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in C.F._3
Molinella (BO), Via S. Ferrari n. 225 (Tel. e Fax 051.6904004; pec:
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RICORRENTI
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio su ricorso congiunto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473.bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11 aprile 2025, premettendo di aver contratto matrimonio in data 10 maggio 2008 a Vibo
Valentia; che dalla unione coniugale è nato il figlio , nato a [...] il 22 Persona_1
agosto 2009; di essersi separati consensualmente giusta decreto di omologa n. 2047/2023 emesso da
CONDIZIONI:
1) Il figlio minore resta affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, in modo da garantire Per_1
e mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi, nonché con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo. I signori e eserciteranno la Parte_1 Parte_2
responsabilità genitoriale, provvedendo entrambi alla sua educazione, istruzione e al suo mantenimento, prendendo di comune accordo tutte le decisioni di carattere straordinario e di maggiore interesse inerenti l'educazione, l'istruzione e la salute ed in genere tutto quanto concerne la sua crescita psico – fisica con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale dello stesso. I genitori adotteranno separatamente le decisioni concernenti questioni di ordinaria gestione ed amministrazione.
2) Il minore avrà collocazione e residenza stabile presso la casa materna, con ampio diritto Per_1
di visita del padre, nel rispetto delle esigenze e della volontà del figlio, dei suoi impegni scolastici ed extrascolastici e dei propri impegni lavorativi, ferma la seguente calendarizzazione minima: un week- end a settimane alterne, dal venerdì sera sino al lunedì mattina, due giorni con pernottamento durante la settimana, una settimana durante le festività Natalizie, ricomprendendo ad anni alterni il giorno di
Natale o il Capodanno, tre giorni consecutivi durante le festività Pasquali, ricomprendendo ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, quindici giorni durante le vacanze estive, anche non consecutivi, da concordare entro il mese di maggio di ogni anno.
3) Il signor verserà alla moglie a titolo di contributo al mantenimento del figlio Parte_2 Per_1 la somma mensile complessiva di € 300,00 (trecento,00), da rivalutarsi annualmente su base ISTAT
e da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico bancario. Inoltre, i coniugi verseranno una ulteriore somma nella misura del 50% ciascuno direttamente al figlio quale “paghetta” settimanale e/o mensile, il cui importo verrà stabilito di volta in volta in ragione delle diverse esigenze dello stesso in ragione dell'età.
4) Le spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio minore saranno a carico dei coniugi nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo del Tribunale di Ferrara per le cause in materia di famiglia del 25 ottobre 2017 che si riporta integralmente: “Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a. Visite specialistiche prescritte da medico curante;
b. Cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso struttura pubbliche;
c. Tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante. Spese mediche
(da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b. cure termali e fisioterapiche;
c. trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici, in strutture. Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): a. tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b. rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c. libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d. gite scolastiche senza pernottamento;
e. trasporto pubblico. Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
b. corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
d. corsi di recupero e lezioni private;
e. alloggio presso la sede Universitaria. Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a. tempo prolungato.
b. Mensa scolastica. c. Attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di € 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente. Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. Baby-sitter b. Campi estivi”. I coniugi concordano nel fare rientrare tra le spese straordinarie quelle relative al conseguimento della patente di guida cat. “B”, nonché tutte quelle concernenti l'eventuale acquisto dell'autovettura per il figlio (compresa l'imposta di bollo, il carburante, l'assicurazione e la manutenzione), le quali, dunque, previo accordo, saranno sostenute da entrambi nella misura del 50% ciascuno.
5) I coniugi si impegnano reciprocamente a concedersi eventuali necessarie autorizzazioni per autonomo documento di espatrio per sé e per il figlio minore e per il rilascio e/o rinnovo dei passaporti, senza necessità di ricorrere all'autorità giudiziaria.
6) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente a qualunque assegno di mantenimento.
7) Ogni altro rapporto è stato definito direttamente dai coniugi, i quali dichiarano di null'altro pretendere l'uno dall'altra per alcun titolo o causa.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 19 maggio 2025.
In data 19 maggio 2025 le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio adottando i migliori provvedimenti in ordine alla prole.
La domanda deve trovare accoglimento. Ed invero, ricorre nel caso di specie una delle ipotesi previste dall'art. 3, 1° comma, n. 2 lett. b) della
Legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il 21 marzo 2023, innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
E' inoltre da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Le condizioni concordate appaiono eque: in particolare, si ritiene non sussistano ragioni ostative all'accoglimento delle condizioni inerenti alla prole, in quanto non contrarie al relativo interesse e idonee a garantire l'apporto di entrambe le figure genitoriali. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
1. PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Vibo Valentia il 10 maggio 2008 fra , nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), residente a [...] e C.F._1 Parte_2
, nato a [...] il [...], alle condizioni di cui al ricorso congiunto, il cui
[...]
contenuto è da intendersi qui integralmente riportato.
2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vibo Valentia di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2008 Atto n. 25 Parte II Serie A
3. DICHIARA che perde il diritto di aggiungere al proprio cognome Parte_1
quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio del 20 maggio 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri