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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 17/11/2025, n. 3682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3682 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14068/2024
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della Giudice dott.ssa
Federica Samà, ha emesso la seguente SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 14068 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente:
TRA
Parte_1
Controparte_1 CP_2 [...]
Parte_2
Controparte_3
Controparte_4
[...]
Parte_3
Parte_4 Parte_5
[...] [...]
Parte_6
[...]
CP_5 Parte_7
Controparte_6
con il patrocinio dell'Avv. PAIANO LUIGI;
- ricorrenti -
1 E
, in persona del p.t., rappresentato e Controparte_7 CP_8
difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato;
- resistente contumace -
NONCHE'
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege –
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 06/12/2024, i ricorrenti convenivano in giudizio il
[...]
chiedendo gli venisse riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis, con CP_7
contestuale declaratoria dell'obbligo del , e per esso, dell'Ufficiale Controparte_7
dello Stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
Nel ricorso i ricorrenti testualmente esponevano:
“Gli odierni ricorrenti sono discendenti diretti di (anche noto come Persona_1
, cittadino italiano, nato il [...] a [...], frazione del Persona_1
Comune di Marciana (LI) (docc. 16-17), ove nel 1871 sposava (anche nota come Persona_2
(doc. 18), e successivamente emigrava in Venezuela senza mai rinunciare Persona_3
alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadino venezuelano (doc. 19).
Dalla relazione tra l'avo italiano ed nasceva il 31.08.1887 Persona_2 Persona_4
(anche nota come (doc. 20), la quale nel 1902 si univa in
[...] Persona_4
matrimonio con passando a chiamarsi Persona_5 Persona_6
(doc. 21), ed insieme generavano il 21.04.1911 [rectius 1909] (doc. Persona_7
22). nel 1928 sposava (doc. 23), dai quali nasceva il Persona_7 Persona_8
14.12.1928 (anche nota come od Persona_9 Persona_9 Persona_9
od ) (doc. 24), che nel 1947 si univa in matrimonio con
[...] Persona_9 Persona_10
2 (anche noto come o , assumendo il nome di Persona_10 Persona_11 [...]
(doc. 25), ed insieme generavano: Persona_12
A) il 19.05.1949 (doc. 26), che nel 1968 sposava Parte_8 [...]
(anche noto come ), passando a chiamarsi Persona_13 Persona_13 [...]
(doc. 27), dai quali nasceva il 04.10.1972 Persona_14 Persona_15
(anche nota come ) (doc. 28).
[...] Persona_15 Persona_15
nel 1999 si univa in matrimonio con , la quale assumeva il nome di Parte_6 [...]
(doc. 29), ed insieme generavano: Parte_9
1. il 02.02.2002 (doc. 30); Parte_6
2. il 09.09.2003 (doc. 31); Persona_16
3. il 20.10.2009 (doc. 32); Parte_6
B) il 11.01.1955 (anche nota come Persona_17 CP_6
(doc. 33), che nel 1974 si univa in matrimonio con (anche
[...] Parte_10
noto come , passando a chiamarsi (doc. 34), dai quali Parte_10 CP_6 Parte_11
nasceva il 01.11.1974 (anche noto come Controparte_3 CP_3 CP_3
o o (doc. 35).
[...] Parte_12 Parte_13
nel 1996 sposava (anche nota Controparte_3 Parte_14
come (doc. 36), dai quali nasceva il 15.11.2000 Parte_15 Controparte_4
(doc. 37).
In seguito nel 1979 si univa in matrimonio con Persona_17 [...]
(anche noto come , assumendo il nome di Controparte_9 Controparte_9
(doc. 38), dai quali nasceva il 15.08.1981 (anche noto CP_10 Controparte_4
come (doc. 39). Persona_18
nel 2005 sposava la quale passava a chiamarsi Controparte_4 Parte_16
(doc. 40), ed insieme generavano: Parte_17
1. il 03.04.2006 Ricardo Alejandro CO (doc. 41);
2. il 05.09.2007 (doc. 42); Parte_3
C) il 25.08.1962 (doc. 43), che nel 1991 sposava Parte_18 [...]
, assumendo il nome di (doc. 44) , dai Persona_19 Parte_1 Controparte_2
quali nascevano:
3
1. il 31.03.1991 (doc. 45); Persona_20
2. il 03.05.1996 (doc. 46).” Parte_2
Il , ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito. Controparte_7
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del
Tribunale di Firenze che non ha precisato le conclusioni.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate nelle note sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso appare fondato e merita accoglimento per i motivi che seguono.
Occorre premettere che la causa viene decisa sulla base della normativa applicabile al 27 marzo 2025, (art. 1, comma 1, lett. b) D.L. 28 marzo 2025 n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 maggio 2025 n. 74).
Appare opportuno evidenziare che l'avo dal quale i ricorrenti hanno affermato di discendere e di cui non è nota la data di emigrazione nacque nel 1850, nell'allora
Granducato di Toscana, quindi prima della unificazione del Regno d'Italia. Va precisato in proposito che gli artt.
4-15 del Codice Civile del 1865 erano tratti dal precedente
Codice Civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1948), che riconosceva i diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis ai c.d. regnicoli.
La disciplina codicistica era basata da un lato sulla trasmissibilità jure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia. Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico simile a quello registrato nella maggior parte dei paesi europei, diretto a modificare le norme sulla cittadinanza, che indusse il legislatore ad emanare la legge sulle migrazioni il 31 gennaio 1901 n. 23 e poi la legge 17 maggio 1906
n. 217 contenenti alcune norme sulla concessione della cittadinanza italiana.
Coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia, furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, se, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avevano acquisito la cittadinanza straniera. Dal momento che risulta che ebbe a contrarre matrimonio in Italia Persona_1
4 nel 1871 con con la quale procreò la figlia Persona_2 Persona_4
nata nel 1887, si deve ritenere, in mancanza di evidenze di segno contrario, che
[...]
lo stesso abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione del 1861.
La linea di discendenza ininterrotta rappresentata trova riscontro nella documentazione depositata telematicamente.
Risulta che non è stato mai naturalizzato venezuelano e, Persona_1
pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa “iure sanguinis” alla figlia nata nel 1887, che, pur coniugata con cittadino Persona_4
straniero, l'aveva a sua volta trasmessa alla propria discendente Persona_7
nata nel 1911, che l'aveva trasmessa a sua volta ai discendenti, e non può
[...]
ritenersi che la prima abbia perso la cittadinanza italiana per essersi coniugata con cittadino straniero.
Infatti, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina (a tale censura di incostituzionalità si prestano anche gli articoli da 1 a 15 del Codice Civile del 1865 che regolavano nel medesimo modo tale materia all'epoca del matrimonio), si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti di e alla di lei figlia. Persona_4
Ciò anche in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno
1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che
5 l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data
e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009). Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana.
Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali, riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge, sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi
6 amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati.
Orbene, tornando al caso di specie, sussiste l'interesse ad agire atteso che il ricorrente deduce la trasmissione della cittadinanza per linea materna in riferimento ad una discendente di madre italiana, nata prima del 1948, mentre secondo l'orientamento consolidato dell'Amministrazione, ribadito nella circolare del n. Controparte_7
K28.1/1991 ”i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione repubblicana”, principio che si pone in difformità con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamato a sostegno del ricorso.
Deve pertanto riconoscersi l'impossibilità del ricorrente di adire la P.A. competente e, conseguentemente, l'interesse ad agire dinanzi al Tribunale potendo il diritto affermato conseguirsi solo in via giudiziale.
Infine, l'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del
19/01/2012, per cui «in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono cioè arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace») e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza
(peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore.
Va inoltre dato atto che la rappresentanza processuale del minore non cessa automaticamente allorché questi diventi maggiorenne ed acquisti, a sua volta, la capacità processuale, rendendosi necessario che il raggiungimento della maggiore età sia reso noto alle altre parti mediante dichiarazione, notifica o comunicazione con un atto del
7 processo. Tale principio dell'ultrattività della rappresentanza opera - tuttavia - soltanto nell'ambito della stessa fase processuale, attesa l'autonomia dei singoli gradi di giudizio.
(Sez. 2, Sentenza n. 19015 del 02/09/2010, Rv. 615208 - 01).
Deve, pertanto, essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del
[...]
dei provvedimenti conseguenti. CP_7
Alla soccombenza segue la condanna del convenuto al pagamento delle spese CP_7
di lite.
Le spese seguono la soccombenza e come tali vanno poste a carico del CP_7
convenuto attesa la documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa, nei tempi previsti dalla legge o, comunque in tempi ragionevoli e certi.
Non potrebbe condurre alla compensazione delle spese di lite la considerazione dei tempi necessari a valutare l'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma la tutela dell'effettività del diritto di difesa per cui la parte vittoriosa, anche sotto il profilo causale, non può essere gravata delle spese sostenute per aver dovuto agire in giudizio per il riconoscimento di un diritto che le spetta, non essendole imputabili eventuali inefficienze dell'Amministrazione.
I compensi, in assenza di notula, possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 (indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che , Parte_1
, Persona_20 Parte_2
, ,
[...] Controparte_3 [...]
CP_4 Controparte_4 Parte_3
8 RD DR CO, , Persona_15
, , Parte_6 Parte_6 Persona_16
, , sono cittadini italiani;
[...] Controparte_6
ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_7
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
condanna il a rifondere in favore di parte attrice le spese di lite Controparte_7
del presente giudizio che liquida in € 1.452,00 per compensi, € 545,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Firenze, il 16 novembre 2025
La Giudice
d.ssa Federica Samà
9
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della Giudice dott.ssa
Federica Samà, ha emesso la seguente SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 14068 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente:
TRA
Parte_1
Controparte_1 CP_2 [...]
Parte_2
Controparte_3
Controparte_4
[...]
Parte_3
Parte_4 Parte_5
[...] [...]
Parte_6
[...]
CP_5 Parte_7
Controparte_6
con il patrocinio dell'Avv. PAIANO LUIGI;
- ricorrenti -
1 E
, in persona del p.t., rappresentato e Controparte_7 CP_8
difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato;
- resistente contumace -
NONCHE'
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege –
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 06/12/2024, i ricorrenti convenivano in giudizio il
[...]
chiedendo gli venisse riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis, con CP_7
contestuale declaratoria dell'obbligo del , e per esso, dell'Ufficiale Controparte_7
dello Stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
Nel ricorso i ricorrenti testualmente esponevano:
“Gli odierni ricorrenti sono discendenti diretti di (anche noto come Persona_1
, cittadino italiano, nato il [...] a [...], frazione del Persona_1
Comune di Marciana (LI) (docc. 16-17), ove nel 1871 sposava (anche nota come Persona_2
(doc. 18), e successivamente emigrava in Venezuela senza mai rinunciare Persona_3
alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadino venezuelano (doc. 19).
Dalla relazione tra l'avo italiano ed nasceva il 31.08.1887 Persona_2 Persona_4
(anche nota come (doc. 20), la quale nel 1902 si univa in
[...] Persona_4
matrimonio con passando a chiamarsi Persona_5 Persona_6
(doc. 21), ed insieme generavano il 21.04.1911 [rectius 1909] (doc. Persona_7
22). nel 1928 sposava (doc. 23), dai quali nasceva il Persona_7 Persona_8
14.12.1928 (anche nota come od Persona_9 Persona_9 Persona_9
od ) (doc. 24), che nel 1947 si univa in matrimonio con
[...] Persona_9 Persona_10
2 (anche noto come o , assumendo il nome di Persona_10 Persona_11 [...]
(doc. 25), ed insieme generavano: Persona_12
A) il 19.05.1949 (doc. 26), che nel 1968 sposava Parte_8 [...]
(anche noto come ), passando a chiamarsi Persona_13 Persona_13 [...]
(doc. 27), dai quali nasceva il 04.10.1972 Persona_14 Persona_15
(anche nota come ) (doc. 28).
[...] Persona_15 Persona_15
nel 1999 si univa in matrimonio con , la quale assumeva il nome di Parte_6 [...]
(doc. 29), ed insieme generavano: Parte_9
1. il 02.02.2002 (doc. 30); Parte_6
2. il 09.09.2003 (doc. 31); Persona_16
3. il 20.10.2009 (doc. 32); Parte_6
B) il 11.01.1955 (anche nota come Persona_17 CP_6
(doc. 33), che nel 1974 si univa in matrimonio con (anche
[...] Parte_10
noto come , passando a chiamarsi (doc. 34), dai quali Parte_10 CP_6 Parte_11
nasceva il 01.11.1974 (anche noto come Controparte_3 CP_3 CP_3
o o (doc. 35).
[...] Parte_12 Parte_13
nel 1996 sposava (anche nota Controparte_3 Parte_14
come (doc. 36), dai quali nasceva il 15.11.2000 Parte_15 Controparte_4
(doc. 37).
In seguito nel 1979 si univa in matrimonio con Persona_17 [...]
(anche noto come , assumendo il nome di Controparte_9 Controparte_9
(doc. 38), dai quali nasceva il 15.08.1981 (anche noto CP_10 Controparte_4
come (doc. 39). Persona_18
nel 2005 sposava la quale passava a chiamarsi Controparte_4 Parte_16
(doc. 40), ed insieme generavano: Parte_17
1. il 03.04.2006 Ricardo Alejandro CO (doc. 41);
2. il 05.09.2007 (doc. 42); Parte_3
C) il 25.08.1962 (doc. 43), che nel 1991 sposava Parte_18 [...]
, assumendo il nome di (doc. 44) , dai Persona_19 Parte_1 Controparte_2
quali nascevano:
3
1. il 31.03.1991 (doc. 45); Persona_20
2. il 03.05.1996 (doc. 46).” Parte_2
Il , ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito. Controparte_7
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del
Tribunale di Firenze che non ha precisato le conclusioni.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate nelle note sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso appare fondato e merita accoglimento per i motivi che seguono.
Occorre premettere che la causa viene decisa sulla base della normativa applicabile al 27 marzo 2025, (art. 1, comma 1, lett. b) D.L. 28 marzo 2025 n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 maggio 2025 n. 74).
Appare opportuno evidenziare che l'avo dal quale i ricorrenti hanno affermato di discendere e di cui non è nota la data di emigrazione nacque nel 1850, nell'allora
Granducato di Toscana, quindi prima della unificazione del Regno d'Italia. Va precisato in proposito che gli artt.
4-15 del Codice Civile del 1865 erano tratti dal precedente
Codice Civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1948), che riconosceva i diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis ai c.d. regnicoli.
La disciplina codicistica era basata da un lato sulla trasmissibilità jure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia. Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico simile a quello registrato nella maggior parte dei paesi europei, diretto a modificare le norme sulla cittadinanza, che indusse il legislatore ad emanare la legge sulle migrazioni il 31 gennaio 1901 n. 23 e poi la legge 17 maggio 1906
n. 217 contenenti alcune norme sulla concessione della cittadinanza italiana.
Coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia, furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, se, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avevano acquisito la cittadinanza straniera. Dal momento che risulta che ebbe a contrarre matrimonio in Italia Persona_1
4 nel 1871 con con la quale procreò la figlia Persona_2 Persona_4
nata nel 1887, si deve ritenere, in mancanza di evidenze di segno contrario, che
[...]
lo stesso abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione del 1861.
La linea di discendenza ininterrotta rappresentata trova riscontro nella documentazione depositata telematicamente.
Risulta che non è stato mai naturalizzato venezuelano e, Persona_1
pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa “iure sanguinis” alla figlia nata nel 1887, che, pur coniugata con cittadino Persona_4
straniero, l'aveva a sua volta trasmessa alla propria discendente Persona_7
nata nel 1911, che l'aveva trasmessa a sua volta ai discendenti, e non può
[...]
ritenersi che la prima abbia perso la cittadinanza italiana per essersi coniugata con cittadino straniero.
Infatti, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina (a tale censura di incostituzionalità si prestano anche gli articoli da 1 a 15 del Codice Civile del 1865 che regolavano nel medesimo modo tale materia all'epoca del matrimonio), si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti di e alla di lei figlia. Persona_4
Ciò anche in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno
1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che
5 l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data
e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009). Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana.
Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali, riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge, sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi
6 amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati.
Orbene, tornando al caso di specie, sussiste l'interesse ad agire atteso che il ricorrente deduce la trasmissione della cittadinanza per linea materna in riferimento ad una discendente di madre italiana, nata prima del 1948, mentre secondo l'orientamento consolidato dell'Amministrazione, ribadito nella circolare del n. Controparte_7
K28.1/1991 ”i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione repubblicana”, principio che si pone in difformità con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamato a sostegno del ricorso.
Deve pertanto riconoscersi l'impossibilità del ricorrente di adire la P.A. competente e, conseguentemente, l'interesse ad agire dinanzi al Tribunale potendo il diritto affermato conseguirsi solo in via giudiziale.
Infine, l'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del
19/01/2012, per cui «in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono cioè arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace») e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza
(peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore.
Va inoltre dato atto che la rappresentanza processuale del minore non cessa automaticamente allorché questi diventi maggiorenne ed acquisti, a sua volta, la capacità processuale, rendendosi necessario che il raggiungimento della maggiore età sia reso noto alle altre parti mediante dichiarazione, notifica o comunicazione con un atto del
7 processo. Tale principio dell'ultrattività della rappresentanza opera - tuttavia - soltanto nell'ambito della stessa fase processuale, attesa l'autonomia dei singoli gradi di giudizio.
(Sez. 2, Sentenza n. 19015 del 02/09/2010, Rv. 615208 - 01).
Deve, pertanto, essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del
[...]
dei provvedimenti conseguenti. CP_7
Alla soccombenza segue la condanna del convenuto al pagamento delle spese CP_7
di lite.
Le spese seguono la soccombenza e come tali vanno poste a carico del CP_7
convenuto attesa la documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa, nei tempi previsti dalla legge o, comunque in tempi ragionevoli e certi.
Non potrebbe condurre alla compensazione delle spese di lite la considerazione dei tempi necessari a valutare l'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma la tutela dell'effettività del diritto di difesa per cui la parte vittoriosa, anche sotto il profilo causale, non può essere gravata delle spese sostenute per aver dovuto agire in giudizio per il riconoscimento di un diritto che le spetta, non essendole imputabili eventuali inefficienze dell'Amministrazione.
I compensi, in assenza di notula, possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 (indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che , Parte_1
, Persona_20 Parte_2
, ,
[...] Controparte_3 [...]
CP_4 Controparte_4 Parte_3
8 RD DR CO, , Persona_15
, , Parte_6 Parte_6 Persona_16
, , sono cittadini italiani;
[...] Controparte_6
ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_7
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
condanna il a rifondere in favore di parte attrice le spese di lite Controparte_7
del presente giudizio che liquida in € 1.452,00 per compensi, € 545,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Firenze, il 16 novembre 2025
La Giudice
d.ssa Federica Samà
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