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Sentenza 14 maggio 2024
Sentenza 14 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 14/05/2024, n. 936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 936 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in persona del giudice dott.ssa Teresa Cianciulli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al n. R.G. 4050/2020 avente ad oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo”, vertente
TRA
(P.I. ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Fernando D'Amore,
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Avellino, alla piazza San Francesco d'assisi n. 5, in virtù
di mandato in calce all'atto di citazione in opposizione
opponente
E
(c.f. ), titolare Controparte_1 C.F._1
della Organizzazione_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Di Vito ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Avellino,
alla Galleria Ciardiello n. 20, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
opposta
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società conveniva in giudizio, Parte_2
pag. 2/18 dinnanzi al Tribunale di Avellino, , in Controparte_1
qualità di titolare dell'omonima ditta individuale,
proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 862/2020, notificato il 3.09.2020. Con il decreto ingiuntivo era stato ad essa ingiunto il pagamento €
13.860,00, oltre interessi e spese di procedura, in forza del contratto relativo a lavori agricoli intercorso tra le parti e dell'omesso pagamento di tre fatture emesse per l'esecuzione di lavori agricoli, nell'annata agraria
2019, presso i vigneti di proprietà della società
opponente.
L'opponente eccepiva l'inadempimento contrattuale dell'opposto, che aveva eseguito le prestazioni oggetto di contratto con ritardo ovvero soltanto in parte, determinando un grave danno alla pag. 3/18 produttività dei vigneti. Deduceva, pertanto, che: non era obbligato al pagamento delle somme di cui alle fatture n. 25/2019 e n. 1/2020 per l'inadempimento dell'opposto; -la fattura n. 26/2019 era stata emessa per lavori non oggetto del contratto;
-l'importo di €
17.500,00, già corrisposto, era satisfattivo in dell'adempimento parziale dell'opposto.
Tanto premesso, l'opponente, da un lato, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo e, dall'altro lato,
proponeva domanda riconvenzionale per ottenere la condanna dell'opposto al risarcimento del danno dovuto al calo della produttività dei vigneti, nella misura di 20.000,00.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l'opposto deducendo: la tardività delle contestazioni pag. 4/18 mosse, non avendo mai l'opponente sollevato contestazioni circa la corretta esecuzione dei lavori;
-
l'integrale esecuzione dei lavori agricoli secondo le direttive dell'agronomo indicato dall'opponente; -
l'esecuzione, su incarico dell'opponente, anche dei lavori di cui alla fattura n. 26/19; -che un certo ritardo nell'esecuzione dei lavori era da imputare al pessimo stato in cui versavano i vigneti ed era stato ininfluente sull'esito della vendemmia.
L'opposto, chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale, con vittoria di spese.
Con ordinanza veniva concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo;
indi, la causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione pag. 5/18 prodotta ed interrogatorio formale. L'opposta, nelle memorie di cui all'art. 183 c.p.c. VI comma n. 1 c.p.c.,
chiedeva il pagamento della ulteriore somma di €
5.500,00, per il pagamento della fattura n. 11/2020,
emessa in forza del medesimo contratto.
All'udienza del 7.11.2023, la causa veniva assegnata a sentenza, con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c..
L'opposizione appare fondata per i motivi che si passano ad illustrare.
Preliminarmente, giova ricordare che l'opposizione a decreto ingiuntivo costituisce un ordinario e autonomo giudizio di cognizione, nel quale il giudice è chiamato ad accertare la fondatezza della pag. 6/18 pretesa fatta valere dall'opposto; quest'ultimo assume la posizione sostanziale di attore.
Poi, sempre in punto di diritto, si osserva che, nel caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.,
risultano invertiti i ruoli delle parti in lite. Il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, eventualmente anche sub specie di inesattezza dell'adempimento per violazione dei doveri accessori, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (cfr. Cass. civ., sez. VI n.
16324/2021).
pag. 7/18 Invero, l'eccezione di inadempimento, «integra un
fatto impeditivo dell'altrui pretesa di pagamento
avanzata, nell'ambito dei contratti a prestazioni
corrispettive, in costanza di inadempimento dello stesso
creditore, con la conseguenza che il debitore potrà
limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, gravando
sul creditore l'onere di provare il proprio adempimento
ovvero la non ancora intervenuta scadenza
dell'obbligazione» (Cass. civ., sez. III, n. 20719/2023).
Orbene, esaminate, alla luce dei richiamati principi, le emergenze processuali in atti, il Tribunale
rileva che ess sono insufficienti a ritenere raggiunta la prova dell'esatto adempimento, il cui onere gravava sull'opposto in conseguenza dell'eccezione sollevata dall'opponente.
pag. 8/18 Deve premettersi che risulta incontestata la circostanza della stipula tra le parti, in data 30.01.2019,
di un contratto avente ad oggetto, con riferimento all'annata agraria 2019, lavori agricoli di “potatura e
raccolta tralci, trattamento con prodotti fitosanitari,
pulizia erba, aratura, sfogliatura, vendemmia e tutto
ciò che occorre per allevare e preservare le uve da
vino” nei vigneti di proprietà dell'opponente (indicati nel contratto) per il corrispettivo di € 32.500,00, oltre iva.
Risulta, altresì, pacifica, oltre che documentalmente provata, la circostanza del pagamento, da parte dell'opponente, della somma di €
17.500,00 (cfr. ricevute dei bonifici di cui alla produzione di parte opponente).
pag. 9/18 Orbene, tanto premesso, l'opponente, a fronte della pretesa di pagamento del saldo del corrispettivo pattuito, azionata con il ricorso monitorio, si è avvalsa dell'eccezione di inadempimento, eccependo non solo il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni pattuite
(potatura delle viti e trattamenti fitosanitari), ma anche l'omessa esecuzione di talune di esse (trinciatura,
defogliatura e vendemmia nel territorio di Paternopoli).
L'opponente ha, cioè, indicato le specifiche obbligazioni inadempiute.
L'opposto, in conseguenza di tale eccezione, pur riconoscendo che un “qualche ritardo” vi era stato (cfr.
comparsa di costituzione e risposta), si è limitato a rilevare la tardività delle contestazioni mosse, nonché
l'imputabilità dei suddetti ritardi a circostanze estranee pag. 10/18 alla propria condotta, quali le avverse condizioni meteorologiche ovvero la necessità di eseguire interventi di recupero ulteriori, a causa delle pregresse pessime condizioni dei vigneti.
Orbene, il rilievo di tardività delle contestazioni formulate dall'opponente è privo di pregio, in quanto il contratto era ancora in essere alla data delle contestazioni prodotte in atti (mail del 24.09.2019, del
4.11.2019 e pec del 19.12.2019).
Parimenti priva di pregio è la difesa relativa alla causa non imputabile rappresentata dalle condizioni in cui versavano i vigneti indicati nel contratto. Tali
condizioni dovevano o avrebbero dovuto essere note al momento dell'assunzione degli obblighi derivanti dal contratto. Le parti, infatti, hanno stipulato un contratto pag. 11/18 dettagliato sia con riferimento alla descrizione dei lavori necessari, sia con riferimento ai vigneti ove dovevano essere eseguiti, sia con riferimento al corrispettivo dovuto per i lavori. Tanto fa presumere che l'opposto aveva visionato i vigneti e, data la specifica esperienza nel settore, era consapevole delle lavorazioni necessarie e dei tempi delle stesse.
Ed ancora, alcun elemento idoneo a fondare un diverso convincimento è emerso dalle risultanze degli interrogatori formali, essendosi le parti limitate a riferire circostanze a loro favorevoli, e della prova per testi, attesa la genericità dell'unico capitolo di prova formulato dall'opposto.
Fondata appare, poi, l'eccezione dell'opponente relativa alla fattura n. 26/2019 del 3.11.2019, secondo pag. 12/18 cui egli non aveva mai commissionato lavori agricoli riguardanti la manutenzione del vigneto sito a c.da
Orno.
Al riguardo, si osserva che il contratto versato in atti, pur indicando i vigneti oggetto delle lavorazioni in maniera estremamente precisa, mediante richiamo ai riferimenti catastali, non ricomprende tale vigneto. E',
pertanto, inverosimile, in assenza di elementi di prova specifici e tenuto conto del rilevante corrispettivo pattuito per i lavori agricoli, che l'opponente abbia commissionato lavori ulteriori, a poca distanza dalla sottoscrizione del contratto (febbraio 2019), senza provvedere ad un'integrazione scritta dell'accordo già
raggiunto.
pag. 13/18 L'opponente, contrariamente a quanto affermato dall'opposto, ha contestato tale fattura con mail del
4.11.2019. In particolare, nel sollecitare un incontro finalizzato alla “definizione delle spettanze”
dell'opposto, preannunciava la sospensione di ogni pagamento.
Infine, va rigettata la richiesta di pagamento dell'ulteriore importo di € 5.500,00 giusta fattura n.
11/2020, formulata dall'opposto nella I memoria di cui all'art. 183 c.p.c. VI comma.
In via assorbente rispetto alla questione dell'ammissibilità di tale domanda, si rileva che l'opposto ha fornito una giustificazione non plausibile relativamente alla mancata allegazione della fattura n.
11/2020 al ricorso monitorio (tanto sarebbe avvenuto pag. 14/18 per mera dimenticanza). Poi, la fattura non è stata mai inviata all'opponente, ha un contenuto generico e sovrapponibile a quella relativa al vigneto di , Parte_3
non facente parte del contratto in lite, e la data di emissione non risulta certa attesa la mancata allegazione dall'estratto del registro delle fatture emesse. Essa è, pertanto, inidonea a costituire prova dell'esistenza del credito.
In definitiva, tenuto conto del mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'opposto, l'opposizione deve essere accolta,
dovendosi ritenere che i pagamenti effettuati dall'opponente, per un totale di € 17.500,00, siano pienamente corrispondenti al corrispettivo dovuto pag. 15/18 all'opposto per i lavori agricoli effettuati in esecuzione del contratto.
È, infine, infondata la domanda riconvenzionale dell'opponente, in quanto la documentazione prodotta
(dichiarazione vitivinicola relativa alle annate 2018 e
2019) è assolutamente inidonea a provare che il calo di produttività sia stato conseguenza dell'inadempimento dell'opposto e che ne sia derivato il danno lamentato in citazione. Visto il valore ingente del danno lamentato,
l'opponente avrebbe dovuto far ricorso al procedimento di Atp per fotografare la situazione dei luoghi al momento della vendemmia.
In definitiva, l'opposizione va accolta, con revoca del decreto ingiuntivo opposto. Va, invece, rigettata la domanda riconvenzionale.
pag. 16/18 Le spese di lite vanno compensate in misura della metà, tenuto conto della reciproca soccombenza e del valore economico delle contrapposte domande.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) rigetta la domanda riconvenzionale;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Avellino, il 13.5.24
Il Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli
pag. 17/18 pag. 18/18
II SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in persona del giudice dott.ssa Teresa Cianciulli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al n. R.G. 4050/2020 avente ad oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo”, vertente
TRA
(P.I. ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Fernando D'Amore,
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Avellino, alla piazza San Francesco d'assisi n. 5, in virtù
di mandato in calce all'atto di citazione in opposizione
opponente
E
(c.f. ), titolare Controparte_1 C.F._1
della Organizzazione_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Di Vito ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Avellino,
alla Galleria Ciardiello n. 20, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
opposta
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società conveniva in giudizio, Parte_2
pag. 2/18 dinnanzi al Tribunale di Avellino, , in Controparte_1
qualità di titolare dell'omonima ditta individuale,
proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 862/2020, notificato il 3.09.2020. Con il decreto ingiuntivo era stato ad essa ingiunto il pagamento €
13.860,00, oltre interessi e spese di procedura, in forza del contratto relativo a lavori agricoli intercorso tra le parti e dell'omesso pagamento di tre fatture emesse per l'esecuzione di lavori agricoli, nell'annata agraria
2019, presso i vigneti di proprietà della società
opponente.
L'opponente eccepiva l'inadempimento contrattuale dell'opposto, che aveva eseguito le prestazioni oggetto di contratto con ritardo ovvero soltanto in parte, determinando un grave danno alla pag. 3/18 produttività dei vigneti. Deduceva, pertanto, che: non era obbligato al pagamento delle somme di cui alle fatture n. 25/2019 e n. 1/2020 per l'inadempimento dell'opposto; -la fattura n. 26/2019 era stata emessa per lavori non oggetto del contratto;
-l'importo di €
17.500,00, già corrisposto, era satisfattivo in dell'adempimento parziale dell'opposto.
Tanto premesso, l'opponente, da un lato, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo e, dall'altro lato,
proponeva domanda riconvenzionale per ottenere la condanna dell'opposto al risarcimento del danno dovuto al calo della produttività dei vigneti, nella misura di 20.000,00.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l'opposto deducendo: la tardività delle contestazioni pag. 4/18 mosse, non avendo mai l'opponente sollevato contestazioni circa la corretta esecuzione dei lavori;
-
l'integrale esecuzione dei lavori agricoli secondo le direttive dell'agronomo indicato dall'opponente; -
l'esecuzione, su incarico dell'opponente, anche dei lavori di cui alla fattura n. 26/19; -che un certo ritardo nell'esecuzione dei lavori era da imputare al pessimo stato in cui versavano i vigneti ed era stato ininfluente sull'esito della vendemmia.
L'opposto, chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale, con vittoria di spese.
Con ordinanza veniva concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo;
indi, la causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione pag. 5/18 prodotta ed interrogatorio formale. L'opposta, nelle memorie di cui all'art. 183 c.p.c. VI comma n. 1 c.p.c.,
chiedeva il pagamento della ulteriore somma di €
5.500,00, per il pagamento della fattura n. 11/2020,
emessa in forza del medesimo contratto.
All'udienza del 7.11.2023, la causa veniva assegnata a sentenza, con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c..
L'opposizione appare fondata per i motivi che si passano ad illustrare.
Preliminarmente, giova ricordare che l'opposizione a decreto ingiuntivo costituisce un ordinario e autonomo giudizio di cognizione, nel quale il giudice è chiamato ad accertare la fondatezza della pag. 6/18 pretesa fatta valere dall'opposto; quest'ultimo assume la posizione sostanziale di attore.
Poi, sempre in punto di diritto, si osserva che, nel caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.,
risultano invertiti i ruoli delle parti in lite. Il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, eventualmente anche sub specie di inesattezza dell'adempimento per violazione dei doveri accessori, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (cfr. Cass. civ., sez. VI n.
16324/2021).
pag. 7/18 Invero, l'eccezione di inadempimento, «integra un
fatto impeditivo dell'altrui pretesa di pagamento
avanzata, nell'ambito dei contratti a prestazioni
corrispettive, in costanza di inadempimento dello stesso
creditore, con la conseguenza che il debitore potrà
limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, gravando
sul creditore l'onere di provare il proprio adempimento
ovvero la non ancora intervenuta scadenza
dell'obbligazione» (Cass. civ., sez. III, n. 20719/2023).
Orbene, esaminate, alla luce dei richiamati principi, le emergenze processuali in atti, il Tribunale
rileva che ess sono insufficienti a ritenere raggiunta la prova dell'esatto adempimento, il cui onere gravava sull'opposto in conseguenza dell'eccezione sollevata dall'opponente.
pag. 8/18 Deve premettersi che risulta incontestata la circostanza della stipula tra le parti, in data 30.01.2019,
di un contratto avente ad oggetto, con riferimento all'annata agraria 2019, lavori agricoli di “potatura e
raccolta tralci, trattamento con prodotti fitosanitari,
pulizia erba, aratura, sfogliatura, vendemmia e tutto
ciò che occorre per allevare e preservare le uve da
vino” nei vigneti di proprietà dell'opponente (indicati nel contratto) per il corrispettivo di € 32.500,00, oltre iva.
Risulta, altresì, pacifica, oltre che documentalmente provata, la circostanza del pagamento, da parte dell'opponente, della somma di €
17.500,00 (cfr. ricevute dei bonifici di cui alla produzione di parte opponente).
pag. 9/18 Orbene, tanto premesso, l'opponente, a fronte della pretesa di pagamento del saldo del corrispettivo pattuito, azionata con il ricorso monitorio, si è avvalsa dell'eccezione di inadempimento, eccependo non solo il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni pattuite
(potatura delle viti e trattamenti fitosanitari), ma anche l'omessa esecuzione di talune di esse (trinciatura,
defogliatura e vendemmia nel territorio di Paternopoli).
L'opponente ha, cioè, indicato le specifiche obbligazioni inadempiute.
L'opposto, in conseguenza di tale eccezione, pur riconoscendo che un “qualche ritardo” vi era stato (cfr.
comparsa di costituzione e risposta), si è limitato a rilevare la tardività delle contestazioni mosse, nonché
l'imputabilità dei suddetti ritardi a circostanze estranee pag. 10/18 alla propria condotta, quali le avverse condizioni meteorologiche ovvero la necessità di eseguire interventi di recupero ulteriori, a causa delle pregresse pessime condizioni dei vigneti.
Orbene, il rilievo di tardività delle contestazioni formulate dall'opponente è privo di pregio, in quanto il contratto era ancora in essere alla data delle contestazioni prodotte in atti (mail del 24.09.2019, del
4.11.2019 e pec del 19.12.2019).
Parimenti priva di pregio è la difesa relativa alla causa non imputabile rappresentata dalle condizioni in cui versavano i vigneti indicati nel contratto. Tali
condizioni dovevano o avrebbero dovuto essere note al momento dell'assunzione degli obblighi derivanti dal contratto. Le parti, infatti, hanno stipulato un contratto pag. 11/18 dettagliato sia con riferimento alla descrizione dei lavori necessari, sia con riferimento ai vigneti ove dovevano essere eseguiti, sia con riferimento al corrispettivo dovuto per i lavori. Tanto fa presumere che l'opposto aveva visionato i vigneti e, data la specifica esperienza nel settore, era consapevole delle lavorazioni necessarie e dei tempi delle stesse.
Ed ancora, alcun elemento idoneo a fondare un diverso convincimento è emerso dalle risultanze degli interrogatori formali, essendosi le parti limitate a riferire circostanze a loro favorevoli, e della prova per testi, attesa la genericità dell'unico capitolo di prova formulato dall'opposto.
Fondata appare, poi, l'eccezione dell'opponente relativa alla fattura n. 26/2019 del 3.11.2019, secondo pag. 12/18 cui egli non aveva mai commissionato lavori agricoli riguardanti la manutenzione del vigneto sito a c.da
Orno.
Al riguardo, si osserva che il contratto versato in atti, pur indicando i vigneti oggetto delle lavorazioni in maniera estremamente precisa, mediante richiamo ai riferimenti catastali, non ricomprende tale vigneto. E',
pertanto, inverosimile, in assenza di elementi di prova specifici e tenuto conto del rilevante corrispettivo pattuito per i lavori agricoli, che l'opponente abbia commissionato lavori ulteriori, a poca distanza dalla sottoscrizione del contratto (febbraio 2019), senza provvedere ad un'integrazione scritta dell'accordo già
raggiunto.
pag. 13/18 L'opponente, contrariamente a quanto affermato dall'opposto, ha contestato tale fattura con mail del
4.11.2019. In particolare, nel sollecitare un incontro finalizzato alla “definizione delle spettanze”
dell'opposto, preannunciava la sospensione di ogni pagamento.
Infine, va rigettata la richiesta di pagamento dell'ulteriore importo di € 5.500,00 giusta fattura n.
11/2020, formulata dall'opposto nella I memoria di cui all'art. 183 c.p.c. VI comma.
In via assorbente rispetto alla questione dell'ammissibilità di tale domanda, si rileva che l'opposto ha fornito una giustificazione non plausibile relativamente alla mancata allegazione della fattura n.
11/2020 al ricorso monitorio (tanto sarebbe avvenuto pag. 14/18 per mera dimenticanza). Poi, la fattura non è stata mai inviata all'opponente, ha un contenuto generico e sovrapponibile a quella relativa al vigneto di , Parte_3
non facente parte del contratto in lite, e la data di emissione non risulta certa attesa la mancata allegazione dall'estratto del registro delle fatture emesse. Essa è, pertanto, inidonea a costituire prova dell'esistenza del credito.
In definitiva, tenuto conto del mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'opposto, l'opposizione deve essere accolta,
dovendosi ritenere che i pagamenti effettuati dall'opponente, per un totale di € 17.500,00, siano pienamente corrispondenti al corrispettivo dovuto pag. 15/18 all'opposto per i lavori agricoli effettuati in esecuzione del contratto.
È, infine, infondata la domanda riconvenzionale dell'opponente, in quanto la documentazione prodotta
(dichiarazione vitivinicola relativa alle annate 2018 e
2019) è assolutamente inidonea a provare che il calo di produttività sia stato conseguenza dell'inadempimento dell'opposto e che ne sia derivato il danno lamentato in citazione. Visto il valore ingente del danno lamentato,
l'opponente avrebbe dovuto far ricorso al procedimento di Atp per fotografare la situazione dei luoghi al momento della vendemmia.
In definitiva, l'opposizione va accolta, con revoca del decreto ingiuntivo opposto. Va, invece, rigettata la domanda riconvenzionale.
pag. 16/18 Le spese di lite vanno compensate in misura della metà, tenuto conto della reciproca soccombenza e del valore economico delle contrapposte domande.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) rigetta la domanda riconvenzionale;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Avellino, il 13.5.24
Il Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli
pag. 17/18 pag. 18/18