Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 12/03/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale di Lecce
n. 3148 del 25.10.2023 Oggetto: indebito assistenziale
N. R.G. 27/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati
Dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere ha emesso la presente
ha pronunciat o l a present e
SENTENZ A
nel l a cont roversi a ci vi l e i n m at er i a assi st enzi al e, i n gr ado di ap pel l o,
tra
, rappresent at a e difes a dall 'Avv. Antonio Parte_1
Troso e dall 'Avv.Ugo Tros o
Appel lant e e
, CP_1 Controparte_2 in persona del s uo President e pro -tempore, rappresentat o e di feso dall 'Avv.
Cinzi a Loll i
Appell ato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Lecce l'11.7.2022 , Parte_1 premesso di essere stata riconosciuta con verbale della Commissione medica del 23.10.2015 invalida totale con diritto alla pensione di invalidità civile e all'indennità di accompagnamento con decorrenza da ottobre 2015 e che nella successiva visita del 10.4.2017 era stata invece riconosciuta invalida al 75%, percentuale confermata nella visita ulteriore del 18.12.2019, mentre con il verbale di visita del 30.11.2021 era stata riconosciuta una invalidità pari al 60%, aveva dedotto che l'indennità di accompagnamento e la pensione le erano state comunque corrisposte fino a gennaio
L' aveva eccepito l'infondatezza dell'avverso ricorso, di cui aveva chiesto il rigetto. CP_1
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale, richiamando precedenti giurisprudenziali di legittimità relativi alla ripetibilità delle prestazioni di invalidità civile erogate dopo l'accertamento amministrativo della carenza del requisito sanitario (Cass.n. 16260/2003 e n.26096/2010), aveva respinto il ricorso.
Con ricorso in appello ha lamentato l'erroneità della sentenza di Parte_1 primo grado nella parte in cui non aveva considerato pronunce giurisprudenziali più recenti, attente alla rilevanza costituzionale delle prestazioni assistenziali. Ha quindi invocato l'art.38 Cost. e ha chiesto la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento della domanda proposta in primo grado.
L' , eccepita l'infondatezza del gravame, ne ha chiesto il rigetto. CP_1
All'udienza di discussione del 17.1.2025, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Infondata è la doglianza dell'appellante. Nel ricorso introduttivo del giudizio ella aveva sostenuto che sulla base dell'art.37
l.n.448/1998, all'esito del verbale della commissione medica che accerta il venir meno delle condizioni sanitarie occorrenti per la conferma della prestazione di invalidità civile precedentemente riconosciuta, la prestazione non spetta più soltanto allorchè venga sospesa e poi definitivamente revocata.
Tuttavia in senso contrario si è pronunciata la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la perdita dei benefici per gli invalidi civili per motivi attinenti al requisito sanitario si produce dalla visita di verifica e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni: in tal senso depone la sentenza della Cassazione n.26096\2010, resa con riferimento all'art. 4, comma 3 bis, D.L. n.
323/1996 che peraltro (non prevedendo l'immediata sospensione della prestazione dopo la visita di verifica) conteneva una disciplina meno rigorosa di quella prevista dall'art.37 comma 8
l.n.448/1998, applicabile ratione temporis alla fattispecie qui in esame. Anche in più recenti pronunce di legittimità si legge che “
4.3 Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (L. n. 448 del 1998, art. 37, comma
8), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre non può dirsi che sussistano rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici”
(così Cass. n.28771/2018; in tal senso v. anche Cass.n.248/2023).
Proprio in considerazione dei principi costituzionali invocati dall'appellante la Suprema
Corte ha altresì chiarito che "In tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con
l'art. 38 Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c., che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa Corte" (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 13915 del 2021; Cass. n. 13223 del 2020; Cass. nn. 10642 e 31372 del 2019);
8. in particolare, si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione
"la regola propria del sottosistema assistenziale", che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento;
9. pertanto, l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento” (Cass. sent. n. 24180/2022).
2. Il contemperamento dei due diversi principi, quello della perdita del diritto a percepire la prestazione assistenziale anche prima del provvedimento formale di revoca per mancanza del requisito sanitario accertato come insussistente, e quello del legittimo affidamento, si realizza nel caso concreto considerando ripetibile la prestazione indebitamente erogata, in quanto è pacifico tra le parti che alla ricorrente/appellante sia stata data comunicazione del verbale di visita medica con cui, in via amministrativa, è stato accertato un grado di invalidità pari al 75%, inidoneo a fondare il diritto alla conservazione della pensione di invalidità civile e dell'indennità di accompagnamento
(v. pag.2, primo capoverso, dell'atto di appello;
v. pag.3, ultimo periodo del secondo capoverso, del ricorso di primo grado). Pertanto, a fronte dell'avvenuta conoscenza del verbale negativo, non è ravvisabile un affidamento legittimo, ragionevole e tutelabile in ordine alla spettanza della prestazione non dovuta che l' ha continuato a corrispondere. CP_1
Ne consegue che è suscettibile di ripetizione l'importo richiesto dall' in restituzione, CP_1 non ostandovi l'art.38 Cost. che tutela la necessità assistenziali nei casi in cui sussistano gli appositi requisiti stabiliti dalla legge.
In definitiva l'appello, risultando infondato, va respinto.
3. Le spese di questo grado sono irripetibili, stante la dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art.152 disp. Att. C.p.c.
p.q.m.
La Corte di Appello di Lecce –Sezione Lavoro, visto l'art.437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 12.1.2024 da nei Parte_1 confronti dell' avverso la sentenza del 25.10.2023 n.3148 del Tribunale di Lecce, così CP_1 provvede:
Rigetta l'appello.
Dichiara irripetibili le spese di questo grado.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater, del DPR n. 115/2002 da atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art. 13.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 17.01.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott.ssa Caterina Mainolfi