Sentenza 1 giugno 2022
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. III Centrale di Appello, sentenza 19/01/2026, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
composta dai seguenti magistrati:
IN MAIO Presidente Oriella MARTORANA Consigliere TO PALAZZO Consigliere - relatore Carola CORRADO Primo Referendario Primo Referendario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello in materia di responsabilità, iscritto al n. 60252 del ruolo generale, promosso da:
- EO IA IE, nata a [...] il [...] (c.f.
[...]) e residente a [...] in ditta individuale IE EO RI (P.IVA:03175000540)
con sede legale a BE, in via Torte n. 93;
- AN IE, nato a [...] il [...] (c.f.
[...]) e residente a [...],
rappresentati e difesi, giusta procura in atti, Bacchi (c.f. [...]p.e.c.
alessandro.bacchi@avvocatiperugiapec.it) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio a Perugia, in via Baglioni n. 36,
- appellanti -
contro
- Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei
- Procura generale presso la Corte dei conti, in persona del Procuratore generale p. t.,
appellati avverso
la sentenza n. 40/2022 pronunciata dalla Sezione giurisdizionale 1° giugno 2022.
Visti tutti gli atti e documenti di causa.
Uditi, nella pubblica udienza del 19 settembre 2025, tenutasi con data per letta, su consenso delle parti, la relazione del relatore Cons.
appellanti, e il Vice Procuratore generale Arturo Iadecola per la Procura generale presso la Corte dei conti.
Ritenuto in
FATTO
1. Con sentenza n. 40/2022, depositata il 1° giugno 2022, la Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per , in parziale accoglimento della domanda formulata dalla locale Procura regionale, accertata la loro responsabilità amministrativa a titolo di dolo per
IG EO IA
SI e AN SI, in proprio e nelle rispettive qualità di titolare azienda agricola SI EO IA (p.i.
03175000540), con sede legale a BE (PG), via Torte n. 93, e di amministratore di fatto della suddetta azienda agricola e della ditta individuale GV IL, al pagamento, in solido tra loro, della complessiva somma di euro 319.100,00 in favore: ,
per euro 140.404,00; del Ministero delle politiche agricole e forestali, per euro 125.087,20; della Regione Umbria, per euro 53.608,80, il tutto maggiorato da rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e interessi legali sulle somme così rivalutate dal deposito della sentenza
. Ha altresì condannato i medesimi al pagamento in favore dello Stato delle spese del giudizio, liquidate in euro 1.018,11, e dichiarato la conversione in pignoramento, nei limiti del sequestro conservativo autorizzato con ordinanza n. 5 del 23 marzo 2021.
1.1. I citati convenuti, odierni appellanti, sono stati riconosciuti responsabili dalla menzionata Sezione giurisdizionale regionale per avere concorso dolosamente a ottenere in maniera fraudolenta contributi pubblici, di derivazione nazionale ed europea, inerenti a tre distinte misure del Piano di sviluppo rurale 2007-2013, per un ammontare pari a euro 319.100,00. Ciò in quanto è risultato che la sig.ra beneficiaria, aveva allegato ai rendiconti delle spese sostenute per attuare i progetti ammessi a finanziamento, per complessivi euro 762.626,42, fatture emesse dalla ditta individuale GV IL per operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti, rappresentando così falsamente finanziamenti pubblici in questione) di avere sostenuto per la realizzazione dei progetti finanziati spese superiori (per euro 319.100)
a quelle effettivamente sopportate.
1.2. Il Giudice di prime cure ha accertato, sulla base di riscontri obiettivi e di indizi ritenuti gravi precisi e concordanti, che la ditta individuale GV IL, che emetteva tali fatture false, era amministrata di fatto dal sig. AN SI, che agiva di cui era titolare la figlia, sig.ra EO IA SI, e che il titolare formale di detta ditta, il sig. GV, , il quale, nei giorni immediatamente successivi a quelli in cui riceveva l o sul c/c bancario intestato alla ditta del pagamento da parte della sig.ra EO IA SI delle fatture emesse nei confronti provvedeva a restituire in contanti ovvero a retrocedere mediante bonifico c.d.
quanto dalla stessa ricevuto.
2. Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato e depositato il 26 settembre 2022, i sig.ri EO IA SI e AN SI, con hanno appellato la suindicata sentenza chiedendone la riforma in quanto errata e ingiusta, rassegnando le seguenti conclusioni:
Accertare e dichiarare, per le ragioni espresse in narrativa, che gli odierni appellanti non sono responsabili di alcun danno erariale per i fatti di cui alla causa con conseguente assoluzione degli stessi da ogni addebito; In via subordinata Nella ipotesi in cui si ritenga sussistente una responsabilità erariale diminuire il quantum debeatur alle somme di cui ai bonifici per la somma di euro 77.500,00 ed euro 3.700,00 per le ragioni già evidenziate e valorizzate in narrativa;
Con vittoria di spese ed onorari di causa dei due gradi di giudizio.
de quo è affidato ai seguenti motivi:
Sui fatti pacifici e non impugnati difesa degli odierni appellanti evidenzia come sia contestato e neanche fatto oggetto di gravame che i lavori siano stati effettuati Sulla erroneità della sentenza in relazione alla falsità della fattura misura 3.1.1. Mancata prova della retrodatazione a seguito di prelevamenti. Mancata valutazione di documento sub allegato 4 capo della sentenza impugnata nella parte in cui afferma che la fattura n. 8 del 2015 di euro 27.500 + IVA emessa dalla ditta GV IL, e impiegata dalla sig.ra SI per la rendicontazione dei progetti di cui alla misura 3.1.1., era falsa.
2.3.1. Ad avviso della difesa in esame, le risultanze delle indagini condotte dalla Guardia di Finanza dimostrerebbero che dopo sul medesimo conto corrente è stato disposto un bonif euro 3.700,00 in favore della sig.ra EO IA SI, ma non anche pagamento effettuato, non essendoci prova che il denaro prelevato in contanti dal sig. GV abbia avuto tale destinazione. Ciò sulla base della deduzione che certamente non avrebbe richiesto i bonifici. Se invece si vuole sostenere che i bonifici siano la retrocessione certamente non avrebbe preso contanti. Fermo restando che, se si trattasse di retrocessione, certamente non avrebbe chiesto un bonifico.
Sulla erroneità della sentenza in relazione alla falsità delle fatture misura 1.2.1. Mancata prova delle retrodatazioni a seguito di prelevamenti. Sulla erroneità della sentenza in relazione alla falsità delle fatture misura 4.1.1. Mancata prova delle retrodatazioni a seguito di prelevamenti afferma la falsità delle fatture emesse dalla ditta GV IL e impiegate dalla sig.ra SI per la rendicontazione dei progetti di cui alla misura 1.2.1 (fatture nn. 8 del 2012 di euro 10.000 euro + IVA, 1 del 2013 di euro 10.000 + IVA, 5 del 2013 di euro 15.000 + IVA, 6 del 2013 di euro 3.000 + IVA, 1 del 2014 di euro 2.700 + IVA, 2 del 2014 di euro 3.500 + IVA, 7 del 2014 di euro 4.000 + IVA, 2 del 2015 di euro 3500 +
IVA, 7 del 2015 di euro 4.000 + IVA, 5 del 2015 di euro 80.000 + IVA, 6 del 2015 di euro 77.700 + IVA), e alla misura 4.1.1. (fatture nn. 5 del 2014 di euro 4.000 + IVA, 7 del 2015 di euro 29.000 + IVA, 1 del 2014 di euro 2.700 + IVA, n. 2 del 2014 di euro 3.500 + IVA, n. 4 del 2014 di euro 35.000 + IVA, 6 del 2014 di euro 4.000 + IVA), posto che, con la sola eccezione della fattura n. 6 del 2015 di euro 77.700 + IVA, per cui vi è relativo importo alla sig.ra SI, per le restanti fatture non vi sarebbe prova, neppure indiziaria, che i contanti successivamente prelevati nel tempo dal titolare della ditta GV IL (o da chi per esso) siano stati destinati ai SI, essendo anzi più probabile che siano stati utilizzati dal sig. GV per esigenze personali oppure per pagare i fornitori della ditta, considerato che i lavori oggetto dei progetti sono stati tutti realizzati. Pertanto, preponderanza
bonifici di euro 3.700,00 ed euro 77.500,00 NON per gli altri addebiti proprie.
soggettivo impugnata non fornirebbe alcuna motivazione in ordine alla riconosciuta sussistenza, nella condotta dei propri assistiti, delle silloge senza entrare nel merito della questione.
regionale attrice, che ne è onerata, non avrebbe fornito alcuna prova del dolo contestato; così come non si fa menzione nella sentenza impugnata
appello).
3. Con memoria depositata il 23 luglio 2025 il Procuratore generale presso questa Corte ha rassegnato argomentate conclusioni scritte chiedendo il rigetto siccome infondato.
4. Alla pubblica udienza del 19 settembre 2025, terminata la discussione e udite le conclusioni dei rappresentanti delle parti, come il giudizio è stato trattenuto in decisione.
Considerato in
DIRITTO
1. fondato per le ragioni che seguono.
2. Osserva, in primo luogo, il Collegio che la sentenza impugnata ha accertato
SI EO IA ebbe a ricevere dalla Regione Umbria contributi, di provenienza comunitaria, statale e regionali, inerenti a tre distinte misure del Piano di sviluppo rurale 2007-2013, sono stati integralmente realizzati.
3. Siffatto accertamento, a cui è pervenuto il Giudice di prime cure sulla base della valutazione della documentazione versata agli atti del giudizio secondo il suo prudente apprezzamento, non è stata oggetto di specifico gravame da parte della Procura regionale umbra, o della Procura generale presso questa Corte, di tal ché su di esso è intervenuto il giudicato.
4. L giurisdizione contabile, implica, dunque, sul piano logico prima ancora che giuridico, che è stato riconosciuto che pubblici in parola è stato soddisfatto dalla citata azienda agricola che ne ha beneficiato.
4.1. Va osservato, in proposito, che in queste e consimili fattispecie, non si risolva in una sostanziale duplicazione delle azioni di recupero e di applicazione di sanzioni amministrative che le amministrazioni pubbliche interessate sono tenute a intraprendere, sulla base della normativa eurounitaria e di quella nazionale in caso di riscontrate irregolarità e/o illiceità di varia guisa (per tipologia e gravità), occorre che sia data dimo soggetto beneficiario abbia impiegato le risorse pubbliche ricevute per perseguire finalità del tutto estranee o divergenti rispetto a quelle per le quali aveva avuto titolo a percepirle, frustrando in tal modo a loro erogazione (c.d.
.
pubbliche dalle finalità cui sono preordinate, costituisce, dunque, la conditio sine qua non perché possa configurarsi in tali ipotesi un danno erariale, quale elemento costitutivo necessario per erariale a titolo di responsabilità amministrativa; con la rimarrebbe privo di prova il danno erariale prospettato in ipotesi.
4.2. quella in cui il soggetto beneficiario alleghi alla rendicontazione delle spese sostenute da presentare alle amministrazioni pubbliche pagatrici risorse
pubbliche a cui non avrebbe avuto diritto tout court, o a cui avrebbe avuto diritto ma in misura minore. Ma ciò, tuttavia, alla condizione che sia data dimostrazione: da un lato, che la falsità delle fatture emesse sia dovuta alla rappresentazione nel documento fiscale in questione di operazioni oggettivamente inesistenti, totalmente o parzialmente, vale a dire prestazioni mai realizzate nella loro interezza o realizzate solo in parte
ottenuti e le fatture false presentate, non essendo sufficiente allo scopo dimostrare che alla domanda di pagamento sono state allegate fatture false, ma essendo necessario fornire la prova che nella fase di liquidazione dei contributi pubblici, tra tutte quelle allegate pubblica erogatrice ha computato anche e in che misura (tutte, alcune, false per operazioni oggettivamente inesistenti.
5. Di tali aspetti, che il Collegio ritiene dirimenti ai fini della decisione, però non si occupa la Procura regionale attrice nel proprio atto introduttivo del presente giudizio, né tanto meno il Giudice di prime cure nella sentenza appellata.
5.1.
costitutivi della domanda azionata sono rappresentati dalle che la Guardia di Finanza avrebbe accertato nello svolgimento della propria attività di istituto; gravi illiceità che sono consistite agricola più volte citata, alle domande di pagamento dei contributi ammessi e finanziati, inviate alla Regione Umbria, di:
- fatture emesse dalle ditte individuali GV IL e LI LO azienda agricola in questione per lavori edili ed elettrici oggettivamente e soggettivamente inesistenti citazione);
-
di una società di diritto rumeno, creata ad hoc, che sarebbe stato
- fatture emesse dalla ditta individuale GV IL (nn. 1 e 2 del 2014)
utilizzate per ottenere contributi pubblici a valere sia sulla misura 1.2.1.
che sulla misura 4.1.1 5.2. Secondo la prospettazione attorea, la condotta antigiuridica dei convenuti, che si sostanzia in tali gravi illiceità obiettivo di indurre in errore le Amministrazioni erogatrici dei finanziamenti avrebbe, quindi, consentito ottenere illecitamente euro 762.626,42 di contributi pubblici (di cui euro 104.972,40 (misura 3.1.1. Azione A) per la realizzazione di una fattoria didattica, con relativi arredi, e di un impianto fotovoltaico, euro 508.112,49 (misura 1.2.1) per la realizzazione di un molino, di un impianto di stoccaggio cereali e di una macchina insaccatrice ed euro 149.541,53 per la realizzazione di un ulteriore impianto fotovoltaico, la ristrutturazione di un fabbricato adibito a punto vendita e
: .
Sussisterebbe pertanto tra la condotta antigiuridica e il danno erariale indicati un evidente nesso eziologico, posto che comportamenti fraudolenti le Amministrazioni non sarebbero state indotte in errore, e non avrebbero per certo concesso i cospicui contributi richiesti.
.
6. Analogamente è a dirsi con riferimento alla sentenza impugnata.
6.1. Il Giudice di prime cure, pur avendo accertato che i piani domandato e ottenuto contributi pubblici erano stati realizzati scopo , afferma, in maniera contraddittoria, che le fatture emesse dalla ditta GV IL fossero oggettivamente inesistenti e che ciò costituisse la prova del danno la prova di condotte causative di un danno erariale, concretizzatosi nella allegazione di fatturazioni per operazioni oggettivamente inesistenti, per un ammontare complessivo di 319.100 euro pag. 10 della sentenza impugnata). Ma l inesistenza delle operazioni delle fatture emesse dalla ditta GV IL è che gli interventi oggetto di finanziamento sono stati realizzati.
sentenza impugnata).
6.2. Inoltre, che la prova del false fatture alla domanda di pagamento della
sentenza impugnata) fosse di per sé sufficiente a provare il danno Ritiene il collegio che il presunto danno un ragionevole grado di certezza, la falsità sentenza impugnata).
6.2.1. Al contrario, nel caso che occupa il Giudice di prime cure avrebbe dovuto dapprima accertare se di tutte le fatture allegate dalla titolare alla domanda di pagamento, anche (una o più o tutte) le fatture sospette di falsità, e procedere di poi ad accertare se tali fatture, così individuate, risultassero false perché emesse per operazioni oggettivamente inesistenti.
6.2.2. Il Giudice di prime cure è così addivenuto alla non condivisibile, contraddittoria e non provata conclusione che tutte le fatture sospette di falsità lo fossero in quanto emesse per operazioni oggettivamente inesistenti, e che tutte loro, per il loro totale ammontare, fossero state menzionata.
7. All per le ragioni anzidette consegue il rigetto della domanda di condanna proposta in primo grado dalla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei
SI.
8. L accoglimento dell appello comporta l applicazione dell art. 31, co.
2, c.g.c. in tema di regolazione delle spese processuali, che sono liquidate in favore degli appellanti e poste a carico delle amministrazioni pubbliche beneficiarie del risarcimento richiesto dalla Procura regionale attrice, come individuate in atto di citazione e nella sentenza di primo grado.
P.Q.M.
,
definitivamente pronunciando, nei sensi di cui in motivazione:
- accoglie AN IE, sopra generalizzati, contro la sentenza n. 40/2022 pronunciata dalla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di condanna a titolo di responsabilità erariale proposta dalla Procura regionale presso confronti;
- dichiara inefficace il sequestro conservativo disposto con decreto del Presidente della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l del 20 gennaio 2021, convalidato parzialmente con ordinanza del Giudice designato n. 5/2021 del 25 marzo 2021, e, conseguentemente, ordina la cancellazione dai registri immobiliari della trascrizione presente sui beni immobili indicati nei provvedimenti giudiziali dianzi menzionati, autorizzativi il sequestro conservativo;
- pone a carico delle amministrazioni pubbliche beneficiarie del risarcimento richiesto dalla Procura regionale attrice, come individuate in atto di citazione e nella sentenza di primo grado, in solido tra loro, c.g.c., le spese di lite, che liquida giudizio (primo grado, secondo grado e fase cautelare) nella complessiva somma di euro 10.924,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., a favore degli appellanti.
- Nulla sulle spese di cui all art. 31, co.5, c.g.c.
Manda alla segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.
Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio del 19 settembre 2025 e 1° ottobre 2025.
IL PRESIDENTE
TO AL IN IO
f.to digitalmente f.to digitalmente Depositata in Segreteria il
IL DIRIGENTE
f.to digitalmente