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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 26/11/2025, n. 2284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2284 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott.ssa Carmen Maria Pigrini, all'udienza del 19 novembre 2025, all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di udienza depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n° 5091/2022 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Rodolfo Omar Zurino ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso il proprio studio, in San Giuseppe Vesuviano, alla via Martiri di Nassiriya 19
Ricorrente
E
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Elisa Nannucci, elettivamente CP_1 domiciliato in Nola, S.S. 7 bis
Resistente
E
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2
GE PO ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Scafati, alla via Dante
Alighieri 164
Altro Resistente RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10 ottobre 2022 e ritualmente notificato, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'Intimazione di pagamento n. 071 2022 90173452 42000, notificata in data
23.09.2022, emessa per un credito asseritamente vantato dall'Ente Concessionario sulla scorta degli avvisi di addebito n. 371 2011 20017602 36000, n. 371 2012 00004078 02000 , n. 371 2012 00052530
01000 , n. 371 2012 00170105 24000 , n. 371 2013 00043040 73000 , n. 371 2013 00104479 39000
e n. 371 2014 00025380 66000, aventi ad oggetto contributi previdenziali IVS relativamente agli anni
2007, 2010, 2011, 2012 e 2013 per l'importo totale di euro 11.967,25.
Al riguardo ha dedotto l'inesistenza del diritto di credito dell'Ente impositore per le somme contenute negli avvisi del 2011 e del 2012, per intervenuto annullamento in sede giudiziale;
l'omessa e/o irregolare notifica degli avvisi di addebito;
la prescrizione dei crediti, maturata tra la data di presunta notifica degli avvisi di addebito e la data della notifica della predetta intimazione;
la decadenza,
l'omessa notificazione di tutti gli atti della riscossione.
Ha concluso, di tanto, per l'annullamento degli atti opposti, con vittoria di spese.
Nel costituirsi con memoria ritualmente depositata, l' preliminarmente rilevando CP_3
l'inammissibilità dell'opposizione, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, ritenendo che la notificazione ad essa dell'atto introduttivo assume la funzione di una mera “denuntiatio litis”, per portare a conoscenza del concessionario la pendenza della lite, non costituendo “vocatio in jus”; ha dedotto, infine, di aver notificato atto interruttivo della prescrizione, sub specie intimazione di pagamento, nel 2016.
L' , costituitasi per mezzo di memoria depositata il 11.09.2023, ha chiesto, in via preliminare, CP_1 dichiararsi cessata la materia del contendere per avvenuto stralcio delle somme iscritte negli avvisi di addebito controversi;
in subordine, ha sostenuto, con articolate argomentazioni, l'infondatezza delle domande, concludendo per il rigetto, con vittoria di spese.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito, sulle conclusioni delle parti mediante deposito di note di udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale, da comunicarsi.
***
In via preliminare, atteso che la domanda è volta all'accertamento della prescrizione dei contributi, nonché di vizi di notifica di atti non imputabili al concessionario (vale a dire degli avvisi di addebito impugnati la cui notifica è eseguita direttamente dall'ente impositore), va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di convenuto in giudizio. Ciò sulla scorta del recente orientamento CP_3 della Suprema Corte espresso a Sezioni Unite (Cass., sent. n. 7514/2022), in base al quale, nel processo attinente alle opposizioni ad iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali e alle opposizioni
(come quella oggetto della presente decisione), concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva, la legittimazione passiva resta regolata dall'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio
1999, n. 46 così come modificato dall'art. 4, comma 2 - quater del d.l. 24 settembre 2002, n. 209, convertito con legge n. 265 del 22 novembre 2002, che ha modificato il testo originario dell'art. 24 comma 5, prevedendo che il ricorso contro l'iscrizione a ruolo debba notificarsi "all'ente impositore" ed espungendo, quindi, l'obbligo di notifica al concessionario.
Secondo la Suprema Corte, dunque, per un verso, deve ritenersi sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo, e ciò in conformità al disposto del citato art. 24, il quale declina per il caso di opposizione tempestiva a cartella che la legittimazione passiva è dell'ente impositore. Al contempo, anche nella parte in cui la presente opposizione lamenta la mancata notifica dei titoli esecutivi, non può ritenersi ricorrere un'ipotesi di litisconsorzio necessario:
considerato che
nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario, in quanto la notifica degli avvisi di addebito spetta unicamente all'ente impositore, la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188 cod. civ., comma 1, soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa ( così testualmente Cass., sent. n. 7514/2022).
Nel merito, va innanzitutto dichiarata cessata la materia del contendere in relazione agli avvisi di addebito n. 371 2011 20017602 36000, n. 371 2012 00170105 24000 e n. 371 2013 00104479 39000.
Infatti, essendo stati i carichi in essi iscritti stralciati, come si evince dalla documentazione depositata dall'Ente impositore (cfr. doc. n. 2 prod. parte resistente), risulta venuto meno non solo l'interesse delle parti alla pronuncia, ma anche il dovere del giudicante di pronunciare sul merito, essendo precluso, a seguito del provvedimento legislativo, ogni esame sul merito dell'obbligo contributivo, comprese le questioni pregiudiziali di merito tra cui l'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente, restando in vita solo l'obbligo di chiudere il giudizio con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere. Il provvedimento processuale che definisce la controversia, invero, deve consistere in una pronuncia che elimini ogni incertezza sul fondamento della domanda;
infatti, secondo la giurisprudenza della
Suprema Corte (cfr. Cass., sez. III sent. n. 12887 del 4-6-2009) “La pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce, in seno al rito contenzioso ordinario, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale. Ad essa, pertanto, consegue, da un canto, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, dall'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio, ove la relativa pronuncia non sia impugnata con i mezzi propri del grado in cui risulta emessa”.
Tanto premesso, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile “ab origine” per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione idonea a eliminare ogni posizione di contrasto e pacifica in tutte le sue componenti (Sez. 3, Sentenza n. 23289 del 08/11/2007).
La pronuncia deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 13588 del 11/06/2007).
Alla stregua delle esposte considerazioni è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti in merito ai suddetti avvisi e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Per quanto attiene, poi, ai restanti avvisi di addebito, inseriti in ruoli non risultanti già oggetto di sgravio totale, deve dichiararsi la non debenza delle somme in essi iscritti per intervenuta prescrizione.
Sul punto, infatti, relativamente al computo e alla durata del periodo di prescrizione, va chiarito che la relativa disciplina è compiutamente regolata dalla L. n. 335/95: l'art. 3 di tale intervento normativo ha previsto, al co. 9, che il termine decennale, ivi fissato per le contribuzioni di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, è ridotto, a partire dall'01/01/96, a cinque anni. Lo stesso articolo, al comma 10, ha poi previsto che i termini di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative ai periodi precedenti al 17/8/95 (data di entrata in vigore della citata legge) e che non si deve tener conto della sospensione del decorso del termine fissata nell'art. 2, co. 19 della legge 463/83. La stessa norma al comma 10, tuttavia, ha fatto salvi - sia ai fini della “retroattività” della disposizione, dettata dal comma 9, che della “abrogazione” della sospensione - gli effetti prodotti da atti interruttivi compiuti prima dell'entrata in vigore della legge medesima.
Ricapitolando, in materia di termini di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, il disposto del comma 9 dell'art. 3 della L. 335/95 si interpreta nel senso che, per i contributi relativi a periodi successivi alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995), la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995, mentre diviene quinquennale dal 1° gennaio 1996. Riguardo ai contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge, ugualmente la prescrizione diviene quinquennale dal 1° gennaio 1996, ma il termine decennale permane ove, entro il 31 dicembre 1995, siano stati compiuti dall'istituto previdenziale atti interruttivi, ovvero siano iniziate, durante la vigenza della precedente disciplina, procedure per il recupero dell'evasione contributiva (Cass. Sez. Lav. 8014/06). In altri termini, quindi, solo se sono stati posti in essere atti interruttivi della prescrizione precedentemente all'entrata in vigore della predetta legge troverà applicazione il risalente termine di prescrizione di dieci anni.
Alla luce di tali principi, deve dirsi maturata la prescrizione quinquennale degli altri avvisi di addebito. In particolare, l'avviso di addebito n. 371 2012 00004078 02000 risulta notificato in data
22.03.2012, il n. 371 2012 00052530 01000 in data 29.05.2012, il n. 371 2013 00043040 73000 in data
29.04.2013, il n. 371 2014 00025380 66000 in data 04.06.2014. Tuti i predetti avvisi risultano ritualmente notificati a mezzo posta. Ne deriva che tra la data di notifica degli stessi e la data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata ( 23.09.2022), risulta abbondantemente decorso il termine di prescrizione quinquennale.
Né ha prego l'eccezione di interruzione della prescrizione sollevata dalla resistente la quale CP_3 ha dedotto l'avvenuta notifica di una intimazione di pagamento (n. 07120169021273891000) asseritamente notificata per compiuta giacenza in data 25.07.2016. Premesso che ha prodotto CP_3 unicamente la relata di notifica e non anche l'intimazione di pagamento, per cui non è stato possibile verificare se lo stesso si riferisse proprio ai medesimi titoli oggetto di impugnazione in questa sede, deve dirsi che in ogni caso sarebbe maturato il termine di prescrizione, anche volendo considerare la sospensione di 311 giorni posta dalla normativa emergenziale. In particolare, l'art. 37 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”; l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha, poi, introdotto una ulteriore sospensione del corso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del citato decreto-legge, al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni.
In totale, dunque, al termine di prescrizione per crediti rientranti in tale arco temporale devono computarsi 311 giorni di sospensione che, nella pratica, vanno aggiunti al periodo ordinario, al fine di vagliare la maturazione della prescrizione.
Pertanto, nel caso di specie, alla data del 25.07.2021 andrebbe comunque aggiunto tale periodo, sicché il definitivo termine di maturazione della prescrizione per il diritto di credito de quo dovrebbe individuarsi nel 01.06.2022.
Pertanto, essendo stata l'intimazione di pagamento impugnata notificata in data 23 settembre 2022, risulta evidente che la stessa è stata notificata oltre l'anzidetto termine di prescrizione, calcolato tenendo conto anche della normativa emergenziale.
Il pagamento delle spese di lite segue il regime della soccombenza e si liquida come da dispositivo, sulla base dei parametri minimi tenuto conto della non complessità delle questioni, ed esclusa ogni attività istruttoria.
Spese compensate nei confronti di CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' con compensazione delle spese di lite;
CP_3
- dichiara cessata la materia del contendere relativamente agli avvisi di addebito n. 371 2011
20017602 36000, n. 371 2012 00170105 24000 e n. 371 2013 00104479 39000; - dichiara la prescrizione dei crediti portati dagli avvisi di addebito n. 371 2012 00004078 02000,
n. 371 2012 00052530 01000, n. 371 2013 00104479 39000 e n. 371 2014 00025380 66000;
- Condanna parte resistente al pagamento delle spese, liquidate in complessivi euro 1865,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Così deciso in Nola il 26 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Carmen Maria Pigrini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott.ssa Carmen Maria Pigrini, all'udienza del 19 novembre 2025, all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di udienza depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n° 5091/2022 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Rodolfo Omar Zurino ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso il proprio studio, in San Giuseppe Vesuviano, alla via Martiri di Nassiriya 19
Ricorrente
E
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Elisa Nannucci, elettivamente CP_1 domiciliato in Nola, S.S. 7 bis
Resistente
E
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2
GE PO ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Scafati, alla via Dante
Alighieri 164
Altro Resistente RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10 ottobre 2022 e ritualmente notificato, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'Intimazione di pagamento n. 071 2022 90173452 42000, notificata in data
23.09.2022, emessa per un credito asseritamente vantato dall'Ente Concessionario sulla scorta degli avvisi di addebito n. 371 2011 20017602 36000, n. 371 2012 00004078 02000 , n. 371 2012 00052530
01000 , n. 371 2012 00170105 24000 , n. 371 2013 00043040 73000 , n. 371 2013 00104479 39000
e n. 371 2014 00025380 66000, aventi ad oggetto contributi previdenziali IVS relativamente agli anni
2007, 2010, 2011, 2012 e 2013 per l'importo totale di euro 11.967,25.
Al riguardo ha dedotto l'inesistenza del diritto di credito dell'Ente impositore per le somme contenute negli avvisi del 2011 e del 2012, per intervenuto annullamento in sede giudiziale;
l'omessa e/o irregolare notifica degli avvisi di addebito;
la prescrizione dei crediti, maturata tra la data di presunta notifica degli avvisi di addebito e la data della notifica della predetta intimazione;
la decadenza,
l'omessa notificazione di tutti gli atti della riscossione.
Ha concluso, di tanto, per l'annullamento degli atti opposti, con vittoria di spese.
Nel costituirsi con memoria ritualmente depositata, l' preliminarmente rilevando CP_3
l'inammissibilità dell'opposizione, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, ritenendo che la notificazione ad essa dell'atto introduttivo assume la funzione di una mera “denuntiatio litis”, per portare a conoscenza del concessionario la pendenza della lite, non costituendo “vocatio in jus”; ha dedotto, infine, di aver notificato atto interruttivo della prescrizione, sub specie intimazione di pagamento, nel 2016.
L' , costituitasi per mezzo di memoria depositata il 11.09.2023, ha chiesto, in via preliminare, CP_1 dichiararsi cessata la materia del contendere per avvenuto stralcio delle somme iscritte negli avvisi di addebito controversi;
in subordine, ha sostenuto, con articolate argomentazioni, l'infondatezza delle domande, concludendo per il rigetto, con vittoria di spese.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito, sulle conclusioni delle parti mediante deposito di note di udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale, da comunicarsi.
***
In via preliminare, atteso che la domanda è volta all'accertamento della prescrizione dei contributi, nonché di vizi di notifica di atti non imputabili al concessionario (vale a dire degli avvisi di addebito impugnati la cui notifica è eseguita direttamente dall'ente impositore), va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di convenuto in giudizio. Ciò sulla scorta del recente orientamento CP_3 della Suprema Corte espresso a Sezioni Unite (Cass., sent. n. 7514/2022), in base al quale, nel processo attinente alle opposizioni ad iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali e alle opposizioni
(come quella oggetto della presente decisione), concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva, la legittimazione passiva resta regolata dall'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio
1999, n. 46 così come modificato dall'art. 4, comma 2 - quater del d.l. 24 settembre 2002, n. 209, convertito con legge n. 265 del 22 novembre 2002, che ha modificato il testo originario dell'art. 24 comma 5, prevedendo che il ricorso contro l'iscrizione a ruolo debba notificarsi "all'ente impositore" ed espungendo, quindi, l'obbligo di notifica al concessionario.
Secondo la Suprema Corte, dunque, per un verso, deve ritenersi sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo, e ciò in conformità al disposto del citato art. 24, il quale declina per il caso di opposizione tempestiva a cartella che la legittimazione passiva è dell'ente impositore. Al contempo, anche nella parte in cui la presente opposizione lamenta la mancata notifica dei titoli esecutivi, non può ritenersi ricorrere un'ipotesi di litisconsorzio necessario:
considerato che
nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario, in quanto la notifica degli avvisi di addebito spetta unicamente all'ente impositore, la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188 cod. civ., comma 1, soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa ( così testualmente Cass., sent. n. 7514/2022).
Nel merito, va innanzitutto dichiarata cessata la materia del contendere in relazione agli avvisi di addebito n. 371 2011 20017602 36000, n. 371 2012 00170105 24000 e n. 371 2013 00104479 39000.
Infatti, essendo stati i carichi in essi iscritti stralciati, come si evince dalla documentazione depositata dall'Ente impositore (cfr. doc. n. 2 prod. parte resistente), risulta venuto meno non solo l'interesse delle parti alla pronuncia, ma anche il dovere del giudicante di pronunciare sul merito, essendo precluso, a seguito del provvedimento legislativo, ogni esame sul merito dell'obbligo contributivo, comprese le questioni pregiudiziali di merito tra cui l'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente, restando in vita solo l'obbligo di chiudere il giudizio con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere. Il provvedimento processuale che definisce la controversia, invero, deve consistere in una pronuncia che elimini ogni incertezza sul fondamento della domanda;
infatti, secondo la giurisprudenza della
Suprema Corte (cfr. Cass., sez. III sent. n. 12887 del 4-6-2009) “La pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce, in seno al rito contenzioso ordinario, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale. Ad essa, pertanto, consegue, da un canto, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, dall'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio, ove la relativa pronuncia non sia impugnata con i mezzi propri del grado in cui risulta emessa”.
Tanto premesso, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile “ab origine” per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione idonea a eliminare ogni posizione di contrasto e pacifica in tutte le sue componenti (Sez. 3, Sentenza n. 23289 del 08/11/2007).
La pronuncia deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 13588 del 11/06/2007).
Alla stregua delle esposte considerazioni è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti in merito ai suddetti avvisi e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Per quanto attiene, poi, ai restanti avvisi di addebito, inseriti in ruoli non risultanti già oggetto di sgravio totale, deve dichiararsi la non debenza delle somme in essi iscritti per intervenuta prescrizione.
Sul punto, infatti, relativamente al computo e alla durata del periodo di prescrizione, va chiarito che la relativa disciplina è compiutamente regolata dalla L. n. 335/95: l'art. 3 di tale intervento normativo ha previsto, al co. 9, che il termine decennale, ivi fissato per le contribuzioni di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, è ridotto, a partire dall'01/01/96, a cinque anni. Lo stesso articolo, al comma 10, ha poi previsto che i termini di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative ai periodi precedenti al 17/8/95 (data di entrata in vigore della citata legge) e che non si deve tener conto della sospensione del decorso del termine fissata nell'art. 2, co. 19 della legge 463/83. La stessa norma al comma 10, tuttavia, ha fatto salvi - sia ai fini della “retroattività” della disposizione, dettata dal comma 9, che della “abrogazione” della sospensione - gli effetti prodotti da atti interruttivi compiuti prima dell'entrata in vigore della legge medesima.
Ricapitolando, in materia di termini di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, il disposto del comma 9 dell'art. 3 della L. 335/95 si interpreta nel senso che, per i contributi relativi a periodi successivi alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995), la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995, mentre diviene quinquennale dal 1° gennaio 1996. Riguardo ai contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge, ugualmente la prescrizione diviene quinquennale dal 1° gennaio 1996, ma il termine decennale permane ove, entro il 31 dicembre 1995, siano stati compiuti dall'istituto previdenziale atti interruttivi, ovvero siano iniziate, durante la vigenza della precedente disciplina, procedure per il recupero dell'evasione contributiva (Cass. Sez. Lav. 8014/06). In altri termini, quindi, solo se sono stati posti in essere atti interruttivi della prescrizione precedentemente all'entrata in vigore della predetta legge troverà applicazione il risalente termine di prescrizione di dieci anni.
Alla luce di tali principi, deve dirsi maturata la prescrizione quinquennale degli altri avvisi di addebito. In particolare, l'avviso di addebito n. 371 2012 00004078 02000 risulta notificato in data
22.03.2012, il n. 371 2012 00052530 01000 in data 29.05.2012, il n. 371 2013 00043040 73000 in data
29.04.2013, il n. 371 2014 00025380 66000 in data 04.06.2014. Tuti i predetti avvisi risultano ritualmente notificati a mezzo posta. Ne deriva che tra la data di notifica degli stessi e la data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata ( 23.09.2022), risulta abbondantemente decorso il termine di prescrizione quinquennale.
Né ha prego l'eccezione di interruzione della prescrizione sollevata dalla resistente la quale CP_3 ha dedotto l'avvenuta notifica di una intimazione di pagamento (n. 07120169021273891000) asseritamente notificata per compiuta giacenza in data 25.07.2016. Premesso che ha prodotto CP_3 unicamente la relata di notifica e non anche l'intimazione di pagamento, per cui non è stato possibile verificare se lo stesso si riferisse proprio ai medesimi titoli oggetto di impugnazione in questa sede, deve dirsi che in ogni caso sarebbe maturato il termine di prescrizione, anche volendo considerare la sospensione di 311 giorni posta dalla normativa emergenziale. In particolare, l'art. 37 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”; l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha, poi, introdotto una ulteriore sospensione del corso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del citato decreto-legge, al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni.
In totale, dunque, al termine di prescrizione per crediti rientranti in tale arco temporale devono computarsi 311 giorni di sospensione che, nella pratica, vanno aggiunti al periodo ordinario, al fine di vagliare la maturazione della prescrizione.
Pertanto, nel caso di specie, alla data del 25.07.2021 andrebbe comunque aggiunto tale periodo, sicché il definitivo termine di maturazione della prescrizione per il diritto di credito de quo dovrebbe individuarsi nel 01.06.2022.
Pertanto, essendo stata l'intimazione di pagamento impugnata notificata in data 23 settembre 2022, risulta evidente che la stessa è stata notificata oltre l'anzidetto termine di prescrizione, calcolato tenendo conto anche della normativa emergenziale.
Il pagamento delle spese di lite segue il regime della soccombenza e si liquida come da dispositivo, sulla base dei parametri minimi tenuto conto della non complessità delle questioni, ed esclusa ogni attività istruttoria.
Spese compensate nei confronti di CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' con compensazione delle spese di lite;
CP_3
- dichiara cessata la materia del contendere relativamente agli avvisi di addebito n. 371 2011
20017602 36000, n. 371 2012 00170105 24000 e n. 371 2013 00104479 39000; - dichiara la prescrizione dei crediti portati dagli avvisi di addebito n. 371 2012 00004078 02000,
n. 371 2012 00052530 01000, n. 371 2013 00104479 39000 e n. 371 2014 00025380 66000;
- Condanna parte resistente al pagamento delle spese, liquidate in complessivi euro 1865,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Così deciso in Nola il 26 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Carmen Maria Pigrini