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Sentenza 19 marzo 2024
Sentenza 19 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 19/03/2024, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il tribunale composto dai seguenti magistrati:
1) dott.ssa Maria Iandiorio, presidente relatore ed estensore
2) dott. Pasquale Russolillo, giudice
3) dott. Paola Beatrice, giudice nel procedimento iscritto al n. 3165/2023 R.G., avente ad oggetto " modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitorile” e vertente
TRA
n. ad Avellino il 24.5.1973, cf , rappresentata Parte_1 C.F._1
dall'avv. Katia Solomita
RICORRENTE
E
, n. a Canton -USA- il 20.7.1965, cf Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del P.M.
INTERVENTORE NECESSARIO
ha pronunciato il seguente
SENTENZA
Ai sensi del comma 9 octies dell'art. 16 bis del d.l. 179/2012, conv. in l. 221/2012, il presente decreto, depositato con modalità telematiche, viene redatto in maniera sintetica.
Il collegio ratifica tutta l'attività espletata dal suo presidente nel corso del presente procedimento, pienamente conforme alla delega conferitagli dallo stesso collegio. Con ricorso depositato in data 10-10-2023, la ricorrente ha esposto di Parte_1
avere intrattenuto un rapporto di convivenza con dal quale sono nati Controparte_1
-15 Aprile 2006, e -15 luglio 2009; che la convivenza si è interrotta per i Per_1 Per_2 Per_3
continui tradimenti del resistente il quale nel settembre 2018 ha abbandonato la casa familiare;
la ricorrente svolge la professione di operatrice sociale presso la percependo un Org_1 Org_2
guadagno netto di circa euro 650,00 mensili.
Con il presente ricorso ha chiesto dichiararsi l'affido super esclusivo dei minori;
disciplinare il diritto di visita dei figli con il padre;
imporgli un onere contributivo nei confronti dei figli di euro
200,00 al mese;
ammonire il di non continuare a porre in essere atti che arrechino CP_1
pregiudizi ai minori con condanna ai sensi dell'articolo 473 bis 39 c.p.c. al risarcimento dei danni.
All'udienza del 15 Marzo 2024 sono stati ascoltati i minori, i quali hanno confermato di non avere nella sostanza alcun tipo di rapporto con il padre.
Solamente ha dichiarato di avere avuto uno scambio con il padre in occasione di Per_1
Natale per gli auguri, ma attraverso la messaggistica veloce.
Il resistente è rimasto contumace.
In tale ottica è evidente che non può non attribuirsi un affido esclusivo dei figli alla madre che se ne occupa in maniera pressoché esclusiva a fronte del censurabile disinteresse del padre il quale va certamente ammonito.
Si conclude, quindi, per l'inidoneità del regime di affidamento condiviso in relazione all'interesse dei minori con contestuale disposizione di quello esclusivo alla e con la Pt_1
precisazione che il provvedimento di affido esclusivo comporta non la perdita della responsabilità
genitoriale, bensì una sua limitazione: il genitore non affidatario deve comunque partecipare alle decisioni rilevanti che riguardano i figli ed esercitare il suo diritto di visita nei tempi e nei modi stabiliti dal giudice, con possibilità di ricorrere dinanzi all'autorità giudiziaria qualora ritenga che le decisioni assunte dal genitore affidatario, in via esclusiva, siano contrarie all'interesse del figlio minore. Anche nel caso di affidamento esclusivo, infatti, va rispettato il principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione (Cfr. Cassazione civile, sez. VI,
23/09/2015, n. 18817).
Con riguardo alle modalità di visita, l'età dei figli minori non consente di prevedere una calendarizzazione specifica.
, infatti, è prossima al compimento della maggiore età, ma anche i gemelli hanno 15 Per_1
anni.
Il Tribunale, pertanto, lascia la massima libertà organizzativa -laddove le parti concretamente lo vogliano- di frequentarsi nelle modalità ritenute più opportune, sempre previa comunicazione alla madre con un preavviso di almeno 48 ore prima nel caso Parte_1
che il padre voglia trascorrere dei giorni con i figli.
Stando alle dichiarazioni delle parti, da cui emerge che il resistente si occupa di attività
sportiva regolarmente retribuita, va disposto un mantenimento di euro 200,00 per figlio oltre alla erogazione del 100% dell'assegno unico per i figli in favore della madre.
Letto l'articolo 473 bis 39 c.p.c. dispone inoltre un risarcimento dei danni pari ad euro
500,00 per ciascun figlio per la complessiva somma di euro 1500,00 da comminare al resistente per il disinteresse inaccettabile dimostrato, stante le dichiarazioni dei figli, dal 2018 a questa parte,
somma individuata tenendo conto della gravità dell'inadempimento del dovere familiare, del complessivo disvalore del fatto, dell'entità della lesione, del grado della colpevolezza del trasgressore e delle condizioni delle parti e tenendo altresì conto del fatto che questi ragazzi,
ciononostante, stiano crescendo in maniera serena ed equilibrata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
In accoglimento della domanda del ricorrente, dispone l'affido esclusivo dei minori
[...]
e in favore della madre;
Per_4 Per_3 Parte_1
dispone che la madre percepisca il 100% dell'assegno unico e che il Parte_1
resistente eroghi a entro il 5 di ogni mese la somma Controparte_1 Parte_1
complessiva di euro 600,00 per il mantenimento dei figli oltre rivalutazione come per legge;
ammonisce ad occuparsi dei figli dal punto di vista materiale e Controparte_1
morale;
Letto l'articolo 473 bis 39 c.p.c. condanna a corrispondere in favore Controparte_1
di ciascuno dei tre figli la somma di euro 500,00 per un totale di euro 1500,00 a titolo di risarcimento dei danni per la sua inadempienza agli obblighi di gestione dell'attività familiare;
condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro Controparte_1
2500,00 oltre iva e cpa nonché spese generali al 15%
Si comunichi.
Avellino, 19/3/2024
Il presidente relatore ed estensore
(dott.ssa Maria Iandiorio)
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il tribunale composto dai seguenti magistrati:
1) dott.ssa Maria Iandiorio, presidente relatore ed estensore
2) dott. Pasquale Russolillo, giudice
3) dott. Paola Beatrice, giudice nel procedimento iscritto al n. 3165/2023 R.G., avente ad oggetto " modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitorile” e vertente
TRA
n. ad Avellino il 24.5.1973, cf , rappresentata Parte_1 C.F._1
dall'avv. Katia Solomita
RICORRENTE
E
, n. a Canton -USA- il 20.7.1965, cf Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del P.M.
INTERVENTORE NECESSARIO
ha pronunciato il seguente
SENTENZA
Ai sensi del comma 9 octies dell'art. 16 bis del d.l. 179/2012, conv. in l. 221/2012, il presente decreto, depositato con modalità telematiche, viene redatto in maniera sintetica.
Il collegio ratifica tutta l'attività espletata dal suo presidente nel corso del presente procedimento, pienamente conforme alla delega conferitagli dallo stesso collegio. Con ricorso depositato in data 10-10-2023, la ricorrente ha esposto di Parte_1
avere intrattenuto un rapporto di convivenza con dal quale sono nati Controparte_1
-15 Aprile 2006, e -15 luglio 2009; che la convivenza si è interrotta per i Per_1 Per_2 Per_3
continui tradimenti del resistente il quale nel settembre 2018 ha abbandonato la casa familiare;
la ricorrente svolge la professione di operatrice sociale presso la percependo un Org_1 Org_2
guadagno netto di circa euro 650,00 mensili.
Con il presente ricorso ha chiesto dichiararsi l'affido super esclusivo dei minori;
disciplinare il diritto di visita dei figli con il padre;
imporgli un onere contributivo nei confronti dei figli di euro
200,00 al mese;
ammonire il di non continuare a porre in essere atti che arrechino CP_1
pregiudizi ai minori con condanna ai sensi dell'articolo 473 bis 39 c.p.c. al risarcimento dei danni.
All'udienza del 15 Marzo 2024 sono stati ascoltati i minori, i quali hanno confermato di non avere nella sostanza alcun tipo di rapporto con il padre.
Solamente ha dichiarato di avere avuto uno scambio con il padre in occasione di Per_1
Natale per gli auguri, ma attraverso la messaggistica veloce.
Il resistente è rimasto contumace.
In tale ottica è evidente che non può non attribuirsi un affido esclusivo dei figli alla madre che se ne occupa in maniera pressoché esclusiva a fronte del censurabile disinteresse del padre il quale va certamente ammonito.
Si conclude, quindi, per l'inidoneità del regime di affidamento condiviso in relazione all'interesse dei minori con contestuale disposizione di quello esclusivo alla e con la Pt_1
precisazione che il provvedimento di affido esclusivo comporta non la perdita della responsabilità
genitoriale, bensì una sua limitazione: il genitore non affidatario deve comunque partecipare alle decisioni rilevanti che riguardano i figli ed esercitare il suo diritto di visita nei tempi e nei modi stabiliti dal giudice, con possibilità di ricorrere dinanzi all'autorità giudiziaria qualora ritenga che le decisioni assunte dal genitore affidatario, in via esclusiva, siano contrarie all'interesse del figlio minore. Anche nel caso di affidamento esclusivo, infatti, va rispettato il principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione (Cfr. Cassazione civile, sez. VI,
23/09/2015, n. 18817).
Con riguardo alle modalità di visita, l'età dei figli minori non consente di prevedere una calendarizzazione specifica.
, infatti, è prossima al compimento della maggiore età, ma anche i gemelli hanno 15 Per_1
anni.
Il Tribunale, pertanto, lascia la massima libertà organizzativa -laddove le parti concretamente lo vogliano- di frequentarsi nelle modalità ritenute più opportune, sempre previa comunicazione alla madre con un preavviso di almeno 48 ore prima nel caso Parte_1
che il padre voglia trascorrere dei giorni con i figli.
Stando alle dichiarazioni delle parti, da cui emerge che il resistente si occupa di attività
sportiva regolarmente retribuita, va disposto un mantenimento di euro 200,00 per figlio oltre alla erogazione del 100% dell'assegno unico per i figli in favore della madre.
Letto l'articolo 473 bis 39 c.p.c. dispone inoltre un risarcimento dei danni pari ad euro
500,00 per ciascun figlio per la complessiva somma di euro 1500,00 da comminare al resistente per il disinteresse inaccettabile dimostrato, stante le dichiarazioni dei figli, dal 2018 a questa parte,
somma individuata tenendo conto della gravità dell'inadempimento del dovere familiare, del complessivo disvalore del fatto, dell'entità della lesione, del grado della colpevolezza del trasgressore e delle condizioni delle parti e tenendo altresì conto del fatto che questi ragazzi,
ciononostante, stiano crescendo in maniera serena ed equilibrata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
In accoglimento della domanda del ricorrente, dispone l'affido esclusivo dei minori
[...]
e in favore della madre;
Per_4 Per_3 Parte_1
dispone che la madre percepisca il 100% dell'assegno unico e che il Parte_1
resistente eroghi a entro il 5 di ogni mese la somma Controparte_1 Parte_1
complessiva di euro 600,00 per il mantenimento dei figli oltre rivalutazione come per legge;
ammonisce ad occuparsi dei figli dal punto di vista materiale e Controparte_1
morale;
Letto l'articolo 473 bis 39 c.p.c. condanna a corrispondere in favore Controparte_1
di ciascuno dei tre figli la somma di euro 500,00 per un totale di euro 1500,00 a titolo di risarcimento dei danni per la sua inadempienza agli obblighi di gestione dell'attività familiare;
condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro Controparte_1
2500,00 oltre iva e cpa nonché spese generali al 15%
Si comunichi.
Avellino, 19/3/2024
Il presidente relatore ed estensore
(dott.ssa Maria Iandiorio)