Articolo 70 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Articolo 74Articolo 76
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19 aprile 1942
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18 giugno 2013
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22 febbraio 2014
Art. 70.

Per le infrazioni al regolamento di condominio puo' essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad euro 200 e, in caso di recidiva, fino ad euro 800. La somma e' devoluta al fondo di cui l'amministratore dispone per le spese ordinarie ((L'irrogazione della sanzione e' deliberata dall'assemblea con le maggioranze di cui al secondo comma dell'articolo 1136 del Codice))
Entrata in vigore il 22 febbraio 2014
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