Cass. civ., sez. III, sentenza 11/01/1978, n. 90
CASS
Sentenza 11 gennaio 1978

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime3

Al fine di valutare la liceita di una cronaca giornalistica, rispetto alla sfera del prestigio e della reputazione dei singoli coinvolti in fatti di notevole rilievo sociale, il giudizio deve essere espresso sulla base dell'accurato esame delle risultanze processuali e del correlativo, attento, vaglio - sul piano oggettivo e soggettivo - di ogni elemento utile acquisito, con riferimento, in particolare, alle peculiarita della notizia, degli interessi collettivi cui inerisce e delle ripercussioni sull'opinione pubblica, nonche alle caratteristiche di fondo della valutazione, alle connotazioni proprie del modo di esposizione e al complesso della pubblicazione oltre che alle singole sue parti. L'accertamento, in concreto, del carattere diffamatorio di una pubblicazione giornalistica si risolve in un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito e non sindacabile in Sede di legittimita se confortato da motivazione immune da vizi logici e giuridici.*

L'illiceita di una cronaca giornalistica - con offesa della sfera del prestigio e della reputazione dei singoli, coinvolti in fatti di notevole rilievo sociale - puo essere individuata nella relazione di semplice occasionalita della cronaca specifica con fatti pur di legittima divulgazione e nella sostanziale faziosita della valutazione, tale da distorcere il senso proprio di quei fatti e presentarli con una prospettiva e un'angolazione malevolmente finalizzate, si che la pubblicazione si riveli solo uno strumento per colpire, su un piano individuale, la figura morale e la reputazione di determinate persone, nonche nella manifesta licenza - che trovi espressione in ingiurie, contumelie, offese di vario genere - che non puo dirsi giustificata dall'informazione e che non puo essere tollerata con ingiusto danno dei soggetti ai quali si riferisce. ( V 436/68, mass n 108222, Cass pen; ( V 5/66, mass n 100907, Cass pen).*

Il diritto di cronaca giornalistica, rientrante tra i diritti pubblici soggettivi inerenti alla liberta di pensiero e di stampa riconosciute dall'art 21 della Costituzione, nel suo Esercizio incontra un triplice limite: 1) gli avvenimenti riferiti devono rispondere al requisito della verita, obiettiva o ragionevolmente e incolpevolmente putativa; 2) gli avvenimenti stessi devono avere Rilevanza per la vita sociale, tale da dar luogo a un interesse generale alla relativa informazione; 3) deve sussistere correlazione tra commento e fatti riferiti. Il diritto medesimo deve, poi, esplicarsi secondo i principi della obiettivita, serenita e correttezza espositiva, intesi e applicati secondo un criterio di relativita con riferimento alla realta sociale. ( V 868/74, mass n 368761; ( V 1499/72, mass n 358172; ( V 1959/67, mass n 328936; ( V 5/66, mass n 100907, Cass pen).*

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 11/01/1978, n. 90
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 90
    Data del deposito : 11 gennaio 1978

    Testo completo