Art. 2. ((Organizzazioni portuali, autorita' di sistema portuale, uffici territoriali portuali e autorita' marittime)) 1. Ai fini della presente legge sono organizzazioni portuali:
a) il Provveditorato al porto di Venezia, di cui al regio decreto- legge 14 marzo 1929, n. 503 , convertito dalla legge 8 luglio 1929, n. 1342 , e successive modificazioni ed integrazioni;
b) il Consorzio autonomo del porto di Genova, di cui al testo unico approvato con regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801 , e succes- sive modificazioni ed integrazioni;
c) l'Ente autonomo del porto di Palermo di cui alla legge 14 novembre 1961, n. 1268 ;
d) il Consorzio per il porto di Civitavecchia, di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 223 ;
e) l'Ente autonomo del porto di Trieste, di cui alla legge 9 luglio 1967, n. 589 , e successive modificazioni ed integrazioni;
f) l'Ente autonomo del porto di Savona, di cui alla legge 1 marzo 1968, n. 173 , e successive modificazioni ed integrazioni;
g) il Consorzio autonomo del porto di Napoli, di cui al decreto- legge 11 gennaio 1974, n. 1 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1974, n. 46 , e successive modificazioni ed integrazioni;
h) le aziende dei mezzi meccanici di cui alla legge 9 ottobre 1967, n. 961 , e successive modificazioni ed integrazioni;
i) i consorzi costituitisi nei porti di Bari e di Brindisi.
2. Sono ((autorita' di sistema portuale)) ai sensi della presente legge gli enti di cui all'articolo 6.
(( 2-bis. Sono uffici territoriali portuali ai sensi della presente legge le strutture di cui all'articolo 6-bis. )) 3. Sono autorita' marittime ai sensi della presente legge i soggetti di cui all' articolo 16 del codice della navigazione .
a) il Provveditorato al porto di Venezia, di cui al regio decreto- legge 14 marzo 1929, n. 503 , convertito dalla legge 8 luglio 1929, n. 1342 , e successive modificazioni ed integrazioni;
b) il Consorzio autonomo del porto di Genova, di cui al testo unico approvato con regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801 , e succes- sive modificazioni ed integrazioni;
c) l'Ente autonomo del porto di Palermo di cui alla legge 14 novembre 1961, n. 1268 ;
d) il Consorzio per il porto di Civitavecchia, di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 223 ;
e) l'Ente autonomo del porto di Trieste, di cui alla legge 9 luglio 1967, n. 589 , e successive modificazioni ed integrazioni;
f) l'Ente autonomo del porto di Savona, di cui alla legge 1 marzo 1968, n. 173 , e successive modificazioni ed integrazioni;
g) il Consorzio autonomo del porto di Napoli, di cui al decreto- legge 11 gennaio 1974, n. 1 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1974, n. 46 , e successive modificazioni ed integrazioni;
h) le aziende dei mezzi meccanici di cui alla legge 9 ottobre 1967, n. 961 , e successive modificazioni ed integrazioni;
i) i consorzi costituitisi nei porti di Bari e di Brindisi.
2. Sono ((autorita' di sistema portuale)) ai sensi della presente legge gli enti di cui all'articolo 6.
(( 2-bis. Sono uffici territoriali portuali ai sensi della presente legge le strutture di cui all'articolo 6-bis. )) 3. Sono autorita' marittime ai sensi della presente legge i soggetti di cui all' articolo 16 del codice della navigazione .