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19 febbraio 1994
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15 settembre 2016
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Art. 2. ((Organizzazioni portuali, autorita' di sistema portuale, uffici territoriali portuali e autorita' marittime)) 1. Ai fini della presente legge sono organizzazioni portuali:
a) il Provveditorato al porto di Venezia, di cui al regio decreto- legge 14 marzo 1929, n. 503 , convertito dalla legge 8 luglio 1929, n. 1342 , e successive modificazioni ed integrazioni;
b) il Consorzio autonomo del porto di Genova, di cui al testo unico approvato con regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801 , e succes- sive modificazioni ed integrazioni;
c) l'Ente autonomo del porto di Palermo di cui alla legge 14 novembre 1961, n. 1268 ;
d) il Consorzio per il porto di Civitavecchia, di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 223 ;
e) l'Ente autonomo del porto di Trieste, di cui alla legge 9 luglio 1967, n. 589 , e successive modificazioni ed integrazioni;
f) l'Ente autonomo del porto di Savona, di cui alla legge 1 marzo 1968, n. 173 , e successive modificazioni ed integrazioni;
g) il Consorzio autonomo del porto di Napoli, di cui al decreto- legge 11 gennaio 1974, n. 1 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1974, n. 46 , e successive modificazioni ed integrazioni;
h) le aziende dei mezzi meccanici di cui alla legge 9 ottobre 1967, n. 961 , e successive modificazioni ed integrazioni;
i) i consorzi costituitisi nei porti di Bari e di Brindisi.
2. Sono ((autorita' di sistema portuale)) ai sensi della presente legge gli enti di cui all'articolo 6.
(( 2-bis. Sono uffici territoriali portuali ai sensi della presente legge le strutture di cui all'articolo 6-bis. )) 3. Sono autorita' marittime ai sensi della presente legge i soggetti di cui all' articolo 16 del codice della navigazione .
a) il Provveditorato al porto di Venezia, di cui al regio decreto- legge 14 marzo 1929, n. 503 , convertito dalla legge 8 luglio 1929, n. 1342 , e successive modificazioni ed integrazioni;
b) il Consorzio autonomo del porto di Genova, di cui al testo unico approvato con regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801 , e succes- sive modificazioni ed integrazioni;
c) l'Ente autonomo del porto di Palermo di cui alla legge 14 novembre 1961, n. 1268 ;
d) il Consorzio per il porto di Civitavecchia, di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 223 ;
e) l'Ente autonomo del porto di Trieste, di cui alla legge 9 luglio 1967, n. 589 , e successive modificazioni ed integrazioni;
f) l'Ente autonomo del porto di Savona, di cui alla legge 1 marzo 1968, n. 173 , e successive modificazioni ed integrazioni;
g) il Consorzio autonomo del porto di Napoli, di cui al decreto- legge 11 gennaio 1974, n. 1 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1974, n. 46 , e successive modificazioni ed integrazioni;
h) le aziende dei mezzi meccanici di cui alla legge 9 ottobre 1967, n. 961 , e successive modificazioni ed integrazioni;
i) i consorzi costituitisi nei porti di Bari e di Brindisi.
2. Sono ((autorita' di sistema portuale)) ai sensi della presente legge gli enti di cui all'articolo 6.
(( 2-bis. Sono uffici territoriali portuali ai sensi della presente legge le strutture di cui all'articolo 6-bis. )) 3. Sono autorita' marittime ai sensi della presente legge i soggetti di cui all' articolo 16 del codice della navigazione .
Commentari • 4
- 1. Sulla rilevanza dei piani regolatori dei porti (nota a Cons. Stato, Sez. VI, 28 dicembre 2020 n. 8356)Marco Ragusa · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 1
di Marco Ragusa 1. La fattispecie La pronuncia qui annotata ha annullato il provvedimento del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata con il quale era stata respinta una domanda di accertamento di conformità urbanistica presentata nel novembre del 2015, ai sensi dell'art. 2 del d.p.R. 18 aprile 1994, n. 383, dall'Autorità portuale di Brindisi, avente a oggetto alcuni interventi di infrastrutturazione (già realizzati), strumentali a esigenze di security e ricadenti nell'area in cui è situata la stazione marittima del porto pugliese. In estrema sintesi, la controversia oggetto del giudizio può essere così descritta. Al …
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Giurisprudenza • 34
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