Art. 1.
A partire dal 1 gennaio 1961, il trattamento minimo di pensione, di cui all' articolo 20, quarto comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 , e' elevato a lire 288.500 annue.
A partire dal 1 gennaio 1961, il trattamento minimo di pensione, di cui all' articolo 20, quarto comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 , e' elevato a lire 288.500 annue.