Articolo 1 della Legge 11 dicembre 1962, n. 1790
Articolo 2
Versione
1 febbraio 1963
Art. 1.
A partire dal 1 gennaio 1961, il trattamento minimo di pensione, di cui all' articolo 20, quarto comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 , e' elevato a lire 288.500 annue.
Entrata in vigore il 1 febbraio 1963
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