Versione
1 febbraio 1963
1 febbraio 1963
Art. 1.
A partire dal 1 gennaio 1961, il trattamento minimo di pensione, di cui all' articolo 20, quarto comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 , e' elevato a lire 288.500 annue.
A partire dal 1 gennaio 1961, il trattamento minimo di pensione, di cui all' articolo 20, quarto comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 , e' elevato a lire 288.500 annue.
Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/07/2005, n. 14281Provvedimento: […] che, in quanto descrizione d'una deroga al principio generale dell'assicurazione generale obbligatoria prevista dal R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827, è di stretta interpretazione, non rientra l'esercizio di stazioni radioelettriche a bordo delle navi (situazione in controversia). L'art. 1 della Legge 11 dicembre 1962 a 1790 ha esteso l'obbligo dell'iscrizione al predetto FONDO TELEFONICI ai dipendenti di società che svolgono attività di controllo e coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società concessionarie di pubblici servizi di telefonia e delle associazioni costituite fra le società concessionarie: e tale non è la società ricorrente. […]Leggi di più...
- diritto alla ricongiunzione assicurativa·
- riferibilità ai dipendenti di società esercente i servizi radiomarittimi concessi·
- esclusione·
- fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia·
- fondamento·
- art. 5 legge n. 58 del 1992·
- previdenza (assicurazioni sociali)·
- casse di mutualità e fondi previdenziali·
- fondi speciali di previdenza