Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 06/06/2025, n. 2391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2391 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I CATANIA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del 5 giugno 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7411/2023 R.G.
promossa da
rappresentata e difesa dall'avv. Davide Salvatore Cuomo come da Parte_1
procura come in atti;
-ricorrente
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Silvestro Vitale come da procura in atti;
- resistente-
e nei confronti di
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Livia CP_2
Gaezza come in atti;
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in cancelleria in data 3.7.2023 la ricorrente in epigrafe indicata, premesso di essere stata assunta alle dipendenze della società resistente dall'1.6.2022 in seguito al passaggio diretto di appalto con la società New System Service S.r.l. con luogo di lavoro presso il territorio del comune di Adrano, ha lamentato di essere stata inquadrata al livello 4/A con mansioni di impiegata amministrativa, nonostante la stessa era stata assunta e avesse mantenuto per tutta la durata dei rapporti di lavoro precedenti e susseguiti in continuità di appalto, il livello di inquadramento 6/A relativo mansioni di sorvegliante/coordinatrice.
Rilevato di aver diffidato la società resistente in data 21.6.2022 alla corretta applicazione del giusto inquadramento e alla corresponsione delle relative differenze retributive maturate dall'1.6.2022, ha affermato di avere diritto, ai sensi dell'art. 36 Cost., degli artt. 2103 e 2099 c.c. e degli artt. 16 e 27
CCNL, al pagamento della somma di euro 6.289,20, oltre alle somme maturande medio tempore.
Parte ricorrente ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. ex art. 6 e 15 del CCNL Fise il diritto della sig.ra , nei CP_3 Parte_1
Cont confronti di . (C.F. ), in persona del suo legale rappresentante pro CP_5 P.IVA_1
tempore, con sede legale in Latina (LT) via Dei Sicani n. 2, al superiore livello e parametro professionale 6 A previsto dal CCNL FISE ASSOAMBIENTE, con decorrenza dal 1° giugno 2022. 2)
Condannare (C.F. ), in persona del suo legale rappre-sentante pro CP_4 CP_5 P.IVA_1
tempore, con sede legale in Latina (LT) via Dei Sicani n. 2, al pagamento delle differenze retributive maturate e maturande in corso di giudizio, ai sensi degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c., che allo stato si quantificano € 6.289,20, ovvero al pagamento della diversa somma, maggiore o minore, che verrà accertata dal Giudice, anche a seguito di CTU contabile, oltre contributi previdenziali ed interessi legali e rivalutazione monetaria dalla matura-zione dei singoli crediti al soddisfo. 3) Condannare
(C.F. a spese e compensi del giudizio da distrarsi al procuratore CP_4 CP_5 P.IVA_1 antistatario.”.
Con memoria depositata il 4.9.2023 si è costituita la resistente, rilevando di avere assunto la CP_6 ricorrente in data 1.6.2022, in occasione dell'avvicendamento delle Imprese di gestione del suddetto appalto conferito dalla SRR “Catania Provincia Nord”, in quanto ricompresa nella platea dei lavoratori aventi diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Ha evidenziato come, in sede di incontro in data 26.5.2022 con l'Impresa cessante New System S.r.l., il Comune di Adrano e le OO.SS., essa società si era resa disponibile ad assumere i lavoratori aventi diritto, come da elenco del Personale addetto all'appalto, nei limiti della numerosità prevista dagli atti di gara e secondo le esigenze organizzative aziendali, e di avere successivamente provveduto alle assunzioni dei lavoratori, compresa la ricorrente, che veniva assegnata al Centro Comunale di
Raccolta di Adrano con le mansioni di “Operatrice addetta al C.C.R.” e inquadramento al 4° livello in coerenza alle prescrizioni del CSA della Stazione appaltante, che non contemplava alcuna qualifica superiore a tale livello.
Ha precisato come l'art. 6 del CCNL FISE non impone all'Impresa subentrante di attribuire ai lavoratori che hanno diritto all'assunzione le medesime qualifiche e livelli economico-normativi goduti con il precedente datore di lavoro, trattandosi di rapporti del tutto autonomi, con assunzione ex novo con la sola previsione dell'anzianità convenzionale di servizio.
Ha ribadito come essa società non avrebbe potuto mantenere la ricorrente al 6° livello precedentemente goduto poiché il CSA della Stazione appaltante non prevede, nella pianta organica del personale addetto all'appalto, alcuna figura professionale inquadrata ad un livello superiore al 4°.
Ha aggiunto come l'art.7 del CCNL FISE prevede, in caso di nuova organizzazione del servizio appaltato, la possibilità di attuare soluzioni alternative, ma atte a garantire l'occupazione dei lavoratori aventi diritto all'assunzione, rilevando come, nel caso in specie, la Stazione appaltante, imponendo all'impresa appaltatrice la pianta organica del Personale da utilizzare nell'appalto con la specifica indicazione dei livelli di assunzione, ha previsto uno specifico modello organizzativo che non poteva essere disatteso dalla senza incorrere nelle correlative sanzioni di Parte_2
inadempimento.
Dedotta la conseguente infondatezza anche della pretesa retributiva e contributiva, ha quindi concluso chiedendo di “ritenere e dichiarare inammissibili tutte le domande proposte con il ricorso indicato in premessa o comunque rigettarle perché destituite di fondamento in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi.”.
CP_ In data 4.9.2023 si è costituito in giudizio l' il quale eccepita la propria posizione di terzietà nel giudizio e rappresentato che la posizione assicurativa della ricorrente risulti coperta da contribuzione in relazione al rapporto lavorativo intercorso con il resistente, limitatamente ai periodi ed alle retribuzioni indicate nell'estratto contributivo allegato, ha dichiarato la disponibilità a ricevere il versamento degli eventuali contributi omessi nei limiti della maturata prescrizione quinquennale.
Ciò posto, ha concluso chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, contrariis reiectis, pronunciarsi secondo giustizia nel presente giudizio;
tenendo, comunque, conto, in relazione all'eventuale contribuzione omessa da parte del datore di lavoro, dell'intervenuta prescrizione della contribuzione, medio tempore maturatasi, e conseguentemente condannare parte convenuta al versamento, in favore dell' dei contributi dovuti in forza dell'accertando rapporto di lavoro CP_2
unitamente alle sanzioni di legge, se previste, entro i limiti della prescrizione.”
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita in via documentale.
Sostituita l'udienza del 5 giugno 2025 con il deposito di note scritte all'esito, esaminati gli atti, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
________
1. Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del diritto di , dipendente con Parte_1
Con decorrenza dall'1.6.2022 della società subentrata nella gestione dell'appalto del CP_5 servizio di raccolta rifiuti del Comune di Adrano, al mantenimento del livello di inquadramento precedentemente attribuitole dalla società cessante New System s.r.l., con condanna della società convenuta al pagamento delle relative differenze retributive e regolarizzazione contributiva.
In punto di fatto, giova, innanzitutto rilevare che, come emerge dalla documentazione in atti, la ricorrente è stata assunta alle dipendenze della società resistente con contratto di lavoro a tempo indeterminato con qualifica di impiegata e inquadramento al livello 4/A del CCNL Igiene Ambientale
(cfr. buste paga), laddove la stessa, alle dipendenze dell'impresa cessante New System s.r.l., era stata assunta con inquadramento al livello 6/A del CCNL Nettezza Urbana – Aziende Private con qualifica di sorvegliante (cfr. contratti di assunzione).
Incontestato tra le parti e documentalmente provato che l'assunzione della lavoratrice da parte della
Car. sia avvenuta a seguito di “procedura di cambio appalto per il servizio di raccolta CP_4 CP_5 rifiuti nel Comune di Adrano – art 6 CCNL FISE , parte ricorrente sostiene che CP_3
“secondo quanto previsto dall'art. 6 del CCNL FISE - ASSOAMBIENTE, a seguito di un'assunzione in passaggio diretto e immediato da precedente appalto di servizio, la lavoratrice assunta deve conservare il detto precedente e superiore livello di inquadramento” (cfr. prima pagina).
2. Ciò posto, il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Ed infatti, in disparte ogni questione relativa alla configurabilità nella vicenda del cambio appalto in esame di un'ipotesi di trasferimento d'azienda con conseguente eventuale applicazione del regime di tutela di cui all'art. 2112 c.c. – ipotesi peraltro neppure prospettata dalla ricorrente – dirimente ai fini dell'accertamento del diritto della ricorrente “al superiore livello e parametro professionale 6 A previsto dal CCNL FISE ASSOAMBIENTE” (cfr. petitum ricorso) risulta la circostanza per cui il livello rivendicato neppure appare contemplato nel Capitolato Speciale d'Appalto inerente la procedura di gara in questione.
Ed invero, il suddetto CSA, al punto 3 relativo alla “Determinazione costo medio orario addetti al servizio per Comune” prevede, con riguardo al Comune di Adrano (ricompreso nel Lotto 2)
l'adibizione al servizio di n. 48 unità di personale, di cui n. 3 di livello 3B, n. 4 di livello 2B, n. 3 di livello 2°, n. 22 di livello 3B, n. 4 di livello 3°, n. 8 di livello 4B e n. 4 di livello 4° (cfr. all. 2 pag.
34, fascicolo . Controparte_1
È evidente che, in assenza della previsione nel capitolato speciale del livello 6A, l'assegnazione della ricorrente al suddetto livello non sarebbe stata possibile, travalicando la stessa i limiti dettati dal capitolato speciale d'appalto del servizio in questione.
Giova, infatti, rilevare che il capitolato d'appalto costituisce, unitamente al bando di gara e al disciplinare di gara, la lex specialis per le parti e la fonte dei rispettivi obblighi contrattuali, sicchè la società affidataria del servizio, al momento della presentazione dell'offerta sulla base delle previsioni del bando, non può che averne accettato le previsioni anche in relazione al livello di inquadramento contrattuale dei dipendenti da impiegare nel servizio stesso.
Ed infatti, proprio la società resistente in sede di incontro del 26.5.2022 si era dichiarata ad assumere i lavoratori aventi diritto individuati “secondo le norme vigenti e secondo le numerosità scaturenti dagli atti di gara e dalle esigenze organizzative”.
Ciò significa che, a prescindere dall'interpretazione che deve essere data dell'art. 6 del CCNL Fise, in ogni caso la norma contrattuale non può essere invocata per fondare l'obbligo dell'impresa subentrante di assicurare il mantenimento del livello di inquadramento in godimento del lavoratore finanche quando questo non sia contemplato dalla lex specialis della gara di affidamento del servizio aggiudicato.
Come infatti statuito anche dalla giurisprudenza amministrativa, la clausola sociale non può comprimere l'autonomia imprenditoriale dovendo essere interpretata conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, con la conseguenza che l'obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore uscente, nello stesso posto di lavoro nel contesto dello stesso appalto, deve essere armonizzato e reso compatibile con l'organizzazione di impresa prescelta dall'imprenditore aggiudicatario (cfr. Cons.
Stat. n. 142/2019; Cons. Stat. n. 1576/2021 e, ancora più recentemente Cons. Stat. n. 7444/2023 e
Cons. Stat. n. 807/2024).
Le clausole sociali, pertanto, sono legittime solo se interpretate nel senso che l'appaltatore deve prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell'appaltatore uscente, ma solo a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante.
In tale prospettiva, può, quindi, ritenersi che i diritti in esse previsti non possono ritenersi assoluti, dovendo gli stessi trovare un contemperamento con il principio di libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 Cost..
Alla stregua delle superiori considerazioni, tenuto conto del vincolo assunto dalla società resistente all'assunzione di personale nei limiti dei livelli previsti dal capitolato speciale d'appalto tra i quali non figura il livello rivendicato dalla ricorrente, la domanda di quest'ultima volta al riconoscimento del livello 6A, nonché quella connessa di pagamento delle relative differenze retributive e regolarizzazione contributiva non può trovare accoglimento.
3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei criteri di cui al d.m. n. 55/2014, come aggiornato dal d.M. n. 147/2022, alla luce dei minimi, in ragione della qualità delle parti, tenuto conto del valore della causa. Le spese di lite possono, invece, integralmente compensarsi nei confronti di tenuto conto della CP_2 limitata portata assunta nell'economia del giudizio dalla pretesa contributiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
rigetta il ricorso;
condanna al pagamento in favore di ar. in persona del Parte_1 CP_4 Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite che si liquidano complessivamente in euro
2.108,00, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge;
spese compensate nei confronti di . CP_2
Catania 06/06/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso