TRIB
Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 11/02/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Sentenza
Tribunale Ordinario di Oristano SEZIONE ORDINARI/SPECIALI CIVILE
Collegio
Consuelo Mighela ................................................................... Presidente
Nicolò Sesta ..............................................................................estensore
Gabriele Bordiga ......................................................................... giudice
Indicazione delle parti
(c.f. Parte_1 C.F._1
Difeso dall'avv. (c.f. ) FANNI RITA ( ) VIA C.F._2
GRAZIA DELEDDA 39 CAGLIARI;
Parte_2
( ) VIA GRAZIA DELEDDA 39 CAGLIARI;
C.F._3 con studio in
– Parte principale –
(c.f. Parte_3 C.F._4 Difeso dall'avv. MANCONI ROSARIA (c.f. ), C.F._5 con studio in PIAZZA ROMA GALLERIA PORCELLA N. 4 09170 ORISTANO
– Controparte –
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
ORISTANO
– Pubblico Ministero –
Ruolo: n. 425/2023 r.g.c.c.
— 1 — Conclusioni delle parti
Le parti hanno così concluso:
: Parte_1 il manterrà la figlia maggiorenne e studentessa Pt_1 Per_1 universitaria non economicamente indipendente con la corresponsione della somma mensile di € 350,00 oltre al 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate;
Il si obbliga inoltre a corrispondere il 50% del canone di Pt_1 locazione per l'alloggio della figlia a Cagliari, nonostante non sia stato concordato, ma a condizione che l'assegno divorzile di € 200,00 previ- sto per la cessi nel mese di settembre, ovvero quando verosimil- Pt_3 mente la stessa avrà reperito una attività lavorativa inerente il tirocinio che attualmente sta frequentando;
: Parte_3
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e il 26.10.96 Parte_1 Parte_3 in Oristano e disporre le necessarie annotazioni;
2) Rigettare la richiesta di modifica delle condizioni della sepa- razione e, segnatamente, la revoca dell'assegno di mantenimento dispo- sto in favore di , per la totale infondatezza della Parte_3 domanda e per l'effetto riconoscere alla medesima un assegno divorzile quantomeno in misura pari all'assegno riconosciuto alla stessa in sede di separazione, da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat;
3) Per l'effetto quantomeno confermare l'importo dell'assegno riconosciuto in favore della convenuta quale contributo per il proprio mantenimento e di quello della figlia minore Ovvero, nel pre- Per_1 cipuo interesse di quest'ultima, aumentare il detto importo, nella misura che si riterrà adeguata alle mutate eSIenze delle parti, tenendo conto delle circostanze dedotte e, in particolare, dell'inadempimento del ri- corrente alle obbligazioni previste in sede di separazione e delle mutate condizioni economiche della resistente per effetto delle accresciute esi- genze di vita della giovane Per_1
4) Disporre che il ricorrente contribuisca, in misura pari al 50%, alle spese mediche, universitarie ed alle attività extrascolastiche neces- sitate della figlia minore corrispondendo gli importi a suo ca- Per_1
— 2 — rico direttamente alla odierna convenuta, previa esibizione dei giustifi- cativi di spesa;
5) Disporre che l'assegno di mantenimento relativo alla minore che verrà determinato, nonché l'assegno divorzile in favore Per_1 della IG.ra da liquidarsi in misura pari a quanto Parte_3 già disposto in sede di separazione, ovvero in quello maggiore che il
Tribunale determinerà, venga versato alla stessa entro il giorno cinque di ogni mese, mediante accredito bancario;
6) Confermare l'assegnazione in favore della resistente della casa coniugale ubicata in Oristano-Silì Via Sicilia 83/A, come pure richiesto dal ricorrente nel ricorso introduttivo del giudizio e confermato nelle successive difese;
7) Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.
Il pubblico ministero ha chiesto la conferma delle condizioni tra le parti.
Ragioni della decisione
1. I fatti di causa.
e hanno contratto matrimo- Parte_1 Parte_3 nio concordatario nel 1996. Hanno due figli: (16 luglio 1998) ed Per_2
(12 ottobre 2005). La famiglia viveva a Oristano in via Sicilia Per_1
83/A.
Si sono separati in via consensuale il 20 novembre 2019, per quel che qui ancora rileva, a queste condizioni:
1) assegnazione alla SI.ra della casa familiare, in ragione Pt_3 della coabitazione con la figlia Per_1
2) 300 € al mese per il mantenimento di a carico del Per_1 padre, oltre metà spese straordinarie;
3) mantenimento diretto di nei periodi in cui non dovesse Per_2 guadagnare abbastanza;
4) 200 € al mese per il mantenimento della SI.ra a carico Pt_3 del marito;
Il 3 aprile 2023 il SI. ha presentato ricorso per divorzio, Pt_1 con revoca dell'assegno separativo e senza riconoscere alcun assegno divorzile. La SI.ra ha invece chiesto la conferma delle condizioni Pt_3
— 3 — di separazione, con riconoscimento di un assegno divorzile di pari im- porto.
2. L'assegno divorzile.
Unica questione controversa tra le parti è la spettanza o meno di un assegno divorzile alla SI.ra . Pt_3 Si premette, in diritto, che l'assegno ha una doppia funzione, as- sistenziale e compensativa, e che «La funzione compensativa dell'asse- gno di divorzio non è volta a retribuire ex post il coniuge per l'attività endofamiliare svolta durante la vita coniugale, ma a compensarlo in presenza di una SInificativa sproporzione economica rispetto all'altro coniuge, manifestatasi dopo lo scioglimento del vincolo, che non si sa- rebbe verificata se il richiedente non avesse, per una scelta condivisa, sacrificato concrete aspettative professionali e reddituali per dedicarsi prevalentemente all'attività domestica» (Cass. n. 9512/2023)
* * *
Sotto il profilo assistenziale, occorre valutare le condizioni eco- nomiche dei coniugi. Allora come oggi, il SI. percepisce 18.806 € netti all'anno. Pt_1 La SI.ra , invece, svolge l'attività di collaboratrice dome- Pt_3 stica. Il SI. le ha attribuito un reddito di circa 9.000 € all'anno Pt_1 in nero;
in ricorso ha allegato che tale fatto è una novità successiva alla separazione, mentre all'udienza, sentito personalmente, ha dichiarato che la SI.ra ha sempre svolto le pulizie in nero. La SI.ra Pt_3 Pt_3 ha confermato di aver sempre lavorato, ma sostiene di non aver mai lavorato in nero, di lavorare solo tre mattine a settimana per una sola datrice di lavoro e di percepire solamente 2.880 €. L'istruttoria ha consentito di smentire questo assunto. Il figlio sentito come testimone, ha dichiarato di non essere a cono- Per_2 scenza di altri lavori svolti dalla madre, salvo poi, di fronte alle do- mande del difensore del SI. , essere costretto ad ammettere che Pt_1 la madre ha avuto un incidente mentre tornava dal lavoro in località diversa da quella in cui ha sempre lavorato. Si può quindi affermare con certezza che la SI.ra non lavori solo tre mattine a settimana per Pt_3 una sola datrice di lavoro. Ciò, tuttavia, ha un'importanza molto rela-
— 4 — tiva, perché il SI. stesso ha ammesso che la SI.ra ha sem- Pt_1 Pt_3 pre lavorato in nero. Il fatto, in definitiva, non costituisce circostanza sopravvenuta nella valutazione delle condizioni economiche dei co- niugi.
* * *
Sotto il profilo compensativo, nulla è stato dedotto.
* * *
Stando così le cose, deve essere riconosciuto l'assegno divorzile e, vista la sostanziale permanenza delle condizioni economico-patrimo- niali del tempo della separazione, deve essere confermato in 200 €.
3. Le altre questioni.
Altre questioni controverse tra i coniugi non ve ne sono. Devono quindi essere confermate le condizioni di separazione re- lative al mantenimento di che deve essere mantenuto in 300 Per_1
€ al mese da versare alla SI.ra , e all'assegnazione della casa fa- Pt_3 miliare, che deve essere mantenuta in capo alla SI.ra . Pt_3
Ancorché studi a Cagliari, infatti, è pacifico che torna Per_1 periodicamente a Oristano e lo fa presso la madre, che quindi sostiene spese per il suo mantenimento diretto quando tiene la figlia presso di sé nella casa familiare. Inoltre, è pacifico che presso la madre vive ancora il figlio Per_2
4. Le spese del processo.
Le spese seguono la soccombenza, tenuto conto anche del fatto che il SI. ha rifiutato un accordo molto vantaggioso che gli Pt_1 avrebbe consentito di limitare l'assegno divorzile a 50 € al mese, e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto che la causa è stata di va- lore indeterminabile tendente al minimo e di complessità minima.
— 5 — Dispositivo
Il Tribunale: 1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio con- tratto tra e (Oristano, atto 83 del Parte_1 Parte_3 1996, parte 2 serie A), incaricando l'ufficiale dello stato civile di pro- cedere alle annotazioni di sua competenza.
2. Dispone l'assegnazione della casa familiare, sita a Oristano in via Sicilia 83/A, a . Parte_3
3. Pone a carico di l'obbligo di versare 300 € al Parte_1 mese a per il mantenimento della figlia Parte_3 Per_1 oltre rivalutazione Istat annuale dal 21 novembre 2019, oltre metà spese straordinarie.
4. Pone a carico di l'obbligo di versare 200 € al Parte_1 mese a a titolo di assegno divorzile, oltre rivalu- Parte_3 tazione Istat annuale.
5. Condanna al rimborso delle spese processuali, Parte_1 che si liquidano in 2.540 € per compensi, oltre accessori di legge.
Si comunichi.
Così deciso nella camera di conSIlio del 9 febbraio 2025.
La Presidente L'estensore
Consuelo Mighela Nicolò Sesta
— 6 —