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Sentenza 16 marzo 2025
Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 16/03/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Maria Rosaria Barbato presidente relatore dott.ssa Raffaella Cappiello giudice dott.ssa Anna Coletti giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 1185/2024 R.G., avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su domanda congiunta
TRA
c. f.: , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
13.12.1969 e residente in [...]
E
c.f: nata a [...] il Parte_2 C.F._2
20.12.1976 e residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Rosaria Fornaro che li rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo.
RICORRENTI NONCHÈ Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE Oggetto: separazione consensuale. Conclusioni: i ricorrenti hanno chiesto omologare la separazione secondo le condizioni concordate. Il P.M. in data 25.02.2025 ha concluso per l'accoglimento del ricorso MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 7.6.2024, i ricorrenti hanno chiesto a questo tribunale che fosse omologata la loro separazione personale. A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio concordatario in S'Antonio Abate (NA) in data 31.05.2010; che dall'unione coniugale nasceva la figlia, Per_1
di anni 10; che da tempo i coniugi di fatto sono separati, e che l'unione tra
[...] gli stessi è finita da tempo. All'esito delle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 30.10.2024, i coniugi confermavano la volontà di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni del ricorso, ma il giudice delegato, rilevato che le parti nulla avevano allegato in ordine ai propri redditi, né avevano prodotto la documentazione richiesta dall'art 473 bis 12, comma 3, come richiamato dall'art 473 bis 51 comma 1 c.p.c., necessaria a valutare la congruità di quanto dalle stesse stabilito per la figlia minore, rinviava all'udienza del 13.01.2025, al fine di consentire alle parti di depositare la documentazione richiesta.
All'esito delle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 13.01.2024, preso atto che le parti avevano depositato la documentazione richiesta, e concordemente dichiarato di non volersi riconciliare, la causa veniva riservata in decisione al Collegio, previo parere favorevole del PM.
2. La domanda è fondata. Ritiene, invero, il Collegio, che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate tra le parti, che non contrastano con norme inderogabili e sono conformi all'interesse della figlia minore. Dal modello 730 relativo a per l'anno 2023 risulta un reddito Parte_1 da lavoro dipendente di euro 17.793,00 (cfr documentazione reddituale depositata da entrambe le parti in data 19.12.2024).
3. Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da e Parte_1
così provvede: Parte_2
A. Omologa la separazione dei coniugi nato a [...] Parte_1
Equense il 13.12.1969 ed , nata a [...] il Parte_2
20.12.1976 ai seguenti patti e condizioni:
1. Autorizza i coniugi a vivere separati;
2. La figlia continuerà a vivere con la madre nell'appartamento, Persona_1 sito in Santa Maria la Carità alla Via Pioppelle n.46;
3. Il sig. si impegna a corrispondere mensilmente, a titolo di Parte_1 concorso spese per il mantenimento ordinario della figlia, la somma di euro 700,00 da rivalutarsi di anno in anno, a far data dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT. Il succitato importo dovrà essere corrisposto in un'unica soluzione attraverso versamento alla sig.ra mediante bonifico ordinario sul Pt_2
c/c bancario e/o postale intestato alla stessa, il giorno 15 di ogni mese solare;
4. La sig.ra rinuncia espressamente al proprio mantenimento Pt_2 essendo autosufficiente;
5. Il sig. rimborserà, inoltre, alla sig.ra il 50% di tutte le Parte_1 Pt_2 spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse della figlia dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica, ricreative, ludiche e sportive.
6. Il sig. , compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà la Parte_1 facoltà di tenere con sé la figlia a settimane alterne, una due giorni infrasettimanali dalle ore 16,00 alle ore 20,00, da concordarsi in base alle proprie esigenze lavorative e della minore, da comunicare tempestivamente alla madre entro 48h prima, e l'altra, l'intero weekend a partire dalle ore 10,00 del sabato sino alle ore 20,00 della domenica;
7. Nel periodo estivo, 15 giorni, anche non consecutivi, nel rispetto dell'alternanza. Tale periodo verrà definito tra i genitori entro il 30/05 di ogni anno. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo della località di vacanza dove porteranno la figlia;
8. Inoltre, per quanto riguarda le vacanze natalizie, la piccola Persona_1 le trascorrerà alternativamente, la Vigilia di Natale, Natale e Santo Stefano con l'uno, la Vigilia di Capodanno e Capodanno e Befana con l'altro;
9. Allo stesso modo le festività pasquali, ad anni alterni il giorno di Pasqua con l'uno e il lunedì dell'Angelo con l'altro genitore;
10. La regola dell'alternanza sarà, inoltre, rispettata anche per tutte le altre festività- es.25 aprile, primo maggio, 2 giugno, 8 dicembre, ecc.;
11. La minore, inoltre, trascorrerà con il padre il giorno della festa del papà, il giorno del compleanno e dell'onomastico del sig. , Parte_1 indipendentemente dal calendario di visite ordinario;
12. Analogamente la minore trascorrerà con la sig.ra il giorno Pt_2 della festa della mamma, il giorno del compleanno e dell'onomastico della madre, indipendentemente dal giorno in cui capitino;
13. La piccola festeggerà il compleanno, l'onomastico e le Persona_1 altre feste che riguarderanno in prima persona con entrambi i genitori e con ascendenti ed i parenti di entrambi;
14. dà atto che i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia;
B. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di S'Antonio Abate (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n.15 p. II Serie A Vol.1 Ufficio 1 dei registri di matrimonio dell'anno 2010);
C. Nulla sulle spese.
Torre Annunziata, camera di consiglio dell'11.03.2025
il Presidente estensore dott.ssa Maria Rosaria Barbato
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Maria Rosaria Barbato presidente relatore dott.ssa Raffaella Cappiello giudice dott.ssa Anna Coletti giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 1185/2024 R.G., avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su domanda congiunta
TRA
c. f.: , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
13.12.1969 e residente in [...]
E
c.f: nata a [...] il Parte_2 C.F._2
20.12.1976 e residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Rosaria Fornaro che li rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo.
RICORRENTI NONCHÈ Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE Oggetto: separazione consensuale. Conclusioni: i ricorrenti hanno chiesto omologare la separazione secondo le condizioni concordate. Il P.M. in data 25.02.2025 ha concluso per l'accoglimento del ricorso MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 7.6.2024, i ricorrenti hanno chiesto a questo tribunale che fosse omologata la loro separazione personale. A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio concordatario in S'Antonio Abate (NA) in data 31.05.2010; che dall'unione coniugale nasceva la figlia, Per_1
di anni 10; che da tempo i coniugi di fatto sono separati, e che l'unione tra
[...] gli stessi è finita da tempo. All'esito delle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 30.10.2024, i coniugi confermavano la volontà di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni del ricorso, ma il giudice delegato, rilevato che le parti nulla avevano allegato in ordine ai propri redditi, né avevano prodotto la documentazione richiesta dall'art 473 bis 12, comma 3, come richiamato dall'art 473 bis 51 comma 1 c.p.c., necessaria a valutare la congruità di quanto dalle stesse stabilito per la figlia minore, rinviava all'udienza del 13.01.2025, al fine di consentire alle parti di depositare la documentazione richiesta.
All'esito delle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 13.01.2024, preso atto che le parti avevano depositato la documentazione richiesta, e concordemente dichiarato di non volersi riconciliare, la causa veniva riservata in decisione al Collegio, previo parere favorevole del PM.
2. La domanda è fondata. Ritiene, invero, il Collegio, che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate tra le parti, che non contrastano con norme inderogabili e sono conformi all'interesse della figlia minore. Dal modello 730 relativo a per l'anno 2023 risulta un reddito Parte_1 da lavoro dipendente di euro 17.793,00 (cfr documentazione reddituale depositata da entrambe le parti in data 19.12.2024).
3. Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da e Parte_1
così provvede: Parte_2
A. Omologa la separazione dei coniugi nato a [...] Parte_1
Equense il 13.12.1969 ed , nata a [...] il Parte_2
20.12.1976 ai seguenti patti e condizioni:
1. Autorizza i coniugi a vivere separati;
2. La figlia continuerà a vivere con la madre nell'appartamento, Persona_1 sito in Santa Maria la Carità alla Via Pioppelle n.46;
3. Il sig. si impegna a corrispondere mensilmente, a titolo di Parte_1 concorso spese per il mantenimento ordinario della figlia, la somma di euro 700,00 da rivalutarsi di anno in anno, a far data dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT. Il succitato importo dovrà essere corrisposto in un'unica soluzione attraverso versamento alla sig.ra mediante bonifico ordinario sul Pt_2
c/c bancario e/o postale intestato alla stessa, il giorno 15 di ogni mese solare;
4. La sig.ra rinuncia espressamente al proprio mantenimento Pt_2 essendo autosufficiente;
5. Il sig. rimborserà, inoltre, alla sig.ra il 50% di tutte le Parte_1 Pt_2 spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse della figlia dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica, ricreative, ludiche e sportive.
6. Il sig. , compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà la Parte_1 facoltà di tenere con sé la figlia a settimane alterne, una due giorni infrasettimanali dalle ore 16,00 alle ore 20,00, da concordarsi in base alle proprie esigenze lavorative e della minore, da comunicare tempestivamente alla madre entro 48h prima, e l'altra, l'intero weekend a partire dalle ore 10,00 del sabato sino alle ore 20,00 della domenica;
7. Nel periodo estivo, 15 giorni, anche non consecutivi, nel rispetto dell'alternanza. Tale periodo verrà definito tra i genitori entro il 30/05 di ogni anno. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo della località di vacanza dove porteranno la figlia;
8. Inoltre, per quanto riguarda le vacanze natalizie, la piccola Persona_1 le trascorrerà alternativamente, la Vigilia di Natale, Natale e Santo Stefano con l'uno, la Vigilia di Capodanno e Capodanno e Befana con l'altro;
9. Allo stesso modo le festività pasquali, ad anni alterni il giorno di Pasqua con l'uno e il lunedì dell'Angelo con l'altro genitore;
10. La regola dell'alternanza sarà, inoltre, rispettata anche per tutte le altre festività- es.25 aprile, primo maggio, 2 giugno, 8 dicembre, ecc.;
11. La minore, inoltre, trascorrerà con il padre il giorno della festa del papà, il giorno del compleanno e dell'onomastico del sig. , Parte_1 indipendentemente dal calendario di visite ordinario;
12. Analogamente la minore trascorrerà con la sig.ra il giorno Pt_2 della festa della mamma, il giorno del compleanno e dell'onomastico della madre, indipendentemente dal giorno in cui capitino;
13. La piccola festeggerà il compleanno, l'onomastico e le Persona_1 altre feste che riguarderanno in prima persona con entrambi i genitori e con ascendenti ed i parenti di entrambi;
14. dà atto che i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia;
B. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di S'Antonio Abate (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n.15 p. II Serie A Vol.1 Ufficio 1 dei registri di matrimonio dell'anno 2010);
C. Nulla sulle spese.
Torre Annunziata, camera di consiglio dell'11.03.2025
il Presidente estensore dott.ssa Maria Rosaria Barbato