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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 12/02/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2463/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
FAMIGLIA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Carmine Di Fulvio Presidente dott.ssa Patrizia Medica Giudice dott.ssa L. Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2463/2021 promossa da:
, (CF , quale genitore rappresentate ed esercente la Parte_1 P.IVA_1
responsabilità genitoriale sulla minore, , nata a [...] il [...], Persona_1 elettivamente domiciliata in Pescara, al C.so Umberto I, n. 154, presso e nello studio dell'avv. Claudia
D'Incecco cha rappresenta e difende giusta procura in atti.
ATTORE
contro
, (CF ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._1
Pescara, alla Via Teramo n. 7, presso e nello studio dell'avv. Sabatino Ciprietti che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
CONVENUTO
AVV. DANIELA MINCIONE IN QUALITA' DI CURATORE SPECIALE DELLA MINORE
, Persona_1
INTERVENUTO pagina 1 di 5 CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
OGGETTO: dichiarazione giudiziale di paternità di persona minorenne.
CONCLUSIONI: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra conveniva in giudizio il sig. Parte_1 [...]
affinché venisse accertato e dichiarato che quest'ultimo fosse il padre Controparte_1
biologico della minore, , nata a [...] il [...], e per l'effetto il convenuto Persona_1 venisse condannato al pagamento in favore dell'attrice della somma mensile di € 30.000,00 o nel diverso importo di giustizia, con decorrenza dalla data di dichiarazione giudiziale di paternità, a titolo di contributo dovuto per il mantenimento della sopra menzionata minore, nonché, in via gradata, venisse condannato il convenuto a risarcire in favore della minore, il danno morale cagionato dall'omesso riconoscimento parentale, da liquidarsi in via equitativa e già indicati in € 1.000.000,00.
2. Si costituiva in giudizio il convenuto insistendo per la reiezione della avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto ma non si opponeva alla richiesta di ammissione di CTU medico-genetica, diretta a valutare la corrispondenza fra il DNA della figlia dell'attrice e il proprio.
3. Con provvedimento del 3 marzo 2022 il Giudice relatore, lette le note scritte depositate dalle parti e ritenuto necessario disporre preliminarmente una CTU emato-genetica al fine di accertare la sussistenza o meno del rapporto di paternità del convenuto sulla minore , nominava quale CTU il Persona_1
prof. il quale in data 27 giugno 2022 depositava il proprio elaborato concludendo come Persona_2 segue: “ Le analisi effettuate presso questo Laboratorio hanno riscontrato la compatibilità genetica tra il Sig. e la minore per tutti i loci sottoposti ad analisi. Controparte_1 Persona_1
Tali compatibilità attestano già di per sé la possibile paternità del Sig. Controparte_1
sulla minore . Allo scopo di accertare tale possibilità, sulla base delle linee guida Persona_1 internazionali, è stata condotta un'analisi probabilistica che ha fornito come risultato una Likelihood
Ratio (rapporto tra la possibilità di un effettivo rapporto di paternità e una compatibilità genetica casuale) superiore a 10000:1. Pertanto, sulla base dei dati ottenuti, è possibile concludere che le analisi condotte dimostrano come ACCERTATA la paternità del Sig. Controparte_1
pagina 2 di 5 verso la minore ”. (cfr. relazione peritale elaborata in data 25.05.2022 dal Prof. Persona_1
e versata in atti il 27 giugno 2022). Persona_2
4. Con atto depositato il 23.2.2023, il CTU Prof. chiedeva di essere autorizzato ad Persona_2
emendare la relazione della perizia precedentemente depositata, a causa di un mero errore materiale;
nello specifico, all'interno della relazione precedentemente depositata (27.06.2022) venivano riscontrate delle incongruenze all'interno dei verbali che presentavano dei refusi e delle date non corrette, pertanto, il CTU vi apportava le dovute modifiche. Per_2
5. A tal proposito, il convenuto eccepiva la nullità e la inutilizzabilità della C.T.U. per essere stati depositati gli emendamenti, così come definiti dal CTU, in data 23.2.2023, fuori udienza e non nel contraddittorio delle parti, in violazione del principio di difesa, chiedendone l'immediata riconvocazione a chiarimenti del C.T.U. a fini chiarificatori dell'attività peritale e/o in subordine, la rinnovazione della consulenza tecnica qualora il Giudice, dovesse ritenere di dover procedere in tal senso.
6. Con provvedimento del 22 novembre 2023, il Giudice relatore, alla luce degli errori peritali riscontrati, disponeva la rinnovazione della CTU emato-genetica volta ad accertare la sussistenza o meno del rapporto di paternità del convenuto sulla minore , nominando, a tal fine, la Persona_1
dott.ssa la quale depositava il 22.05.2024 il proprio elaborato, reso il 14.03.2024, così Persona_3 concludendo: “ Le analisi effettuate presso questo Laboratorio hanno riscontrato la compatibilità genetica tra il Sig. e la minore per tutti i loci sottoposti Controparte_1 Persona_1
ad analisi. Tali compatibilità attestano già di per sè, secondo le linee guida internazinali, di considerare come comprovata la paternità del Sig. e la minore CP_1 Controparte_1 PE
. Sulla base delle linee guida internazionali, è stata condotta un'analisi probabilistica che ha
[...]
fornito come risultato una Likelihood Ratio superiore a 10000:1. Pertanto, sulla base dei dati ottenuti,
è possibile concludere che le analisi condotte dimostrano come ACCERTATA la paternità del Sig.
[...]
verso la minore ”, confermando, in tal senso, quanto statuito Controparte_1 Persona_1
nella prima relazione peritale elaborata dal Prof. . Persona_2
7. Al riguardo, il convenuto tornava ad eccepire la nullità della predetta attività di consulenza, in ragione della asserita discrepanza tra il numero di pagine contenute nella relazione peritale trasmessa in data 18 marzo 2024 (13 pagine) ed il numero di pagine contenute nella relazione trasmessa il successivo 20 marzo 2024, nonché nel mancato deposito in seno alla relazione finale depositata dal
CTU delle “osservazioni relazione CTU” trasmesse il 20.3.2024 dal consulente di parte Prof. Per_4
cosicchè, con provvedimento del 10. 12. 2024, il Giudice, invitava la CTU dott.ssa
[...] Per_3
pagina 3 di 5 a regolarizzare il deposito della propria perizia secondo le indicazioni contenute Per_3 nell'ordinanza di conferimento dell'incarico.
8. All'udienza del 5 febbraio 2025, la dott.ssa , presente personalmente, dichiarava di Persona_3
aver preso visione degli atti di causa confermando il contenuto e l'esito delle indagini effettuate tra le parti e, pertanto, confermava, senza dubbio alcuno, il rapporto parentale tra Controparte_1
e la minore. Inoltre, in riferimento alle contestazioni mosse dal convenuto, ossia la mancata
[...]
allegazione delle osservazioni proveniente dal consulente della curatela nonché della stessa parte resistente, dichiarava di averne avuto visione, confermando il risultato di indagine genetica, ossia che la minore risulta figlia del sig. ; cosicché, le parti dopo ampia discussione, nulla Controparte_1
osservando in relazione ai chiarimenti forniti dalla CTU, chiedevano pronunciarsi sentenza parziale sullo status.
9. La domanda di dichiarazione giudiziale della paternità, sulla quale soltanto il Collegio è in questa sede chiamato a pronunciarsi, deve senz'altro essere accolta.
10. Infatti, entrambi i CTU incaricati di verificare la compatibilità genetica tra tutte le parti in causa, concludevano inequivocabilmente sulla presenza di una compatibilità genetica secondo tutti i dati analizzati.
11. A far data della prima CTU depositata in data 27 giugno 2022, invero, il dott. asseriva Per_2
fermamente la sussistenza di una compatibilità genetica tra l'odierno convenuto e la minore PE
, decretando inconfutabilmente il rapporto di filiazione tra le parti.
[...]
12. Tale conclusione veniva confermata anche dal secondo perito nominato da Giudice, dott.ssa
, ritenendo che le appurate compatibilità attestassero già di per sé, secondo le linee Persona_3
guida internazionali, di considerare come provata la paternità del e la Controparte_1 figlia dell'odierna attrice, secondo una condotta analisi probabilistica priva di errori o contraddizioni che ha fornito come risultato una Likelihood ratio superiore a 10000:1.
13. Pertanto, sulla base dei risultati ottenuti, è possibile concludere che le analisi condotte dimostrino, come accertato, che il sig. è il padre naturale della minore Controparte_1 PE
[...]
14. La causa prosegue come da verbale di udienza del 5 febbraio 2025.
15. Spese al definitivo.
P.Q.M
Il Tribunale di Pescara, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , Parte_1
nei confronti di , in qualità di genitore esercente la responsabilità Controparte_1
pagina 4 di 5 genitoriale sulla figlia . e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero, ogni Persona_1
ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara che , nato a [...] il [...] (CF Controparte_1
) è padre di , nata a [...] il [...], e per l'effetto C.F._1 Persona_1
ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di nascita;
b) dispone l'ulteriore corso del processo come da verbale d'udienza del 5 febbraio 2025;
c) spese al definitivo.
Così deciso in Pescara, 5 febbraio 2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa L. Tiziana Marganella
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
FAMIGLIA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Carmine Di Fulvio Presidente dott.ssa Patrizia Medica Giudice dott.ssa L. Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2463/2021 promossa da:
, (CF , quale genitore rappresentate ed esercente la Parte_1 P.IVA_1
responsabilità genitoriale sulla minore, , nata a [...] il [...], Persona_1 elettivamente domiciliata in Pescara, al C.so Umberto I, n. 154, presso e nello studio dell'avv. Claudia
D'Incecco cha rappresenta e difende giusta procura in atti.
ATTORE
contro
, (CF ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._1
Pescara, alla Via Teramo n. 7, presso e nello studio dell'avv. Sabatino Ciprietti che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
CONVENUTO
AVV. DANIELA MINCIONE IN QUALITA' DI CURATORE SPECIALE DELLA MINORE
, Persona_1
INTERVENUTO pagina 1 di 5 CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
OGGETTO: dichiarazione giudiziale di paternità di persona minorenne.
CONCLUSIONI: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra conveniva in giudizio il sig. Parte_1 [...]
affinché venisse accertato e dichiarato che quest'ultimo fosse il padre Controparte_1
biologico della minore, , nata a [...] il [...], e per l'effetto il convenuto Persona_1 venisse condannato al pagamento in favore dell'attrice della somma mensile di € 30.000,00 o nel diverso importo di giustizia, con decorrenza dalla data di dichiarazione giudiziale di paternità, a titolo di contributo dovuto per il mantenimento della sopra menzionata minore, nonché, in via gradata, venisse condannato il convenuto a risarcire in favore della minore, il danno morale cagionato dall'omesso riconoscimento parentale, da liquidarsi in via equitativa e già indicati in € 1.000.000,00.
2. Si costituiva in giudizio il convenuto insistendo per la reiezione della avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto ma non si opponeva alla richiesta di ammissione di CTU medico-genetica, diretta a valutare la corrispondenza fra il DNA della figlia dell'attrice e il proprio.
3. Con provvedimento del 3 marzo 2022 il Giudice relatore, lette le note scritte depositate dalle parti e ritenuto necessario disporre preliminarmente una CTU emato-genetica al fine di accertare la sussistenza o meno del rapporto di paternità del convenuto sulla minore , nominava quale CTU il Persona_1
prof. il quale in data 27 giugno 2022 depositava il proprio elaborato concludendo come Persona_2 segue: “ Le analisi effettuate presso questo Laboratorio hanno riscontrato la compatibilità genetica tra il Sig. e la minore per tutti i loci sottoposti ad analisi. Controparte_1 Persona_1
Tali compatibilità attestano già di per sé la possibile paternità del Sig. Controparte_1
sulla minore . Allo scopo di accertare tale possibilità, sulla base delle linee guida Persona_1 internazionali, è stata condotta un'analisi probabilistica che ha fornito come risultato una Likelihood
Ratio (rapporto tra la possibilità di un effettivo rapporto di paternità e una compatibilità genetica casuale) superiore a 10000:1. Pertanto, sulla base dei dati ottenuti, è possibile concludere che le analisi condotte dimostrano come ACCERTATA la paternità del Sig. Controparte_1
pagina 2 di 5 verso la minore ”. (cfr. relazione peritale elaborata in data 25.05.2022 dal Prof. Persona_1
e versata in atti il 27 giugno 2022). Persona_2
4. Con atto depositato il 23.2.2023, il CTU Prof. chiedeva di essere autorizzato ad Persona_2
emendare la relazione della perizia precedentemente depositata, a causa di un mero errore materiale;
nello specifico, all'interno della relazione precedentemente depositata (27.06.2022) venivano riscontrate delle incongruenze all'interno dei verbali che presentavano dei refusi e delle date non corrette, pertanto, il CTU vi apportava le dovute modifiche. Per_2
5. A tal proposito, il convenuto eccepiva la nullità e la inutilizzabilità della C.T.U. per essere stati depositati gli emendamenti, così come definiti dal CTU, in data 23.2.2023, fuori udienza e non nel contraddittorio delle parti, in violazione del principio di difesa, chiedendone l'immediata riconvocazione a chiarimenti del C.T.U. a fini chiarificatori dell'attività peritale e/o in subordine, la rinnovazione della consulenza tecnica qualora il Giudice, dovesse ritenere di dover procedere in tal senso.
6. Con provvedimento del 22 novembre 2023, il Giudice relatore, alla luce degli errori peritali riscontrati, disponeva la rinnovazione della CTU emato-genetica volta ad accertare la sussistenza o meno del rapporto di paternità del convenuto sulla minore , nominando, a tal fine, la Persona_1
dott.ssa la quale depositava il 22.05.2024 il proprio elaborato, reso il 14.03.2024, così Persona_3 concludendo: “ Le analisi effettuate presso questo Laboratorio hanno riscontrato la compatibilità genetica tra il Sig. e la minore per tutti i loci sottoposti Controparte_1 Persona_1
ad analisi. Tali compatibilità attestano già di per sè, secondo le linee guida internazinali, di considerare come comprovata la paternità del Sig. e la minore CP_1 Controparte_1 PE
. Sulla base delle linee guida internazionali, è stata condotta un'analisi probabilistica che ha
[...]
fornito come risultato una Likelihood Ratio superiore a 10000:1. Pertanto, sulla base dei dati ottenuti,
è possibile concludere che le analisi condotte dimostrano come ACCERTATA la paternità del Sig.
[...]
verso la minore ”, confermando, in tal senso, quanto statuito Controparte_1 Persona_1
nella prima relazione peritale elaborata dal Prof. . Persona_2
7. Al riguardo, il convenuto tornava ad eccepire la nullità della predetta attività di consulenza, in ragione della asserita discrepanza tra il numero di pagine contenute nella relazione peritale trasmessa in data 18 marzo 2024 (13 pagine) ed il numero di pagine contenute nella relazione trasmessa il successivo 20 marzo 2024, nonché nel mancato deposito in seno alla relazione finale depositata dal
CTU delle “osservazioni relazione CTU” trasmesse il 20.3.2024 dal consulente di parte Prof. Per_4
cosicchè, con provvedimento del 10. 12. 2024, il Giudice, invitava la CTU dott.ssa
[...] Per_3
pagina 3 di 5 a regolarizzare il deposito della propria perizia secondo le indicazioni contenute Per_3 nell'ordinanza di conferimento dell'incarico.
8. All'udienza del 5 febbraio 2025, la dott.ssa , presente personalmente, dichiarava di Persona_3
aver preso visione degli atti di causa confermando il contenuto e l'esito delle indagini effettuate tra le parti e, pertanto, confermava, senza dubbio alcuno, il rapporto parentale tra Controparte_1
e la minore. Inoltre, in riferimento alle contestazioni mosse dal convenuto, ossia la mancata
[...]
allegazione delle osservazioni proveniente dal consulente della curatela nonché della stessa parte resistente, dichiarava di averne avuto visione, confermando il risultato di indagine genetica, ossia che la minore risulta figlia del sig. ; cosicché, le parti dopo ampia discussione, nulla Controparte_1
osservando in relazione ai chiarimenti forniti dalla CTU, chiedevano pronunciarsi sentenza parziale sullo status.
9. La domanda di dichiarazione giudiziale della paternità, sulla quale soltanto il Collegio è in questa sede chiamato a pronunciarsi, deve senz'altro essere accolta.
10. Infatti, entrambi i CTU incaricati di verificare la compatibilità genetica tra tutte le parti in causa, concludevano inequivocabilmente sulla presenza di una compatibilità genetica secondo tutti i dati analizzati.
11. A far data della prima CTU depositata in data 27 giugno 2022, invero, il dott. asseriva Per_2
fermamente la sussistenza di una compatibilità genetica tra l'odierno convenuto e la minore PE
, decretando inconfutabilmente il rapporto di filiazione tra le parti.
[...]
12. Tale conclusione veniva confermata anche dal secondo perito nominato da Giudice, dott.ssa
, ritenendo che le appurate compatibilità attestassero già di per sé, secondo le linee Persona_3
guida internazionali, di considerare come provata la paternità del e la Controparte_1 figlia dell'odierna attrice, secondo una condotta analisi probabilistica priva di errori o contraddizioni che ha fornito come risultato una Likelihood ratio superiore a 10000:1.
13. Pertanto, sulla base dei risultati ottenuti, è possibile concludere che le analisi condotte dimostrino, come accertato, che il sig. è il padre naturale della minore Controparte_1 PE
[...]
14. La causa prosegue come da verbale di udienza del 5 febbraio 2025.
15. Spese al definitivo.
P.Q.M
Il Tribunale di Pescara, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , Parte_1
nei confronti di , in qualità di genitore esercente la responsabilità Controparte_1
pagina 4 di 5 genitoriale sulla figlia . e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero, ogni Persona_1
ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara che , nato a [...] il [...] (CF Controparte_1
) è padre di , nata a [...] il [...], e per l'effetto C.F._1 Persona_1
ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di nascita;
b) dispone l'ulteriore corso del processo come da verbale d'udienza del 5 febbraio 2025;
c) spese al definitivo.
Così deciso in Pescara, 5 febbraio 2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa L. Tiziana Marganella
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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