Art. 1.
Chiunque fabbrica, tiene in deposito o pone in vendita essenze di agrumi o sommacchi triturati o in polvere, che siano commisti a sostanze eterogenee, deve indicare, con chiari caratteri, la qualita' e la quantita' delle commistioni sui recipienti che le contengono, sui fogli di spedizione, sulle fatture e sui registri che lo riguardano.
Il trasgressore e' punito con la multa da 100 a 500 lire; cui puo' aggiungersi, in caso di recidiva, la detenzione sino ad un mese.
Chiunque fabbrica, tiene in deposito o pone in vendita essenze di agrumi o sommacchi triturati o in polvere, che siano commisti a sostanze eterogenee, deve indicare, con chiari caratteri, la qualita' e la quantita' delle commistioni sui recipienti che le contengono, sui fogli di spedizione, sulle fatture e sui registri che lo riguardano.
Il trasgressore e' punito con la multa da 100 a 500 lire; cui puo' aggiungersi, in caso di recidiva, la detenzione sino ad un mese.