Articolo 1 della Legge 2 agosto 1897, n. 378
Articolo 2
Versione
5 settembre 1897
Art. 1.

Chiunque fabbrica, tiene in deposito o pone in vendita essenze di agrumi o sommacchi triturati o in polvere, che siano commisti a sostanze eterogenee, deve indicare, con chiari caratteri, la qualita' e la quantita' delle commistioni sui recipienti che le contengono, sui fogli di spedizione, sulle fatture e sui registri che lo riguardano.

Il trasgressore e' punito con la multa da 100 a 500 lire; cui puo' aggiungersi, in caso di recidiva, la detenzione sino ad un mese.

Entrata in vigore il 5 settembre 1897