Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 03/02/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 1903/2024
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
Il Tribunale In composizione monocratica, in persona del Presidente del Tribunale d.ssa Diana
Brusacà, nella causa iscritta al n. 1903/2024 R.G.V.G. promossa da
Avv. Alessandra Cardini Parte_1 ricorrente Difensore
CONTRO
Ing. Avv Virginio Angelini e Avv. Sara Giuntoni CP_1 resistente Difensori
nonché contro
[...]
[...]
non costituiti Controparte_2
ha pronunziato la seguente
SENTENZA sulle conclusioni delle parti:
- parte ricorrente ha precisato le conclusioni all'udienza del 13.01.25 richiamandosi al ricorso;
- parte resistente ha precisato le conclusioni all'udienza del 13.01.25 richiamandosi alla comparsa di costituzione e risposta;
Oggetto di opposizione è il decreto di liquidazione compensi emesso dal Giudice dott Gabriele
Gaggioli nell'ambito del giudizio RG n. 795/23 a favore del CTU ing. nominato dal CP_1
Giudice nell'ambito della procedura di accertamento tecnico preventivo ex artt. 696 e 696 bis cpc pendente tra (ricorrente) e e Parte_1 CP_2 CP_2 Controparte_3
(resistenti).
1
. Parte_1
Va premesso che la in data 12.04.23 depositava innanzi al Tribunale della Spezia un ricorso Pt_1 per ATP al fine di verificare l'esistenza, la causa e la quantificazione dei danni prodottisi nell'aprile
2022 al primo piano dell'immobile di sua proprietà in Beverino per la rimozione della copertura dell'immobile stesso.
Nel ricorso sostanzialmente lamentava nei confronti del progettista ing. che fosse assente CP_2 un progetto o comunque essendo questo gravemente lacunoso;
nei confronti dell'impresa Cont appaltatrice che si era occupata della rimozione della copertura, contestava svariate omissioni tra cui l'aver posato una inadeguata copertura a protezione provvisoria dell'immobile,
l'omesso approvvigionamento dei materiali necessari alla ricostruzione della copertura o al reperimento di un'altra ditta che potesse provvedere in tal senso;
inoltre l'essersi di fatto disinteressata del cantiere lasciandolo in stato di abbandono.
Infine nei confronti del geom direttore dei lavori, l'omessa segnalazione di tali CP_2 inadempienze e l'aver comunque proceduto ad effettuare lo scoperchiamento del tetto.
Il Giudice assegnatario della procedura ATP in data 7.07.23 nominava l'ing TU formulando CP_1 il seguente quesito:
“Il consulente tecnico d'ufficio, esaminati gli atti ed i documenti di causa, presa visione dello stato dei luoghi, sentiti i consulenti tecnici di parte, esperito il tentativo di conciliazione, proceda come segue:
1. Descriva le opere e/o le attività commissionate da ad e Parte_1 CP_2 CP_2 con riferimento all'immobile di proprietà di ubicato a Beverino Controparte_2 Parte_1
(La Spezia) Via del Montale n. 8, distinguendo per ognuno dei resistenti lo specifico ruolo assunto ed
i correlati incombenti a loro carico.
2. Indichi se l'esecuzione delle attività e/o delle opere di cui al punto 1 ha presentato ritardi e/o errori, descrivendo specificamente gli errori e/o i ritardi ed indicandone l'imputabilità ad uno o più dei resistenti, distinguendo altresì le percentuali di responsabilità in caso di imputabilità addebitabile congiuntamente a più resistenti.
3. Indichi i danni subiti da a causa dei vizi e/o errori di cui al punto 2 con riferimento al Parte_1 bene immobile ed ai mobili ivi presenti (indicando espressamente il nesso di causalità tra l'errore e/o ritardo ed il danno), sub specie di descrizione delle opere di riparazione e quantificazione dei relativi costi od indicazione del valore del bene mobile se non riparabile”.
Il CTU accettava l'incarico e, dopo un primo inizio operazioni peritali con una precisa scansione temporale, alla luce della successiva costituzione in giudizio del geom e della CP_2 CP_4
2 veniva effettuata una nuova scansione temporale per le operazioni di consulenza;
infine il CTU depositava la propria relazione in data 1.08.2024 (termine ultimo assegnato dal Giudice il
4.10.2024).
Contestualmente al deposito della relazione depositava la richiesta di liquidazione compensi quantificati ai sensi dell'art. 11 DM 30.05.2002 sulla base del valore delle opere commissionate pari a € 404.260,37 chiedendo il massimo del compenso considerato il cospicuo prolungamento delle Cont operazioni dovuto alla successiva costituzione delle parti e CP_2
Il Giudice liquidava il compenso aderendo alla richiesta di applicare i valori massimi con la precisazione “che gli onorari vengono applicati in misura massima in ragione dell'eterogeneità dei quesiti e della analiticità della disamina peritale”.
Poneva le spese a carico della ricorrente ulteriormente precisando che “la rinnovazione delle operazioni peritali, come disposta dal Giudice con provvedimento del 11.03.2024 a seguito della costituzione di e rimane irrilevante ai fini del quantum degli CP_2 Controparte_2 onorari liquidati dal Giudice a favore del perito”.
ha proposto opposizione al predetto decreto liquidatorio deducendo i seguenti Parte_2 motivi:
1. errata valutazione in ordine allo scaglione di valore applicabile per il calcolo del compenso.
Nella richiesta ATP si chiedeva infatti la quantificazione danni all'immobile per la sola rimozione della vecchia copertura e non per tutti gli altri lavori oggetto degli appalti sottoscritti dalla . Il parametro utilizzato per la determinazione del compenso è Pt_1 errato in quanto non ha ad oggetto l'accertamento richiesto. Per questo motivo la ricorrente indicava come indeterminabile il valore della controversia.
2. Nello specifico il valore della controversia si doveva determinare sulla base del valore dell'ATP stimato nella relazione finale di CTU in € 18.340 ( a titoli di complessivi danni patiti dalla ricorrente).
3. L'importo liquidabile sulla base dello scaglione con base di calcolo il suddetto importo di €
18.340 era contenuto in una forbice di € 882 (min) e € 1766 (max).
4. Contestava la liquidazione di € 84 a titolo di spese per percorso auto in quanto spese non documentate e comunque non dovute per la vicinanza tra lo studio del CTU e il luogo oggetto dell'accertamento peritale.
Ritiene conclusivamente errato per eccesso il calcolo che ha portato il Giudice alla liquidazione chiedendone la rideterminazione.
Parte resistente eccepisce che:
1. L'importo è stato correttamente determinato in quanto lo scaglione andava considerato sul
3 valore complessivo delle opere commissionate dalla ricorrente atteso che il lavoro di consulenza ha riguardato anche la ricostruzione del contesto tecnico progettuale delle cause di danno e delle responsabilità riconducibili ai diversi soggetti coinvolti.
2. La ricorrente avrebbe eventualmente dovuto opporsi alla formulazione del quesito e chiedere un accertamento avente ad oggetto l'esame dei soli danni causati dalle infiltrazioni.
3. Correttamente il Giudice ha liquidato il compenso nel massimo dello scaglione per la complessità, eterogeneità e analiticità dell'incarico riguardante una pluralità di soggetti.
4. Sulle spese, rileva la assoluta esiguità del richiesto e liquidato (spese vive non puntualmente documentabili) in quanto congrue e ragionevoli.
Chiede pertanto il rigetto del ricorso.
All'esito della precisazione delle conclusioni, (nel presente giudizio nessuno degli altri contraddittori necessari si è costituito pur regolarmente citato), il Presidente osserva quanto segue.
Va premesso che il calcolo effettuato dal Giudice per la determinazione del compenso (e dallo stesso CTU nella sua richiesta di liquidazione) è stato correttamente operato in base all'art. 11 DM
30.05.2002 ossia a percentuale calcolato per scaglioni trattandosi di Consulenza tecnica in materia di costruzioni edilizie.
Parimenti corretta è la determinazione del valore della controversia prendendo a riferimento il valore complessivo degli appalti (€ 404,260,37) in quanto il CTU ha dovuto necessariamante valutare un contesto contrattuale e progettuale molto più complesso rispetto alla quantificazione del danno e ciò al fine ineludibile di rispondere ai quesiti posti dal magistrato.
I punti 1 e 2 del quesito sono infatti molto chiari e riguardano la complessiva valutazione degli appalti nella loro interezza comportando per il CTU la necessità di esaminare i contesti contrattuali per poi inferire le eventuali responsabilità individuali e/o collettive previo accertamento degli errori e dei danni.
In buona sostanza al CTU veniva chiesto di effettuare accertamenti sulle opere integralmente commissionate e quindi correttamente il valore della controversia era dato dal valore degli appalti, elementi obiettivi risultanti dagli atti.
Ai sensi dell'art. 1 del DM 30.05.2022 infatti,, per la “determinazione degli onorari a percentuale si ha riguardo per la perizia al valore del bene o di altra utilità oggetto dell'accertamento determinato sulla base di elementi obiettivi risultanti dagli atti del processo e per la consulenza tecnica al valore della controversia” .
Per quanto attiene la perizia essa ha riguardo al processo penale mentre la consulenza tecnica al processo civile.
4 Ne consegue pertanto che nel processo civile il valore a cui ci deve riferire nell'applicazione degli onorari a percentuale (con esclusione delle tabelle che fanno espresso riferimento al valore stimato come l'art.13 e art. 14) è quello della controversia desunto dagli atti del giudizio.
Questo deve essere precostituito al momento della domanda dovendo altrimenti ritenersi l'indeterminabilità del valore di causa con la conseguente applicazione del sistema delle vacazioni, che ricorre sempre qualora la causa sia priva di un valore di riferimento.
Il principio secondo cui l'indeterminabilità del valore della causa si deve intendere in senso obiettivo, ovvero quale conseguenza di una intrinseca inidoneità della pretesa ad essere tradotta in termini pecuniari, al momento di proposizione della domanda, vale, anche ai fini dell'applicazione delle tariffe per la liquidazione dei compensi del consulente tecnico di ufficio, sicché, al fine di stabilire il valore della causa a tale scopo, gli elementi di valutazione sono solo quelli che risultino precostituiti e disponibili fin dall'introduzione del giudizio, essendo invece irrilevanti quelli acquisiti nel corso dell'istruttoria, anche attraverso la stessa consulenza tecnica (Cass. Sez. II 19 marzo 2007,
n. 6414).
Prendere come riferimento il valore dei danni accertati dal CTU, come vorrebbe l'odierna opponente, è dedurre il valore di una controversia dal risultato ultimo e postumo come ritenuto dal CTU, quindi da un dato financo opinabile e comunque non certo a priori.
Ciò premesso, il calcolo correttamente determinato doveva attestarsi su uno scaglione pari al valore complessivo degli appalti (€ 404,260,37), valore peraltro determinato sulla base di elementi obiettivi risultanti dagli atti del processo, come previsto espressamente per la perizia penale, ma estendibile, per la logicità e ragionevolezza della previsione, alla CT civile immediatamente dopo prevista dall'art. 1 dm citato.
Sulla base di tale valore, l'importo liquidato dal Giudice rientra nel parametro massimo così come stabilito nel decreto di liquidazione.
Il Giudice ha motivato la determinazione nel parametro massimo facendo riferimento alla eterogeneità dei quesiti e alla analiticità della disamina peritale.
Tali valutazione debbono essere condivise alla luce della lettura dell'elaborato peritale allegato al ricorso (doc 7) che riscontra il pregio dell'analisi e delle relative valutazioni;
a tale importo non è stata neppure applicata alcuna maggiorazione ex art. 52 dpr 115/2002.
Alla correttezza della determinazione del compenso liquidato si pervien altresì anche utilizzando un'altra modalità valutativa (anche se a mero titolo speculativo).
5 Se il Giudice avesse dovuto ritenere la causa del valore richiesto da parte ricorrente (€ 18.340), andrebbe da sé che l'importo dell'onorario da liquidarsi a percentuale per scaglioni sarebbe effettivamente esiguo (massimo € 1776,62) rispetto ai lavori di consulenza, soccorrendo a questo punto un diverso e più equo criterio.
E' necessario infatti dover esaminare se il valore inferiore, eventualmente anche dichiarato dalle parti, possa essere commisurato all'opera svolta dal consulente, poiché non è circostanza rara che ad un valore della controversia dichiarato molto contenuto corrisponda un lavoro assai impegnativo e massivo dell'ausiliario.
In questi casi ricorrerebbero i presupposti per richiedere l'applicazione degli onorari con il sistema a vacazioni.
Infatti, la materia oggetto della controversia, ancorché espressamente prevista dalle tabelle allegate al D.M. 30 maggio 2002, condurrebbe all'applicazione di tariffa che risulterebbe iniqua rispetto al lavoro profuso dal consulente consentendo, in tali particolari casi, l'applicazione delle vacazioni in luogo delle tabelle.
Nella determinazione degli onorari spettanti ai consulenti va infatti applicato il criterio delle vacazioni, anziché quello a percentuale, non solo quando manca una specifica previsione della tariffa, ma altresì quando, in relazione alla natura dell'incarico ed al tipo di accertamento richiesti dal giudice, non sia logicamente giustificata e possibile un'estensione analogica delle ipotesi tipiche di liquidazione secondo il criterio della percentuale.
Nello specifico si sarebbe potuto liquidare un importo pari a almeno n. 600 vacazioni anche tenuto del solo primo periodo senza estensione del contraddittorio (inizio operazioni peritali 2 agosto 2023 deposito elaborato peritale 7.03.2024) , importo aumentabile in ragione della complessità dell'incarico ai sensi dell'art. 52 dpr n. 115/2002.
Il risultato finale non sarebbe quindi mutato e l'importo liquidato sarebbe stato comunque correttamente ed equamente determinato rispetto all'impegno profuso e al lavoro svolto.
Quanto alle spese, risulta evidente che l'importo richiesto (€ 134), stante l' esiguità, sono state liquidate correttamente pur non documentate in quanto ragionevolmente sostenute.
Sul punto si veda Cass civ sez 6 n. 18331/15 “La nota spese del consulente tecnico deve essere specifica e corredata della documentazione delle spese documentabili, mentre non è necessaria per quelle che non richiedono fatturazione o ricevuta fiscale perché insite nella presentazione dell'elaborato (quali la carta, gli inchiostri e i materiali di supporto e di cancelleria) o per i costi di trasporto ove lo studio professionale o la residenza del consulente non siano nelle vicinanze dell'ufficio giudiziario o degli altri luoghi in cui l'ausiliare si debba recare a cagione dell'incarico.”
6 Nello specifico sono comprovati i plurimi accessi nel Comune di Beverino per una distanza quantificata nella richiesta compatibile con il chilometraggio indicato.
La congruità resta affidata alle prudente valutazione del giudice, e stante l'importo così minimale, vi
è stata corretta liquidazione anche per tale voce.
Il ricorso va pertanto rigettato in quanto l'importo liquidato è stato dal Giudice correttamente determinato sia in punto compensi sia in punto spese/esborsi.
Le spese di lite, considerato l'esito della presente opposizione, sono poste a carico di parte ricorrente e vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto dello scaglione di riferimento (da 5201 a 26000 euro) e dell'attività processuale resasi necessaria, per un importo pari a € 2000 (considerando tutte le fasi, ad esclusione di quella istruttoria mancante, nei limiti tendenti al minimo) oltre accessori.
PQM
Il Tribunale della Spezia, in persona del Presidente del Tribunale, d.ssa Diana Brusacà, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso confermando il decreto di liquidazione oggetto di opposizione;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dal Parte_1 resistente che liquida in € 2000 per onorari, oltre rimborso forfettario, IVA CP_1
e CPA come per legge.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
La Spezia, 30.01.2025
Il Presidente del Tribunale
Diana Brusacà
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