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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 18/06/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, Gaetano CATALANI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 322/2024, avente ad oggetto “appello avver- so sentenza del Giudice di Pace di Pisticci n. 241 /2023”
TRA
P.VA ), in persona del lega- Parte_1 P.VA_1 le rappresentante, elettivamente domiciliata in Caserta alla Via Fulvio Renella n. 88 presso lo studio dell'avv. Lucia Piscitelli ( ), che la rappresenta e difende in virtù di procura CodiceFiscale_1 in atti del giudizio di primo grado;
- APPELLANTE -
CONTRO
( ), elettivamente domiciliato in Bernalda Controparte_1 CodiceFiscale_2
Via Mazzini 11 presso lo studio dell'avv. Claudio Di Giovanni ( ), dal CodiceFiscale_3 quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti;
- APPELLATO -
NONCHE' NEI CONFRONTI DI
(C.F. ); Controparte_2 CodiceFiscale_4
- APPELLATO CONTUMACE -
* * * * * * * * * * riservata per la decisione all'udienza del 29/5/2025, la causa è stata trattata ex art. 127 ter c.p.c. nel- la parte in cui dispone la trattazione scritta delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, avendo le parti depositato note scritte, contenenti le conclusioni da in- tendersi qui richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c. (come modi- ficati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
1 Con atto di citazione notificato il 4/8.3.2024 a e , la Controparte_1 Controparte_2
ha impugnato la sentenza n. 241 resa in data 16.9.2023 Parte_1 dal Giudice di Pace di Pisticci che, accogliendo la domanda risarcitoria proposta dal CP_1
l'aveva condannata, in solido con il , al pagamento di € 6.515,49 in ragione del sinistro CP_2 occorso in Bernalda il 19.7.2019, quando l'attore, mentre attraversava la strada sulle strisce pedona- li in Corso Umberto I, era stato investito dall'auto targata tg. CW881SB di proprietà e condotta dal
, garantita per la responsabilità civile dalla compagnia appellante. CP_2
A sostegno del gravame ha dedotto che il primo giudice aveva erroneamente ricono- Parte_1 sciuto attendibilità alle deposizioni dei testi e , i quali avevano ri- Testimone_1 Testimone_2 ferito in modo vago e superficiale sulla dinamica del sinistro, sicché non poteva considerarsi assolto l'onere probatorio gravante sull'attore. L'appellante ha contestato inoltre le conclusioni del CTU
(riportate nella pronuncia impugnata) che aveva ritenuto sussistente il nesso causale tra il sinistro e le lesioni subite dall'attore, in contrasto con le risultanze della relazione medico-legale di parte, in cui era stato evidenziato come fosse inverosimile che il pedone investito, nonostante l'importante lesione (frattura di una vertebra), si fosse recato al Pronto Soccorso solo il giorno successivo per le cure, ritenendo piuttosto “la sintomatologia lamentata e quanto obiettivato in sede di visita medica da ricondursi a precedente frattura della vertebra dorsale riportata nell'infortunio sul lavoro del
10.12.1997”. A tal fine, la compagnia ha riportato gli esiti di indagine investigativa che aveva commissionato ad apposita agenzia e che aveva evidenziato alcune “anomalie”, tanto da avere spor- to denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ivrea, circostanza questa non va- gliata dal primo giudice, il quale non aveva rimesso gli atti al magistrato requirente, né sospeso il giudizio civile ex art. 295 c.p.c.. Da ultimo ha sottolineato che il giudice aveva liquidato all'attore €
6.515,49 anziché il maggior importo € 9.306,60, quale corretta somma delle singole voci di danno riconosciute ed ha concluso per il rigetto della domanda, ovvero la riduzione dell'importo dovuto con vittoria di spese processuali.
, nel costituirsi, ha eccepito l'inammissibilità dell'atto di appello per violazione Controparte_1 dell'art. 342 c.p.c., assumendo che i testi escussi avevano riferito in modo chiaro e circostanziato sulla dinamica del sinistro per avervi assistito personalmente e aver prestato i primi soccorsi, risul- tando irrilevanti le ulteriori circostanze dedotte dalla compagnia e non sottoposte ai testi. Ha poi, ri- levato che le lesioni da lui riportate erano state accertate e dichiarate pienamente compatibili con la dinamica dell'evento, all'esito della CTU medico-legale e non erano riconducibili, come prospettato dall'appellante, all'infortunio sul lavoro risalente al lontano 1997 in cui egli aveva riportato solo
2 una contusione costale, sicché ha concluso per il rigetto dell'appello, con il favore degli oneri pro- cessuali del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario, nonché per la condanna dell'appellante al risarcimento del danno per lite temeraria.
Non si è costituito in giudizio , pur ritualmente citato, ragion per cui Controparte_2 ne è stata dichiarata la contumacia.
Va disattesa preliminarmente l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dall'appellato per violazione dell'art. 342 c.p.c.,, in considerazione della specifica censura della compagnia assicu- ratrice alla sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuta provata la dinamica del sinistro e il nes- so causale tra l'evento dannoso e le lesioni subite dal CP_1
Tuttavia, nel merito l'appello è infondato.
Infatti, deve ritenersi assolto dall'attore l'onere probatorio su di lui gravante, ai sensi dell'art.2697
c.c.. in relazione alla dinamica del sinistro, alle lesioni subìte e al relativo nesso causale: i testi escussi hanno confermato sia l'effettivo verificarsi del sinistro, addebitabile al , il quale CP_2 effettuava manovra di retromarcia, alla guida dell'auto FIAT Punto tg.CW881SB, investendo il mentre questi attraversava la sede stradale sulle strisce pedonali in Bernalda lungo Corso CP_1
Umberto I, sia la caduta al suolo del pedone e l'immediato soccorso da essi immediatamente pre- stato all'attore. Sotto questo profilo, non risulta che nel corso della loro deposizione siano state formulate ai testi ulteriori domande, da cui trarre la genericità e lacunosità delle loro dichiarazioni, relative al colore dell'auto investitrice, all'età del , alla direzione di marcia del mezzo e CP_2 del pedone, ovvero a quelle circostanze “di contorno” che non hanno formato oggetto né di prova orale indiretta articolata dall'appellante, né di approfondimento richiesto dalla stessa al giudice nel corso dell'istruttoria, onde inficiare la veridicità delle testimonianze rese, ciò che impone di ritenere non condivisibili le censure mosse sul punto dalla compagnia assicuratrice (cfr. Cass. Civ. Sez. I ord. 3/11/2022 n,32456).
A corredo della prospettazione attorea vi è altresì l'omessa risposta del all'interrogatorio CP_2 formale deferitogli sulla dinamica del sinistro, costituente argomento di prova valutabile unitamente agli altri elementi addotti dal a norma dell'art. 232 c.p.c.. CP_1
Né l'avvenuta proposizione della denuncia-querela sporta dall'appellante nei confronti del CP_1 per truffa, sul presupposto del mancato verificarsi del sinistro può ritenersi circostanza idonea ad imporre o anche solo suggerire l'opportunità della sospensione del giudizio civile, a norma dell'art. 295 c.p.c., dal momento che la pregiudizialità penale è subordinata alla contemporanea pendenza dei due processi e all'effettivo esercizio dell'azione penale da parte del P.M., mediante formulazio-
3 ne di un'imputazione e di richiesta di rinvio a giudizio e non già alla mera esistenza di una notitia criminis (cfr. Cass. Civ. Sez.VI ord. 30/7/2021 n.21954).
La prospettazione dell'attore ha inoltre trovato riscontro nelle conclusioni dell'ausiliare del giudice, il quale, con analisi corretta sotto il profilo logico e medico-legale, suffragata dalla documentazione sanitaria esaminata e dai rilievi effettuati, ha concluso che le lesioni subite dall'appellato sono com- patibili con il meccanismo traumatico riferito…considerata la dinamica dell'incidente, il sig. Pt_2 rovinando al suolo sul dorso ha subito un trauma diretto sulla colonna con flessione della stes-
[...] sa a livello dorso-lombare, meccanismo che ha determinato una frattura della limitante somatica superiore della D12. Né a sovvertire il quadro probatorio così delineato può essere invocata la valu- tazione del consulente medico-legale di parte dell'appellante di incompatibilità materiale tra la di- namica dei fatti e il danno riportato, da ricondursi all'infortunio sul lavoro del 10.12.1997: infatti - premesso che la consulenza tecnica di parte non può qualificarsi come mezzo di prova, costituendo allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio (cfr. Cass. Civ.
Sdez.III ord, 19/12/2024 n.33484)-va rilevato nella specie che l'ausiliare del giudice, rispondendo alle osservazioni, ha ribadito come agli atti siano stati “allegati i referti di tutti gli esami strumenta- li eseguiti dal e come “i referti descrivano il cedimento della limitante somatica di D12, CP_1 frattura recente confermata anche dal Neurochirurgo del San Carlo a cui erano state inviate le immagini”, mentre una “vecchia frattura ha caratteristiche radiologiche peculiari (orletto scleroti- co, addensamento del corpo vertebrale), che lo specialista radiologo descrive nei suoi referti”. Tali conclusioni non adeguatamente confutate dall'appellante, impediscono l'accoglimento dell'istanza di rinnovazione della consulenza tecnica, non potendo trarsi argomento di dubbio sulla veridicità della ricostruzione del fatto dal mero rilievo che si sia recato presso il Pronto Soccorso CP_1 non nell'immediatezza, ma il giorno successivo.
Infine, la dichiarazione vergata a penna dal su richiesta di soggetto (rimasto sconosciuto), CP_1 ma in qualche modo riconducibile all'appellante, appare priva di rilievo probatorio, sia per la man- cata sottoscrizione del documento, sia per quanto riferito dall'attore in ordine alla non riferibilità a lui del contenuto delle espressioni ivi contenute: peraltro va rimarcato che l'unica pretesa discrasia evincibile dal documento rispetto alle risultanze istruttorie sia costituito dall'assunto che, in conse- guenza del sinistro, il non avrebbe subito lesioni gravi, ma tale assunto appare smentito CP_1 dalle emergenze della consulenza medico legale, ciò che impone la conferma dell'impugnata sen- tenza.
4 In virtù del principio della soccombenza, l'appellante va condannata, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., al pagamento delle spese del presente giudizio che, tenuto conto del valore della causa e della limitata complessità della controversia, sono liquidate, in base ai parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, in € 2.540,00 per onorari (€ 460 studio, € 389 fase introduttiva, € 840 trattazione, € 851 fase deci- sionale), oltre rimborso spese generali, VA e CNA come per legge, da distrarsi in favore del procu- ratore del a norma dell'art. 93 c.p.c. per dichiarato anticipo. CP_1
Di contro non sussiste presupposto giuridico alcuno per ritenere che nella specie vi sia responsabili- tà aggravata della compagnia assicuratrice, tale da giustificare la pretesa risarcitoria formulata dall'appellato, ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
A norma dell'art.13 comma I quater D.P.R.115/2002, stante il rigetto dell'impugnazione,
l'appellante va dichiarata tenuta al versamento di importo pari al contributo unificato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente do- cumento al di fuori della naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
pronunciando sull'appello proposto da con atto di cita- Parte_1 zione notificato il 4/8.3.2024 a e , avverso la sen- Controparte_1 Controparte_2 tenza n. 241 resa il 16.9.2023 dal Giudice di Pace di Pisticci, così provvede nella contumacia del
: CP_2
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento delle spese del presente giudi- Parte_1 zio, liquidate in € 2.540,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, VA e CNA come per legge, da distrarsi in favore del difensore dell'appellato, anticipatario;
- rigetta la domanda di risarcimento dei danni formulata dal per responsabilità aggravata;
CP_1
- dichiara l'appellante tenuta al pagamento di importo pari al contributo unificato.
Così deciso in Matera, il 18.6.2025.
Il Giudice
Gaetano Catalani
5
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, Gaetano CATALANI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 322/2024, avente ad oggetto “appello avver- so sentenza del Giudice di Pace di Pisticci n. 241 /2023”
TRA
P.VA ), in persona del lega- Parte_1 P.VA_1 le rappresentante, elettivamente domiciliata in Caserta alla Via Fulvio Renella n. 88 presso lo studio dell'avv. Lucia Piscitelli ( ), che la rappresenta e difende in virtù di procura CodiceFiscale_1 in atti del giudizio di primo grado;
- APPELLANTE -
CONTRO
( ), elettivamente domiciliato in Bernalda Controparte_1 CodiceFiscale_2
Via Mazzini 11 presso lo studio dell'avv. Claudio Di Giovanni ( ), dal CodiceFiscale_3 quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti;
- APPELLATO -
NONCHE' NEI CONFRONTI DI
(C.F. ); Controparte_2 CodiceFiscale_4
- APPELLATO CONTUMACE -
* * * * * * * * * * riservata per la decisione all'udienza del 29/5/2025, la causa è stata trattata ex art. 127 ter c.p.c. nel- la parte in cui dispone la trattazione scritta delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, avendo le parti depositato note scritte, contenenti le conclusioni da in- tendersi qui richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c. (come modi- ficati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
1 Con atto di citazione notificato il 4/8.3.2024 a e , la Controparte_1 Controparte_2
ha impugnato la sentenza n. 241 resa in data 16.9.2023 Parte_1 dal Giudice di Pace di Pisticci che, accogliendo la domanda risarcitoria proposta dal CP_1
l'aveva condannata, in solido con il , al pagamento di € 6.515,49 in ragione del sinistro CP_2 occorso in Bernalda il 19.7.2019, quando l'attore, mentre attraversava la strada sulle strisce pedona- li in Corso Umberto I, era stato investito dall'auto targata tg. CW881SB di proprietà e condotta dal
, garantita per la responsabilità civile dalla compagnia appellante. CP_2
A sostegno del gravame ha dedotto che il primo giudice aveva erroneamente ricono- Parte_1 sciuto attendibilità alle deposizioni dei testi e , i quali avevano ri- Testimone_1 Testimone_2 ferito in modo vago e superficiale sulla dinamica del sinistro, sicché non poteva considerarsi assolto l'onere probatorio gravante sull'attore. L'appellante ha contestato inoltre le conclusioni del CTU
(riportate nella pronuncia impugnata) che aveva ritenuto sussistente il nesso causale tra il sinistro e le lesioni subite dall'attore, in contrasto con le risultanze della relazione medico-legale di parte, in cui era stato evidenziato come fosse inverosimile che il pedone investito, nonostante l'importante lesione (frattura di una vertebra), si fosse recato al Pronto Soccorso solo il giorno successivo per le cure, ritenendo piuttosto “la sintomatologia lamentata e quanto obiettivato in sede di visita medica da ricondursi a precedente frattura della vertebra dorsale riportata nell'infortunio sul lavoro del
10.12.1997”. A tal fine, la compagnia ha riportato gli esiti di indagine investigativa che aveva commissionato ad apposita agenzia e che aveva evidenziato alcune “anomalie”, tanto da avere spor- to denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ivrea, circostanza questa non va- gliata dal primo giudice, il quale non aveva rimesso gli atti al magistrato requirente, né sospeso il giudizio civile ex art. 295 c.p.c.. Da ultimo ha sottolineato che il giudice aveva liquidato all'attore €
6.515,49 anziché il maggior importo € 9.306,60, quale corretta somma delle singole voci di danno riconosciute ed ha concluso per il rigetto della domanda, ovvero la riduzione dell'importo dovuto con vittoria di spese processuali.
, nel costituirsi, ha eccepito l'inammissibilità dell'atto di appello per violazione Controparte_1 dell'art. 342 c.p.c., assumendo che i testi escussi avevano riferito in modo chiaro e circostanziato sulla dinamica del sinistro per avervi assistito personalmente e aver prestato i primi soccorsi, risul- tando irrilevanti le ulteriori circostanze dedotte dalla compagnia e non sottoposte ai testi. Ha poi, ri- levato che le lesioni da lui riportate erano state accertate e dichiarate pienamente compatibili con la dinamica dell'evento, all'esito della CTU medico-legale e non erano riconducibili, come prospettato dall'appellante, all'infortunio sul lavoro risalente al lontano 1997 in cui egli aveva riportato solo
2 una contusione costale, sicché ha concluso per il rigetto dell'appello, con il favore degli oneri pro- cessuali del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario, nonché per la condanna dell'appellante al risarcimento del danno per lite temeraria.
Non si è costituito in giudizio , pur ritualmente citato, ragion per cui Controparte_2 ne è stata dichiarata la contumacia.
Va disattesa preliminarmente l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dall'appellato per violazione dell'art. 342 c.p.c.,, in considerazione della specifica censura della compagnia assicu- ratrice alla sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuta provata la dinamica del sinistro e il nes- so causale tra l'evento dannoso e le lesioni subite dal CP_1
Tuttavia, nel merito l'appello è infondato.
Infatti, deve ritenersi assolto dall'attore l'onere probatorio su di lui gravante, ai sensi dell'art.2697
c.c.. in relazione alla dinamica del sinistro, alle lesioni subìte e al relativo nesso causale: i testi escussi hanno confermato sia l'effettivo verificarsi del sinistro, addebitabile al , il quale CP_2 effettuava manovra di retromarcia, alla guida dell'auto FIAT Punto tg.CW881SB, investendo il mentre questi attraversava la sede stradale sulle strisce pedonali in Bernalda lungo Corso CP_1
Umberto I, sia la caduta al suolo del pedone e l'immediato soccorso da essi immediatamente pre- stato all'attore. Sotto questo profilo, non risulta che nel corso della loro deposizione siano state formulate ai testi ulteriori domande, da cui trarre la genericità e lacunosità delle loro dichiarazioni, relative al colore dell'auto investitrice, all'età del , alla direzione di marcia del mezzo e CP_2 del pedone, ovvero a quelle circostanze “di contorno” che non hanno formato oggetto né di prova orale indiretta articolata dall'appellante, né di approfondimento richiesto dalla stessa al giudice nel corso dell'istruttoria, onde inficiare la veridicità delle testimonianze rese, ciò che impone di ritenere non condivisibili le censure mosse sul punto dalla compagnia assicuratrice (cfr. Cass. Civ. Sez. I ord. 3/11/2022 n,32456).
A corredo della prospettazione attorea vi è altresì l'omessa risposta del all'interrogatorio CP_2 formale deferitogli sulla dinamica del sinistro, costituente argomento di prova valutabile unitamente agli altri elementi addotti dal a norma dell'art. 232 c.p.c.. CP_1
Né l'avvenuta proposizione della denuncia-querela sporta dall'appellante nei confronti del CP_1 per truffa, sul presupposto del mancato verificarsi del sinistro può ritenersi circostanza idonea ad imporre o anche solo suggerire l'opportunità della sospensione del giudizio civile, a norma dell'art. 295 c.p.c., dal momento che la pregiudizialità penale è subordinata alla contemporanea pendenza dei due processi e all'effettivo esercizio dell'azione penale da parte del P.M., mediante formulazio-
3 ne di un'imputazione e di richiesta di rinvio a giudizio e non già alla mera esistenza di una notitia criminis (cfr. Cass. Civ. Sez.VI ord. 30/7/2021 n.21954).
La prospettazione dell'attore ha inoltre trovato riscontro nelle conclusioni dell'ausiliare del giudice, il quale, con analisi corretta sotto il profilo logico e medico-legale, suffragata dalla documentazione sanitaria esaminata e dai rilievi effettuati, ha concluso che le lesioni subite dall'appellato sono com- patibili con il meccanismo traumatico riferito…considerata la dinamica dell'incidente, il sig. Pt_2 rovinando al suolo sul dorso ha subito un trauma diretto sulla colonna con flessione della stes-
[...] sa a livello dorso-lombare, meccanismo che ha determinato una frattura della limitante somatica superiore della D12. Né a sovvertire il quadro probatorio così delineato può essere invocata la valu- tazione del consulente medico-legale di parte dell'appellante di incompatibilità materiale tra la di- namica dei fatti e il danno riportato, da ricondursi all'infortunio sul lavoro del 10.12.1997: infatti - premesso che la consulenza tecnica di parte non può qualificarsi come mezzo di prova, costituendo allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio (cfr. Cass. Civ.
Sdez.III ord, 19/12/2024 n.33484)-va rilevato nella specie che l'ausiliare del giudice, rispondendo alle osservazioni, ha ribadito come agli atti siano stati “allegati i referti di tutti gli esami strumenta- li eseguiti dal e come “i referti descrivano il cedimento della limitante somatica di D12, CP_1 frattura recente confermata anche dal Neurochirurgo del San Carlo a cui erano state inviate le immagini”, mentre una “vecchia frattura ha caratteristiche radiologiche peculiari (orletto scleroti- co, addensamento del corpo vertebrale), che lo specialista radiologo descrive nei suoi referti”. Tali conclusioni non adeguatamente confutate dall'appellante, impediscono l'accoglimento dell'istanza di rinnovazione della consulenza tecnica, non potendo trarsi argomento di dubbio sulla veridicità della ricostruzione del fatto dal mero rilievo che si sia recato presso il Pronto Soccorso CP_1 non nell'immediatezza, ma il giorno successivo.
Infine, la dichiarazione vergata a penna dal su richiesta di soggetto (rimasto sconosciuto), CP_1 ma in qualche modo riconducibile all'appellante, appare priva di rilievo probatorio, sia per la man- cata sottoscrizione del documento, sia per quanto riferito dall'attore in ordine alla non riferibilità a lui del contenuto delle espressioni ivi contenute: peraltro va rimarcato che l'unica pretesa discrasia evincibile dal documento rispetto alle risultanze istruttorie sia costituito dall'assunto che, in conse- guenza del sinistro, il non avrebbe subito lesioni gravi, ma tale assunto appare smentito CP_1 dalle emergenze della consulenza medico legale, ciò che impone la conferma dell'impugnata sen- tenza.
4 In virtù del principio della soccombenza, l'appellante va condannata, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., al pagamento delle spese del presente giudizio che, tenuto conto del valore della causa e della limitata complessità della controversia, sono liquidate, in base ai parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, in € 2.540,00 per onorari (€ 460 studio, € 389 fase introduttiva, € 840 trattazione, € 851 fase deci- sionale), oltre rimborso spese generali, VA e CNA come per legge, da distrarsi in favore del procu- ratore del a norma dell'art. 93 c.p.c. per dichiarato anticipo. CP_1
Di contro non sussiste presupposto giuridico alcuno per ritenere che nella specie vi sia responsabili- tà aggravata della compagnia assicuratrice, tale da giustificare la pretesa risarcitoria formulata dall'appellato, ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
A norma dell'art.13 comma I quater D.P.R.115/2002, stante il rigetto dell'impugnazione,
l'appellante va dichiarata tenuta al versamento di importo pari al contributo unificato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente do- cumento al di fuori della naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
pronunciando sull'appello proposto da con atto di cita- Parte_1 zione notificato il 4/8.3.2024 a e , avverso la sen- Controparte_1 Controparte_2 tenza n. 241 resa il 16.9.2023 dal Giudice di Pace di Pisticci, così provvede nella contumacia del
: CP_2
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento delle spese del presente giudi- Parte_1 zio, liquidate in € 2.540,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, VA e CNA come per legge, da distrarsi in favore del difensore dell'appellato, anticipatario;
- rigetta la domanda di risarcimento dei danni formulata dal per responsabilità aggravata;
CP_1
- dichiara l'appellante tenuta al pagamento di importo pari al contributo unificato.
Così deciso in Matera, il 18.6.2025.
Il Giudice
Gaetano Catalani
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