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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 06/12/2025, n. 1034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 1034 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2822/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI EG IA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Dazzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 2822/2024 promossa da:
, Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, , , con il patrocinio dell'avv.
[...] Controparte_4 CP_5
SI FA e dell'avv. SI ANTONELLA, elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori in VIA PIER CARLO CADOPPI N.6, EG IA;
ATTORI OPPONENTI contro
in persona del legale Controparte_6 rappresentante pro tempore , con il patrocinio dell'avv. FRANCESCOTTI STEFANO, CP_7 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in VIA SESSI n. 2, EG IA;
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 04/12/2025:
“L'avv. Benassi Stefania precisa le conclusioni come da atto di citazione, insistendo per l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse.
L'avv. Francescotti precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta, insistendo per
l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse”.
pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 07/06/2024, il
[...] esponeva di aver consegnato, a titolo di prestito, alla Parte_1 [...] nel mese di novembre 2017, la complessiva somma di € 69.387,50, e Controparte_1 che il debito per la mancata restituzione del prestito ammontasse ad € 62.149,17, avendo la ricorrente
“detratto una somma a titolo di sopravvenienza attiva a favore di parte debitrice”.
Allegava che il prestito era stato erogato al fine di permettere alla società agricola l'acquisto CP_1 di altre quote latte che coprissero il maggior quantitativo di latte da quest'ultima prodotto. Precisava infatti che tra le due parti era intercorso un rapporto di fornitura di latte, in base al quale la società agricola avrebbe fornito latte al affinché quest'ultimo lo trasformasse CP_1 Controparte_6 in , il tutto nel rispetto dei quantitativi ammessi dalle Quote LA. Parte_2
Il , lamentando dunque la mancata restituzione della somma da quest'ultimo Controparte_6 erogata a titolo di mutuo pari ad € 62.149,17, chiedeva di ingiungere alla società agricola ed CP_1 ai soci il pagamento del predetto importo, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
L'intestato Tribunale, dopo aver richiesto ai sensi dell'art. 640 c.p.c. una integrazione della prova scritta, provvedeva in conformità al ricorso monitorio, pronunciando il decreto ingiuntivo n. 892/2024 del 07/07/2024, con il quale ingiungeva a ed ai soci il pagamento Parte_3 della somma di € 62.149,17, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
La ed i soci , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
e proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo, CP_5 Controparte_4 evidenziando che, contrariamente a quanto ex adverso dedotto, nessun contratto di mutuo con connesso obbligo restitutorio era stato concluso tra le parti, bensì un accordo con il seguente reciproco vantaggio commerciale: in particolare, parte opponente, dopo aver premesso che disponeva di
[...]
di circa 2.800 quintali di latte, a fronte di una produzione annuale di circa Parte_4
30.000-32.000 quintali, precisava che l'accordo concluso tra le parti prevedeva, da un lato, che il
IO il si sarebbe assicurato la possibilità di trasformare in un CP_6 Parte_2 elevato quantitativo di latte (c.a.30.000-32.000 quintali), e dall'altro che lo stesso IO avrebbe erogato alla società agricola , rinunciando alla restituzione, la provvista necessaria affinché CP_1 quest'ultima potesse acquistare (Q.L.P.R.) che coprissero l'intera Parte_4 sua produzione di latte al fine di evitare di pagare le sanzioni per lo splafonamento.
pagina 2 di 6 Sosteneva pertanto l'opponente che non gravasse a suo carico alcun obbligo restitutorio della somma corrispostale dal in data 21/11/2017, e di conseguenza concludeva chiedendo di Controparte_6 revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio il convenuto opposto , ribadendo che il prestito era stato Controparte_6 erogato al fine di fornire a la provvista necessaria affinché potesse acquistare le Quote LA CP_1 necessarie ad evitare lo splafonamento e quindi ad evitare le sanzioni che le sarebbero state applicate nel caso l'elevata sua produzione di latte avesse sforato la produzione consentita dalle Quote di Pt_4 cui la stessa disponeva.
Il convenuto opposto concludeva pertanto chiedendo di respingere l'opposizione, evidenziando che la somma erogata all'opponente con i due bonifici del 21/11/2017 era stata erogata a titolo di prestito, con conseguente obbligo restitutorio in capo alla parte opponente.
La causa, istruita tramite l'interrogatorio formale del legale rappresentante del e Controparte_6 mediante prova testimoniale assunta all'udienza del 10/07/2025, veniva discussa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 04/12/2025, all'esito della quale il Giudice riservava il deposito della sentenza nel termine di 30 giorni previsto dall'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
2.
Fatte queste premesse, è pacifico che la d'ora innanzi, Controparte_8 per brevità, ”) è una società agricola che produce latte per la produzione di formaggio CP_1
AN EG, e che ha intrattenuto con il un CP_1 Controparte_6 pluriennale rapporto di fornitura di latte (con contratti annuali di vendita di latte rinnovabili di anno in anno), in forza del quale vendeva il latte al affinché CP_1 Controparte_6 quest'ultimo lo trasformasse in formaggio AN EG.
La disponeva di una determinata quantità di Quote LA (Q.L.P.R.), ed è CP_1 Parte_2 fatto notorio che, per poter conferire latte ai fini della trasformazione in , il Parte_2 produttore dovesse disporre di Quote LA che stabilissero la quantità di latte conferibile, oltre la quale il produttore sarebbe stato sottoposto a sanzione per l'eccedenza.
Nella specie è pacifico che, sulla base delle previsioni contrattuali inter partes, le sanzioni per l'eventuale sovraproduzione di latte sarebbero state a carico della società produttrice . CP_1
Ciò posto, è la stessa parte attrice opponente ad aver riconosciuto, nell'atto di citazione, di aver ricevuto dal , in data 21/11/2017, due bonifici bancari, ciascuno pari ad € 34.696,31, Controparte_6
l'uno avente causale “acconto straordinario” e l'altro riportante la causale “contributo quote”.
pagina 3 di 6 La tesi del convenuto opposto è che tali importi fossero stati erogati a titolo di mutuo, e che dunque l'opponente avesse l'obbligo di restituirli.
Quanto alla prova della dazione delle somme oggetto di causa (€ 34.696,31 + € 34.696,31), erogate entrambe dal a mediante i due bonifici bancari del 21/11/2017, è stata Controparte_6 CP_1 fornita adeguata dimostrazione della stessa, non solo attraverso la produzione documentale delle due contabili dei bonifici, ma anche perché, come già rilevato nell'Ordinanza del 13/03/2025, il fatto dell'accredito dei due bonifici del 21/11/2017, pari ciascuno ad € 34.696,31, in favore della parte opponente, è da ritenersi pacifico, trattandosi di circostanza riconosciuta dalla stessa opponente nell'atto di citazione (pag. 3, punto 10), e in ogni caso dovendosi considerare tardiva la contestazione nella prima memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., in quanto il fatto avrebbe dovuto essere contestato nell'atto di citazione in opposizione.
La prova della dazione di detti importi può dunque ritenersi raggiunta.
Occorre poi soffermarsi sulle ragioni economiche di questa erogazione di denaro.
Entrambe le parti concordano sulla finalità di tale accredito, che era stata quella di fornire a CP_1 la provvista necessaria affinché quest'ultima potesse acquistare Quote LA AN EG
(Q.L.P.R.) che coprissero l'elevato quantitativo di latte dalla stessa prodotto, evitando così lo splafonamento e le conseguenti sanzioni.
A tale ultimo proposito, a conferma della finalità e della ragione giustificatrice sottese all'operazione di accredito sopra descritta, si osserva che, nonostante la registrazione contabile della posta creditoria (“in dare”) sul libro giornale del risulti effettuata, tardivamente, solo in data 01/01/2024 Controparte_6
(conto 000198) come si evince dall'estratto autentico notarile prodotto in sede monitoria, tuttavia risultano evidenti la pertinenza dei due bonifici in questione, eseguiti entrambi il 21/11/2017, e la loro funzionalità all'acquisto, da parte di di quote latte idonee a coprire un esubero di CP_1 quantitativo di latte prodotto pari a 85.968 quintali: la prova presuntiva, a tal proposito, si evince chiaramente dalla tempistica dei due bonifici (21/11/2017), collocati temporalmente negli ultimi mesi dell'anno 2017, allorquando, come risulta dalle “Dichiarazioni Mensili di Consegna” prodotte al doc. 7 del fascicolo monitorio, proprio nel mese di ottobre 2017, a fronte di Q.L.P.R. disponibili per
2.514.700, risultava trasformato latte per 2.600.668 (2.600.668 - 2.514.700 = 85.968), con un esubero generatosi di 85.968, e tale esubero, per i mesi di novembre e dicembre del 2017, è stato per l'appunto coperto con l'acquisizione di ulteriori Quote LA disponibili, che sono passate da 2.514.700 (ottobre) a
3.144.411 (novembre e dicembre); in altri termini, facendo un raffronto tra ottobre 2017 ed i mesi di novembre e dicembre 2017, risulta che le Quote LA disponibili sono passate dai 2.514,700 di ottobre,
a 3.144.411 di novembre e dicembre (cfr. documento n. 7 fasc. monitorio). pagina 4 di 6 In ogni caso, il fatto che le somme ricevute da con i due bonifici del 21/11/2017 fossero CP_1 finalizzate e servite al reperimento di Quote LA idonee a coprire lo splafonamento e a evitare così le sanzioni, è stato riconosciuto dalla stessa parte attrice opponente.
Nonostante i due bonifici del 21/11/2017 non rechino la causale “a titolo di prestito” o similari (“a titolo di mutuo, a titolo di finanziamento”), bensì l'uno la causale “acconto straordinario” e l'altro la causale “contributo quote”, l'esistenza di un preciso obbligo restitutorio in capo a , e dunque CP_1 la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi di un rapporto di mutuo, trova conferma non tanto nelle deposizioni testimoniali dei primi due testi e , che si sono limitati a Testimone_1 Testimone_2 riportare i dati della contabilità del , quanto piuttosto dalla chiara deposizione resa Controparte_6 all'udienza del 10/07/2025 dal teste il quale, precisando di essere stato, nel Testimone_3 novembre 2017, il Cassiere del , e di aver firmato i bonifici in questione, ha Controparte_6 dichiarato: “si trattava di due bonifici, ma c'era obbligo di restituzione: normalmente il CP_6 andava incontro alle esigenze dei soci o dei conferenti il latte, come in questo caso;
io ero anche nel
CDA e come amministratori non potevano permetterci di erogare denaro senza che poi venisse restituito. All'epoca probabilmente la aveva l'esigenza di coprire le quote latte andandole ad CP_1 affittare o comprare e noi abbiamo fornito la liquidità necessaria per fare quest'operazione” (verbale d'udienza del 10/07/2025).
Significativa al riguardo e coerente con quanto dichiarato dal teste è anche la precisazione Tes_3 dell'altro teste che nel 2017 era impiegato amministrativo presso il Testimone_4 CP_6
, il quale ha precisato: “se non fosse stata prevista la restituzione si sarebbe trattato di un costo
[...] per il , da approvare in Assemblea o in Consiglio e in questo caso tale approvazione non CP_6
c'era stata”.
La conferma dell'obbligo restitutorio, così come ricavabile dalle due deposizioni testimoniali testé riportate, risulta vieppiù rafforzata dalla mancanza di una qualsiasi prova a fondamento della ricostruzione alternativa offerta dall'opponente.
Quest'ultima, pur riconoscendo di aver ricevuto la provvista che era necessaria per acquistare
[...]
(Q.L.P.R.) che coprissero l'intera sua produzione di latte al fine di evitare Parte_4 le sanzioni per lo splafonamento, ha poi sostenuto che l'accordo concluso tra le parti prevedesse la
“rinuncia alla restituzione” da parte del (v. capitolo 8 della seconda memoria Controparte_6 attorea ex art. 171 ter n. 2 c.p.c., pag. 7); accordo del quale, tuttavia, non è stata fornita alcuna prova, né testimoniale, né documentale.
pagina 5 di 6 Questo Giudice, pertanto, sulla base della ricostruzione offerta e adeguatamente provata dal convenuto opposto, ritiene sussistente l'obbligo restitutorio in capo alla parte opponente, con la conseguenza che deve trovare conferma il decreto ingiuntivo opposto, dovendosi di contro respingere l'opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano in dispositivo sulla base dei valori medi previsti dal DM 147/2022 per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria, prendendo in considerazione lo scaglione di valore compreso tra € 52.001 ed € 260.000. Per la fase decisionale, invece, trova applicazione il valore minimo ivi previsto, stante la ridotta attività difensiva prestata in tale ultima fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto, che viene dichiarato esecutivo;
2) condanna , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_5
e , in solido tra loro, al pagamento, in favore della parte
[...] Controparte_4 convenuta opposta, delle spese del giudizio di opposizione, che liquida in € 11.977,00 per compenso, oltre Iva e Cpa come per legge e rimborso delle spese forfettarie nella misura del
15% del compenso.
Reggio Emilia, 6 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Damiano Dazzi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI EG IA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Dazzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 2822/2024 promossa da:
, Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, , , con il patrocinio dell'avv.
[...] Controparte_4 CP_5
SI FA e dell'avv. SI ANTONELLA, elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori in VIA PIER CARLO CADOPPI N.6, EG IA;
ATTORI OPPONENTI contro
in persona del legale Controparte_6 rappresentante pro tempore , con il patrocinio dell'avv. FRANCESCOTTI STEFANO, CP_7 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in VIA SESSI n. 2, EG IA;
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 04/12/2025:
“L'avv. Benassi Stefania precisa le conclusioni come da atto di citazione, insistendo per l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse.
L'avv. Francescotti precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta, insistendo per
l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse”.
pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 07/06/2024, il
[...] esponeva di aver consegnato, a titolo di prestito, alla Parte_1 [...] nel mese di novembre 2017, la complessiva somma di € 69.387,50, e Controparte_1 che il debito per la mancata restituzione del prestito ammontasse ad € 62.149,17, avendo la ricorrente
“detratto una somma a titolo di sopravvenienza attiva a favore di parte debitrice”.
Allegava che il prestito era stato erogato al fine di permettere alla società agricola l'acquisto CP_1 di altre quote latte che coprissero il maggior quantitativo di latte da quest'ultima prodotto. Precisava infatti che tra le due parti era intercorso un rapporto di fornitura di latte, in base al quale la società agricola avrebbe fornito latte al affinché quest'ultimo lo trasformasse CP_1 Controparte_6 in , il tutto nel rispetto dei quantitativi ammessi dalle Quote LA. Parte_2
Il , lamentando dunque la mancata restituzione della somma da quest'ultimo Controparte_6 erogata a titolo di mutuo pari ad € 62.149,17, chiedeva di ingiungere alla società agricola ed CP_1 ai soci il pagamento del predetto importo, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
L'intestato Tribunale, dopo aver richiesto ai sensi dell'art. 640 c.p.c. una integrazione della prova scritta, provvedeva in conformità al ricorso monitorio, pronunciando il decreto ingiuntivo n. 892/2024 del 07/07/2024, con il quale ingiungeva a ed ai soci il pagamento Parte_3 della somma di € 62.149,17, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
La ed i soci , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
e proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo, CP_5 Controparte_4 evidenziando che, contrariamente a quanto ex adverso dedotto, nessun contratto di mutuo con connesso obbligo restitutorio era stato concluso tra le parti, bensì un accordo con il seguente reciproco vantaggio commerciale: in particolare, parte opponente, dopo aver premesso che disponeva di
[...]
di circa 2.800 quintali di latte, a fronte di una produzione annuale di circa Parte_4
30.000-32.000 quintali, precisava che l'accordo concluso tra le parti prevedeva, da un lato, che il
IO il si sarebbe assicurato la possibilità di trasformare in un CP_6 Parte_2 elevato quantitativo di latte (c.a.30.000-32.000 quintali), e dall'altro che lo stesso IO avrebbe erogato alla società agricola , rinunciando alla restituzione, la provvista necessaria affinché CP_1 quest'ultima potesse acquistare (Q.L.P.R.) che coprissero l'intera Parte_4 sua produzione di latte al fine di evitare di pagare le sanzioni per lo splafonamento.
pagina 2 di 6 Sosteneva pertanto l'opponente che non gravasse a suo carico alcun obbligo restitutorio della somma corrispostale dal in data 21/11/2017, e di conseguenza concludeva chiedendo di Controparte_6 revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio il convenuto opposto , ribadendo che il prestito era stato Controparte_6 erogato al fine di fornire a la provvista necessaria affinché potesse acquistare le Quote LA CP_1 necessarie ad evitare lo splafonamento e quindi ad evitare le sanzioni che le sarebbero state applicate nel caso l'elevata sua produzione di latte avesse sforato la produzione consentita dalle Quote di Pt_4 cui la stessa disponeva.
Il convenuto opposto concludeva pertanto chiedendo di respingere l'opposizione, evidenziando che la somma erogata all'opponente con i due bonifici del 21/11/2017 era stata erogata a titolo di prestito, con conseguente obbligo restitutorio in capo alla parte opponente.
La causa, istruita tramite l'interrogatorio formale del legale rappresentante del e Controparte_6 mediante prova testimoniale assunta all'udienza del 10/07/2025, veniva discussa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 04/12/2025, all'esito della quale il Giudice riservava il deposito della sentenza nel termine di 30 giorni previsto dall'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
2.
Fatte queste premesse, è pacifico che la d'ora innanzi, Controparte_8 per brevità, ”) è una società agricola che produce latte per la produzione di formaggio CP_1
AN EG, e che ha intrattenuto con il un CP_1 Controparte_6 pluriennale rapporto di fornitura di latte (con contratti annuali di vendita di latte rinnovabili di anno in anno), in forza del quale vendeva il latte al affinché CP_1 Controparte_6 quest'ultimo lo trasformasse in formaggio AN EG.
La disponeva di una determinata quantità di Quote LA (Q.L.P.R.), ed è CP_1 Parte_2 fatto notorio che, per poter conferire latte ai fini della trasformazione in , il Parte_2 produttore dovesse disporre di Quote LA che stabilissero la quantità di latte conferibile, oltre la quale il produttore sarebbe stato sottoposto a sanzione per l'eccedenza.
Nella specie è pacifico che, sulla base delle previsioni contrattuali inter partes, le sanzioni per l'eventuale sovraproduzione di latte sarebbero state a carico della società produttrice . CP_1
Ciò posto, è la stessa parte attrice opponente ad aver riconosciuto, nell'atto di citazione, di aver ricevuto dal , in data 21/11/2017, due bonifici bancari, ciascuno pari ad € 34.696,31, Controparte_6
l'uno avente causale “acconto straordinario” e l'altro riportante la causale “contributo quote”.
pagina 3 di 6 La tesi del convenuto opposto è che tali importi fossero stati erogati a titolo di mutuo, e che dunque l'opponente avesse l'obbligo di restituirli.
Quanto alla prova della dazione delle somme oggetto di causa (€ 34.696,31 + € 34.696,31), erogate entrambe dal a mediante i due bonifici bancari del 21/11/2017, è stata Controparte_6 CP_1 fornita adeguata dimostrazione della stessa, non solo attraverso la produzione documentale delle due contabili dei bonifici, ma anche perché, come già rilevato nell'Ordinanza del 13/03/2025, il fatto dell'accredito dei due bonifici del 21/11/2017, pari ciascuno ad € 34.696,31, in favore della parte opponente, è da ritenersi pacifico, trattandosi di circostanza riconosciuta dalla stessa opponente nell'atto di citazione (pag. 3, punto 10), e in ogni caso dovendosi considerare tardiva la contestazione nella prima memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., in quanto il fatto avrebbe dovuto essere contestato nell'atto di citazione in opposizione.
La prova della dazione di detti importi può dunque ritenersi raggiunta.
Occorre poi soffermarsi sulle ragioni economiche di questa erogazione di denaro.
Entrambe le parti concordano sulla finalità di tale accredito, che era stata quella di fornire a CP_1 la provvista necessaria affinché quest'ultima potesse acquistare Quote LA AN EG
(Q.L.P.R.) che coprissero l'elevato quantitativo di latte dalla stessa prodotto, evitando così lo splafonamento e le conseguenti sanzioni.
A tale ultimo proposito, a conferma della finalità e della ragione giustificatrice sottese all'operazione di accredito sopra descritta, si osserva che, nonostante la registrazione contabile della posta creditoria (“in dare”) sul libro giornale del risulti effettuata, tardivamente, solo in data 01/01/2024 Controparte_6
(conto 000198) come si evince dall'estratto autentico notarile prodotto in sede monitoria, tuttavia risultano evidenti la pertinenza dei due bonifici in questione, eseguiti entrambi il 21/11/2017, e la loro funzionalità all'acquisto, da parte di di quote latte idonee a coprire un esubero di CP_1 quantitativo di latte prodotto pari a 85.968 quintali: la prova presuntiva, a tal proposito, si evince chiaramente dalla tempistica dei due bonifici (21/11/2017), collocati temporalmente negli ultimi mesi dell'anno 2017, allorquando, come risulta dalle “Dichiarazioni Mensili di Consegna” prodotte al doc. 7 del fascicolo monitorio, proprio nel mese di ottobre 2017, a fronte di Q.L.P.R. disponibili per
2.514.700, risultava trasformato latte per 2.600.668 (2.600.668 - 2.514.700 = 85.968), con un esubero generatosi di 85.968, e tale esubero, per i mesi di novembre e dicembre del 2017, è stato per l'appunto coperto con l'acquisizione di ulteriori Quote LA disponibili, che sono passate da 2.514.700 (ottobre) a
3.144.411 (novembre e dicembre); in altri termini, facendo un raffronto tra ottobre 2017 ed i mesi di novembre e dicembre 2017, risulta che le Quote LA disponibili sono passate dai 2.514,700 di ottobre,
a 3.144.411 di novembre e dicembre (cfr. documento n. 7 fasc. monitorio). pagina 4 di 6 In ogni caso, il fatto che le somme ricevute da con i due bonifici del 21/11/2017 fossero CP_1 finalizzate e servite al reperimento di Quote LA idonee a coprire lo splafonamento e a evitare così le sanzioni, è stato riconosciuto dalla stessa parte attrice opponente.
Nonostante i due bonifici del 21/11/2017 non rechino la causale “a titolo di prestito” o similari (“a titolo di mutuo, a titolo di finanziamento”), bensì l'uno la causale “acconto straordinario” e l'altro la causale “contributo quote”, l'esistenza di un preciso obbligo restitutorio in capo a , e dunque CP_1 la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi di un rapporto di mutuo, trova conferma non tanto nelle deposizioni testimoniali dei primi due testi e , che si sono limitati a Testimone_1 Testimone_2 riportare i dati della contabilità del , quanto piuttosto dalla chiara deposizione resa Controparte_6 all'udienza del 10/07/2025 dal teste il quale, precisando di essere stato, nel Testimone_3 novembre 2017, il Cassiere del , e di aver firmato i bonifici in questione, ha Controparte_6 dichiarato: “si trattava di due bonifici, ma c'era obbligo di restituzione: normalmente il CP_6 andava incontro alle esigenze dei soci o dei conferenti il latte, come in questo caso;
io ero anche nel
CDA e come amministratori non potevano permetterci di erogare denaro senza che poi venisse restituito. All'epoca probabilmente la aveva l'esigenza di coprire le quote latte andandole ad CP_1 affittare o comprare e noi abbiamo fornito la liquidità necessaria per fare quest'operazione” (verbale d'udienza del 10/07/2025).
Significativa al riguardo e coerente con quanto dichiarato dal teste è anche la precisazione Tes_3 dell'altro teste che nel 2017 era impiegato amministrativo presso il Testimone_4 CP_6
, il quale ha precisato: “se non fosse stata prevista la restituzione si sarebbe trattato di un costo
[...] per il , da approvare in Assemblea o in Consiglio e in questo caso tale approvazione non CP_6
c'era stata”.
La conferma dell'obbligo restitutorio, così come ricavabile dalle due deposizioni testimoniali testé riportate, risulta vieppiù rafforzata dalla mancanza di una qualsiasi prova a fondamento della ricostruzione alternativa offerta dall'opponente.
Quest'ultima, pur riconoscendo di aver ricevuto la provvista che era necessaria per acquistare
[...]
(Q.L.P.R.) che coprissero l'intera sua produzione di latte al fine di evitare Parte_4 le sanzioni per lo splafonamento, ha poi sostenuto che l'accordo concluso tra le parti prevedesse la
“rinuncia alla restituzione” da parte del (v. capitolo 8 della seconda memoria Controparte_6 attorea ex art. 171 ter n. 2 c.p.c., pag. 7); accordo del quale, tuttavia, non è stata fornita alcuna prova, né testimoniale, né documentale.
pagina 5 di 6 Questo Giudice, pertanto, sulla base della ricostruzione offerta e adeguatamente provata dal convenuto opposto, ritiene sussistente l'obbligo restitutorio in capo alla parte opponente, con la conseguenza che deve trovare conferma il decreto ingiuntivo opposto, dovendosi di contro respingere l'opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano in dispositivo sulla base dei valori medi previsti dal DM 147/2022 per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria, prendendo in considerazione lo scaglione di valore compreso tra € 52.001 ed € 260.000. Per la fase decisionale, invece, trova applicazione il valore minimo ivi previsto, stante la ridotta attività difensiva prestata in tale ultima fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto, che viene dichiarato esecutivo;
2) condanna , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_5
e , in solido tra loro, al pagamento, in favore della parte
[...] Controparte_4 convenuta opposta, delle spese del giudizio di opposizione, che liquida in € 11.977,00 per compenso, oltre Iva e Cpa come per legge e rimborso delle spese forfettarie nella misura del
15% del compenso.
Reggio Emilia, 6 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Damiano Dazzi
pagina 6 di 6