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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 11/08/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Trento Sezione I civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: Dott. Paolo Giovanni Demarchi Albengo Presidente rel. Dott.ssa Camilla Gattiboni Consigliere Dott.ssa Adriana De Tommaso Consigliere Ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta a ruolo in data 06.12.2024 al n. 232/2024 R.G. promossa con ricorso d.d. 06.12.2024 DA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Daniela Russo (C.F.: – indirizzo PEC: C.F._2
– FAX: 0464-480595) e dall'Avv. Debora Adami Email_1
( – indirizzo PEC: – FAX C.F._3 Email_2
0464.480595) entrambe del Foro di Rovereto ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Rovereto (TN), Via Paoli, 17, come da mandato telematico in atti APPELLANTE CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._4
Mario Dapor (C.F.: - indirizzo PEC: C.F._5
- FAX: 0464–436629) del Foro di Rovereto ed Email_3 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Rovereto (TN), via Portici 11, come da mandato telematico in atti. APPELLATO
OGGETTO: Divorzio- Scioglimento matrimonio
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: Voglia questa Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis e previo ogni adempimento di rito e di procedura così giudicare e provvedere: riformare la sentenza n. 288/2024 Tribunale di Rovereto, datata 10.10.2024 e pubblicata il 11/10/2024 notificata in data 08/11/2024 e conseguentemente: NEL MERITO Stabilirsi a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Controparte_1 Pt_1
a titolo di assegno divorzile periodico la somma mensile di euro 500,00, ovvero
[...] la diversa somma, anche minore, che sarà ritenuta equa e giusta, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e soggetta a rivalutazione annuale Istat. Darsi atto che anche la madre provvede in misura proporzionale alle proprie capacità economiche al mantenimento della figlia maggiorenne e non autosufficiente . Per_1
Con vittoria di spese e competenze di causa per entrambi i gradi di giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA: si omette
DI PARTE RESISTENTE: Voglia la Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, respingere l'appello proposto da e confermarsi in ogni sua parte la sentenza del Parte_1
Tribunale di Rovereto nr. 288/2024 del 10.10.2024 pubblicata il 11.10.2024 e notificata in data 08.11.2024; Spese e competenze rifuse. In via istruttoria: si omette
* FATTO E SVOLGIMENTO Con ricorso del 06.12.2024, ha presentato appello avverso la sentenza n. Parte_1
288/2024, pubblicata in data 11.10.2024 nel procedimento sub R.G. 79/2023, con la quale il Tribunale di Rovereto aveva dichiarato lo scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti e respinto la domanda di assegno divorzile avanzata da , Pt_1 condannando, peraltro, la stessa alla rifusione delle spese di lite. Con decreto depositato il 11.12.2024 la Corte d'Appello ha disposto la sostituzione dell'udienza a norma dell'art. 127 ter c.p.c. e indicato la data del 15.05.2024 quale data di udienza virtuale e termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. In seguito alla richiesta di opposizione alla trattazione scritta della causa, presentata da con atto del 16.12.2024, la Corte d'Appello di Trento, con decreto del Pt_1
30.12.2024, ha revocato la forma scritta del procedimento e disposto lo svolgimento in presenza dell'udienza indicata. In data 02.09.2024 si è costituito telematicamente chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello proposto e la conferma della sentenza impugnata. Con memoria rispettivamente del 24.04.2025 e del 02.05.2025 le parti hanno replicato alle contestazioni avversarie e hanno insistito sulle proprie argomentazioni, istanze e conclusioni. All'udienza del 15.05.25 la Corte si è riservata, invitando le parti a trovare un accordo e in ogni caso assegnando alle stesse termine per sintetiche memorie.
pag. 2/6 Con decreto del 07.06.2025, il Consigliere relatore, preso atto dell'intervenuta modifica del collegio giudicante, ha rimesso il fascicolo al Presidente della sezione per la riassegnazione. Con decreti del 18.06.2025 e del 19.06.2025, il Presidente di sezione Dott. Demarchi Albengo, visto il provvedimento di variazione tabellare del 04.06.2025, vista la rimessione del procedimento da parte del precedente relatore e considerata la riassegnazione a sé medesimo del procedimento che era in attesa di deposito memorie, ha confermato la riserva assunta all'udienza del 15.05.2025, con assegnazione del termine ivi indicato, rinviando dinanzi al nuovo collegio all'udienza in presenza del 03.07.2025 per il tentativo di conciliazione e, in difetto, per i conseguenti provvedimenti. Viste le memorie autorizzate depositate da entrambe le parti e preso atto del mancato raggiungimento di un accordo, all'udienza del 03.07.2025 la Corte ha proposto alle parti, presenti personalmente, una soluzione conciliativa, non accettata da parte reclamata. Appurato il mancato raggiungimento dell'accordo, i rispettivi difensori si sono riportati ai propri atti e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
* MOTIVI DELLA DECISIONE Oggetto di censura della sentenza n. 288/2024 del Tribunale di Rovereto è il mancato riconoscimento da parte del Tribunale di Rovereto del diritto di alla percezione di Pt_1 un assegno divorzile, da porsi a carico di A tal fine l'odierna appellante ha CP_1 contestato la ricostruzione reddituale delle parti operata dal primo Giudice;
ha riferito, argomentando al riguardo, dell'errore in cui è incorso il Tribunale laddove ha indicato la contribuzione di come limitata alle sole spese straordinarie della figlia;
Pt_1 dell'errata valutazione dell'immobile, ex casa familiare, di sua proprietà; dell'errata interpretazione fornita in primo grado della questione del conguaglio rinunciato da (spiegata da quale rinuncia avversaria con finalità non compensative, CP_1 Pt_1 come indicato dal Tribunale, bensì di riequilibrio di una scelta divisionale dell'immobile non equa e non condivisa tra le parti); della contraddittorietà e contrarietà al nuovo orientamento giurisprudenziale, sui presupposti legittimanti il riconoscimento dell'assegno divorzile, della motivazione addotta dal Tribunale al pensionamento anticipato di , nonché della contraddittorietà esistente tra la riconosciuta Pt_1 sussistenza di un divario economico tra le parti, con avvenuto ridimensionamento delle aspettative economiche di , e l'asserita mancata prova dell'effettivo sacrificio Pt_1 professionale e reddituale dalla stessa patito. Ad avviso della Corte, le doglianze dell'appellante sono fondate e vanno accolte, nei termini seguenti. In primo luogo, giova richiamare il disposto di cui all'art. 156 c.c., che onera il giudice, pronunciata la separazione, di stabilire, a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione e che sia privo di adeguati redditi propri, il diritto di ricevere dall'altro pag. 3/6 coniuge quanto necessario al suo mantenimento, determinandone l'entità sulla base delle circostanze e dei redditi dell'obbligato. Altrettanto rilevante è il richiamo all'art. 5, co. 6, della L. 898/1970, che, riconoscendo la funzione assistenziale, perequativa e compensativa dell'assegno divorzile, individua i criteri cui fare riferimento per la valutazione sia dell'an che del quantum debeatur. In merito, è orientamento ormai consolidato che l''accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi economici a disposizione del richiedente deve aver luogo mediante una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, che tenga conto anche del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto, tutto ciò in conformità della funzione non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa dell'assegno divorzile, discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietà. Inoltre, la Suprema Corte ha chiarito che “L'assegno di divorzio, avente funzione anche perequativa-compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, mentre, in assenza di prova di tale nesso causale, l'assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive. Nel caso in esame, la Corte d'appello ha innanzitutto rilevato che vi è una rilevante disparità reddituale tra gli ex coniugi, emersa dai documenti reddituali in atti1
( convivente con la nuova compagna, percepisce una pensione netta mensile CP_1 1
Redditi 2022 Redditi 2023 Redditi 2024 Redditi 2025
€ 28.048,00 € 28.861,00 € 32.525,88 CP_1
€ 15.952,00 € 19.548,00 (lordi) € 13.377,18 Pt_1
CP_1
- Prospetto liquidazione 730 redditi 2022 -> all comparsa di costituzione in appello
- Prospetto di liquidazione 730 redditi 2023 -> all comparsa di costituzione in appello
- Estratti conto da gennaio a ottobre 2023 -> all da 1 a 10 preverbale 11.12.23 primo grado
- CU2025 -> all. memoria generica del 02.05.25
Pt_1
- Cedolino pensione INPS settembre 2023 (€ 1.025,00) -> all. 15 memoria del 24.04.25
- Mod. 730 redditi 2023 -> all doc. -a- alla memoria del 24.04.25
- CU2025 -> all. doc -b- memoria generica del 24.04.25
- Mod. 730 redditi 2024 -> all. doc -c- memoria generica del 24.04.25
- Estratto conto Banco Posta da gennaio 2021 ad aprile 2025 -> all. doc -d- memoria generica del 24.04.25
pag. 4/6 di circa € 2.700,00, mentre percepisce una pensione netta mensile di circa € Pt_1
1.025,00); La Corte ritiene, quindi, confermato lo squilibrio economico-patrimoniale, che opera come precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, della l. n. 898 del 1970, in ragione della finalità composita assistenziale, perequativa e compensativa dell'assegno divorzile (cfr. Cass. sez. 1 Sentenza n. 32398 del 11/12/2019). È, inoltre, emerso: che il matrimonio è durato 33 anni (dal 14.07.1978 fino alla data di separazione, avvenuta con pronuncia giudiziale parziale del 23.06.2011, cui è seguita la sentenza del 18.04.2013); che dalla unione degli attuali litiganti sono nati 2 figli ( , n. 13.12.1988 e tragicamente deceduto nel 2006, e , n. 14.07.1978) e Per_2 Per_1 che nata nel 1950 e pensionata dal 1989 (dall'età di 39 anni, quando il primo Pt_1 figlio, la cui gravidanza era stata caratterizzata da un alto fattore di rischio, aveva soltanto 1 anno), si trova in precario stato di salute (come dimostrato dal doc. 9 dalla stessa allegato in entrambi i gradi di giudizio, ove si attesta l'accentuazione del trama broncovasale da BPCO di discreto grado con componente enfisematosa), destinato a ulteriore naturale deterioramento. Per quanto concerne, poi, la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile nella componente perequativa-compensativa, anch'essa invocata da la Corte rileva Pt_1 che, al di là delle tesi di parte appellante, peraltro non supportate da alcuna prova concreta circa la sussistenza di un'effettiva concorde volontà dei coniugi circa il pensionamento anticipato, bisogna tener conto anche della rinuncia effettuata da al credito vantato nei confronti della moglie;
rinuncia che integrerebbe, in CP_1 ogni caso, un'ipotesi di compensazione degli eventuali sacrifici e delle eventuali rinunce personali e professionali effettuate in costanza di matrimonio (sul punto le deduzioni di parte appellante sono eccessivamente generiche, rimandando ad un atto di permuta notarile, senza nessuna specifica indicazione del suo contenuto e del perché questo attesterebbe un accordo sul diverso valore dei cespiti. Anche le maggiori specificazioni contenute nella memoria del 24.04.2025 non sono sufficienti a provare quanto dalla sig.ra affermato). Pt_1
Quindi, tenuto conto della storia coniugale, della sua evoluzione, nonché delle condizioni personali oggettive dell'appellata (in particolare l'età e le condizioni di salute, che rendono inverosimile una prognosi di remunerativo inserimento lavorativo, con oggettiva impossibilità di di migliorare la propria condizione economica, Pt_1 raggiungendo un reddito minimo necessario per far fronte al proprio mantenimento e ai bisogni contingenti e ordinari e garantendole, così, lo svolgimento di una vita dignitosa), sussistono i presupposti per porre a carico dell'ex-marito appellato un assegno divorzile (interamente deducibile per il soggetto obbligato), con funzione assistenziale, determinato nell'importo ritenuto congruo di € 150,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat (da corrispondersi a decorrere dalla data della pag. 5/6 domanda introduttiva della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, oltre accessori di legge). Considerato che l'assegno è stato riconosciuto solo sotto il profilo assistenziale e in misura notevolmente ridotta rispetto alla domanda principale e tenuto conto che il aveva comunque avanzato una proposta transattiva, anche se non coincidente CP_1 con l'attuale decisione, la Corte ritiene che le spese di lite vadano compensate. Ciò vale, naturalmente, per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n. 288/2024 del Tribunale di Rovereto, pubblicata in data 11.10.2024, determina l'assegno divorzile a carico di e in favore di Controparte_1 Pt_1
nell'importo mensile di € 150,00, con rivalutazione annuale ISTAT.
[...]
Compensa le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio. Conferma nel resto.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 17.07.2025
Il Presidente relatore Demarchi Albengo
Si dà atto che la bozza della presente sentenza è stata predisposta dal Funzionario UPP dr.ssa Sabrina Tito.
pag. 6/6
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Daniela Russo (C.F.: – indirizzo PEC: C.F._2
– FAX: 0464-480595) e dall'Avv. Debora Adami Email_1
( – indirizzo PEC: – FAX C.F._3 Email_2
0464.480595) entrambe del Foro di Rovereto ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Rovereto (TN), Via Paoli, 17, come da mandato telematico in atti APPELLANTE CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._4
Mario Dapor (C.F.: - indirizzo PEC: C.F._5
- FAX: 0464–436629) del Foro di Rovereto ed Email_3 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Rovereto (TN), via Portici 11, come da mandato telematico in atti. APPELLATO
OGGETTO: Divorzio- Scioglimento matrimonio
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: Voglia questa Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis e previo ogni adempimento di rito e di procedura così giudicare e provvedere: riformare la sentenza n. 288/2024 Tribunale di Rovereto, datata 10.10.2024 e pubblicata il 11/10/2024 notificata in data 08/11/2024 e conseguentemente: NEL MERITO Stabilirsi a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Controparte_1 Pt_1
a titolo di assegno divorzile periodico la somma mensile di euro 500,00, ovvero
[...] la diversa somma, anche minore, che sarà ritenuta equa e giusta, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e soggetta a rivalutazione annuale Istat. Darsi atto che anche la madre provvede in misura proporzionale alle proprie capacità economiche al mantenimento della figlia maggiorenne e non autosufficiente . Per_1
Con vittoria di spese e competenze di causa per entrambi i gradi di giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA: si omette
DI PARTE RESISTENTE: Voglia la Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, respingere l'appello proposto da e confermarsi in ogni sua parte la sentenza del Parte_1
Tribunale di Rovereto nr. 288/2024 del 10.10.2024 pubblicata il 11.10.2024 e notificata in data 08.11.2024; Spese e competenze rifuse. In via istruttoria: si omette
* FATTO E SVOLGIMENTO Con ricorso del 06.12.2024, ha presentato appello avverso la sentenza n. Parte_1
288/2024, pubblicata in data 11.10.2024 nel procedimento sub R.G. 79/2023, con la quale il Tribunale di Rovereto aveva dichiarato lo scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti e respinto la domanda di assegno divorzile avanzata da , Pt_1 condannando, peraltro, la stessa alla rifusione delle spese di lite. Con decreto depositato il 11.12.2024 la Corte d'Appello ha disposto la sostituzione dell'udienza a norma dell'art. 127 ter c.p.c. e indicato la data del 15.05.2024 quale data di udienza virtuale e termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. In seguito alla richiesta di opposizione alla trattazione scritta della causa, presentata da con atto del 16.12.2024, la Corte d'Appello di Trento, con decreto del Pt_1
30.12.2024, ha revocato la forma scritta del procedimento e disposto lo svolgimento in presenza dell'udienza indicata. In data 02.09.2024 si è costituito telematicamente chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello proposto e la conferma della sentenza impugnata. Con memoria rispettivamente del 24.04.2025 e del 02.05.2025 le parti hanno replicato alle contestazioni avversarie e hanno insistito sulle proprie argomentazioni, istanze e conclusioni. All'udienza del 15.05.25 la Corte si è riservata, invitando le parti a trovare un accordo e in ogni caso assegnando alle stesse termine per sintetiche memorie.
pag. 2/6 Con decreto del 07.06.2025, il Consigliere relatore, preso atto dell'intervenuta modifica del collegio giudicante, ha rimesso il fascicolo al Presidente della sezione per la riassegnazione. Con decreti del 18.06.2025 e del 19.06.2025, il Presidente di sezione Dott. Demarchi Albengo, visto il provvedimento di variazione tabellare del 04.06.2025, vista la rimessione del procedimento da parte del precedente relatore e considerata la riassegnazione a sé medesimo del procedimento che era in attesa di deposito memorie, ha confermato la riserva assunta all'udienza del 15.05.2025, con assegnazione del termine ivi indicato, rinviando dinanzi al nuovo collegio all'udienza in presenza del 03.07.2025 per il tentativo di conciliazione e, in difetto, per i conseguenti provvedimenti. Viste le memorie autorizzate depositate da entrambe le parti e preso atto del mancato raggiungimento di un accordo, all'udienza del 03.07.2025 la Corte ha proposto alle parti, presenti personalmente, una soluzione conciliativa, non accettata da parte reclamata. Appurato il mancato raggiungimento dell'accordo, i rispettivi difensori si sono riportati ai propri atti e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
* MOTIVI DELLA DECISIONE Oggetto di censura della sentenza n. 288/2024 del Tribunale di Rovereto è il mancato riconoscimento da parte del Tribunale di Rovereto del diritto di alla percezione di Pt_1 un assegno divorzile, da porsi a carico di A tal fine l'odierna appellante ha CP_1 contestato la ricostruzione reddituale delle parti operata dal primo Giudice;
ha riferito, argomentando al riguardo, dell'errore in cui è incorso il Tribunale laddove ha indicato la contribuzione di come limitata alle sole spese straordinarie della figlia;
Pt_1 dell'errata valutazione dell'immobile, ex casa familiare, di sua proprietà; dell'errata interpretazione fornita in primo grado della questione del conguaglio rinunciato da (spiegata da quale rinuncia avversaria con finalità non compensative, CP_1 Pt_1 come indicato dal Tribunale, bensì di riequilibrio di una scelta divisionale dell'immobile non equa e non condivisa tra le parti); della contraddittorietà e contrarietà al nuovo orientamento giurisprudenziale, sui presupposti legittimanti il riconoscimento dell'assegno divorzile, della motivazione addotta dal Tribunale al pensionamento anticipato di , nonché della contraddittorietà esistente tra la riconosciuta Pt_1 sussistenza di un divario economico tra le parti, con avvenuto ridimensionamento delle aspettative economiche di , e l'asserita mancata prova dell'effettivo sacrificio Pt_1 professionale e reddituale dalla stessa patito. Ad avviso della Corte, le doglianze dell'appellante sono fondate e vanno accolte, nei termini seguenti. In primo luogo, giova richiamare il disposto di cui all'art. 156 c.c., che onera il giudice, pronunciata la separazione, di stabilire, a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione e che sia privo di adeguati redditi propri, il diritto di ricevere dall'altro pag. 3/6 coniuge quanto necessario al suo mantenimento, determinandone l'entità sulla base delle circostanze e dei redditi dell'obbligato. Altrettanto rilevante è il richiamo all'art. 5, co. 6, della L. 898/1970, che, riconoscendo la funzione assistenziale, perequativa e compensativa dell'assegno divorzile, individua i criteri cui fare riferimento per la valutazione sia dell'an che del quantum debeatur. In merito, è orientamento ormai consolidato che l''accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi economici a disposizione del richiedente deve aver luogo mediante una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, che tenga conto anche del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto, tutto ciò in conformità della funzione non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa dell'assegno divorzile, discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietà. Inoltre, la Suprema Corte ha chiarito che “L'assegno di divorzio, avente funzione anche perequativa-compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, mentre, in assenza di prova di tale nesso causale, l'assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive. Nel caso in esame, la Corte d'appello ha innanzitutto rilevato che vi è una rilevante disparità reddituale tra gli ex coniugi, emersa dai documenti reddituali in atti1
( convivente con la nuova compagna, percepisce una pensione netta mensile CP_1 1
Redditi 2022 Redditi 2023 Redditi 2024 Redditi 2025
€ 28.048,00 € 28.861,00 € 32.525,88 CP_1
€ 15.952,00 € 19.548,00 (lordi) € 13.377,18 Pt_1
CP_1
- Prospetto liquidazione 730 redditi 2022 -> all comparsa di costituzione in appello
- Prospetto di liquidazione 730 redditi 2023 -> all comparsa di costituzione in appello
- Estratti conto da gennaio a ottobre 2023 -> all da 1 a 10 preverbale 11.12.23 primo grado
- CU2025 -> all. memoria generica del 02.05.25
Pt_1
- Cedolino pensione INPS settembre 2023 (€ 1.025,00) -> all. 15 memoria del 24.04.25
- Mod. 730 redditi 2023 -> all doc. -a- alla memoria del 24.04.25
- CU2025 -> all. doc -b- memoria generica del 24.04.25
- Mod. 730 redditi 2024 -> all. doc -c- memoria generica del 24.04.25
- Estratto conto Banco Posta da gennaio 2021 ad aprile 2025 -> all. doc -d- memoria generica del 24.04.25
pag. 4/6 di circa € 2.700,00, mentre percepisce una pensione netta mensile di circa € Pt_1
1.025,00); La Corte ritiene, quindi, confermato lo squilibrio economico-patrimoniale, che opera come precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, della l. n. 898 del 1970, in ragione della finalità composita assistenziale, perequativa e compensativa dell'assegno divorzile (cfr. Cass. sez. 1 Sentenza n. 32398 del 11/12/2019). È, inoltre, emerso: che il matrimonio è durato 33 anni (dal 14.07.1978 fino alla data di separazione, avvenuta con pronuncia giudiziale parziale del 23.06.2011, cui è seguita la sentenza del 18.04.2013); che dalla unione degli attuali litiganti sono nati 2 figli ( , n. 13.12.1988 e tragicamente deceduto nel 2006, e , n. 14.07.1978) e Per_2 Per_1 che nata nel 1950 e pensionata dal 1989 (dall'età di 39 anni, quando il primo Pt_1 figlio, la cui gravidanza era stata caratterizzata da un alto fattore di rischio, aveva soltanto 1 anno), si trova in precario stato di salute (come dimostrato dal doc. 9 dalla stessa allegato in entrambi i gradi di giudizio, ove si attesta l'accentuazione del trama broncovasale da BPCO di discreto grado con componente enfisematosa), destinato a ulteriore naturale deterioramento. Per quanto concerne, poi, la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile nella componente perequativa-compensativa, anch'essa invocata da la Corte rileva Pt_1 che, al di là delle tesi di parte appellante, peraltro non supportate da alcuna prova concreta circa la sussistenza di un'effettiva concorde volontà dei coniugi circa il pensionamento anticipato, bisogna tener conto anche della rinuncia effettuata da al credito vantato nei confronti della moglie;
rinuncia che integrerebbe, in CP_1 ogni caso, un'ipotesi di compensazione degli eventuali sacrifici e delle eventuali rinunce personali e professionali effettuate in costanza di matrimonio (sul punto le deduzioni di parte appellante sono eccessivamente generiche, rimandando ad un atto di permuta notarile, senza nessuna specifica indicazione del suo contenuto e del perché questo attesterebbe un accordo sul diverso valore dei cespiti. Anche le maggiori specificazioni contenute nella memoria del 24.04.2025 non sono sufficienti a provare quanto dalla sig.ra affermato). Pt_1
Quindi, tenuto conto della storia coniugale, della sua evoluzione, nonché delle condizioni personali oggettive dell'appellata (in particolare l'età e le condizioni di salute, che rendono inverosimile una prognosi di remunerativo inserimento lavorativo, con oggettiva impossibilità di di migliorare la propria condizione economica, Pt_1 raggiungendo un reddito minimo necessario per far fronte al proprio mantenimento e ai bisogni contingenti e ordinari e garantendole, così, lo svolgimento di una vita dignitosa), sussistono i presupposti per porre a carico dell'ex-marito appellato un assegno divorzile (interamente deducibile per il soggetto obbligato), con funzione assistenziale, determinato nell'importo ritenuto congruo di € 150,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat (da corrispondersi a decorrere dalla data della pag. 5/6 domanda introduttiva della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, oltre accessori di legge). Considerato che l'assegno è stato riconosciuto solo sotto il profilo assistenziale e in misura notevolmente ridotta rispetto alla domanda principale e tenuto conto che il aveva comunque avanzato una proposta transattiva, anche se non coincidente CP_1 con l'attuale decisione, la Corte ritiene che le spese di lite vadano compensate. Ciò vale, naturalmente, per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n. 288/2024 del Tribunale di Rovereto, pubblicata in data 11.10.2024, determina l'assegno divorzile a carico di e in favore di Controparte_1 Pt_1
nell'importo mensile di € 150,00, con rivalutazione annuale ISTAT.
[...]
Compensa le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio. Conferma nel resto.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 17.07.2025
Il Presidente relatore Demarchi Albengo
Si dà atto che la bozza della presente sentenza è stata predisposta dal Funzionario UPP dr.ssa Sabrina Tito.
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