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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 15/12/2025, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1252/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Mantova
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mauro Pietro Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1252/2023 promossa da:
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ) entrambe con il patrocinio dell'avv. GREBLO C.F._2
FRANCESCA, elettivamente domiciliate in VIA CORONEO, 21 – TRIESTE presso lo studio del predetto difensore (indirizzo telematico:
, come da mandato redatto su atto separato e Email_1
allegato alla citazione;
OPPONENTI contro
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. SCAPIN Controparte_1 P.IVA_1
NN e dell'avv. SCAPIN ERIKA, elettivamente domiciliata in VIA
CROSARON DELLA CALCARA, 19/A – CEREA presso lo studio del predetto difensore (indirizzo telematico: , come da Email_2
mandato redatto su atto separato e allegato alla comparsa di costituzione;
pagina 1 di 14 OPPOSTA
Oggetto: 140041 - contratti bancari
CONCLUSIONI
Per gli opponenti: piaccia a codesto Ill.mo Tribunale, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, rifiutato fin d'ora qualsiasi allargamento del contraddittorio, previo ogni opportuno o necessario accertamento, con vittoria delle spese, dei diritti e degli onorari tutti in premessa rigettare l'istanza di concessione della provvisoria esecutività per le ragioni dedotte in narrativa;
accertare e dichiarare la mancanza della titolarità attiva da parte della banca;
in via di eccezione riconvenzionale dichiarare che le fideiussioni prestate dai Sigg.ri e Parte_3
corrispondano al modello ABI 2003 sussistendo totale Parte_4
coincidenza delle clausole di cui agli artt. 1 e 7 e quindi accertare nulla essere dovuto dagli odierni opponenti, in relazione alla fideiussione omnibus di euro 200.000,00, per spirare del termine di cui all'art. 1957 c.c. attesa la nullità parziale del negozio;
accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, che i Sigg.ri Parte_3
e nulla devono alla Banca per essere la fideiussione
[...] Parte_4
azionata di euro 200.000,00 nei loro confronti estinte per fatto imputabile alla Banca;
nel merito in via principale dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare e/o dichiarare privo di effetto giuridico alcuno il decreto ingiuntivo n. 373/2023 del 22/3/2023 emesso sub R.G. n. 903/2023 dal tribunale di Mantova, per le ragioni dedotte in narrativa;
in via principale accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1195 c.c., che il creditore ha agito con dolo o in ogni caso sorpresa traendo in inganno il debitore o comunque approfittando della pagina 2 di 14 ignoranza o della disattenzione del debitore e di conseguenza consentire al debitore di pretendere una diversa imputazione dei pagamenti effettuati in esecuzione del contratto;
accertare e dichiarare che il contratto è esplicato in regime composto degli interessi;
accertare e dichiarare che il contratto non pattuisce una deroga all'art. 821 c.c. 3° comma e di conseguenza ricalcolare il rapporto di finanziamento con capitalizzazione semplice, ricalcolando il dare/avere tra le parti alla data di risoluzione contrattuale;
accertare e dichiarare che il contratto non pattuisce una esplicita accettazione della capitalizzazione composta degli interessi in applicazione dell'art. 6 della delibera CICR del 9/2/00 e di conseguenza ricalcolare il rapporto di finanziamento con capitalizzazione semplice, ricalcolando il dare/avere tra le parti alla data di risoluzione contrattuale;
- accertare e dichiarare la nullità parziale del finanziamento (relativamente alla clausola di pattuizione del tasso di interesse) per illiceità della causa, ex artt. 1418 comma 2,
1419, 1343 c.c. e ai sensi dell'art. 1344 c.c., per violazione degli art. 1283 c.c., 120 TUB comma 2 e art. 6 delibera CICR 9/2/00, e/o dichiarare l'annullabilità parziale del contratto ex art. 1427 e s.s. c.c. e di conseguenza ricalcolare il rapporto di finanziamento con capitalizzazione semplice, ricalcolando il dare/avere tra le parti alla data di risoluzione contrattuale;
in via subordinata
- accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1195 c.c., che il creditore ha agito con dolo o in ogni caso sorpresa traendo in inganno il debitore o comunque approfittando della ignoranza o della disattenzione del debitore e di conseguenza consentire al debitore di pretendere una diversa imputazione dei pagamenti effettuati in esecuzione del contratto;
- accertare e dichiarare la nullità parziale del finanziamento (relativamente alla clausola di pattuizione del tasso di interesse) per illiceità della causa, ex artt. 1418, comma 2,
1419, 1343 c.c., 1346 c.c e ai sensi dell'art. 1344 c.c., per violazione degli art. 1283 c.c.,
120 TUB comma 2, 1284 3° comma, c.c. e 117 TUB, 4° comma, o dichiarare l'annullabilità parziale del contratto ex art. 1427 e s.s. c.c. e di conseguenza ricalcolare il pagina 3 di 14 rapporto di finanziamento al solo tasso legale (art. 1284, 3° comma c.c., art. 1424 c.c.), ricalcolando il dare/avere tra le parti alla data di risoluzione contrattuale;
accertare e dichiarare la violazione degli art. 1337 e 1375 c.c. per la violazione degli art. 1283 c.c., 120 TUB comma 2, 1284 3° comma, c.c. e 117 TUB, 4° comma, ricalcolando il dare/avere tra le parti alla data di risoluzione contrattuale;
in via ulteriormente subordinata accertare e dichiarare, che il contratto di mutuo pattuisce, per le ragioni esposte in narrativa, un tasso di interesse usurario, tenendo conto di tutti i costi legati alla erogazione del credito e quindi anche del costo del regime di capitalizzazione prescelto,
e conseguentemente ricalcolare il rapporto di mutuo al netto di qualsivoglia interesse in applicazione dell'art. 1815, 2° comma, c.c., ricalcolando il dare/avere tra le parti alla data di risoluzione contrattuale.
Per l'opposta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Mantova, contrariis rejectis, così giudicare: Nel merito:
-accertare e dichiarare che parte avversa non ha depositato il provvedimento n.55 del
2005 della Banca d'Italia, impedendo la verifica dell'esatta corrispondenza delle clausole contrattuali contenute nella fideiussione con quelle fatte oggetto di esame da parte dalla
Banca d'Italia con il provvedimento n.55/2005 e per l'effetto: rigettare ogni richiesta di nullità della fideiussione e di ogni clausola in essa contenuta e dichiarare la validità della fideiussione azionata con il decreto ingiuntivo opposto;
-accertare l'infondatezza e la pretestuosità dell'opposizione, rigettare in toto l'opposizione e per l'effetto: confermare il decreto ingiuntivo n. 373/2023 Ing., n.
903/2023 R.G., emesso in data 22.03.2023, dall'intestato Tribunale.
In ogni caso:
Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento, oltre accessori come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 4 di 14 Con atto di citazione notificato in data 10-5-2023 gli opponenti esponevano 1) che, in data 3 e 14 aprile 2023, era stato loro notificato decreto ingiuntivo n. 373/23 emesso dal
Tribunale di Mantova il 22-3-2023 con le quali era stato ingiunto di pagare in favore di l'importo di € 81.365,02 oltre interessi moratori e spese di lite;
2) Controparte_1
che, secondo parte creditrice, il credito deriverebbe dal residuo di un mutuo (al netto di quanto ricavato dalla procedura esecutiva immobiliare) intestato a di cui Controparte_2
esse opponenti avevano garantito l'esposizione tramite fideiussione fino alla concorrenza di 200.000,00 euro, mutuo contratto il 10-7-2007 da con la Controparte_2
poi fusa in Monte dei Paschi di Siena e per il saldo del Controparte_3
quale ora aveva agito 3) che la domanda era soggetta alla Controparte_1
condizione di procedibilità di cui all'art. 5 del d. lgs. 28/2010 con onere di attivazione a carico dell'opposta; 4) che la creditrice difettava di legittimazione attiva non avendo fornito adeguata prova della titolarità del credito che alla stessa sarebbe stato ceduto;
5) che la fideiussione rilasciata dagli opponenti era nulla in quanto conforme al modello
ABI del 2003 e ciò con particolare riguardo alle clausole n. 1 e 7 concernenti a)
l'obbligo del fideiussore di rimborsare alla banca anche somme che questa fosse costretta a restituire per caducazione di pagamenti ricevuti;
b) l'esonero della banca dal rispetto dei termini di cui all'art. 1957 c.c. e c) l'insensibilità della garanzia prestata rispetto agli eventuali vizi del titolo in virtù del quale il debitore principale è tenuto nei confronti della banca;
6) che, in particolare, non sarebbe stato rispettato il termine temporale previsto dall'art. 1957 c.c., stante la nullità della deroga pattizia;
7) che, essendo stato applicato il piano di ammortamento c.d. alla francese, la pattuizione del tasso di interesse sarebbe nulla per applicazione occulta del regime composto degli interessi in quanto ciò integrerebbe la violazione degli artt. 821 co. 3 c.c., 1283 c.c., 120 co. 2 t.u.l.b. e 6 della delibera CICR del 9-2-2000; 8) che la clausola di pattuizione del tasso di interesse era nulla per indeterminatezza;
9) che, stante la capitalizzazione occulta degli interessi, il t.e.g. in concreto applicato sarebbe usurario ciò che comporterebbe l'applicazione dell'art. 1815 II co. c.c. posto che tale valore pagina 5 di 14 corrisponderebbe al tasso del 8,97% superiore al tasso soglia fissato in misura pari al
8,37%: alla stregua di tali deduzioni gli istanti chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo e che venisse dichiarata l'annullabilità parziale del contratto ex art. 1427 c.c. avendo il creditore agito con dolo traendo in inganno il debitore ovvero ancora che venisse accertata la illegittimità del comportamento della banca ai sensi degli artt. 1337
e 1375 c.c..
Si costituiva la quale sosteneva 10) che la causa in questione non Controparte_1
era soggetta alla condizione di procedibilità come sostenuto da controparte;
11) di essere titolare del credito come dimostrato dalla documentazione allegata e di avere tempestivamente agito nei confronti dei fideiussori;
12) l'infondatezza delle censure sollevate con riguardo alla determinazione degli interessi;
13) che, peraltro, l'art. 11 delle fideiussioni prevedeva che “Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla
Banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale interessi e spese, tasse e ogni altro accessorio”; 14) che, in virtù della predetta clausola, i rapporti dovevano qualificarsi come contratti autonomi di garanzia, con conseguente preclusione della possibilità di sollevare contestazioni sulla validità del rapporto garantito: alla luce di tali considerazioni la difesa dell'opposta chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Disposto il mutamento del rito ex art. 281 decies c.p.c. e concessa la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo n. 373/23, senza l'espletamento di attività istruttoria, la causa veniva rimessa in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate.
Innanzitutto, va dichiarata l'inammissibilità della memoria contenente ulteriori deduzioni depositata il 10-10-2025 dalla difesa degli opponenti essendo stato specificato, con ordinanza assunta all'udienza del 4-2-2025 che, entro il 10-10-2025, dovevano essere unicamente precisate le conclusioni.
Deve inoltre ribadirsi che non può essere dato ingresso alla consulenza tecnica richiesta dagli opponenti in quanto superflua, essendo stati acquisisti sufficienti elementi per la decisione.
pagina 6 di 14 Sempre in via preliminare si rileva che, in esecuzione dell'ordinanza emessa il 18-4-
2024, la società opposta aveva avviato il procedimento di mediazione che, come emerge dal verbale del 11-6-2024, sortiva esito negativo sicché il procedimento può proseguire.
Quanto al merito deve ritenersi che l'eccezione del difetto di titolarità attiva sia infondata atteso che è stata documentata dall'opposta la incorporazione per fusione della
(originaria mutuataria) nel Controparte_3 Controparte_4
che, pertanto, era succeduta in tutti i rapporti facenti capo all'incorporata. Con
[...]
riguardo alla cessione del credito intervenuta tra e Controparte_4
va osservato che l'opposta ha prodotto l'avviso di cessione dei Controparte_1
crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 23-12-2017 nonché, oltre ai documenti prodotti ai n. 12, 13 e 14 in cui si dava notizia ulteriore della cessione, la dichiarazione ricognitiva (da parte della cedente) attestante la cessione all'opposta del rapporto derivante dal contratto di mutuo ipotecario fondiario n. 801083374 (v. doc. 15 opposta) e copia dell'originale del mutuo ipotecario fondiario in questione stipulato il
10-7-2007 (con riserva di produzione dell'originale), rilevandosi che l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze (cfr. Cass. 17-9-2025 n. 25547;
Cass. 14-5-2024 n. 13289; Cass. 20-7-2023 n. 21821; Cass. 10-2-2023 n. 4277; Cass.
29-12-2017 n. 31188), ipotesi che ricorre nel caso di specie in cui i crediti ceduti vengono indicati per generi puntualmente indicati: in proposito va sottolineato che il contratto di cessione del credito non richiede una particolare forma (v. Cass. 9-7-2018 n.
18016; Cass. 15-5-1974 n. 1396) e può essere provato anche mediante presunzioni (cfr. sul tema Cass. 16-4-2021 n. 10200; App. Milano 24-1-2023 n. 22), ipotesi che ricorre nel caso di specie alla luce della documentazione sopra elencata e degli ulteriori elementi addotti, evidenziandosi in aggiunta che è Controparte_4
l'unico soggetto interessato a sollevare contestazioni circa la non avvenuta successione pagina 7 di 14 del credito, istituto che, nonostante il tempo trascorso, non ha significativamente avviato alcuna azione per il recupero dello stesso nei confronti dei garanti.
In ordine alla eccepita decadenza per mancato rispetto del termine di cui all'art. 1957
c.c. va osservato che l'intesa concernente le clausole in materia di fideiussione e di cui agli artt. 2, 6 e 8 dello schema predisposto dall'ABI (e integralmente recepite nella fideiussione oggetto del presente giudizio) è stata ritenuta dalla Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del 2-5-2005, contrastante con il disposto di cui all'art. 2 co. 2 della legge n. 287/1990, che l'intesa vietata ai sensi della predetta norma è nulla “a ogni effetto” come sancito dal comma 3 dell'art. 2 della legge n. 287/1990 e che il c.d. contratto a valle costituisce lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti (in tal senso si vedano Cass. 12-12-2017 n. 29810; Cass. 10-3-2008 n.
6297; Cass. 4-2-2005 n. 2207) sicché la nullità dell'intesa a monte prevista “a ogni effetto” non può che comportare la nullità delle clausole oggetto dell'accordo illecito e trasposte nella fideiussione (cfr. sul tema Cass. 20-9-2023 n. 26957; Cass. 11-1-2023 n.
556; Cass. S.U. 30-12-2021 n. 41994; Cass. 19-2-2020 n. 4175; Cass. 22-5-2019 n.
13846; Cass. 12-12-2017 n. 29810; v. anche Cass. 1-2-1999 n. 827).
Ciò premesso si rileva che la clausola concernente la deroga alla disciplina di cui all'art. 1957 c.c. (contenuta al punto 7 delle fideiussioni stipulate il 10-7-2007) deve dunque ritenersi affetta, solo in parte qua, da nullità; merita aggiungere che, essendo i fideiussori da qualificare come consumatori, la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. sarebbe comunque da considerare (parzialmente) nulla per vessatorietà ai sensi dell'art. 33 co. 2 lett. t) e 36 del d. lgs. 206/2005 (cfr. sul tema Cass. 22-7-2025 n. 20773; Cass.
28-9-2023 n. 27558; App. Firenze 15-5-2025 n. 923; Trib. Ferrara 6-12-2024; Trib.
Santa Maria Capua Vetere 14-6-2024 n. 2453; Trib. Cagliari 13-3-2024; Trib. Firenze 4-
10-2023; Trib. Treviso 28-10-2022; App. Milano 27-7-2021 n. 2354; Trib. Padova 3-10-
2019; Trib. Milano 12-7-2019 n. 6991; Trib. Treviso 7-6-2018 n. 1185) in quanto, nel derogare in termini più ampi il termine di sei mesi previsto dall'art. 1957 c.c., viene prolungato il tempo in cui la banca può agire non solo verso l'obbligato principale ma pagina 8 di 14 anche nei confronti del fideiussore il quale rimane anch'esso obbligato verso la banca così verificandosi un significativo squilibrio a danno del consumatore in quanto viene a limitarsi la facoltà del consumatore di opporre al creditore l'intervenuta estinzione della obbligazione fideiussoria prestata, clausola che non risulta sia stata oggetto di specifica trattativa ma inserita nel modulo standard predisposto unilateralmente dalla banca.
Ciò premesso occorre verificare se il creditore abbia proposto le proprie istanze contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale e le abbia con diligenza continuate, tenendo conto che il precetto è stato notificato a CP_2
il 3-2-2017 e che il pignoramento sui beni immobili di costui è stato notificato il
[...]
23-3-2017.
In proposito deve ritenersi che la scadenza dell'obbligazione sia intervenuta per effetto della missiva del 10-9-2016 non risultando provata una dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine, con riguardo al mutuo ipotecario, intervenuta in data anteriore evidenziandosi che a nulla rileva la precedente comunicazione da parte della
[...]
del 28-6-2016 (ivi richiamata e non prodotta) in quanto Controparte_5
la stessa faceva riferimento al distinto rapporto di conto corrente estraneo al presente giudizio.
Va evidenziato che neppure rileva che la banca abbia omesso di allegare le raccomandate della lettera del 10-9-2016 in quanto solo se fossero anteriori a tale data non risulterebbe rispettato il termine temporale previsto dall'art. 1957 c.c..
Occorre aggiungere che l'art. 11 dei negozi oggetto di giudizio prevedeva che “Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale interessi e spese, tasse e ogni altro accessorio”, clausola questa che deve intendersi come parziale deroga all'art. 1957 c.c. nel senso che comportava l'esonero del creditore dall'onere di proporre nel termine di decadenza ivi previsto l'azione giudiziaria (cfr. Cass. 21-5-2008 n. 13078; Cass. 8-1-2010 n. 84; Cass.
9-8-2016 n. 16825; Cass. 26-9-2017 n. 22346; Cass. 17-12-2024 n. 34678; App. Venezia
19-5-2022 n.1148; App. Milano 24-1-2023 n. 220): da quanto precede consegue che pagina 9 di 14 risulta osservato il termine di decadenza in questione essendo stato notificato il precetto
(quale atto di diffida stragiudiziale) al debitore principale il 3-2-2017. Non può peraltro andare sottaciuto che alla notifica del precetto fece seguito la notifica, in data 23-3-2017, del pignoramento immobiliare sui cespiti di proprietà di procedimento Controparte_2
esecutivo conclusosi con il riparto del ricavato della vendita (v. doc. 8 opponente) sicché deve ritenersi che il creditore abbia tempestivamente proposto le proprie istanze e diligentemente continuate.
Merita aggiungere inoltre, secondo una diversa prospettiva, che nel contratto di mutuo, nel quale l'obbligazione è unica e la suddivisione in rate costituisce soltanto una modalità per agevolare una delle parti (il mutuatario), il debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata, con la conseguenza che il termine di cui all'art. 1957 c.c. decorrerà da tale momento (cfr. Cass. 11-10-1978 n. 4546; Cass. 6-2-
2004 n. 2301; Cass. 30-8-2011 n. 17798) laddove, nel caso di specie, la clausola n. 7 delle fideiussioni stabiliva che “I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore” e, quindi, non fino alla scadenza del debito, sicché anche sotto questo profilo deve ritenersi che la decadenza non sia maturata.
Deve poi ritenersi che i fideiussori siano legittimati a sollevare eccezioni riguardanti la validità del rapporto sottostante sia perché una espressa limitazione in tal senso non è prevista nel testo negoziale sia perché una eventuale clausola in tale senso sarebbe vessatoria e, quindi, nulla ex art. 33 del d. lgs. 206/2005.
In ordine ai rilievi di cui al punto sub 7) concernenti il piano di ammortamento alla francese va osservato, da un lato, che l'ammontare del rimborso del finanziamento è regolato per ciascuna rata dalla formula rata capitale + capitale residuo * tan (dati tutti indicati nel contratto e quindi puntualmente determinati) e, dall'altro, che l'ammortamento “alla francese” o “a rata costante” prevede che le rate siano posticipate e che la somma ricevuta dal debitore all'inizio (t = 0) sia il valore attuale di una rendita a rate costanti dimodoché ciascuna rata è comprensiva di parte del capitale (quota pagina 10 di 14 capitale) ed i relativi interessi (quota interessi) calcolati sul capitale residuo non ancora restituito (debito residuo), sistema questo che non determina alcun fenomeno anatocistico, in quanto gli interessi vengono calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata laddove ogni rata determina il pagamento, unicamente, degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce, importo che viene, quindi, integralmente pagato con la rata, mentre la rimanente parte della quota serve ad abbattere il capitale;
la quota di interessi di cui alla rata successiva è calcolata unicamente sulla residua quota di capitale, cioè sul capitale originario, detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti, metodologia di calcolo che non implica affatto una capitalizzazione degli interessi, essendo questi unicamente calcolati sulla quota di capitale via via decrescente, ovvero sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o con le rate precedenti: gli interessi convenzionali sono, quindi, calcolati unicamente sulla quota di capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata mentre la quota di interessi dovuti dal mutuatario nelle rate successive non è determinata capitalizzando in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti.
Occorre aggiungere poi che non può sostenersi di essere in presenza di un interesse
“composto” per il solo rilievo che il metodo di ammortamento alla francese determina un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all'italiana che si fonda sulle rate a capitale costante, posto che il piano di ammortamento alla francese è più ossequioso del dettato dell'articolo 1194 c.c., in quanto prevede un criterio di restituzione del debito che privilegia sotto il profilo cronologico l'imputazione più ad interessi che a capitale (in tal senso v. Trib. Roma 21-6-2019; Trib. Monza 19-6-2017;
v. anche Trib. Torino 10-1-2019; Trib. Torino 2-3-2018; Trib. Padova 29-5-2016; Trib.
Treviso 12-1- 2015; Trib. Modena 11-11-2014; Trib. Venezia 27-11-2014; Trib. Siena
17-7-2014; Trib. Milano 5-5-2014; Tribunale Mantova, 11-3-2014).
Va anche notato che, secondo quanto statuito da Cass. S.U. 29-5-2024 n. 15130, in tema di mutuo bancario, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di pagina 11 di 14 ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti, principio che, affermato con riferimento ai mutui a tasso fisso, deve ritenersi valido anche per i mutui a tasso variabile (come quello in esame) in quanto finchè il piano di rimborso riporta la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, il mutuatario ha piena cognizione degli elementi contrattuali giuridici ed economici che gli consentono di ricostruire quale sarà l'esborso finale e di condurre eventuali comparazioni con altre soluzioni di finanziamento;
la circostanza che, per sua natura, il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile possa contenere solo un'ipotesi di ammontare finale delle restituzioni (c.d. piano di ammortamento indicativo), basandosi sul tasso cristallizzato al momento della conclusione del contratto, non esclude infatti che il mutuatario possa farsi una concreta idea della somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico parametro noto al momento della pattuizione e che - soprattutto - possa condurre quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è una delle facoltà per il cui presidio è raccomandata la trasparenza di condizioni (in tal senso si vedano Cass. 19-3-2025 n. 7382; Trib.
Padova 11-6-2024; App. Napoli 30-9-2024; Trib. Latina 15-10-2024; App. Ancona 2-
12-2024).
In ordine alla dedotta nullità di singole clausole negoziali incidenti sulla determinazione del credito azionato va rilevato, quanto alla eccezione concernente la misura del tasso di interesse, che la contestazione è infondata risultando tale elemento sufficientemente precisato negli artt. 3 e 4 del contratto di mutuo del 10-7-2007 e nell'allegato documento di sintesi, rilevandosi che il tasso concordato è tempo per tempo pagina 12 di 14 determinabile mediante il rinvio ad un parametro di riferimento certo (v. Trib. Parte_5
Roma 7-11-2018 n. 21337) potendo la determinazione della misura degli interessi essere validamente pattuita dalle parti anche per relationem (v. Cass. 30-3-2018 n. 8028; Cass.
19-2-2014 n. 3968 in motivazione;
Cass. 19-5-2010 n. 12276; Cass. 19-2-2014 n. 3968).
Parimenti infondato è anche il rilevo concernente la pretesa usurarietà del mutuo atteso che le deduzioni svolte al riguardo sono state formulate secondo un soggettivo ricalcolo e facendo riferimento alla non corretta applicazione di interessi composti come più sopra chiarito senza che sia stato effettuato un preciso raffronto tra tasso convenuto e tasso soglia calcolato secondo le indicazioni della Banca d'Italia e comparando elementi di per sè non omogenei.
Vanno infine rigettate le ulteriori domande proposte ai sensi degli artt. 1427, 1337 e
1375 c.c. non essendo stata fornita alcuna prova a sostegno degli assunti formulati.
Ogni altra questione dedotta deve ritenersi assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in conformità dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e successive modifiche, tenendo conto che non vi è stata una fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 373/23 emesso dal Tribunale di
Mantova il 22-3-2023 e, per l'effetto, visto l'art. 653 c.p.c. lo dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna altresì gli opponenti, in solido fra loro, a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 8.433,00 per onorari, oltre al rimborso delle spese generali pari al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Mantova, 15 dicembre 2025.
Il Giudice dott. Mauro Pietro Bernardi
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