Art. 1.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, possono col loro consenso, essere trattenuti - per quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge - nella stessa sede e nelle precedenti funzioni, i giudici, i sostituti procuratori della Repubblica ed i pretori addetti a uffici giudiziari del distretto della Corte di appello di Trento promossi al grado superiore, lasciando vacanti nel ruolo dei consiglieri di Corte di appello e gradi equiparati e dei primi pretori un corrispondente numero di posti.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, possono col loro consenso, essere trattenuti - per quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge - nella stessa sede e nelle precedenti funzioni, i giudici, i sostituti procuratori della Repubblica ed i pretori addetti a uffici giudiziari del distretto della Corte di appello di Trento promossi al grado superiore, lasciando vacanti nel ruolo dei consiglieri di Corte di appello e gradi equiparati e dei primi pretori un corrispondente numero di posti.