Articolo 1 della Legge 12 luglio 1949, n. 452
Articolo 2
Versione
3 agosto 1949
Art. 1.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, possono col loro consenso, essere trattenuti - per quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge - nella stessa sede e nelle precedenti funzioni, i giudici, i sostituti procuratori della Repubblica ed i pretori addetti a uffici giudiziari del distretto della Corte di appello di Trento promossi al grado superiore, lasciando vacanti nel ruolo dei consiglieri di Corte di appello e gradi equiparati e dei primi pretori un corrispondente numero di posti.
Entrata in vigore il 3 agosto 1949