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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 07/06/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 968/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico del lavoro nella persona della dott.ssa
Barbara Pangrazzi, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 968/2023 promossa da:
(C.F. IVA ), in persona del suo procuratore speciale dott. Parte_1 P.IVA_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Giovati, ed elettivamente Parte_2
domiciliato a Parma in via Mazzini n. 6
RICORRENTE contro
(C.F. , nato a Reggio Emilia, in [...] Controparte_1 C.F._1
11.02.1981, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanna Fava ed Erika Bertazzoni, ed elettivamente domiciliato a Reggio Emilia in via della Veza n. 3
RESISTENTE
In punto a: sanzione disciplinare conservativa
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.10.2023, la società ricorrente ha Parte_1
convenuto in giudizio il dipendente al fine di sentir accertare e Controparte_1
dichiarare la legittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per due giorni, applicata con lettera datata 28.09.2023, e per l'effetto, ha
1 rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale Ill.mo, rigettata ogni contraria istanza e premessa ogni pronuncia, anche incidentale, del caso e di legge, dato atto che nel presente ricorso è stata proposta una domanda il cui valore è indeterminabile, il contributo unificato dovuto e regolarmente versato ammonta ad euro 259,00. 1. NEL
MERITO, dichiarare legittima, sia formalmente, sia nel merito, la sanzione disciplinare prot. RG006709-2023-P, per contestazione prot. RG005563-2023-P del 5 settembre 2023, della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per due giorni, applicata dalla società ricorrente con sua lettera datata 28 settembre 2023. 2. IN SUBORDINE, nel denegato caso in cui la sanzione stessa fosse valutata come non proporzionata, ridurre la sanzione medesima a quella giudicata equa, in conformità all'art. 7 della legge n. 300 del 1970 e all'art. 2106 c.c.. 3. IN OGNI CASO, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre il 15% rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge. Sentenza esecutiva”.
Si è costituito in giudizio , che ha contestato la fondatezza del ricorso e Controparte_1
ne ha chiesto il rigetto, rassegnando le seguenti conclusioni: “a) Rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto;
b) Conseguentemente dichiarare nulla, annullabile, illegittima, ingiustificata, inefficace, come meglio ritenuto, la contestazione disciplinare datata 5.09.2023 e la successiva sanzione disciplinare datata 28.09.2023, per insussistenza del fatto contestato e/o di motivazioni concretanti giusta causa o giustificato motivo, anche ai sensi del CCNL vigente, GRADATAMENTE per sproporzione tra fatti contestati e sanzione inflitta, IN ULTERIORE SUBORDINE ridurre la sanzione medesima a quella giudicata equa, in conformità alle norme di legge e contrattuali;
IN OGNI CASO, con vittoria di spese competenze ed onorari di causa”.
La causa, istruita con la produzione di documenti e l'escussione dei testi, viene oggi decisa mediante sentenza con motivazione contestuale a seguito di deposito di note scritte.
Nel caso in esame al dipendente è stato in primo luogo contestato di avere “…nella giornata del 29/08/2023, alle ore 16 circa, a seguito di una chiamata pervenuta da un utente di , che lamentava la rottura della valvola a monte del contatore Gas, la Parte_3
Sala Telecontrollo e CCE Gas, nella persona del sig. , ha preso contratto con Persona_1
Lei come da procedura aziendale, per assegnarLe l'intervento. Lei rifiutava la chiamata senza addurre motivazioni ed indicava di contattare altro operatore, nonostante non sia tra i suoi compiti quello di organizzare l'attività dei colleghi del reparto di cui Lei fa parte, infatti
2 il sig. ha dovuto contattare l'IS , al fine di assegnare Persona_1 Tes_1
l'attività che Lei si è rifiutato di effettuare”.
Occorre, quindi, innanzitutto verificare se sussistano i fatti contestati.
Pacifiche sono le circostanze che il giorno 29.08.2023, verso le ore 16.00, CP_1
, in servizio di pronto intervento gas con zona di competenza est e con turno di
[...]
lavoro dalle ore 7.45 alle ore 16.45, sia stato contattato da un operatore del centro chiamate emergenza, per assegnargli l'intervento relativo a una segnalazione di un utente di , che lamentava problemi con la valvola del contatore del gas. Parte_3
, non contestando invero di aver ricevuto la telefonata dall'operatore Controparte_1
CCE nel pomeriggio del giorno 29.08.2023, ha asserito che quando ha Persona_1
ricevuto la chiamata si trovava impegnato in un sopralluogo tecnico programmato in centro città e che, dopo essersi accertato che non era urgente e che poteva effettuarsi entro le 24 ore successive, aveva chiesto all'operatore di metterla in coda e passarla al collega in turno pomeridiano e reperibile;
ciò anche in considerazione del tempo necessario per raggiungere il luogo dell'intervento e dell'approssimarsi del termine della sua giornata lavorativa.
Al riguardo va osservato che la Procedura Gestione delle chiamate alla Sala Telecontrollo e
Centro Chiamate Emergenza (CCE) al paragrafo 6.2 prevede espressamente che
““l'operatore che ha ricevuto la chiamata, attenendosi alle informazioni contenute nel programma OSFC (dispatcher) inoltra la richiesta di intervento al personale operativo, sia in orario di lavoro, sia in reperibilità, secondo le seguenti modalità: -in caso di richiesta di intervento, l'operatore attiva direttamente il personale della Funzione competente prestabilito;
- assegna l'attività in forma telematica (WFM) e telefonicamente (CCE.NET), trasmettendo le informazioni ricevute dal chiamante. In particolare:
a) IN ORARIO DI SERVIZIO: Assegna l'attività in forma telematica e telefonicamente, trasmettendo le informazioni ricevute dal chiamante al programmatore operativo o direttamente agli addetti in base a quanto indicato sugli applicativi WFM (OFSC), ove in uso,
o a specifiche indicazione dei servizi ove non in uso applicativi WFM.
b) IN ORARIO DI REPERIBILITA': Assegna l'attività in forma telematica e telefonicamente, trasmettendo le informazioni ricevute dal chiamante e avvisa tramite il cellulare il reperibile
3 competente per servizio, facendo riferimento a quanto indicato sugli applicativi WFM
(OFSC), e/o al Foglio Unico della Reperibilità.
Nel caso sia implementata la tecnologia mobile, le informazioni della chiamata vengono trasmesse per via informatica ai dispositivi in uso al personale delle funzioni. Si verifica comunque telefonicamente che la chiamata sia regolarmente arrivata”.
In merito alla procedura di gestione e assegnazione delle chiamate sono stati escussi pure i testi , assistente tecnico da aprile 2023, e , responsabile Testimone_2 Testimone_3
manutenzione reti gas, i quali hanno concordemente confermato che l'operatore del CCE, che riceve la chiamata, consulta i dati in suo possesso risultanti dal sistema operativo
WFM per individuare chi è in servizio di pronto intervento quel giorno per la zona dalla quale perviene la segnalazione;
che poi l'operatore del CCE decide, fra le varie chiamate pervenute, la priorità e a chi assegnare la chiamata e che l'operativo di pronto intervento non è autorizzato a decidere l'urgenza e la priorità ed è tenuto ad accettare la chiamata.
In particolare ha specificato che ”La procedura prevede che l'operativo può Tes_1
solo dire che non ce la fa a gestire la nuova chiamata perché sta gestendo un'altra chiamata;
in tale caso l'operativo deve comunque prendere anche la nuova chiamata e avvisare gli assistenti tecnici e solo questi ultimi possono esonerarlo dal gestire la nuova chiamata, altrimenti l'operativo deve gestire entrambe le chiamate”. Dello stesso tenore anche il chiarimento reso dal teste , che ha affermato: “L'operativo in nessun Testimone_3 caso può decidere di gestire la chiamata entro il proprio turno che scade il giorno successivo in quanto deve accettare comunque la chiamata e, se ha difficoltà, deve rivolgersi al proprio referente tecnico “.
I predetti due testi hanno inoltre confermato che l'intervento a è stato poi Parte_3 evaso quello stesso pomeriggio da un altro operativo in servizio di pronto CP_2 intervento.
Riguardo ai testi , operaio che lavora alla gestione impianti gas, e Testimone_4 Tes_5
funzionario sindacale della , sentiti in merito a quanto successo nel
[...] CP_3 pomeriggio del 29.08.2023, hanno entrambi dichiarato di essere a conoscenza delle circostanze perché gli sono state riferite da . CP_1
4 Secondo consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, la rilevanza delle testimonianze "de relato ex parte", cioè quelle di coloro che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati da una delle parti in causa e a questa favorevole, è sostanzialmente nulla in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento (ex multis Cass. n. 34426/2021).
Dall'istruttoria espletata è emerso dunque che, a prescindere dal fatto che l'intervento fosse non normato, il resistente doveva in ogni caso accettare la chiamata dell'operatore
CCE e, in caso di difficoltà, relazionarsi con l'assistente tecnico in turno, cui spetta la competenza a gestire le chiamate.
È evidente che la procedura volta a regolare il corretto funzionamento del Centro
Chiamate Emergenze, ovvero del Pronto Intervento, debba essere osservata scrupolosamente per consentire un'efficace e tempestiva soluzione dei problemi. Come correttamente osservato da parte ricorrente, le problematiche legate all'erogazione del gas, anche quando classificate non urgenti dall'operatore del Centralino sulla base delle informazioni che ha acquisito parlando al telefono con l'utente, possono determinare situazioni di pericolo.
, quando ha ricevuto la chiamata, era in turno di lavoro e non Controparte_1
competeva a lui entrare in merito all'assegnazione degli interventi.
La mancata accettazione ad eseguire la prestazione, oltre ad essere suffragata dalla deposizione testimoniale di (“l'operatore del CCE, che ora non ricordo chi Tes_1 fosse, mi ha contattato per gestire la chiamata e mi ha comunicato che non CP_1 interveniva senza specificare altro”), trova riscontro nei fatti, essendo stato l'intervento successivamente assegnato ed evaso da un altro collega addetto al servizio di pronto intervento, CP_2
Ne consegue che la prima condotta contestata risulta provata e che riveste rilevanza disciplinare.
Nulla è emerso, invece, nell'odierna sede giudiziaria riguardo alla seconda condotta contestata, e cioè che il lavoratore “dalle ore 16.10 alle ore 16.45 (orario termine del lavoro) si sia intrattenuto senza giustificato motivo e del tutto inoperoso presso l'ufficio di reparto”.
5 Tale condotta non risulta pertanto provata, non avendo il datore di lavoro assolto al riguardo l'onere probatorio su di lui gravante.
In merito, poi, alla segnalazione contenuta nella lettera di contestazione relativa al
“comportamento da Lei tenuto in modo similare a quanto sopra descritto il giorno
10/07/2023, dando ciò seguito ad una mail di monito da parte del Suo responsabile, sig.
(da Lei ricevuto il giorno 11/07/2023)” si rileva che la ricostruzione Testimone_3
dell'accaduto risulta incerta all'esito dell'istruttoria. Peraltro il detto episodio non è stato all'epoca oggetto di contestazione disciplinare da parte della società ricorrente.
Da ultimo, con riguardo alla contestazione della “recidiva di un siffatto comportamento come da nostra contestazione del 24/05/2022 RT009101 – 2022 – P”, si osserva che, a seguito del procedimento avanti al Collegio di conciliazione ed arbitrato attivato dal lavoratore, la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per due giorni è stata derubricata a rimprovero verbale in quanto l'unico comportamento che era stato ritenuto censurabile era stata la polemica inopportuna e inammissibile sollevata dal . CP_1
Ebbene, l'art. 21 CCNL Gas Acqua relativo al provvedimento disciplinare della sospensione prevede la recidiva in qualunque delle mancanze contemplate al punto 2 (multa non superiore a 4 ore di retribuzione) e la reiterata recidiva in qualunque delle mancanze contemplate al punto 1 (rimprovero verbale o scritto) e/o 2.
Tenuto conto di quanto previsto dal citato CCNL e che la sanzione per i fatti contestati in data 24.05.2022 è stata derubricata a rimprovero verbale, nel caso in esame non sussiste la recidiva.
In considerazione di quanto sopra si reputa che la prima condotta posta in essere dal lavoratore giustifichi la sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un giorno.
La sanzione va conseguentemente ridotta a un giorno di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione con obbligo in capo al datore di lavoro di pagare al resistente la retribuzione spettante a seguito della riduzione della sanzione oltre interessi legali e rivalutazione.
6 Le spese di lite vanno compensate stante la parziale soccombenza reciproca.
P.Q.M.
La Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria o diversa domanda, eccezione e deduzione, così decide:
- accerta la rilevanza disciplinare dei fatti relativi alla prima condotta contestata a da e riduce la sanzione a un giorno di sospensione dal Controparte_1 Parte_1 lavoro e dalla retribuzione, con obbligo in capo al datore di lavoro di pagare al resistente la retribuzione spettante a seguito della riduzione della sanzione oltre interessi legali e rivalutazione.
- compensa tra le parti le spese di lite.
Reggio Emilia 07/06/2025
LA GOP dott.ssa Barbara Pangrazzi
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico del lavoro nella persona della dott.ssa
Barbara Pangrazzi, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 968/2023 promossa da:
(C.F. IVA ), in persona del suo procuratore speciale dott. Parte_1 P.IVA_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Giovati, ed elettivamente Parte_2
domiciliato a Parma in via Mazzini n. 6
RICORRENTE contro
(C.F. , nato a Reggio Emilia, in [...] Controparte_1 C.F._1
11.02.1981, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanna Fava ed Erika Bertazzoni, ed elettivamente domiciliato a Reggio Emilia in via della Veza n. 3
RESISTENTE
In punto a: sanzione disciplinare conservativa
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.10.2023, la società ricorrente ha Parte_1
convenuto in giudizio il dipendente al fine di sentir accertare e Controparte_1
dichiarare la legittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per due giorni, applicata con lettera datata 28.09.2023, e per l'effetto, ha
1 rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale Ill.mo, rigettata ogni contraria istanza e premessa ogni pronuncia, anche incidentale, del caso e di legge, dato atto che nel presente ricorso è stata proposta una domanda il cui valore è indeterminabile, il contributo unificato dovuto e regolarmente versato ammonta ad euro 259,00. 1. NEL
MERITO, dichiarare legittima, sia formalmente, sia nel merito, la sanzione disciplinare prot. RG006709-2023-P, per contestazione prot. RG005563-2023-P del 5 settembre 2023, della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per due giorni, applicata dalla società ricorrente con sua lettera datata 28 settembre 2023. 2. IN SUBORDINE, nel denegato caso in cui la sanzione stessa fosse valutata come non proporzionata, ridurre la sanzione medesima a quella giudicata equa, in conformità all'art. 7 della legge n. 300 del 1970 e all'art. 2106 c.c.. 3. IN OGNI CASO, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre il 15% rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge. Sentenza esecutiva”.
Si è costituito in giudizio , che ha contestato la fondatezza del ricorso e Controparte_1
ne ha chiesto il rigetto, rassegnando le seguenti conclusioni: “a) Rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto;
b) Conseguentemente dichiarare nulla, annullabile, illegittima, ingiustificata, inefficace, come meglio ritenuto, la contestazione disciplinare datata 5.09.2023 e la successiva sanzione disciplinare datata 28.09.2023, per insussistenza del fatto contestato e/o di motivazioni concretanti giusta causa o giustificato motivo, anche ai sensi del CCNL vigente, GRADATAMENTE per sproporzione tra fatti contestati e sanzione inflitta, IN ULTERIORE SUBORDINE ridurre la sanzione medesima a quella giudicata equa, in conformità alle norme di legge e contrattuali;
IN OGNI CASO, con vittoria di spese competenze ed onorari di causa”.
La causa, istruita con la produzione di documenti e l'escussione dei testi, viene oggi decisa mediante sentenza con motivazione contestuale a seguito di deposito di note scritte.
Nel caso in esame al dipendente è stato in primo luogo contestato di avere “…nella giornata del 29/08/2023, alle ore 16 circa, a seguito di una chiamata pervenuta da un utente di , che lamentava la rottura della valvola a monte del contatore Gas, la Parte_3
Sala Telecontrollo e CCE Gas, nella persona del sig. , ha preso contratto con Persona_1
Lei come da procedura aziendale, per assegnarLe l'intervento. Lei rifiutava la chiamata senza addurre motivazioni ed indicava di contattare altro operatore, nonostante non sia tra i suoi compiti quello di organizzare l'attività dei colleghi del reparto di cui Lei fa parte, infatti
2 il sig. ha dovuto contattare l'IS , al fine di assegnare Persona_1 Tes_1
l'attività che Lei si è rifiutato di effettuare”.
Occorre, quindi, innanzitutto verificare se sussistano i fatti contestati.
Pacifiche sono le circostanze che il giorno 29.08.2023, verso le ore 16.00, CP_1
, in servizio di pronto intervento gas con zona di competenza est e con turno di
[...]
lavoro dalle ore 7.45 alle ore 16.45, sia stato contattato da un operatore del centro chiamate emergenza, per assegnargli l'intervento relativo a una segnalazione di un utente di , che lamentava problemi con la valvola del contatore del gas. Parte_3
, non contestando invero di aver ricevuto la telefonata dall'operatore Controparte_1
CCE nel pomeriggio del giorno 29.08.2023, ha asserito che quando ha Persona_1
ricevuto la chiamata si trovava impegnato in un sopralluogo tecnico programmato in centro città e che, dopo essersi accertato che non era urgente e che poteva effettuarsi entro le 24 ore successive, aveva chiesto all'operatore di metterla in coda e passarla al collega in turno pomeridiano e reperibile;
ciò anche in considerazione del tempo necessario per raggiungere il luogo dell'intervento e dell'approssimarsi del termine della sua giornata lavorativa.
Al riguardo va osservato che la Procedura Gestione delle chiamate alla Sala Telecontrollo e
Centro Chiamate Emergenza (CCE) al paragrafo 6.2 prevede espressamente che
““l'operatore che ha ricevuto la chiamata, attenendosi alle informazioni contenute nel programma OSFC (dispatcher) inoltra la richiesta di intervento al personale operativo, sia in orario di lavoro, sia in reperibilità, secondo le seguenti modalità: -in caso di richiesta di intervento, l'operatore attiva direttamente il personale della Funzione competente prestabilito;
- assegna l'attività in forma telematica (WFM) e telefonicamente (CCE.NET), trasmettendo le informazioni ricevute dal chiamante. In particolare:
a) IN ORARIO DI SERVIZIO: Assegna l'attività in forma telematica e telefonicamente, trasmettendo le informazioni ricevute dal chiamante al programmatore operativo o direttamente agli addetti in base a quanto indicato sugli applicativi WFM (OFSC), ove in uso,
o a specifiche indicazione dei servizi ove non in uso applicativi WFM.
b) IN ORARIO DI REPERIBILITA': Assegna l'attività in forma telematica e telefonicamente, trasmettendo le informazioni ricevute dal chiamante e avvisa tramite il cellulare il reperibile
3 competente per servizio, facendo riferimento a quanto indicato sugli applicativi WFM
(OFSC), e/o al Foglio Unico della Reperibilità.
Nel caso sia implementata la tecnologia mobile, le informazioni della chiamata vengono trasmesse per via informatica ai dispositivi in uso al personale delle funzioni. Si verifica comunque telefonicamente che la chiamata sia regolarmente arrivata”.
In merito alla procedura di gestione e assegnazione delle chiamate sono stati escussi pure i testi , assistente tecnico da aprile 2023, e , responsabile Testimone_2 Testimone_3
manutenzione reti gas, i quali hanno concordemente confermato che l'operatore del CCE, che riceve la chiamata, consulta i dati in suo possesso risultanti dal sistema operativo
WFM per individuare chi è in servizio di pronto intervento quel giorno per la zona dalla quale perviene la segnalazione;
che poi l'operatore del CCE decide, fra le varie chiamate pervenute, la priorità e a chi assegnare la chiamata e che l'operativo di pronto intervento non è autorizzato a decidere l'urgenza e la priorità ed è tenuto ad accettare la chiamata.
In particolare ha specificato che ”La procedura prevede che l'operativo può Tes_1
solo dire che non ce la fa a gestire la nuova chiamata perché sta gestendo un'altra chiamata;
in tale caso l'operativo deve comunque prendere anche la nuova chiamata e avvisare gli assistenti tecnici e solo questi ultimi possono esonerarlo dal gestire la nuova chiamata, altrimenti l'operativo deve gestire entrambe le chiamate”. Dello stesso tenore anche il chiarimento reso dal teste , che ha affermato: “L'operativo in nessun Testimone_3 caso può decidere di gestire la chiamata entro il proprio turno che scade il giorno successivo in quanto deve accettare comunque la chiamata e, se ha difficoltà, deve rivolgersi al proprio referente tecnico “.
I predetti due testi hanno inoltre confermato che l'intervento a è stato poi Parte_3 evaso quello stesso pomeriggio da un altro operativo in servizio di pronto CP_2 intervento.
Riguardo ai testi , operaio che lavora alla gestione impianti gas, e Testimone_4 Tes_5
funzionario sindacale della , sentiti in merito a quanto successo nel
[...] CP_3 pomeriggio del 29.08.2023, hanno entrambi dichiarato di essere a conoscenza delle circostanze perché gli sono state riferite da . CP_1
4 Secondo consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, la rilevanza delle testimonianze "de relato ex parte", cioè quelle di coloro che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati da una delle parti in causa e a questa favorevole, è sostanzialmente nulla in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento (ex multis Cass. n. 34426/2021).
Dall'istruttoria espletata è emerso dunque che, a prescindere dal fatto che l'intervento fosse non normato, il resistente doveva in ogni caso accettare la chiamata dell'operatore
CCE e, in caso di difficoltà, relazionarsi con l'assistente tecnico in turno, cui spetta la competenza a gestire le chiamate.
È evidente che la procedura volta a regolare il corretto funzionamento del Centro
Chiamate Emergenze, ovvero del Pronto Intervento, debba essere osservata scrupolosamente per consentire un'efficace e tempestiva soluzione dei problemi. Come correttamente osservato da parte ricorrente, le problematiche legate all'erogazione del gas, anche quando classificate non urgenti dall'operatore del Centralino sulla base delle informazioni che ha acquisito parlando al telefono con l'utente, possono determinare situazioni di pericolo.
, quando ha ricevuto la chiamata, era in turno di lavoro e non Controparte_1
competeva a lui entrare in merito all'assegnazione degli interventi.
La mancata accettazione ad eseguire la prestazione, oltre ad essere suffragata dalla deposizione testimoniale di (“l'operatore del CCE, che ora non ricordo chi Tes_1 fosse, mi ha contattato per gestire la chiamata e mi ha comunicato che non CP_1 interveniva senza specificare altro”), trova riscontro nei fatti, essendo stato l'intervento successivamente assegnato ed evaso da un altro collega addetto al servizio di pronto intervento, CP_2
Ne consegue che la prima condotta contestata risulta provata e che riveste rilevanza disciplinare.
Nulla è emerso, invece, nell'odierna sede giudiziaria riguardo alla seconda condotta contestata, e cioè che il lavoratore “dalle ore 16.10 alle ore 16.45 (orario termine del lavoro) si sia intrattenuto senza giustificato motivo e del tutto inoperoso presso l'ufficio di reparto”.
5 Tale condotta non risulta pertanto provata, non avendo il datore di lavoro assolto al riguardo l'onere probatorio su di lui gravante.
In merito, poi, alla segnalazione contenuta nella lettera di contestazione relativa al
“comportamento da Lei tenuto in modo similare a quanto sopra descritto il giorno
10/07/2023, dando ciò seguito ad una mail di monito da parte del Suo responsabile, sig.
(da Lei ricevuto il giorno 11/07/2023)” si rileva che la ricostruzione Testimone_3
dell'accaduto risulta incerta all'esito dell'istruttoria. Peraltro il detto episodio non è stato all'epoca oggetto di contestazione disciplinare da parte della società ricorrente.
Da ultimo, con riguardo alla contestazione della “recidiva di un siffatto comportamento come da nostra contestazione del 24/05/2022 RT009101 – 2022 – P”, si osserva che, a seguito del procedimento avanti al Collegio di conciliazione ed arbitrato attivato dal lavoratore, la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per due giorni è stata derubricata a rimprovero verbale in quanto l'unico comportamento che era stato ritenuto censurabile era stata la polemica inopportuna e inammissibile sollevata dal . CP_1
Ebbene, l'art. 21 CCNL Gas Acqua relativo al provvedimento disciplinare della sospensione prevede la recidiva in qualunque delle mancanze contemplate al punto 2 (multa non superiore a 4 ore di retribuzione) e la reiterata recidiva in qualunque delle mancanze contemplate al punto 1 (rimprovero verbale o scritto) e/o 2.
Tenuto conto di quanto previsto dal citato CCNL e che la sanzione per i fatti contestati in data 24.05.2022 è stata derubricata a rimprovero verbale, nel caso in esame non sussiste la recidiva.
In considerazione di quanto sopra si reputa che la prima condotta posta in essere dal lavoratore giustifichi la sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un giorno.
La sanzione va conseguentemente ridotta a un giorno di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione con obbligo in capo al datore di lavoro di pagare al resistente la retribuzione spettante a seguito della riduzione della sanzione oltre interessi legali e rivalutazione.
6 Le spese di lite vanno compensate stante la parziale soccombenza reciproca.
P.Q.M.
La Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria o diversa domanda, eccezione e deduzione, così decide:
- accerta la rilevanza disciplinare dei fatti relativi alla prima condotta contestata a da e riduce la sanzione a un giorno di sospensione dal Controparte_1 Parte_1 lavoro e dalla retribuzione, con obbligo in capo al datore di lavoro di pagare al resistente la retribuzione spettante a seguito della riduzione della sanzione oltre interessi legali e rivalutazione.
- compensa tra le parti le spese di lite.
Reggio Emilia 07/06/2025
LA GOP dott.ssa Barbara Pangrazzi
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