CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 214/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
17/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MOLLACE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1526/2025 depositato il 04/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sant'Ilario Dello Ionio
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094202490130914 63000 BONIFICA 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094202490130914 63000 BONIFICA 2014 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094202490130914 63000 BONIFICA 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094202490130914 63000 BONIFICA 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094202490130914 63000 IMU 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094202490130914 63000 I.C.I. 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094202490130914 63000 I.C.I. 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094202490130914 63000 I.C.I. 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7646/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso impugnando
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094202490130914 63000 BONIFICA 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094202490130914 63000 BONIFICA 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094202490130914 63000 BONIFICA 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094202490130914 63000 BONIFICA 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094202490130914 63000 IMU 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094202490130914 63000 I.C.I. 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094202490130914 63000 I.C.I. 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094202490130914 63000 I.C.I. 2008
Si sono costituiti il Comune di Associazione_1 dello Ionio e l'Agenzia Riscossione, chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Va precisato, innanzitutto che il ricorso ha ad oggetto l'intimazione di Pagamento n.094 2024 901 3091463/000 notificata in data 11.12.2024 relativamente alle cartelle di pagamento n. : 1- 094 2014
0024203236.000 notificata il 23.01.2015 relativa a IMU 2005 2 - 094 2015 0013725957.000 notificata il 21.12.2015 relativa a IMU 2006 3-094 2016 0020946780.000 notificata il 05.10.2016 relativa a Quota CONSORZIO BON.2013 4-094 2017 0007045283.000 notificata il 04.07.2017 relativa a Quota CONSORZIO BON.2014-16 5- 094 2022 0016517850.000 notificata il 16.03.2023 relativa a IMU 2014.
La ricorrente ha sostenuto di non aver ricevuto notifica delle cartelle.
Ebbene, ADER ha documentato di aver effettuato notifiche regolari, come segue (testuale):
- la cartella n. 094 2014 0024203236.000 notificata il 23.01.2015 è stata notificata ai sensi dell'art. 139 e
140 cpc per il destinatario assente;
depositata presso la casa comunale di Bianco, dato avviso non ritirato e rimessa al mittente per compiuta giacenza;
- la cartella n. 0 9 4 2015 0013725957.000 notificata il 21.12.2015 è stata notificata ai sensi dell'art. 139 e 140 cpc per il destinatario assente;
depositata presso la casa comunale di Bianco, dato avviso non ritirato e rimessa al mittente per compiuta giacenza;
- la cartella n. 09420160020946780.000 è stata notificata il 05.10.2016 a mani del destinatario che si è rifiutata di firmare per ricevuta;
- la cartella n. 094 2017 0007045283.000 notificata il 04 . 07.2017 a mani del destinatario che firma per ricevuta;
- la cartelle n. 09420220016517850.000 notificata il 21 .12.2015 è stata notificata ai sensi dell'art. 139 e 140 cpc per il destinatario assente;
depositata presso la casa comunale di Bianco, dato avviso non ritirato e rimesso al mittente per compiuta giacenza;
In ordine alla produzione documentale di ADER, la ricorrente nulla ha eccepito.
Del tutto evidente che qualsivoglia eccezione in ordine alla regolarità della notifica delle cartelle, rende il ricorso stesso inammissibile.
La deduzione, originaria, della quale occorre adesso occuparsi, è relativa alla prescrizione.
Alla stregua di quanto evidenziato (consolidamento del credito nella date di regolare notifica delle cartelle) deve pacificamente dedursi che la prescizione non si è concretizzata, tenendo conto oltretutto della sospensione dei termini prevista dalla normativa emergenziale COVID 19.
Solo per completezza di trattazione si evidenzia che il Comune di Associazione_1 sullo Ionio, con memoria in atti, ha così argomentato quanto alla regolarità delle notifiche ed alla insussistenza della prescrizione:
notifiche con firma di consegna negli anni 2005 e 2006; notifica con CAD ritirata nel 2013; doppia procedura CAD/AR nel 2019, correttamente perfezionata. L'insieme degli atti dimostra una regolare e ininterrotta attività notificatoria, incompatibile con la tesi della “mancata notifica”. Sulla prescrizione: la censura è infondata La ricorrente sostiene che dal 2010–2011 non sarebbero intervenuti atti interruttivi della prescrizione. L'assunto è integralmente smentito dalla documentazione agli atti. Risultano, infatti, regolarmente notificati i seguenti atti interruttivi: 2011 – Avviso di accertamento ICI 2005 (notifica a mezzo A.R.); 2011 – Avviso di accertamento ICI 2006 (notifica a mezzo A.R.); 2013 – Avviso di accertamento ICI 2008 (notifica a mezzo CAD con avvenuto ritiro); 2019 – Avviso di accertamento IMU 2014 (procedura CAD/AR). Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale: ogni avviso di accertamento validamente notificato interrompe il termine di prescrizione;
il nuovo termine decorre dalla singola notifica, essendosi il procedimento perfezionato secondo la disciplina della L. 890/1982; ai termini di prescrizione va sommato il periodo di sospensione dovuto all'emergenza COVID-19, che ha inciso sul computo dei termini sostanziali e processuali. Alla luce di ciò, nessuna prescrizione può dirsi maturata. Per completezza, si precisa inoltre che successivamente gli atti sono stati trasmessi all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, la quale ha proseguito l'attività di riscossione nei termini di legge, senza soluzione di continuità. Tale circostanza conferma ulteriormente l'assenza di qualsivoglia inerzia idonea a determinare l'estinzione del credito.
Quanto appena testualmente riportato è meritevole di attenzione e considerazione positiva, trattandosi di deuzione fondate su prova documentale.
Un ultimo punto concerne la asserzione della ricorrente di aver effettuato il pagamento dell'IMU 2014 in data
19 novembre 2014.
Il Comune di Associazione_1 sullo Ionio ha rilevato che in data 19 novembre 2018 la ricorrente aveva effettuato un versamento pari a € 213,00, inferiore rispetto a quanto dovuto, residuando un debito per differenza d'imposta di € 54,00, interessi € 4,03, sanzioni € 80,10 e spese € 5,88, per un totale ancora dovuto di € 144,00 Non essendo intervenuto un pagamento integrale, l'obbligazione non si è estinta. Di conseguenza, l'iscrizione a ruolo e la successiva intimazione risultano pienamente legittime.
Conclusivamente, dunque, il ricorso va dichiarato inammissibile per consolidamento del credito già in epoca antecedente all'atto di intimazione, non impugnato per vizi propri.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, Sezione I, definitivamente pronunziando, dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle competenze e spese di lite, liquidate in € 400,00 oltre oneri accessori, se dovuti.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
17/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MOLLACE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1526/2025 depositato il 04/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sant'Ilario Dello Ionio
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094202490130914 63000 BONIFICA 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094202490130914 63000 BONIFICA 2014 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094202490130914 63000 BONIFICA 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094202490130914 63000 BONIFICA 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094202490130914 63000 IMU 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094202490130914 63000 I.C.I. 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094202490130914 63000 I.C.I. 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094202490130914 63000 I.C.I. 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7646/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso impugnando
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094202490130914 63000 BONIFICA 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094202490130914 63000 BONIFICA 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094202490130914 63000 BONIFICA 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094202490130914 63000 BONIFICA 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094202490130914 63000 IMU 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094202490130914 63000 I.C.I. 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094202490130914 63000 I.C.I. 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094202490130914 63000 I.C.I. 2008
Si sono costituiti il Comune di Associazione_1 dello Ionio e l'Agenzia Riscossione, chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Va precisato, innanzitutto che il ricorso ha ad oggetto l'intimazione di Pagamento n.094 2024 901 3091463/000 notificata in data 11.12.2024 relativamente alle cartelle di pagamento n. : 1- 094 2014
0024203236.000 notificata il 23.01.2015 relativa a IMU 2005 2 - 094 2015 0013725957.000 notificata il 21.12.2015 relativa a IMU 2006 3-094 2016 0020946780.000 notificata il 05.10.2016 relativa a Quota CONSORZIO BON.2013 4-094 2017 0007045283.000 notificata il 04.07.2017 relativa a Quota CONSORZIO BON.2014-16 5- 094 2022 0016517850.000 notificata il 16.03.2023 relativa a IMU 2014.
La ricorrente ha sostenuto di non aver ricevuto notifica delle cartelle.
Ebbene, ADER ha documentato di aver effettuato notifiche regolari, come segue (testuale):
- la cartella n. 094 2014 0024203236.000 notificata il 23.01.2015 è stata notificata ai sensi dell'art. 139 e
140 cpc per il destinatario assente;
depositata presso la casa comunale di Bianco, dato avviso non ritirato e rimessa al mittente per compiuta giacenza;
- la cartella n. 0 9 4 2015 0013725957.000 notificata il 21.12.2015 è stata notificata ai sensi dell'art. 139 e 140 cpc per il destinatario assente;
depositata presso la casa comunale di Bianco, dato avviso non ritirato e rimessa al mittente per compiuta giacenza;
- la cartella n. 09420160020946780.000 è stata notificata il 05.10.2016 a mani del destinatario che si è rifiutata di firmare per ricevuta;
- la cartella n. 094 2017 0007045283.000 notificata il 04 . 07.2017 a mani del destinatario che firma per ricevuta;
- la cartelle n. 09420220016517850.000 notificata il 21 .12.2015 è stata notificata ai sensi dell'art. 139 e 140 cpc per il destinatario assente;
depositata presso la casa comunale di Bianco, dato avviso non ritirato e rimesso al mittente per compiuta giacenza;
In ordine alla produzione documentale di ADER, la ricorrente nulla ha eccepito.
Del tutto evidente che qualsivoglia eccezione in ordine alla regolarità della notifica delle cartelle, rende il ricorso stesso inammissibile.
La deduzione, originaria, della quale occorre adesso occuparsi, è relativa alla prescrizione.
Alla stregua di quanto evidenziato (consolidamento del credito nella date di regolare notifica delle cartelle) deve pacificamente dedursi che la prescizione non si è concretizzata, tenendo conto oltretutto della sospensione dei termini prevista dalla normativa emergenziale COVID 19.
Solo per completezza di trattazione si evidenzia che il Comune di Associazione_1 sullo Ionio, con memoria in atti, ha così argomentato quanto alla regolarità delle notifiche ed alla insussistenza della prescrizione:
notifiche con firma di consegna negli anni 2005 e 2006; notifica con CAD ritirata nel 2013; doppia procedura CAD/AR nel 2019, correttamente perfezionata. L'insieme degli atti dimostra una regolare e ininterrotta attività notificatoria, incompatibile con la tesi della “mancata notifica”. Sulla prescrizione: la censura è infondata La ricorrente sostiene che dal 2010–2011 non sarebbero intervenuti atti interruttivi della prescrizione. L'assunto è integralmente smentito dalla documentazione agli atti. Risultano, infatti, regolarmente notificati i seguenti atti interruttivi: 2011 – Avviso di accertamento ICI 2005 (notifica a mezzo A.R.); 2011 – Avviso di accertamento ICI 2006 (notifica a mezzo A.R.); 2013 – Avviso di accertamento ICI 2008 (notifica a mezzo CAD con avvenuto ritiro); 2019 – Avviso di accertamento IMU 2014 (procedura CAD/AR). Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale: ogni avviso di accertamento validamente notificato interrompe il termine di prescrizione;
il nuovo termine decorre dalla singola notifica, essendosi il procedimento perfezionato secondo la disciplina della L. 890/1982; ai termini di prescrizione va sommato il periodo di sospensione dovuto all'emergenza COVID-19, che ha inciso sul computo dei termini sostanziali e processuali. Alla luce di ciò, nessuna prescrizione può dirsi maturata. Per completezza, si precisa inoltre che successivamente gli atti sono stati trasmessi all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, la quale ha proseguito l'attività di riscossione nei termini di legge, senza soluzione di continuità. Tale circostanza conferma ulteriormente l'assenza di qualsivoglia inerzia idonea a determinare l'estinzione del credito.
Quanto appena testualmente riportato è meritevole di attenzione e considerazione positiva, trattandosi di deuzione fondate su prova documentale.
Un ultimo punto concerne la asserzione della ricorrente di aver effettuato il pagamento dell'IMU 2014 in data
19 novembre 2014.
Il Comune di Associazione_1 sullo Ionio ha rilevato che in data 19 novembre 2018 la ricorrente aveva effettuato un versamento pari a € 213,00, inferiore rispetto a quanto dovuto, residuando un debito per differenza d'imposta di € 54,00, interessi € 4,03, sanzioni € 80,10 e spese € 5,88, per un totale ancora dovuto di € 144,00 Non essendo intervenuto un pagamento integrale, l'obbligazione non si è estinta. Di conseguenza, l'iscrizione a ruolo e la successiva intimazione risultano pienamente legittime.
Conclusivamente, dunque, il ricorso va dichiarato inammissibile per consolidamento del credito già in epoca antecedente all'atto di intimazione, non impugnato per vizi propri.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, Sezione I, definitivamente pronunziando, dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle competenze e spese di lite, liquidate in € 400,00 oltre oneri accessori, se dovuti.