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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/10/2025, n. 3672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3672 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BARI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 9 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza nelle forme della trattazione scritta nella causa per controversia di lavoro iscritta al n. 11534/2024 del R.G. promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. da avv. Antonio Pulice
-Ricorrente-
Contro
Controparte_1 contumace
-Resistente-
Fatto e diritto
Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonee a definire il giudizio, in applicazione del principio c.d. della "ragione più liquida".
Parte ricorrente rappresenta di avere lavorato alle dipendenze della società convenuta dal 05.08.2021 al 31.07.2022 in virtù di contratti a termine, reiteratamente prorogati e con qualifica di ausiliario inquadrato nella categoria A del CCNL AIOP non medici.
Argomenta che, a seguito di avviso pubblico del 10.03.2023 (doc. 4), la indiceva selezione pubblica, per titoli Controparte_2
e prove d'esame, finalizzata alla formazione di una graduatoria di candidati idonei all'assunzione a tempo determinato, part time e full time, per il
1 primo anno, con possibilità di assunzione a tempo indeterminato dopo il primo anno, di personale di categoria A, posizione A, del CCNL AIOP non medici, in profilo professionale di Pulitore/Ausiliario.
Lamenta che nonostante l'avvenuto superamento della prova orale ed il conseguente diritto ad essere utilmente inserita nella graduatoria finale, la stessa non figurava presente nella graduatoria finale degli idonei all'assunzione, pubblicata in data 12.02.2024 (doc. 19).
Con istanza del 14 febbraio 2024 formulava richiesta di accesso agli atti ai sensi della l. 241/90, chiedendo di conoscere i motivi per cui non risultasse presente nella graduatoria definitiva degli idonei all'assunzione
(doc.22).
Con nota pec del 21.02.24 la società resistente comunicava le ragioni dell'esclusione della ricorrente dalla graduatoria finale degli idonei, nei seguenti termini:
“in relazione alla sua istanza di accesso agli atti si comunica che, secondo quanto disposto negli articoli 2 e 3 dell'Avviso, la sua domanda è risultata mancante dei requisiti richiesti”.
Pertanto, la ricorrente chiede:
“1) Accertare e dichiarare l'illegittima esclusione della ricorrente dalla graduatoria degli idonei all'assunzione, pubblicata in data 12.02.24, per i motivi sub I), II), III) e IV);
2) conseguentemente, ordinare alla Controparte_1 di rettificare la predetta graduatoria degli idonei, inserendo il nominativo della ricorrente secondo l'ordine dei punteggi, con ogni conseguenza di legge in tema di assunzione”.
2 Nonostante la ritualità della notifica dell'atto introduttivo, non si costituiva. Controparte_1
Parte attrice ha sostenuto che, pur ammettendo l'operatività del regime pubblicistico, la sussistenza di condanne penali a suo carico non poteva essere considerata ostativa alla sua assunzione;
inoltre, ha evidenziato che altri dipendenti, pur attinti da condanne penali definitive, sono stati ammessi nella graduatoria, e che comunque la società resistente era a conoscenza dei suoi precedenti penali già da tempo, e ciononostante gli ha consentito di lavorare mediante contratti a termine.
Sulla questione si richiamano alcune considerazioni svolte da questo
Tribunale del Lavoro (cfr. sentenza n. 1980/2020 pubbl. il 06/07/2020).
“Ebbene, in linea generale, è bensì vero che la condanna penale non è di per sé preclusiva della costituzione del rapporto di pubblico impiego;
e ciò non solo perché con la legge 29 ottobre 1984, n. 732, è venuto meno tra le condizioni per l'accesso al pubblico impiego il requisito della buona OT (che poteva ritenersi escluso dalla condanna penale), ma soprattutto per la considerazione che, in conseguenza della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 971/1988, la sentenza penale di condanna, come non può determinare la automatica destituzione di diritto ex art. 85 T.U.
(richiedendosi a tal fine l'apertura del procedimento disciplinare), così non può considerarsi ostativa alla instaurazione del rapporto d'impiego.
Senonché, come ha più volte ribadito la giurisprudenza amministrativa, la condanna penale può certamente essere causa di esclusione dalla procedura concorsuale ove a essa si accompagni una autonoma e specifica valutazione dell'Amministrazione sulla gravità dei reati commessi (cfr. in tal senso
27 dicembre 2000, n. 6883; 20 gennaio 2006, n. 130; sez. III, CP_3 sent. n. 4812 del 26/08/2011).
L'ente pubblico è dunque tenuto a considerare il particolare disvalore dei reati per i quali il candidato/aspirante alla stabilizzazione è stato
3 condannato, dando conto di come tali addebiti siano incompatibili con le funzioni da assegnare.
Si tratta di una ponderazione di elementi e circostanze che non è certamente inibita alla P.A., ma è anzi doverosa, in vista della costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato”.
Nel caso di specie, è pacifico, oltre che risultante dalla documentazione versata in atti, che la ricorrente ha riportato in sede penale una condanna irrevocabile per fatti commessi nell'anno 2008 (doc.18).
Tuttavia, si ritiene che, a fronte di tali precedenti penali, la società resistente con nota pec del 21.02.24, non ha adeguatamente valutato il pregiudizio derivante dall'eventuale inserimento nella graduatoria idonei della ricorrente.
La genericità con cui la ha Controparte_1 ritenuto la domanda della ricorrente mancante dei requisiti richiesti nell'avviso, è di certo contraria ai principi di correttezza e buona fede nonché del principio di trasparenza di cui all'art. 35 del D.lgs 165/2001.
Pertanto, ritenuta illegittima l'esclusione dalla graduatoria, la ricorrente dovrà essere inserita nella graduatoria degli idonei prevista dall'avviso pubblico del 10.03.2023 (doc. 4), con ogni conseguenza di legge.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
pronunciando definitivamente sul ricorso proposto da Parte_1 nel proc. n. 11534/2024 nei confronti di Controparte_1
ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
[...]
4 - in accoglimento del ricorso, accertata l'illegittimità del provvedimento di esclusione dalla graduatoria, dichiara il diritto della ricorrente ad essere inserita nella graduatoria degli idonei prevista dall'avviso pubblico del 10.03.2023 indetto dalla società resistente;
- condanna al pagamento delle Controparte_1 spese processuali sostenute da parte ricorrente che liquida in complessivi
€ 2.800, oltre rimborso per spese forfettarie nella misura del 15%, i.v.a.
e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Bari, 9 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile
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TRIBUNALE DI BARI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 9 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza nelle forme della trattazione scritta nella causa per controversia di lavoro iscritta al n. 11534/2024 del R.G. promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. da avv. Antonio Pulice
-Ricorrente-
Contro
Controparte_1 contumace
-Resistente-
Fatto e diritto
Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonee a definire il giudizio, in applicazione del principio c.d. della "ragione più liquida".
Parte ricorrente rappresenta di avere lavorato alle dipendenze della società convenuta dal 05.08.2021 al 31.07.2022 in virtù di contratti a termine, reiteratamente prorogati e con qualifica di ausiliario inquadrato nella categoria A del CCNL AIOP non medici.
Argomenta che, a seguito di avviso pubblico del 10.03.2023 (doc. 4), la indiceva selezione pubblica, per titoli Controparte_2
e prove d'esame, finalizzata alla formazione di una graduatoria di candidati idonei all'assunzione a tempo determinato, part time e full time, per il
1 primo anno, con possibilità di assunzione a tempo indeterminato dopo il primo anno, di personale di categoria A, posizione A, del CCNL AIOP non medici, in profilo professionale di Pulitore/Ausiliario.
Lamenta che nonostante l'avvenuto superamento della prova orale ed il conseguente diritto ad essere utilmente inserita nella graduatoria finale, la stessa non figurava presente nella graduatoria finale degli idonei all'assunzione, pubblicata in data 12.02.2024 (doc. 19).
Con istanza del 14 febbraio 2024 formulava richiesta di accesso agli atti ai sensi della l. 241/90, chiedendo di conoscere i motivi per cui non risultasse presente nella graduatoria definitiva degli idonei all'assunzione
(doc.22).
Con nota pec del 21.02.24 la società resistente comunicava le ragioni dell'esclusione della ricorrente dalla graduatoria finale degli idonei, nei seguenti termini:
“in relazione alla sua istanza di accesso agli atti si comunica che, secondo quanto disposto negli articoli 2 e 3 dell'Avviso, la sua domanda è risultata mancante dei requisiti richiesti”.
Pertanto, la ricorrente chiede:
“1) Accertare e dichiarare l'illegittima esclusione della ricorrente dalla graduatoria degli idonei all'assunzione, pubblicata in data 12.02.24, per i motivi sub I), II), III) e IV);
2) conseguentemente, ordinare alla Controparte_1 di rettificare la predetta graduatoria degli idonei, inserendo il nominativo della ricorrente secondo l'ordine dei punteggi, con ogni conseguenza di legge in tema di assunzione”.
2 Nonostante la ritualità della notifica dell'atto introduttivo, non si costituiva. Controparte_1
Parte attrice ha sostenuto che, pur ammettendo l'operatività del regime pubblicistico, la sussistenza di condanne penali a suo carico non poteva essere considerata ostativa alla sua assunzione;
inoltre, ha evidenziato che altri dipendenti, pur attinti da condanne penali definitive, sono stati ammessi nella graduatoria, e che comunque la società resistente era a conoscenza dei suoi precedenti penali già da tempo, e ciononostante gli ha consentito di lavorare mediante contratti a termine.
Sulla questione si richiamano alcune considerazioni svolte da questo
Tribunale del Lavoro (cfr. sentenza n. 1980/2020 pubbl. il 06/07/2020).
“Ebbene, in linea generale, è bensì vero che la condanna penale non è di per sé preclusiva della costituzione del rapporto di pubblico impiego;
e ciò non solo perché con la legge 29 ottobre 1984, n. 732, è venuto meno tra le condizioni per l'accesso al pubblico impiego il requisito della buona OT (che poteva ritenersi escluso dalla condanna penale), ma soprattutto per la considerazione che, in conseguenza della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 971/1988, la sentenza penale di condanna, come non può determinare la automatica destituzione di diritto ex art. 85 T.U.
(richiedendosi a tal fine l'apertura del procedimento disciplinare), così non può considerarsi ostativa alla instaurazione del rapporto d'impiego.
Senonché, come ha più volte ribadito la giurisprudenza amministrativa, la condanna penale può certamente essere causa di esclusione dalla procedura concorsuale ove a essa si accompagni una autonoma e specifica valutazione dell'Amministrazione sulla gravità dei reati commessi (cfr. in tal senso
27 dicembre 2000, n. 6883; 20 gennaio 2006, n. 130; sez. III, CP_3 sent. n. 4812 del 26/08/2011).
L'ente pubblico è dunque tenuto a considerare il particolare disvalore dei reati per i quali il candidato/aspirante alla stabilizzazione è stato
3 condannato, dando conto di come tali addebiti siano incompatibili con le funzioni da assegnare.
Si tratta di una ponderazione di elementi e circostanze che non è certamente inibita alla P.A., ma è anzi doverosa, in vista della costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato”.
Nel caso di specie, è pacifico, oltre che risultante dalla documentazione versata in atti, che la ricorrente ha riportato in sede penale una condanna irrevocabile per fatti commessi nell'anno 2008 (doc.18).
Tuttavia, si ritiene che, a fronte di tali precedenti penali, la società resistente con nota pec del 21.02.24, non ha adeguatamente valutato il pregiudizio derivante dall'eventuale inserimento nella graduatoria idonei della ricorrente.
La genericità con cui la ha Controparte_1 ritenuto la domanda della ricorrente mancante dei requisiti richiesti nell'avviso, è di certo contraria ai principi di correttezza e buona fede nonché del principio di trasparenza di cui all'art. 35 del D.lgs 165/2001.
Pertanto, ritenuta illegittima l'esclusione dalla graduatoria, la ricorrente dovrà essere inserita nella graduatoria degli idonei prevista dall'avviso pubblico del 10.03.2023 (doc. 4), con ogni conseguenza di legge.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
pronunciando definitivamente sul ricorso proposto da Parte_1 nel proc. n. 11534/2024 nei confronti di Controparte_1
ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
[...]
4 - in accoglimento del ricorso, accertata l'illegittimità del provvedimento di esclusione dalla graduatoria, dichiara il diritto della ricorrente ad essere inserita nella graduatoria degli idonei prevista dall'avviso pubblico del 10.03.2023 indetto dalla società resistente;
- condanna al pagamento delle Controparte_1 spese processuali sostenute da parte ricorrente che liquida in complessivi
€ 2.800, oltre rimborso per spese forfettarie nella misura del 15%, i.v.a.
e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Bari, 9 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
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