TRIB
Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 17/07/2025, n. 1403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1403 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Vibo Valentia in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa Tiziana Di
Mauro in data 17/07/2025 ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare del giudizio ex art.127terc.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n.214/2017R.g.
Tra
n.06/01/1975 (c.f. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'avv.to dagli avv.ti Gaetano Servello e Miriam Servello
RICORRENTE
E
n p.l.r.p.t. ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'avv.to Mario Laudonio
RESISTENTE
OGGETTO: Licenziamento individuale per giusta causa
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso iscritto in data 31/01/2017, l'epigrafata parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale, rassegnando le conclusioni di cui all'atto introduttivo del giudizio.
Parte resistente, costituitasi in giudizio, ha rassegnato le conclusioni di cui alla memoria difensiva.
La controversia oggetto del presente giudizio è stata trattata nel corso delle udienze tenutesi dal 04.07.2015 al 05.06.2020, celebrate dai magistrati di volta in volta assegnatari del giudizio.
Il Giudice scrivente – immesso nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali presso l'intestato Tribunale in data 18.11.2020 – ha trattato la controversia in oggetto alle udienze del 14.11.2023, 17.04.2024, 18.09.2024, 14.05.2025, e all'udienza del 02 luglio 2025 frattanto sostituita dal deposito di note scritte 1 ex art.127terc.p.c.; all'esito della trattazione cartolare, il Giudicante, preso atto della rituale comunicazione alle parti del decreto reso ex art.127terc.p.c., preso atto del deposito di note scritte entro il termine assegnato con il predetto decreto, lette le note scritte d'udienza, ritenuta la controversia decidibile allo stato degli atti ha adottato la sentenza con contestuale motivazione, di cui dispone la comunicazione alle parti, nei termini di seguito precisati.
Parte ricorrente invoca, in ordine alla prospettazione dell'intervenuto mutamento di mansioni nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, la violazione degli artt.2087 e 2103c.c.
Nel caso di specie, dunque, è necessario che il lavoratore alleghi la tipologia del danno lamentato (patrimoniale, non patrimoniale) e indichi gli elementi e le modalità in fatto attraverso le quali possa emergere la prova del danno e d il nesso di causalità con il fatto/inadempimento datoriale , mentre spetta al datore di lavoro provare di aver adottato tutti gli accorgimenti perché il danno non si verificasse, attesa la natura contrattuale della responsabilità civile configurabile a fronte della violazione degli obblighi promananti dall'art.2087c.c..
Sul punto, si rileva in via specifica che, i l prestatore di lavoro che chieda la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno (anche nella sua eventuale componente di danno alla vita di relazione e di cosiddetto danno biologico) subito a causa della lesione del proprio diritto di eseguire la prestazione lavorativa in base alla qualifica professionale rivestita, deve fornire la prova dell'esistenza di tale danno e del nesso di causalità con l'inadempimento, prova che costitui sce presupposto indispensabile anche per procedere ad una valutazione equitativa.
L'onere di puntuale allegazione e prova non è stato assolto nella fattispecie oggetto del presente giudizio, ove le voci di danno enunciate ai fini della pretesa risarcitoria sono poste in collegamento con la condotta datoriale solo dal punto di vista cronologico e non già sotto il profilo causale prospettando, parte ricorrente un danno rinvenibile in re ipsa.
Tale prospettazione non può trovare accoglimento atteso che il danno lamentato non può porsi quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria di
Pag. 2 di 5 inadempimento, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore di fornire la prova in base alla regola generale di cui all'art. 2697 c.c. (C. 10361/2004;
C.8904/2003; C. 2561/1999). Al riguardo, le Sezioni Unite della Suprema
Corte - esprimendo orientamento cui si il Giudice scrivente presta adesione – hanno stabilito che in ipotesi di dequalificazione il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale, non essendo possibile prescindere dalla specifica allegazione nel ricorso introduttivo circa la natura e le caratteristiche del pregiudizio. Pertanto il lavoratore che chiede di essere risarcito per aver subito un demansionamento o una dequalificazione, deve allegare e provare di aver subito realmente le conseguenze pregiudizievoli denunciate, ad esempio, deducendo l'esercizio di un'attività soggetta a continua evoluzione e caratterizzata da vantaggi connessi all'esperienza professionale destinati a venir meno in conseguenza del loro mancato esercizio per un apprezzabile periodo di tempo, o provando in concreto le aspettative conseguibili in caso di regolare svolgimento del rapporto (C., S.U., 6572/2006).
Sempre in tema di risarcimento del danno da demansionamento e onere probatorio, in tema di violazione dell'art. 2103, è venuto assumendo una propria connotazione, in aggiunta al danno alla professionalità, normalmente risarcito attraverso una valutazione equitativa parametrata sui valori della retribuzione (C. 9228/2001) e sulla durata della dequalificazione, nonché sulle altre circostanze del caso concreto ( C. 330/2018; C. 9129/2004; C.
13580/2001), il danno biologico che, sino a qualche tempo addietro, non era stato mai individuato tra le voci risarcibili al lavoratore leso da una condotta datoriale contra legem (C. 11045/2004). In proposito, le citate Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno ribadito che il danno non patrimoniale include in sé tanto il danno biologico quanto il danno morale, quanto, ancora, il danno esistenziale (C., S.U., 6572/2006).
Nel caso di specie non sono stati allegati e provati i requisiti applicativi dell'invocata normativa. in ordine alla domanda avente ad oggetto l'impugnativa di licenziamento, la stessa è inammissibile per carenza di allegazioni e, dunque, non esaminabile
Pag. 3 di 5 nel merito.
In via ulteriore, la questione inerente alla qualificazione giuridica da attribuire all'intervenuta cessazione del rapporto lavorativo tra le parti deve prendere le mosse dal dato per cui dal punto di vista strutturale il licenziamento è atto unilaterale con cui il datore di lavoro dichiara al lavoratore la volontà di estinguere il rapporto di lavoro, esercitando il potere di recesso;
pertanto - come affermato dalla S.C., con statuizione cui il
Giudice scrivente presta adesione - il lavoratore che impugni il licenziamento ha l'onere di provare che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione della prestazione lavorativa (Cass.
8 febbraio 2019 n.3822) . È, infatti, pacifico che anche nel rapporto di lavoro subordinato, come in tutti i rapporti di durata, la parte che ne deduca l'estinzione è tenuta a dimostrare - in conformità al principio relativo alla ripartizione dell'onere probatorio dettato dall'art. 2697 c.c. - la sussistenza di un fatto idoneo alla sua risoluzione. La prova gravante sul lavoratore circa la
"estromissione" dal rapporto non coincide, dunque, tout court con il fatto della cessazione del rapporto di lavoro, ma con un atto datoriale consapevolmente volto ad espellere il lavoratore dal circuito produttivo.
Orbene, grava sul prestatore/attore l'onere di fornire la prova dell'evento licenziamento, non potendo certamente ritenersi che, in materia, viga una regola di inversione dell'onere probatorio, secondo la quale il lavoratore possa limitarsi a una mera allegazione della circostanza, restando obbligato il datore di lavoro a fornire la dimostrazione che il recesso sia stato dovuto ad altra causa essendo, invece, sufficiente che - ai sensi della disciplina dettata in via generale dal codice in tema di ripartizione dell'onere probatorio - il convenuto si limiti alla semplice negazione del fatto costitutivo del diritto esercitato dalla controparte.
Nella fattispecie oggetto del presente giudizio, parte attrice non ha assolto a tale onere, ancor prima che probatorio, di puntuale allegazione, atteso che non è dato desumere dall'atto introduttivo del giudizio quali siano, infatti, i precisi connotati dell'estromissione del prestatore dalla compagine lavorativa e quale sia l'esatta condotta oggetto di contestazione.
Le carenze assertive non possono essere colmate dall'espletata prova testimoniale. Il ricorso
Pag. 4 di 5 va dunque rigettato. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, sono integralmente compensate tra le parti, tenuto conto della natura della controversia.
P.Q.M.
- rigetta il ricorso.
- compensa le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Vibo Valentia, 17/07/2025
Il Giudice
Tiziana Di Mauro
Pag. 5 di 5