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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 25/07/2025, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2730/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI
Il Tribunale di Terni Sezione Civile in persona del Giudice Onorario Dott.Roberto Pattarone in funzione di Giudice Unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I° grado iscritto al n. 2730/2022 R.G. Affari Civili
TRA
P.VA , in persona del legale rapp.te p.t. Parte_1 P.VA_1
, ed elettivamente domiciliata in Terni Via Roma n.114 presso lo studio dell'Avv. Parte_1
Luca Passoni che la rappresenta e difende, in virtù di delega in atti.
-opponente
E
in persona del legale rappresentante p.t., sig. (C. F./P.I. Controparte_1 Controparte_2
), rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Russo ed elettivamente domiciliato presso P.VA_2 lo studio dell'Avv. Scilla Cresta, in Terni, Via Visciotti n. 1, giusta delega estesa in calce al decreto ingiuntivo n. 835/2022 agli atti del giudizio
-opposta
Oggetto: Appalto altre ipotesi previste ex art. 1655 e ss. c.c.(ivi compresa l'azione ex art. 1689 c.c.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 24.04.2025, le parti precisavano le proprie conclusioni come da verbale da intendere riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato, la conveniva in giudizio, la Parte_1 innanzi al Tribunale di Terni - proponendo opposizione al decreto Controparte_1 ingiuntivo n.835/2022 emesso dal Tribunale di Terni, portante € 18.574,65 -, per ivi sentire accogliere pagina 1 di 6 le seguenti conclusioni: “in via preliminare: Rigettare, per le motivazioni esposte, ogni eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione poiché infondata in fatto ed in diritto e poiché
l'opposizione è fondata su prova scritta ex art.648 c.p.c. sempre in via preliminare: Accertata, per le ragioni meglio esposte in narrativa, la mancanza dei requisiti richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo, revocare e/o dichiarare invalido e/o inefficace l'opposto Decreto Ingiuntivo Tribunale di
Terni n.835/2022 RG n. 2209/22. Nel merito: Per tutte le motivazioni esposte nella narrativa del presente atto in fatto ed in diritto, accertato e dichiarato il non esatto adempimento della ed in CP_1 accoglimento dell'eccezione di inadempimento sollevata dall'opponente, rigettare la domanda dalla stessa proposta in via monitoria e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare invalido e/o inefficace
l'opposto decreto ingiuntivo Tribunale di Terni 835/2022 RG n.2209/2022 poiché infondato, ingiusto ed illegittimo. In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze relative all'attività espletata dal sottoscritto procuratore nel presente giudizio”. Assumeva, parte opponente, la mancanza degli elementi per l'emissione del decreto ingiuntivo;
che le fatture emesse riportavano il solo totale del mese di competenza senza indicazione nè del numero di ore effettivamente lavorate, né del tipo di orario conteggiato ossia se si era trattato di orario “normale” oppure se erano state conteggiate somme diverse “straordinarie”, da rendere impossibile verificare l'esattezza dell'importo richiesto;
che CP_1 non forniva prova alcuna di aver reso preventivamente edotta la del mancato pagamento dei Parte_1 servizi asseritamente prestati, tantomeno, di averglielo preventivamente richiesto;
che le prestazioni rese dal personale della non rispondevano ai criteri qualitativi richiesti dell'opponente che da CP_1 anni operava nel settore della produzione e distribuzione di prodotti gastronomici;
che la si Pt_1 serviva del personale della che, però, non svolgeva le mansioni di pulizia affidate con la CP_1 diligenza ed, inoltre, lo stesso personale era notevolmente lento nel portare avanti i servizi;
che la Pt_1
[...
dopo aver denunciato l'inadempienza alla chiedendo inutilmente di effettuare un CP_1 sopralluogo, interrompeva il rapporto e provvedeva al servizio reso sino a quel momento dalla CP_1 con personale proprio;
che ciò comportava per l'opponente notevoli disagi e difficoltà operative avendo dovuto impiegare a tali mansioni personale che, per contro, era impegnato a svolgere altre mansioni.
Si costituiva la contestando le avverse doglianze. Deduceva, parte opposta, Controparte_1
Part che l'azione monitoria promossa da si fondava sul mancato pagamento da parte di di otto CP_1 fatture emesse a fronte di un contratto di appalto di servizi convenuto tra le parti in data 12.07.2021, per il quale si impegnava a rendere il servizio di lavaggio stoviglie (e pulizia cucine) all'interno del Part locale della , a decorrere dal 13.7.2021, al prezzo ridotto di €. 14,00 all'ora, per ogni operatore impiegato;
che il servizio veniva puntualmente e compiutamente reso da fino al mese di CP_1 maggio 2022, data in cui il contratto veniva risolto;
che dal mese di ottobre 2021 l'opponente smetteva pagina 2 di 6 immotivatamente di pagare le fatture che erano state emesse a fronte delle ore di lavoro espletate dagli operatori che la committente non aveva mai riscontrato le innumerevoli richieste di CP_1 spiegazioni inoltrate dalla consulente attraverso e mail e WhatsApp;
che le fatture erano state CP_1 emesse da in forza del contratto di appalto di servizi ove era stato pattuito tra le parti il CP_1 pagamento di euro 14,00 per ogni ora di servizio espletato dal personale all'uopo delegato;
che il servizio di lavaggio stoviglie e pulizia cucina era stato espletato dal sig. dipendente Persona_1 della cooperativa facente parte del a decorrere dal mese di Controparte_3 Controparte_1 settembre/ottobre 2021 fino al 31 maggio 2022; che in precedenza il servizio era stato espletato da altro Per_ dipendente della cooperativa consorziata;
che le ore di lavoro espletate dal sig. trovavano riscontro nelle “schede di presenza” predisposte dal lavoratore stesso che, dopo l'assenso del committente, venivano consegnate al il quale provvedeva ad anticipare alla Controparte_1 cooperativa consorziata il corrispettivo mensile pattuito con il lavoratore.
Il giudizio veniva istruito con produzioni documentali, prova per interpello e prova testimoniale.
All'udienza del 24.04.2025 venivano precisate le conclusioni ed il Giudice Monocratico tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti termini ex art.190 c.p.c. per il deposito degli scritti defensionali conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Terni relativo alla pretesa creditoria avanzata da nei confronti della Controparte_1 [...]
In sede di opposizione a decreto ingiuntivo l'oggetto della cognizione Parte_1 attiene ad un completo riesame, nel contraddittorio delle parti e nelle forme di un ordinario giudizio di cognizione, della valutazione di merito sottesa al decreto di condanna, mediante l'accertamento dell'esistenza e della validità della pretesa creditoria azionata.
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2 comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto e comunque non solo la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02). Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase,
l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria. Egli deve soltanto provare la fonte (negoziale o pagina 3 di 6 legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato "ex adverso" non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni (per tutte, Cassazione civile, sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Incontestato che tra le parti sia intercorso un contratto di appalto di servizi, in data 12.07.2021, per il quale parte opposta si impegnava a rendere il servizio di lavaggio stoviglie (e pulizia cucine) all'interno Part del locale della , va, quindi, dato per assodato che tra le parti sussisteva un'obbligazione contrattuale di cui parte opponente non ha dato seguito alla propria prestazione, non pagando le fatture di cui al procedimento monitorio, per scelta dato che la medesima ha eccepito l'inesatto adempimento nell'esecuzione della prestazione professionale da parte dell'operatore inviato dal Controparte_1
Le risultanze istruttorie rilevano la fondatezza dell'eccezione di inadempimento sollevata dalla parte opponente. Infatti, il teste (udienza 24.6.2024) ha riferito circa l'inadempimento Testimone_1 dell'operatore inviato dalla ditta opposta, il suo controllo e la fornitura delle attrezzature di lavoro: “io avevo visto che la utensileria nonché i piani di lavoro della cucina che dovevano esseri lavati e sterilizzati dall'operatore non erano stati effettuati in maniera corretta…., la medesima Pt_2 doveva eseguire i lavori mal eseguiti dall'operatore di cui al capitolo precedente…adr posso dire che dopo che l'utensileria usciva dalla lavastoviglie potevano rimanere tracce di sporcizia che andavano eliminate a cura dell'operatore il quale, però, non effettuava quest'ultima operazione con una certa Par frequenza…preciso che il detto materiale era fornito dalla e non dalla , CP_1 all'operatore…posso dire che la non veniva a vigilare ma l'operatore quando arrivava CP_1
Per_ direttamente effettuava le pulizie, su cui noi supervisionavamo, adr era solo il ad effettuare le pulizie in argomento.”.
Quanto riferito è in linea con l'escussione dell'altro teste (udienza 30.1.2025), per Testimone_2 la quale:” adr io, essendo un operatore in cucina, vidi in quel periodo l'inviato della che CP_1 effettuava le operazioni in capitolo… ignoro la qualifica dell'operatore ma so che lui era un facchino…gli utensili in capitolo dovevano essere necessariamente puliti per cucinare i cibi…dovevo lavare e asciugare le stoviglie e piani cottura sporchi…posso dire che io riferivo al titolare la “non conformità” riguardante le pulizie che vedevo…non ho mai visto nessun responsabile della Parte_3
(io resto in genere fino alle h.16/17)…ho visto un operatore ma privo dei strumenti di Parte_3
pagina 4 di 6 lavoro in capitolo ma che utilizzava i nostri strumenti di lavoro…le modalità organizzative all'operatore le dava il titolare “. CP_1 Parte_1
Inoltre, il primo teste ha confermato che le doglianze in esame erano state preventivamente riferite telefonicamente al responsabile della durante l'arco temporale decorrente dal mese di ottobre CP_1
2021 al mese di maggio 2022, invitandolo ad un sopralluogo rimasto, però, inesitato.
Sintetizzando dalle anzidette risultanze testimoniali - che trovano sponda nella parziale documentazione attestante la non conformità dei lavori di pulizia sub doc. 4 del fascicolo di parte opponente - si evince, senza ombra di dubbio, che l'operatore inviato dalla ditta opposta, dipendente di una azienda consorziata, non eseguiva correttamente il suo lavoro di pulizia, era privo di propri strumenti di lavoro, senza che fosse supervisionato o corretto da qualcuno della la sua negletta CP_1 attività lavorativa, svoltasi dall'ottobre 2021 al maggio 2022, costringeva il personale della ditta opponente ad effettuare nuovamente la pulizia degli utensili e dei piani di cottura, operazioni necessarie Par alla successiva attività di cottura del cibo, ad opera dello stesso personale della attesa la frequenza dei controlli cui soggiacciono le aziende, come quella opponente, in ragione della peculiarità dell'attività merceologica espletata ovvero la preparazione e la consegna del cibo.
Parte opposta ha prodotto documentazione (mail e messagistica whattsapp) volta alla richiesta dei pagamenti per cui è causa, rimasta sostanzialmente priva di riscontro da parte della ditta opponente, ma inidonea a scalfire le superiori risultanze.
Ne consegue che appare fondata l'eccezione di inadempimento sollevata dalla ditta opponente in ragione dell'accertata prestazione lavorativa nei termini suindicati;
di talchè vi è prova, da parte dell'opponente, del fatto estintivo del creditore ex art 1218 c.c., che unitamente agli ulteriori dati istruttori sopra indicati, induce a ritenere non provata la pretesa creditoria della Infatti, nel CP_1 nostro ordinamento vige il principio della presunzione di persistenza del diritto, desumibile art. 2697
c.c., per il quale, una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto, grava sul debitore l'onere di provare l'esistenza del fatto estintivo costituito dall'adempimento (Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 9351 del 19/04/2007), onere che è stato assolto dalla parte opponente dimostrando la condotta inadempiente della parte opposta.
Le superiori considerazioni assorbono ogni altra lamentela ed eccezione avanzata dalla parte opponente e determinano, per la ragione "più liquida" indicata, l'accoglimento dell'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate in dispositivo tenuto conto della nota spese depositata dall'opponente.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del G.O.P. Dott. Roberto Pattarone in funzione di Giudice Unico, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando: accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n.835/2022 emesso dal Tribunale di Terni;
condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1
che ammontano a complessive € 5.222,5, di cui € 145,50 per spese, oltre le spese
[...] generali del 15% ed accessori di legge.
Terni, 25 luglio 2025
Il Gop
Roberto Pattarone
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI
Il Tribunale di Terni Sezione Civile in persona del Giudice Onorario Dott.Roberto Pattarone in funzione di Giudice Unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I° grado iscritto al n. 2730/2022 R.G. Affari Civili
TRA
P.VA , in persona del legale rapp.te p.t. Parte_1 P.VA_1
, ed elettivamente domiciliata in Terni Via Roma n.114 presso lo studio dell'Avv. Parte_1
Luca Passoni che la rappresenta e difende, in virtù di delega in atti.
-opponente
E
in persona del legale rappresentante p.t., sig. (C. F./P.I. Controparte_1 Controparte_2
), rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Russo ed elettivamente domiciliato presso P.VA_2 lo studio dell'Avv. Scilla Cresta, in Terni, Via Visciotti n. 1, giusta delega estesa in calce al decreto ingiuntivo n. 835/2022 agli atti del giudizio
-opposta
Oggetto: Appalto altre ipotesi previste ex art. 1655 e ss. c.c.(ivi compresa l'azione ex art. 1689 c.c.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 24.04.2025, le parti precisavano le proprie conclusioni come da verbale da intendere riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato, la conveniva in giudizio, la Parte_1 innanzi al Tribunale di Terni - proponendo opposizione al decreto Controparte_1 ingiuntivo n.835/2022 emesso dal Tribunale di Terni, portante € 18.574,65 -, per ivi sentire accogliere pagina 1 di 6 le seguenti conclusioni: “in via preliminare: Rigettare, per le motivazioni esposte, ogni eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione poiché infondata in fatto ed in diritto e poiché
l'opposizione è fondata su prova scritta ex art.648 c.p.c. sempre in via preliminare: Accertata, per le ragioni meglio esposte in narrativa, la mancanza dei requisiti richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo, revocare e/o dichiarare invalido e/o inefficace l'opposto Decreto Ingiuntivo Tribunale di
Terni n.835/2022 RG n. 2209/22. Nel merito: Per tutte le motivazioni esposte nella narrativa del presente atto in fatto ed in diritto, accertato e dichiarato il non esatto adempimento della ed in CP_1 accoglimento dell'eccezione di inadempimento sollevata dall'opponente, rigettare la domanda dalla stessa proposta in via monitoria e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare invalido e/o inefficace
l'opposto decreto ingiuntivo Tribunale di Terni 835/2022 RG n.2209/2022 poiché infondato, ingiusto ed illegittimo. In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze relative all'attività espletata dal sottoscritto procuratore nel presente giudizio”. Assumeva, parte opponente, la mancanza degli elementi per l'emissione del decreto ingiuntivo;
che le fatture emesse riportavano il solo totale del mese di competenza senza indicazione nè del numero di ore effettivamente lavorate, né del tipo di orario conteggiato ossia se si era trattato di orario “normale” oppure se erano state conteggiate somme diverse “straordinarie”, da rendere impossibile verificare l'esattezza dell'importo richiesto;
che CP_1 non forniva prova alcuna di aver reso preventivamente edotta la del mancato pagamento dei Parte_1 servizi asseritamente prestati, tantomeno, di averglielo preventivamente richiesto;
che le prestazioni rese dal personale della non rispondevano ai criteri qualitativi richiesti dell'opponente che da CP_1 anni operava nel settore della produzione e distribuzione di prodotti gastronomici;
che la si Pt_1 serviva del personale della che, però, non svolgeva le mansioni di pulizia affidate con la CP_1 diligenza ed, inoltre, lo stesso personale era notevolmente lento nel portare avanti i servizi;
che la Pt_1
[...
dopo aver denunciato l'inadempienza alla chiedendo inutilmente di effettuare un CP_1 sopralluogo, interrompeva il rapporto e provvedeva al servizio reso sino a quel momento dalla CP_1 con personale proprio;
che ciò comportava per l'opponente notevoli disagi e difficoltà operative avendo dovuto impiegare a tali mansioni personale che, per contro, era impegnato a svolgere altre mansioni.
Si costituiva la contestando le avverse doglianze. Deduceva, parte opposta, Controparte_1
Part che l'azione monitoria promossa da si fondava sul mancato pagamento da parte di di otto CP_1 fatture emesse a fronte di un contratto di appalto di servizi convenuto tra le parti in data 12.07.2021, per il quale si impegnava a rendere il servizio di lavaggio stoviglie (e pulizia cucine) all'interno del Part locale della , a decorrere dal 13.7.2021, al prezzo ridotto di €. 14,00 all'ora, per ogni operatore impiegato;
che il servizio veniva puntualmente e compiutamente reso da fino al mese di CP_1 maggio 2022, data in cui il contratto veniva risolto;
che dal mese di ottobre 2021 l'opponente smetteva pagina 2 di 6 immotivatamente di pagare le fatture che erano state emesse a fronte delle ore di lavoro espletate dagli operatori che la committente non aveva mai riscontrato le innumerevoli richieste di CP_1 spiegazioni inoltrate dalla consulente attraverso e mail e WhatsApp;
che le fatture erano state CP_1 emesse da in forza del contratto di appalto di servizi ove era stato pattuito tra le parti il CP_1 pagamento di euro 14,00 per ogni ora di servizio espletato dal personale all'uopo delegato;
che il servizio di lavaggio stoviglie e pulizia cucina era stato espletato dal sig. dipendente Persona_1 della cooperativa facente parte del a decorrere dal mese di Controparte_3 Controparte_1 settembre/ottobre 2021 fino al 31 maggio 2022; che in precedenza il servizio era stato espletato da altro Per_ dipendente della cooperativa consorziata;
che le ore di lavoro espletate dal sig. trovavano riscontro nelle “schede di presenza” predisposte dal lavoratore stesso che, dopo l'assenso del committente, venivano consegnate al il quale provvedeva ad anticipare alla Controparte_1 cooperativa consorziata il corrispettivo mensile pattuito con il lavoratore.
Il giudizio veniva istruito con produzioni documentali, prova per interpello e prova testimoniale.
All'udienza del 24.04.2025 venivano precisate le conclusioni ed il Giudice Monocratico tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti termini ex art.190 c.p.c. per il deposito degli scritti defensionali conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Terni relativo alla pretesa creditoria avanzata da nei confronti della Controparte_1 [...]
In sede di opposizione a decreto ingiuntivo l'oggetto della cognizione Parte_1 attiene ad un completo riesame, nel contraddittorio delle parti e nelle forme di un ordinario giudizio di cognizione, della valutazione di merito sottesa al decreto di condanna, mediante l'accertamento dell'esistenza e della validità della pretesa creditoria azionata.
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2 comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto e comunque non solo la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02). Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase,
l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria. Egli deve soltanto provare la fonte (negoziale o pagina 3 di 6 legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato "ex adverso" non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni (per tutte, Cassazione civile, sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Incontestato che tra le parti sia intercorso un contratto di appalto di servizi, in data 12.07.2021, per il quale parte opposta si impegnava a rendere il servizio di lavaggio stoviglie (e pulizia cucine) all'interno Part del locale della , va, quindi, dato per assodato che tra le parti sussisteva un'obbligazione contrattuale di cui parte opponente non ha dato seguito alla propria prestazione, non pagando le fatture di cui al procedimento monitorio, per scelta dato che la medesima ha eccepito l'inesatto adempimento nell'esecuzione della prestazione professionale da parte dell'operatore inviato dal Controparte_1
Le risultanze istruttorie rilevano la fondatezza dell'eccezione di inadempimento sollevata dalla parte opponente. Infatti, il teste (udienza 24.6.2024) ha riferito circa l'inadempimento Testimone_1 dell'operatore inviato dalla ditta opposta, il suo controllo e la fornitura delle attrezzature di lavoro: “io avevo visto che la utensileria nonché i piani di lavoro della cucina che dovevano esseri lavati e sterilizzati dall'operatore non erano stati effettuati in maniera corretta…., la medesima Pt_2 doveva eseguire i lavori mal eseguiti dall'operatore di cui al capitolo precedente…adr posso dire che dopo che l'utensileria usciva dalla lavastoviglie potevano rimanere tracce di sporcizia che andavano eliminate a cura dell'operatore il quale, però, non effettuava quest'ultima operazione con una certa Par frequenza…preciso che il detto materiale era fornito dalla e non dalla , CP_1 all'operatore…posso dire che la non veniva a vigilare ma l'operatore quando arrivava CP_1
Per_ direttamente effettuava le pulizie, su cui noi supervisionavamo, adr era solo il ad effettuare le pulizie in argomento.”.
Quanto riferito è in linea con l'escussione dell'altro teste (udienza 30.1.2025), per Testimone_2 la quale:” adr io, essendo un operatore in cucina, vidi in quel periodo l'inviato della che CP_1 effettuava le operazioni in capitolo… ignoro la qualifica dell'operatore ma so che lui era un facchino…gli utensili in capitolo dovevano essere necessariamente puliti per cucinare i cibi…dovevo lavare e asciugare le stoviglie e piani cottura sporchi…posso dire che io riferivo al titolare la “non conformità” riguardante le pulizie che vedevo…non ho mai visto nessun responsabile della Parte_3
(io resto in genere fino alle h.16/17)…ho visto un operatore ma privo dei strumenti di Parte_3
pagina 4 di 6 lavoro in capitolo ma che utilizzava i nostri strumenti di lavoro…le modalità organizzative all'operatore le dava il titolare “. CP_1 Parte_1
Inoltre, il primo teste ha confermato che le doglianze in esame erano state preventivamente riferite telefonicamente al responsabile della durante l'arco temporale decorrente dal mese di ottobre CP_1
2021 al mese di maggio 2022, invitandolo ad un sopralluogo rimasto, però, inesitato.
Sintetizzando dalle anzidette risultanze testimoniali - che trovano sponda nella parziale documentazione attestante la non conformità dei lavori di pulizia sub doc. 4 del fascicolo di parte opponente - si evince, senza ombra di dubbio, che l'operatore inviato dalla ditta opposta, dipendente di una azienda consorziata, non eseguiva correttamente il suo lavoro di pulizia, era privo di propri strumenti di lavoro, senza che fosse supervisionato o corretto da qualcuno della la sua negletta CP_1 attività lavorativa, svoltasi dall'ottobre 2021 al maggio 2022, costringeva il personale della ditta opponente ad effettuare nuovamente la pulizia degli utensili e dei piani di cottura, operazioni necessarie Par alla successiva attività di cottura del cibo, ad opera dello stesso personale della attesa la frequenza dei controlli cui soggiacciono le aziende, come quella opponente, in ragione della peculiarità dell'attività merceologica espletata ovvero la preparazione e la consegna del cibo.
Parte opposta ha prodotto documentazione (mail e messagistica whattsapp) volta alla richiesta dei pagamenti per cui è causa, rimasta sostanzialmente priva di riscontro da parte della ditta opponente, ma inidonea a scalfire le superiori risultanze.
Ne consegue che appare fondata l'eccezione di inadempimento sollevata dalla ditta opponente in ragione dell'accertata prestazione lavorativa nei termini suindicati;
di talchè vi è prova, da parte dell'opponente, del fatto estintivo del creditore ex art 1218 c.c., che unitamente agli ulteriori dati istruttori sopra indicati, induce a ritenere non provata la pretesa creditoria della Infatti, nel CP_1 nostro ordinamento vige il principio della presunzione di persistenza del diritto, desumibile art. 2697
c.c., per il quale, una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto, grava sul debitore l'onere di provare l'esistenza del fatto estintivo costituito dall'adempimento (Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 9351 del 19/04/2007), onere che è stato assolto dalla parte opponente dimostrando la condotta inadempiente della parte opposta.
Le superiori considerazioni assorbono ogni altra lamentela ed eccezione avanzata dalla parte opponente e determinano, per la ragione "più liquida" indicata, l'accoglimento dell'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate in dispositivo tenuto conto della nota spese depositata dall'opponente.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del G.O.P. Dott. Roberto Pattarone in funzione di Giudice Unico, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando: accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n.835/2022 emesso dal Tribunale di Terni;
condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1
che ammontano a complessive € 5.222,5, di cui € 145,50 per spese, oltre le spese
[...] generali del 15% ed accessori di legge.
Terni, 25 luglio 2025
Il Gop
Roberto Pattarone
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