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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 25/07/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1411/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, Vincenzo Accardo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1411/2023 R.G. avente ad oggetto “ripetizione d'indebito”,
PROMOSSA DA
, con l'avv. Francesca Granvillano;
Parte_1
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del Presidente pro Controparte_1
tempore, con gli avv.ti Carmelo Russo e Stefano Dolce;
- Resistente -
***********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato il 14 dicembre 2023, ha adito la presente sede Parte_1
chiedendo, previa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo impugnato,
l'annullamento dell'avviso di pagamento con il quale le è stata richiesta la restituzione della somma di euro 5.076,54 percepita a titolo di reddito di cittadinanza, in quanto non dovuta
“per condanna definitiva per i reati art.
7. Co.1 e 2, e per i delitti di cui agli artt. 270 bis,
280, 289-bis, 416-bis e ter, 422 e 640 bis c.p. (art. 7, commi 1,2,3, L. 26/2019)”.
In particolare, la ricorrente ha dedotto l'illegittimità della richiesta in quanto non ha mai riportato alcuna condanna definitiva per nessuno dei reati ritenuti dalla legge ostativo all'ottenimento del beneficio assistenziale in questione. CP_
Si è costituita l' chiedendo il rigetto del ricorso. In particolare, l'ente resistente ha rappresentato che a seguito di verifiche è stato accertato che il coniuge della richiedente il beneficio assistenziale fosse stato condannato, con sentenza definitiva del 7 ottobre 2021 della Corte di Appello di Caltanissetta, Sezione Penale, per i reati indicati nella Ordinanza
1 di correzione di errore materiale emessa dal GIP di Caltanissetta nel procedimento n. 78/23
SIGE il 25.5.2023; nella specie è stata accertata la condanna di per il reato, tra gli Pt_2 altri, di cui all'art. 629 c.p., ipotesi espressamente prevista dalla legge come ostativa all'ottenimento del reddito di cittadinanza. Ha precisato l' che la richiesta di CP_1
restituzione della somma è avvenuta in applicazione dell'art. 7, commi 3 e 10, D.L. n. 4/19, conv. con L. 26/19, il quale prevede che in caso di sussistenza delle condanne definitive ed ostative de quibus deve essere disposta l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e la restituzione da parte del beneficiario di quanto indebitamente percepito.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza dell'8 maggio 2025 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte. Quindi, a seguito del loro deposito, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Merito.
Il ricorso è infondato.
Giova premettere una ricognizione della materia in oggetto.
L'art. 2 D.L. 4/2019 elenca i requisiti e le condizioni per l'accesso al reddito di cittadinanza. Per quanto qui rileva, l'art. 7 co. 4 del D.L. 4/2019 prevede che “Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero
l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”.
Il possesso dei requisiti deve essere verificato non solo in capo a chi ha presentato formalmente l'istanza per la concessione del beneficio economico, ma a tutto il nucleo, che
è il soggetto che riceve la prestazione;
infatti, l'art. 2 comma 1 del predetto D.L., prima di elencare i presupposti per il riconoscimento della provvidenza assistenziale fa chiaro riferimento “ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:…”.
Ciò posto, diversamente da quanto sancito in ordine all'onere Parte_1
probatorio nell'ambito delle azioni di ripetizioni d'indebito, non ha fornito alcuna prova utile a dimostrare nel caso di specie la mancanza di una causa che giustifichi la restituzione della somma richiesta (cfr. Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 24948/17), né tantomeno ha prodotto la
2 documentazione utile a dimostrare di avere comunicato, in ossequio a quanto previsto dalla legge, la variazione del proprio nucleo familiare intervenuto in corso di erogazione del beneficio.
Invero, la ricorrente si è limitata a dedurre l'assenza di preclusioni alla concessione del beneficio e, dunque, l'illegittimità della restituzione così come richiesta posta l'assenza di condanna per come dimostrato dal certificato del casellario giudiziale allegato al ricorso per poi produrre, solo successivamente con le note depositate il 16 aprile 2024, quella documentazione (id est, fra le altre, lo stato di famiglia datato 19 settembre 2020 e l'omologa di separazione del 18 gennaio 2021) che dimostrerebbe – a suo dire – che non faceva Pt_2
più parte del nucleo familiare da diverso tempo.
Tuttavia, risulta del tutto irrilevante la suddetta allegazione documentale e la mera deduzione labiale della ricorrente secondo la quale il coniuge, trovandosi in stato detentivo, non conviveva più con il proprio nucleo familiare d'origine e che tali variazioni sarebbero state opportunamente comunicate all' . CP_1
Come già cennato, non solo non è stata data alcuna prova di tali comunicazioni di variazione intercorse tra la e l'ente previdenziale, ma per la composizione del Parte_1
nucleo familiare così come messa in discussione vale quanto previsto dall'art. 3 del
D.P.C.M. 05.12.2013, n. 159, il quale prevede che il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data della presentazione della
DSU, così come risulta dallo stato di famiglia rilasciato dai competenti Uffici del Comune di residenza, fatto salvo quanto stabilito dal medesimo articolo. Per quanto qui d'interesse, il comma 3 di detta disposizione, stabilisce che “I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi: a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;
b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 del codice di procedura civile;
c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali”. Nessuna delle ipotesi da ultimo elencate
3 si è verificata nella specie, considerando che l'avviso di restituzione riguarderebbe gli importi ricevuti da Aprile 2020 a Gennaio 2021 (cfr. all. n. 1 al ricorso) e che il decreto di omologa della separazione è intervenuto solo in data 18 gennaio 2021, pertanto al momento della presentazione della domanda il sig. faceva ancora parte dello stesso nucleo Pt_2
familiare della ricorrente.
Da ciò che precede, emerge che sussistendo uno dei presupposti ostativi al riconoscimento del beneficio assistenziale, la richiesta di restituzione della somma risulta fondata e legittima.
3. Spese.
Le spese di lite, statne la qualità delle parti, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato: rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite ex lege.
Gela, 25 luglio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Vincenzo Accardo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, Vincenzo Accardo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1411/2023 R.G. avente ad oggetto “ripetizione d'indebito”,
PROMOSSA DA
, con l'avv. Francesca Granvillano;
Parte_1
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del Presidente pro Controparte_1
tempore, con gli avv.ti Carmelo Russo e Stefano Dolce;
- Resistente -
***********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato il 14 dicembre 2023, ha adito la presente sede Parte_1
chiedendo, previa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo impugnato,
l'annullamento dell'avviso di pagamento con il quale le è stata richiesta la restituzione della somma di euro 5.076,54 percepita a titolo di reddito di cittadinanza, in quanto non dovuta
“per condanna definitiva per i reati art.
7. Co.1 e 2, e per i delitti di cui agli artt. 270 bis,
280, 289-bis, 416-bis e ter, 422 e 640 bis c.p. (art. 7, commi 1,2,3, L. 26/2019)”.
In particolare, la ricorrente ha dedotto l'illegittimità della richiesta in quanto non ha mai riportato alcuna condanna definitiva per nessuno dei reati ritenuti dalla legge ostativo all'ottenimento del beneficio assistenziale in questione. CP_
Si è costituita l' chiedendo il rigetto del ricorso. In particolare, l'ente resistente ha rappresentato che a seguito di verifiche è stato accertato che il coniuge della richiedente il beneficio assistenziale fosse stato condannato, con sentenza definitiva del 7 ottobre 2021 della Corte di Appello di Caltanissetta, Sezione Penale, per i reati indicati nella Ordinanza
1 di correzione di errore materiale emessa dal GIP di Caltanissetta nel procedimento n. 78/23
SIGE il 25.5.2023; nella specie è stata accertata la condanna di per il reato, tra gli Pt_2 altri, di cui all'art. 629 c.p., ipotesi espressamente prevista dalla legge come ostativa all'ottenimento del reddito di cittadinanza. Ha precisato l' che la richiesta di CP_1
restituzione della somma è avvenuta in applicazione dell'art. 7, commi 3 e 10, D.L. n. 4/19, conv. con L. 26/19, il quale prevede che in caso di sussistenza delle condanne definitive ed ostative de quibus deve essere disposta l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e la restituzione da parte del beneficiario di quanto indebitamente percepito.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza dell'8 maggio 2025 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte. Quindi, a seguito del loro deposito, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Merito.
Il ricorso è infondato.
Giova premettere una ricognizione della materia in oggetto.
L'art. 2 D.L. 4/2019 elenca i requisiti e le condizioni per l'accesso al reddito di cittadinanza. Per quanto qui rileva, l'art. 7 co. 4 del D.L. 4/2019 prevede che “Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero
l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”.
Il possesso dei requisiti deve essere verificato non solo in capo a chi ha presentato formalmente l'istanza per la concessione del beneficio economico, ma a tutto il nucleo, che
è il soggetto che riceve la prestazione;
infatti, l'art. 2 comma 1 del predetto D.L., prima di elencare i presupposti per il riconoscimento della provvidenza assistenziale fa chiaro riferimento “ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:…”.
Ciò posto, diversamente da quanto sancito in ordine all'onere Parte_1
probatorio nell'ambito delle azioni di ripetizioni d'indebito, non ha fornito alcuna prova utile a dimostrare nel caso di specie la mancanza di una causa che giustifichi la restituzione della somma richiesta (cfr. Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 24948/17), né tantomeno ha prodotto la
2 documentazione utile a dimostrare di avere comunicato, in ossequio a quanto previsto dalla legge, la variazione del proprio nucleo familiare intervenuto in corso di erogazione del beneficio.
Invero, la ricorrente si è limitata a dedurre l'assenza di preclusioni alla concessione del beneficio e, dunque, l'illegittimità della restituzione così come richiesta posta l'assenza di condanna per come dimostrato dal certificato del casellario giudiziale allegato al ricorso per poi produrre, solo successivamente con le note depositate il 16 aprile 2024, quella documentazione (id est, fra le altre, lo stato di famiglia datato 19 settembre 2020 e l'omologa di separazione del 18 gennaio 2021) che dimostrerebbe – a suo dire – che non faceva Pt_2
più parte del nucleo familiare da diverso tempo.
Tuttavia, risulta del tutto irrilevante la suddetta allegazione documentale e la mera deduzione labiale della ricorrente secondo la quale il coniuge, trovandosi in stato detentivo, non conviveva più con il proprio nucleo familiare d'origine e che tali variazioni sarebbero state opportunamente comunicate all' . CP_1
Come già cennato, non solo non è stata data alcuna prova di tali comunicazioni di variazione intercorse tra la e l'ente previdenziale, ma per la composizione del Parte_1
nucleo familiare così come messa in discussione vale quanto previsto dall'art. 3 del
D.P.C.M. 05.12.2013, n. 159, il quale prevede che il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data della presentazione della
DSU, così come risulta dallo stato di famiglia rilasciato dai competenti Uffici del Comune di residenza, fatto salvo quanto stabilito dal medesimo articolo. Per quanto qui d'interesse, il comma 3 di detta disposizione, stabilisce che “I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi: a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;
b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 del codice di procedura civile;
c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali”. Nessuna delle ipotesi da ultimo elencate
3 si è verificata nella specie, considerando che l'avviso di restituzione riguarderebbe gli importi ricevuti da Aprile 2020 a Gennaio 2021 (cfr. all. n. 1 al ricorso) e che il decreto di omologa della separazione è intervenuto solo in data 18 gennaio 2021, pertanto al momento della presentazione della domanda il sig. faceva ancora parte dello stesso nucleo Pt_2
familiare della ricorrente.
Da ciò che precede, emerge che sussistendo uno dei presupposti ostativi al riconoscimento del beneficio assistenziale, la richiesta di restituzione della somma risulta fondata e legittima.
3. Spese.
Le spese di lite, statne la qualità delle parti, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato: rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite ex lege.
Gela, 25 luglio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Vincenzo Accardo
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