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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 24/09/2025, n. 751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 751 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1262/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Arianna Toppan, ha pronunciato ex articolo 281- sexies c.p.c la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1262/2025 promossa da:
(CF. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Eugenia Rallo e dall'Avv. Marianna Vitali, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Como, Via Fratelli Recchi, n. 11
- parte attrice - nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Cristina Confalonieri, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Como, Via Vittorio
Emanuele II n. 45
- parte convenuta -
Conclusioni di parte attrice
Voglia il Tribunale Ecc.mo, contrariis rejectis, così giudicare: In via principale e nel merito: condannare il Sig. alla rimozione della sua Controparte_1 firma dalla polizza n. 04/430263 stipulata dalla sig.ra . Parte_1 Con vittoria di spese, diritti ed onorari. Conclusioni di parte convenuta
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Como, contrariis rejectis, così giudicare: In via principale e nel merito:
- rigettare le richieste della ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni di cui in atti;
In via subordinata:
- in caso di accoglimento della domanda della SI , con condanna del signor Pt_1 a rimuovere la propria firma dalla polizza n. 04/430263 stipulata con Controparte_1 [...]
condannare, per tutte le ragioni di cui in atti, la ricorrente alla Controparte_2
pagina 1 di 5 rimozione, a sua volta, della propria firma dalla polizza n. 04/430260 (rif. Proposta contrattuale n. 92616047 del 7.11.2011) stipulata dal signor con Controparte_1 [...]
. Controparte_2 In via istruttoria:
- riservata ogni più ampia istanza e deduzione istruttoria anche nell'eventuale caso di mutamento del rito. In ogni caso:
- con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, oltre IVA e C.P.A. come per legge. Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c ha convenuto in giudizio Parte_1 deducendo che: Controparte_1
- e all'epoca marito e moglie, avevano dato alla luce il Parte_1 Controparte_1 figlio il 12 gennaio 2008, risultato affetto da "Mielomeningite lombosacrale, Persona_1 sindrome di Chiari II, forame ovale pervio";
- in data 19 ottobre 2011, i due coniugi avevano sottoscritto un atto di transazione e quietanza con la quale aveva corrisposto ad entrambi la somma complessiva CP_3 di Euro 240.000,00 (120.000,00 ciascuno), in nome e per conto dell'assicurata Dott.ssa che aveva seguito la gestazione, a titolo di risarcimento danni;
Persona_2
- i coniugi avevano poi deciso di accantonare le somme ricevute e di renderle fruttifere, sottoscrivendo con due polizze separate, col medesimo importo di Controparte_2
€ 120.000,00, prevedendo che in caso di riscatto sarebbe stata necessaria la firma di entrambi i coniugi;
- il 9 aprile 2021 era stata dichiarata con sentenza del Tribunale di Como la cessazione degli effetti civili del matrimonio e pertanto, l'attrice aveva domandato all'ex coniuge la rimozione della propria firma dalla polizza da lei contratta, offrendogli di fare lo stesso con la polizza da lui stipulata;
- stante il rifiuto del convenuto, l'attrice aveva avviato il procedimento di mediazione, conclusosi con esito negativo.
L'attrice ha quindi chiesto di condannare l'ex coniuge alla rimozione della Controparte_1 propria firma dalla polizza n. 04/430263 in quanto la clausola che prevede la firma congiunta per il riscatto sarebbe divenuta priva di validità, vista la cessazione del matrimonio.
Si è costituito in giudizio deducendo che: Controparte_1
pagina 2 di 5 - le polizze erano state stipulate col preciso intento di accantonare le somme nell'interesse dei figli (in quanto soggetto disabile) e (fratello cui, ragionevolmente, Per_1 Per_3 spetterà la cura di una volta che i genitori verranno a mancare); Per_1
- con la previsione della necessaria firma dell'altro coniuge per l'eventuale riscatto, concordata e allegata alla polizza, le parti avevano proprio voluto evitare, in una prospettiva futura, che il singolo contraente potesse procedere liberamente allo svincolo delle somme.
Il convenuto ha quindi chiesto il rigetto della domanda attorea e in via subordinata, in caso di accoglimento, la condanna dell'attrice a rimuovere anche essa la propria firma dalla polizza n. 04/430260 da lui stipulata.
All'udienza del 24.06.2025, il giudice, vista la natura documentale della causa e ritenuta la stessa matura per la decisione, ha fissato l'udienza del 24.09.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale a norma degli artt. 281terdecies e 281sexies c.p.c.
[...]
ha agito in giudizio per sentir condannare l'ex coniuge Parte_1 Controparte_1
a “rimuovere” la sua firma dalla polizza vita n. 04/430263, stipulata dall'attrice, adducendo la sopravvenuta invalidità, a seguito della cessazione del matrimonio, della clausola pattuita nell'allegato al contratto di assicurazione che prevedeva la necessità della firma del marito per l'eventuale riscatto.
Risulta documentalmente che parte attrice, in data 07.11.2011, stipulò con
[...] un contratto di assicurazione sulla vita denominato “Protezione Controparte_2
Patrimonio Formula Accumulo”, con contestuale versamento del premio di € 120.000,00 ed individuazione, quali beneficiari in caso di decesso dell'assicurata, di e Per_3 Per_1
figli delle parti (cfr., docc. nn. 3 e 9 attrice). Risulta altresì documentalmente che
[...] analoga polizza, con analogo premio e beneficiari in caso di decesso, stipulò in pari data il convenuto (cfr., doc. n. 5 convenuto). Ad entrambe le polizze le parti Controparte_1 aggiunsero un patto accessorio, contenuto nell'allegato al contratto dalle stesse predisposto, che prevedeva (quanto alla polizza sottoscritta da parte attrice, che ora maggiormente interessa) che: “si conviene tra le parti che l'eventuale riscatto della polizza per tutta la durata contrattuale dovrà essere controfirmata in comune accordo con il marito Sig.
[...]
” (cfr., ancora doc. n. 3 attrice). CP_1
Dalla dinamica dei fatti descritta negli atti processuali e dalla documentazione prodotta risulta, altresì, che le parti avessero ricevuto, in data 19.10.2011 (cfr., doc. n. 1 attrice), la somma complessiva di € 240.000,00 a seguito di un evento di danno - qualificabile con pagina 3 di 5 l'infelice espressione “da nascita indesiderata” del figlio in relazione alla Persona_1 patologia non diagnosticata durante la gestazione, dalla quale quest'ultimo era risultato affetto alla nascita – e che tali somme furono poco dopo utilizzate per il versamento dei premi all'atto della sottoscrizione delle polizze di cui si è detto, con indicazione come beneficiari, in caso di morte degli assicurati, dei figli. L'indicazione dei figli come beneficiari delle polizze vita stipulate da entrambi i genitori, a ridosso della ricezione di ingenti somme a titolo di risarcimento del danno in relazione alla nascita di un figlio affetto da patologia non diagnosticata in gravidanza, fa ritenere presumibile che le stesse fossero state contratte, di comune accordo tra le parti, proprio nell'interesse di questi ultimi, di cui uno affetto da disabilità, sicché l'apposizione di una limitazione alla facoltà di riscatto (che, diversamente, sarebbe stata esercitabile trascorso un anno dalla sottoscrizione della polizza, cfr., doc. n. 9 attrice), vincolata al consenso di entrambi i genitori, appare finalizzata ad approntare una forma di tutela dei figli beneficiari da iniziative unilaterali del padre o della madre.
Quanto sopra non appare smentito dall'indicazione, nel questionario allegato alla polizza
(cfr., doc. n. 3 attrice), dell'indicazione dell'obiettivo da perseguirsi con la sottoscrizione del prodotto assicurativo come “di investimento”, posto che, al contrario, la finalità di tutela della prole ben si concilia con l'investimento di somme in loro favore alle quali i figli avranno diritto alla morte del genitore assicurato, né dal persistente diritto dell'attrice di modificare i beneficiari della polizza, dovendo darsi rilievo, al fine di valutare l'interesse perseguito dalle parti al momento della sottoscrizione del contratto, all'assetto del negozio al tempo della stipula, quando i beneficiari erano proprio i figli. A ciò si aggiunga che il fatto che le parti avessero convenuto la doppia firma per il riscatto e non avessero ritenuto di concludere il medesimo accordo per la modifica dei beneficiari in caso di morte non priva di pregio le considerazioni su svolte e, in particolare, non esclude che la clausola fosse stata voluta nell'interesse dei figli, essendo plausibile che le parti avessero voluto tutelare i beneficiari da un evento ritenuto più probabile (riscatto delle somme da parte dell'assicurato) da uno ritenuto meno probabile (individuazione di beneficiari diversi dai figli).
Se, quindi, come appare più probabilmente che non, l'interesse perseguito dalle parti al momento dell'accordo sulla pattuizione contestata era quello di tutelare i beneficiari finali del contratto, i figli della coppia, a favore dei quali il contratto era stato stipulato
(costituendo l'assicurazione sulla vita a favore di terzo un'ipotesi specifica di contratto a pagina 4 di 5 favore di terzo), da iniziative unilaterali di uno dei genitori dirette a riscattare la polizza, tale interesse, da una parte, deve ritenersi meritevole di tutela ex. art. 1322, c. 2, c.c., escludendo profili di invalidità originaria del patto, dall'altra parte non pare venuto meno a seguito dello scioglimento del rapporto di coniugio.
Difatti, fermo restando che l'attrice non ha addotto alcuna precisa ragione giuridica per cui la clausola contestata dovrebbe aver perso efficacia o essere divenuta invalida a seguito del divorzio con il convenuto, deve anche escludersi che la permanenza del rapporto di coniugio formasse oggetto di condizioni inespresse, tali da incidere sul vincolo pattizio, in quanto, come detto, lo stesso appariva sorretto dall'interesse alla tutela dei figli, in virtù del rapporto genitoriale, non venuto meno con lo scioglimento del matrimonio.
Pertanto, il ricorso è infondato e merita di essere respinto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo in applicazione dei valori minimi di cui al DM n. 55/2014, così come modificato dal DM n.
147/2022 per tutte le fasi processuali, avuto riguardo alla natura documentale e al valore indeterminabile della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta le domande formulate da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
2) condanna alla refusione delle spese processuali a favore di Parte_1
che liquida in € 3.809,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Controparte_1
IVA e CPA come per legge.
pagina 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
24 settembre 2025
Il giudice
Arianna Toppan
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Arianna Toppan, ha pronunciato ex articolo 281- sexies c.p.c la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1262/2025 promossa da:
(CF. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Eugenia Rallo e dall'Avv. Marianna Vitali, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Como, Via Fratelli Recchi, n. 11
- parte attrice - nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Cristina Confalonieri, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Como, Via Vittorio
Emanuele II n. 45
- parte convenuta -
Conclusioni di parte attrice
Voglia il Tribunale Ecc.mo, contrariis rejectis, così giudicare: In via principale e nel merito: condannare il Sig. alla rimozione della sua Controparte_1 firma dalla polizza n. 04/430263 stipulata dalla sig.ra . Parte_1 Con vittoria di spese, diritti ed onorari. Conclusioni di parte convenuta
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Como, contrariis rejectis, così giudicare: In via principale e nel merito:
- rigettare le richieste della ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni di cui in atti;
In via subordinata:
- in caso di accoglimento della domanda della SI , con condanna del signor Pt_1 a rimuovere la propria firma dalla polizza n. 04/430263 stipulata con Controparte_1 [...]
condannare, per tutte le ragioni di cui in atti, la ricorrente alla Controparte_2
pagina 1 di 5 rimozione, a sua volta, della propria firma dalla polizza n. 04/430260 (rif. Proposta contrattuale n. 92616047 del 7.11.2011) stipulata dal signor con Controparte_1 [...]
. Controparte_2 In via istruttoria:
- riservata ogni più ampia istanza e deduzione istruttoria anche nell'eventuale caso di mutamento del rito. In ogni caso:
- con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, oltre IVA e C.P.A. come per legge. Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c ha convenuto in giudizio Parte_1 deducendo che: Controparte_1
- e all'epoca marito e moglie, avevano dato alla luce il Parte_1 Controparte_1 figlio il 12 gennaio 2008, risultato affetto da "Mielomeningite lombosacrale, Persona_1 sindrome di Chiari II, forame ovale pervio";
- in data 19 ottobre 2011, i due coniugi avevano sottoscritto un atto di transazione e quietanza con la quale aveva corrisposto ad entrambi la somma complessiva CP_3 di Euro 240.000,00 (120.000,00 ciascuno), in nome e per conto dell'assicurata Dott.ssa che aveva seguito la gestazione, a titolo di risarcimento danni;
Persona_2
- i coniugi avevano poi deciso di accantonare le somme ricevute e di renderle fruttifere, sottoscrivendo con due polizze separate, col medesimo importo di Controparte_2
€ 120.000,00, prevedendo che in caso di riscatto sarebbe stata necessaria la firma di entrambi i coniugi;
- il 9 aprile 2021 era stata dichiarata con sentenza del Tribunale di Como la cessazione degli effetti civili del matrimonio e pertanto, l'attrice aveva domandato all'ex coniuge la rimozione della propria firma dalla polizza da lei contratta, offrendogli di fare lo stesso con la polizza da lui stipulata;
- stante il rifiuto del convenuto, l'attrice aveva avviato il procedimento di mediazione, conclusosi con esito negativo.
L'attrice ha quindi chiesto di condannare l'ex coniuge alla rimozione della Controparte_1 propria firma dalla polizza n. 04/430263 in quanto la clausola che prevede la firma congiunta per il riscatto sarebbe divenuta priva di validità, vista la cessazione del matrimonio.
Si è costituito in giudizio deducendo che: Controparte_1
pagina 2 di 5 - le polizze erano state stipulate col preciso intento di accantonare le somme nell'interesse dei figli (in quanto soggetto disabile) e (fratello cui, ragionevolmente, Per_1 Per_3 spetterà la cura di una volta che i genitori verranno a mancare); Per_1
- con la previsione della necessaria firma dell'altro coniuge per l'eventuale riscatto, concordata e allegata alla polizza, le parti avevano proprio voluto evitare, in una prospettiva futura, che il singolo contraente potesse procedere liberamente allo svincolo delle somme.
Il convenuto ha quindi chiesto il rigetto della domanda attorea e in via subordinata, in caso di accoglimento, la condanna dell'attrice a rimuovere anche essa la propria firma dalla polizza n. 04/430260 da lui stipulata.
All'udienza del 24.06.2025, il giudice, vista la natura documentale della causa e ritenuta la stessa matura per la decisione, ha fissato l'udienza del 24.09.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale a norma degli artt. 281terdecies e 281sexies c.p.c.
[...]
ha agito in giudizio per sentir condannare l'ex coniuge Parte_1 Controparte_1
a “rimuovere” la sua firma dalla polizza vita n. 04/430263, stipulata dall'attrice, adducendo la sopravvenuta invalidità, a seguito della cessazione del matrimonio, della clausola pattuita nell'allegato al contratto di assicurazione che prevedeva la necessità della firma del marito per l'eventuale riscatto.
Risulta documentalmente che parte attrice, in data 07.11.2011, stipulò con
[...] un contratto di assicurazione sulla vita denominato “Protezione Controparte_2
Patrimonio Formula Accumulo”, con contestuale versamento del premio di € 120.000,00 ed individuazione, quali beneficiari in caso di decesso dell'assicurata, di e Per_3 Per_1
figli delle parti (cfr., docc. nn. 3 e 9 attrice). Risulta altresì documentalmente che
[...] analoga polizza, con analogo premio e beneficiari in caso di decesso, stipulò in pari data il convenuto (cfr., doc. n. 5 convenuto). Ad entrambe le polizze le parti Controparte_1 aggiunsero un patto accessorio, contenuto nell'allegato al contratto dalle stesse predisposto, che prevedeva (quanto alla polizza sottoscritta da parte attrice, che ora maggiormente interessa) che: “si conviene tra le parti che l'eventuale riscatto della polizza per tutta la durata contrattuale dovrà essere controfirmata in comune accordo con il marito Sig.
[...]
” (cfr., ancora doc. n. 3 attrice). CP_1
Dalla dinamica dei fatti descritta negli atti processuali e dalla documentazione prodotta risulta, altresì, che le parti avessero ricevuto, in data 19.10.2011 (cfr., doc. n. 1 attrice), la somma complessiva di € 240.000,00 a seguito di un evento di danno - qualificabile con pagina 3 di 5 l'infelice espressione “da nascita indesiderata” del figlio in relazione alla Persona_1 patologia non diagnosticata durante la gestazione, dalla quale quest'ultimo era risultato affetto alla nascita – e che tali somme furono poco dopo utilizzate per il versamento dei premi all'atto della sottoscrizione delle polizze di cui si è detto, con indicazione come beneficiari, in caso di morte degli assicurati, dei figli. L'indicazione dei figli come beneficiari delle polizze vita stipulate da entrambi i genitori, a ridosso della ricezione di ingenti somme a titolo di risarcimento del danno in relazione alla nascita di un figlio affetto da patologia non diagnosticata in gravidanza, fa ritenere presumibile che le stesse fossero state contratte, di comune accordo tra le parti, proprio nell'interesse di questi ultimi, di cui uno affetto da disabilità, sicché l'apposizione di una limitazione alla facoltà di riscatto (che, diversamente, sarebbe stata esercitabile trascorso un anno dalla sottoscrizione della polizza, cfr., doc. n. 9 attrice), vincolata al consenso di entrambi i genitori, appare finalizzata ad approntare una forma di tutela dei figli beneficiari da iniziative unilaterali del padre o della madre.
Quanto sopra non appare smentito dall'indicazione, nel questionario allegato alla polizza
(cfr., doc. n. 3 attrice), dell'indicazione dell'obiettivo da perseguirsi con la sottoscrizione del prodotto assicurativo come “di investimento”, posto che, al contrario, la finalità di tutela della prole ben si concilia con l'investimento di somme in loro favore alle quali i figli avranno diritto alla morte del genitore assicurato, né dal persistente diritto dell'attrice di modificare i beneficiari della polizza, dovendo darsi rilievo, al fine di valutare l'interesse perseguito dalle parti al momento della sottoscrizione del contratto, all'assetto del negozio al tempo della stipula, quando i beneficiari erano proprio i figli. A ciò si aggiunga che il fatto che le parti avessero convenuto la doppia firma per il riscatto e non avessero ritenuto di concludere il medesimo accordo per la modifica dei beneficiari in caso di morte non priva di pregio le considerazioni su svolte e, in particolare, non esclude che la clausola fosse stata voluta nell'interesse dei figli, essendo plausibile che le parti avessero voluto tutelare i beneficiari da un evento ritenuto più probabile (riscatto delle somme da parte dell'assicurato) da uno ritenuto meno probabile (individuazione di beneficiari diversi dai figli).
Se, quindi, come appare più probabilmente che non, l'interesse perseguito dalle parti al momento dell'accordo sulla pattuizione contestata era quello di tutelare i beneficiari finali del contratto, i figli della coppia, a favore dei quali il contratto era stato stipulato
(costituendo l'assicurazione sulla vita a favore di terzo un'ipotesi specifica di contratto a pagina 4 di 5 favore di terzo), da iniziative unilaterali di uno dei genitori dirette a riscattare la polizza, tale interesse, da una parte, deve ritenersi meritevole di tutela ex. art. 1322, c. 2, c.c., escludendo profili di invalidità originaria del patto, dall'altra parte non pare venuto meno a seguito dello scioglimento del rapporto di coniugio.
Difatti, fermo restando che l'attrice non ha addotto alcuna precisa ragione giuridica per cui la clausola contestata dovrebbe aver perso efficacia o essere divenuta invalida a seguito del divorzio con il convenuto, deve anche escludersi che la permanenza del rapporto di coniugio formasse oggetto di condizioni inespresse, tali da incidere sul vincolo pattizio, in quanto, come detto, lo stesso appariva sorretto dall'interesse alla tutela dei figli, in virtù del rapporto genitoriale, non venuto meno con lo scioglimento del matrimonio.
Pertanto, il ricorso è infondato e merita di essere respinto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo in applicazione dei valori minimi di cui al DM n. 55/2014, così come modificato dal DM n.
147/2022 per tutte le fasi processuali, avuto riguardo alla natura documentale e al valore indeterminabile della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta le domande formulate da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
2) condanna alla refusione delle spese processuali a favore di Parte_1
che liquida in € 3.809,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Controparte_1
IVA e CPA come per legge.
pagina 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
24 settembre 2025
Il giudice
Arianna Toppan