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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. IV, sentenza 18/02/2026, n. 991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 991 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 991/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRIGNI GUIDO, Presidente
CAPONETTO SALVATORE, Relatore
GUIDO PAOLO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1633/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Prof. Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301D802483/2024 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME
ORDINARIO) 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301D802495/2024 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME
ORDINARIO) 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 377/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 in data 5/5/2025 depositava ricorso (R.g. n. 1633/2025) contro l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Palermo avverso gli avvisi di accertamento n. TY301D802483/2024 per l'anno 2020 e n. TY301D802495/2024 per l'anno 2021, notificati il 21/2/2025, per IRPEF, IVA e INPS.
La ricorrente evidenziava che la legge di stabilità 2016 aveva consentito che potevano avvalersi del regime forfettario, oltre che i contribuenti che avevano conseguito redditi da attività di impresa, arte o professione in misura prevalente rispetto ai redditi di lavoro dipendente o assimilati, anche altri contribuenti, ad esclusione di alcuni soggetti (che elencava). Aggiungeva, quindi, che il suo reddito rientrava ampiamente nel regime forfettario, avendo avuto un reddito di €. 14.880,00 per l'anno 2020 e di €. 22.320,00 per l'anno 2021, precisando che il volume di affari massimo per il 2020 e il 2021 per l'applicazione del predetto regime era di €. 65.000,00. Rappresentava, quindi, che per l'attività svolta dalla stessa (manicure e pedicure-codice
Ateco 96.02.03) andava applicata la redditività del 67%, con imposta sostitutiva di €. 9.970,00 (14.880,00
x 67%) per l'anno 2020 e di €. 14.954,00 ( 22.320,00 x 67%) per l'anno 2021.
Chiedeva, pertanto, l'applicazione del regime forfettario previsto dalla L. 190/2014, con vittoria di spese.
L'Agenzia delle Entrate di Palermo si costituiva in giudizio presentando controdeduzioni con cui chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese del giudizio.
Rappresentava che, a seguito di verifica fiscale della G.di F., Tenenza di Cefalù, compendiata nel PVC redatto il 29/11/2023 e consegnato alla parte, era stato accertato un maggior reddito d'impresa di €. 14.253,00 per l'anno 2020 ( con imposte totali di €. 5.945,00 e sanzioni di €. 5.893,20) e di €. 22.217,00 per l'anno
2021 ( con imposte totali di €. 10.039,00 e sanzioni di €. 7.363,80).
L'Ufficio emetteva “schema di atto”, notificato il 5/11/2024, con il quale invitava la parte a presentare istanza di accertamento con adesione e/o osservazioni e controdeduzioni, ma la contribuente entro i 30 giorni successivi alla notifica non presentava alcuna istanza. Pertanto l'Ufficio procedeva alla notifica degli avvisi di accertamento in esame.
Rilevava, quindi, che non era sostenibile la tesi della ricorrente, atteso che, come accertato nel corso dell'attività ispettiva dei militari della G.di F., la stessa aveva effettuato la propria attività di lavoro totalmente in nero (circostanza neppure minimamente messa in discussione in atti da controparte). Aggiungeva che l'adesione all'eventuale regime forfettario andava necessariamente comunicato all'Agenzia delle Entrate all'atto dell'apertura della partita IVA. Rilevava, altresì, che nell'ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, era applicabile l'art. 41 DPR 600/73 ( e 55 DPR 633/72 per l'IVA) con la facoltà di procedere all'accertamento d'ufficio e a determinare il reddito complessivo del contribuente.
La Corte pone la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio osserva che nel caso in esame non è applicabile il regime forfettario richiesto dalla ricorrente alla luce degli accertamenti effettuati dalla G.di F. e compendiati nel PVC dei militari della G.di F. del 29/11/2023, con i quali è stato riscontrato che la ricorrente aveva effettuato la propria attività di lavoro totalmente in nero.
Peraltro, l'adesione al regime forfettario non era stato comunicato all'Agenzia delle Entrate all'atto dell'apertura della partita IVA. Invero, i contribuenti che iniziano un'attività e che intendono usufruire del regime forfettario hanno l'obbligo di darne comunicazione all'Agenzia delle Entrate nella dichiarazione di inizio attività. Orbene, nel caso in questione la ricorrente non aveva comunicato all'Agenzia delle Entrate di avere scelto il regime forfettario.
In ordine poi all'accertamento del reddito della ricorrente, appare legittima la ricostruzione effettuata dall'Ufficio, atteso che nell'ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, è applicabile l'art. 41 DPR 600/73 ( e 55 DPR 633/72 per l'IVA) che consente di procedere all'accertamento d'ufficio e a determinare il reddito complessivo del contribuente “sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza, con facoltà di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui al terzo comma dell'art. 38”.
Il ricorso è, quindi, infondato e va rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate che si quantificano in euro 1.000,00 ( euro Mille/00). Così deciso a Palermo, nella Camera di consiglio del 13 febbraio 2026. Il Giudice est. Il Presidente
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRIGNI GUIDO, Presidente
CAPONETTO SALVATORE, Relatore
GUIDO PAOLO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1633/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Prof. Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301D802483/2024 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME
ORDINARIO) 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301D802495/2024 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME
ORDINARIO) 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 377/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 in data 5/5/2025 depositava ricorso (R.g. n. 1633/2025) contro l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Palermo avverso gli avvisi di accertamento n. TY301D802483/2024 per l'anno 2020 e n. TY301D802495/2024 per l'anno 2021, notificati il 21/2/2025, per IRPEF, IVA e INPS.
La ricorrente evidenziava che la legge di stabilità 2016 aveva consentito che potevano avvalersi del regime forfettario, oltre che i contribuenti che avevano conseguito redditi da attività di impresa, arte o professione in misura prevalente rispetto ai redditi di lavoro dipendente o assimilati, anche altri contribuenti, ad esclusione di alcuni soggetti (che elencava). Aggiungeva, quindi, che il suo reddito rientrava ampiamente nel regime forfettario, avendo avuto un reddito di €. 14.880,00 per l'anno 2020 e di €. 22.320,00 per l'anno 2021, precisando che il volume di affari massimo per il 2020 e il 2021 per l'applicazione del predetto regime era di €. 65.000,00. Rappresentava, quindi, che per l'attività svolta dalla stessa (manicure e pedicure-codice
Ateco 96.02.03) andava applicata la redditività del 67%, con imposta sostitutiva di €. 9.970,00 (14.880,00
x 67%) per l'anno 2020 e di €. 14.954,00 ( 22.320,00 x 67%) per l'anno 2021.
Chiedeva, pertanto, l'applicazione del regime forfettario previsto dalla L. 190/2014, con vittoria di spese.
L'Agenzia delle Entrate di Palermo si costituiva in giudizio presentando controdeduzioni con cui chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese del giudizio.
Rappresentava che, a seguito di verifica fiscale della G.di F., Tenenza di Cefalù, compendiata nel PVC redatto il 29/11/2023 e consegnato alla parte, era stato accertato un maggior reddito d'impresa di €. 14.253,00 per l'anno 2020 ( con imposte totali di €. 5.945,00 e sanzioni di €. 5.893,20) e di €. 22.217,00 per l'anno
2021 ( con imposte totali di €. 10.039,00 e sanzioni di €. 7.363,80).
L'Ufficio emetteva “schema di atto”, notificato il 5/11/2024, con il quale invitava la parte a presentare istanza di accertamento con adesione e/o osservazioni e controdeduzioni, ma la contribuente entro i 30 giorni successivi alla notifica non presentava alcuna istanza. Pertanto l'Ufficio procedeva alla notifica degli avvisi di accertamento in esame.
Rilevava, quindi, che non era sostenibile la tesi della ricorrente, atteso che, come accertato nel corso dell'attività ispettiva dei militari della G.di F., la stessa aveva effettuato la propria attività di lavoro totalmente in nero (circostanza neppure minimamente messa in discussione in atti da controparte). Aggiungeva che l'adesione all'eventuale regime forfettario andava necessariamente comunicato all'Agenzia delle Entrate all'atto dell'apertura della partita IVA. Rilevava, altresì, che nell'ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, era applicabile l'art. 41 DPR 600/73 ( e 55 DPR 633/72 per l'IVA) con la facoltà di procedere all'accertamento d'ufficio e a determinare il reddito complessivo del contribuente.
La Corte pone la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio osserva che nel caso in esame non è applicabile il regime forfettario richiesto dalla ricorrente alla luce degli accertamenti effettuati dalla G.di F. e compendiati nel PVC dei militari della G.di F. del 29/11/2023, con i quali è stato riscontrato che la ricorrente aveva effettuato la propria attività di lavoro totalmente in nero.
Peraltro, l'adesione al regime forfettario non era stato comunicato all'Agenzia delle Entrate all'atto dell'apertura della partita IVA. Invero, i contribuenti che iniziano un'attività e che intendono usufruire del regime forfettario hanno l'obbligo di darne comunicazione all'Agenzia delle Entrate nella dichiarazione di inizio attività. Orbene, nel caso in questione la ricorrente non aveva comunicato all'Agenzia delle Entrate di avere scelto il regime forfettario.
In ordine poi all'accertamento del reddito della ricorrente, appare legittima la ricostruzione effettuata dall'Ufficio, atteso che nell'ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, è applicabile l'art. 41 DPR 600/73 ( e 55 DPR 633/72 per l'IVA) che consente di procedere all'accertamento d'ufficio e a determinare il reddito complessivo del contribuente “sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza, con facoltà di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui al terzo comma dell'art. 38”.
Il ricorso è, quindi, infondato e va rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate che si quantificano in euro 1.000,00 ( euro Mille/00). Così deciso a Palermo, nella Camera di consiglio del 13 febbraio 2026. Il Giudice est. Il Presidente