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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 24/01/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4540/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4540/2022
tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Controparte_2
INTERVENUTO
Oggi 24/01/2025 ad ore 09:30 innanzi al dott. Roberta Casoli, sono comparsi:
Per l'avv. EUFEMIA GENNARO e l'avv. Monica Cipolletti, oggi Parte_1 sostituito dall'avv. Chiara Gioacchini.
Per nessuno compare. CP_1 Controparte_1
Per l'avv. EUFEMIA GENNARO e l'avv. Monica Cipolletti oggi Controparte_2 sostituito dall'avv. Chiara Gioacchini.
L'avv. Gioacchini chiede di poter precisare le conclusioni.
Il giudice invita parte a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'avv. Gioacchini precisa le conclusioni per l'attore come alla memoria autorizaata Pt_1 del 23.12.2024, e per la società precisa le conclusioni come alla comparsa del CP_2
19.12.2024, discute la causa, insistendo per l'accoglimento delle domande così come formulate.
Il giudice si ritira in camera di consiglio pagina 1 di 7 All'esito della camera di consiglio, il giudice decide la causa come da sentenza allegata al presente verbale, assenti le parti.
Verbale chiuso alle ore 15.46.
Il Giudice
dott. Roberta Casoli
pagina 2 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Casoli ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4540/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. EUFEMIA Parte_1 C.F._1
GENNARO e dell'avv. CIPOLLETTI MONICA ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Ascoli Piceno via della Tintura n. 8
ATTORE/I contro
(C.F. , Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
rappresentato e difeso dall'avv. EUFEMIA GENNARO e dell'avv. Controparte_2
CIPOLLETTI MONICA ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in
Ascoli Piceno via della Tintura n. 8
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
pagina 3 di 7
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale intestato, esponendo che il Tribunale di Ancona, Controparte_3
nell'ambito del procedimento camerale instaurato dalla convenuta per ottenere la disciplina delle condizioni di affidamento, visita e mantenimento delle figlie, aveva posto a suo carico l'esecuzione delle opere necessarie a realizzare due unità abitative da ricavarsi dalla casa familiare, disponendo,
altresì, che ciascuno avrebbe provveduto al pagamento delle rispettive utenze e stabilendo la suddivisione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie sostenute per le figlie;
ha sostenuto di avere eseguito le opere per la divisione dell'immobile, precisando, tuttavia, che non era stato possibile procedere alla separazione degli impianti di acqua, luce e gas, ha evidenziato di avere incaricato un tecnico per la redazione delle tabelle millesimali per la divisione dei consumi, ha dedotto che la convenuta non aveva sottoscritto le suddette tabelle, né aveva provveduto al pagamento, per la quota di sua spettanza, delle bollette, ha rappresentato che la convenuta non aveva rimborsato il 50% delle spese straordinarie sostenute per le figlie, infine, non aveva rispettato gli accordi derivanti da una transazione relativa alla restituzione delle spese di assicurazioni della vettura in uso alla stessa.
Tanto premesso ha formulato le seguenti testuali conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, in via
principale, condannare la convenuta a pagare in favore dell'attore la somma di €. 5.984,59 a titolo di rimborso
per la quota di spettanza delle spese per le utenze di acqua, luce, gas e tasse relative all'unità abitativa assegnata
alla convenuta,,,,nonché la somma di €. 667,32 a titolo di rimborso al 50% delle spese straordinarie sostenute
dall'attore per le figlie minori della coppia… nonché la ulteriore somma di €. 450,00…Il tutto per un totale di €.
7.101,91, ovvero in subordine per la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, da quantificarsi
anche in via equitativa, con interessi legali maturati e maturandi ai sensi di legge”.
Parte convenuta, nonostante rituale notificazione dell'atto di citazione, non si costituiva in giudizio e,
pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia.
All'udienza del 6.12.2024, il giudice, all'esito dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni e discussione, rilevava un difetto di legittimazione attiva relativamente alla richiesta di rimborso pro quota delle spese sostenute dalla società sicchè, ai sensi dell'art. 101 c.p.c., la causa Controparte_2
veniva rimessa in istruttoria per esaminare la questione in contraddittorio tra le parti.
pagina 4 di 7 Nelle more, si costituiva la società chiedendo la condanna della convenuta al Controparte_2
rimborso, pro quota, delle spese da essa sostenute.
La domanda di parte attrice è fondata nei limiti di seguito indicati.
La domanda proposta da parte attrice con il presente giudizio concerne un'azione volta ad ottenere una pronuncia di condanna della convenuta al pagamento della quota parte dei consumi di acqua,
luce e gas, delle spese relative all'immobile sito a Monsano via S. Martino n. 1, delle spese straordinarie nella misura del 50% relative al mantenimento delle figlie e dell'importo dovuto in forza di un accordo transattivo intervenuto tra le parti.
Preliminarmente si rileva che la società con la costituzione in giudizio ha Controparte_2
regolarizzato il difetto di rappresentanza con effetti ex tunc senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali.
Ciò posto, gli attori hanno evocato in giudizio la convenuta al fine di ottenere la restituzione delle somme dagli stessi versati per il pagamento delle utenze di luce, acqua e gas.
Parte attrice ha fornito la prova che durante la realizzazione delle due autonome unità abitative, così
come disposta con decreto dal Tribunale, non era stato possibile procedere alla separazione degli impianti di luce, acqua e gas;
ha dimostrato che i consumi dei due nuclei familiari venivano, pertanto,
contabilizzati sulle utenze intestate a parte attrice, infine, ha fornito riscontro documentale di avere provveduto al pagamento per l'intero dei relativi servizi.
Quanto ai criteri di suddivisione, ritiene il giudicante che le spese relative alle utenze debbano essere ripartite in quote uguali, non sussistendo un obbligo della convenuta di partecipare alla ripartizione delle spese secondo la tabella millesimale, in quanto non approvata dalla stessa, infatti, in questo caso,
per rendere operative le predette tabelle, sarebbe stato necessario adire l'autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 1105 e 1136 c.c.
Ne consegue che, tenuto conto dei pagamenti effettuati per il periodo da agosto 2020 a maggio 2024, a dovrà essere restituita la somma di €. 629,98, mentre alla società Parte_1 Controparte_2
la somma di €. 8.067,41 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Gli attori hanno affermato di avere provveduto al pagamento delle spese straordinarie relative alle iscrizioni scolastiche, al pagamento della mensa scolastica nonché all'acquisto di materiale scolastico come da documentazione versata in atti, chiedendo pertanto, la restituzione degli importi nella misura del 50%.
pagina 5 di 7 Ebbene, osserva il giudicante che dagli atti di causa non si ricava la prova dell'effettivo esborso degli importi richiesti, né tale prova può essere fornita attraverso la documentazione di provenienza della stessa parte che intende avvalersene.
Parimenti non può essere disposta alcuna restituzione relativamente al pagamento della polizza globale per l'assicurazione del fabbricato e per l'IMU, in quanto oneri che spettano al proprietario dell'immobile, mentre non risulta, dagli atti di causa, che la convenuta sia intestataria del bene immobile, né gli attori hanno fornito la prova della predetta circostanza.
Non può essere riconosciuta a la somma richiesta per aver provveduto al Parte_1
pagamento delle spese di bollo e assicurazione in quanto quest'ultimo è carente di legittimazione,
risultando essere intestataria della vettura tale , né vi è coincidenza tra le Parte_2
scritture private allegate all'atto di citazione, infatti quella recante la data 23.2.2021 non è sottoscritta dalla convenuta, mentre quella avente data 23.2.2020 è sottoscritta unicamente dalla convenuta, sicchè
non può dirsi sorta validamente l'obbligazione.
Si osserva, quanto alle spese di manutenzione, che le stesse si riferiscono a lavori relativi alla piscina,
tuttavia, parte attrice non ha dimostrato l'utilizzo della struttura da parte della convenuta, sicchè
nessuna somma può essere riconosciuta a tale titolo.
Per tutto quanto sopra esposto ed argomentato, la convenuta Controparte_1
va condannata al pagamento in favore di della somma di €. 629,98
[...] Parte_1
oltre interessi legali dalla domanda al saldo, in favore della società della Controparte_2
somma di €. 8.067,41 oltre interessi legali dalla domanda al saldo quale quota parte relativa alle utenze di luce, acqua e gas per il periodo agosto 2020 maggio 2024.
La natura della decisione giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto in I Grado al n. RG 4540/2022, ogni altra domanda e/o eccezione disattesa, così decide:
-accoglie per quanto di ragione la domanda attorea e per l'effetto condanna
[...]
al pagamento in favore di della somma di €. Controparte_1 Parte_1
Co 629,98 oltre interessi legali dalla domanda al saldo e al pagamento in favore della società
pagina 6 di 7 della somma di €. 8.067,41 oltre interessi legali dalla domanda al saldo, quale CP_2
quota parte relativa alle utenze di luce, acqua e gas per il periodo agosto 2020 – maggio 2024;
-dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Ancona, 24 gennaio 2025
Il Giudice dott. Roberta Casoli
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4540/2022
tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Controparte_2
INTERVENUTO
Oggi 24/01/2025 ad ore 09:30 innanzi al dott. Roberta Casoli, sono comparsi:
Per l'avv. EUFEMIA GENNARO e l'avv. Monica Cipolletti, oggi Parte_1 sostituito dall'avv. Chiara Gioacchini.
Per nessuno compare. CP_1 Controparte_1
Per l'avv. EUFEMIA GENNARO e l'avv. Monica Cipolletti oggi Controparte_2 sostituito dall'avv. Chiara Gioacchini.
L'avv. Gioacchini chiede di poter precisare le conclusioni.
Il giudice invita parte a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'avv. Gioacchini precisa le conclusioni per l'attore come alla memoria autorizaata Pt_1 del 23.12.2024, e per la società precisa le conclusioni come alla comparsa del CP_2
19.12.2024, discute la causa, insistendo per l'accoglimento delle domande così come formulate.
Il giudice si ritira in camera di consiglio pagina 1 di 7 All'esito della camera di consiglio, il giudice decide la causa come da sentenza allegata al presente verbale, assenti le parti.
Verbale chiuso alle ore 15.46.
Il Giudice
dott. Roberta Casoli
pagina 2 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Casoli ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4540/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. EUFEMIA Parte_1 C.F._1
GENNARO e dell'avv. CIPOLLETTI MONICA ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Ascoli Piceno via della Tintura n. 8
ATTORE/I contro
(C.F. , Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
rappresentato e difeso dall'avv. EUFEMIA GENNARO e dell'avv. Controparte_2
CIPOLLETTI MONICA ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in
Ascoli Piceno via della Tintura n. 8
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
pagina 3 di 7
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale intestato, esponendo che il Tribunale di Ancona, Controparte_3
nell'ambito del procedimento camerale instaurato dalla convenuta per ottenere la disciplina delle condizioni di affidamento, visita e mantenimento delle figlie, aveva posto a suo carico l'esecuzione delle opere necessarie a realizzare due unità abitative da ricavarsi dalla casa familiare, disponendo,
altresì, che ciascuno avrebbe provveduto al pagamento delle rispettive utenze e stabilendo la suddivisione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie sostenute per le figlie;
ha sostenuto di avere eseguito le opere per la divisione dell'immobile, precisando, tuttavia, che non era stato possibile procedere alla separazione degli impianti di acqua, luce e gas, ha evidenziato di avere incaricato un tecnico per la redazione delle tabelle millesimali per la divisione dei consumi, ha dedotto che la convenuta non aveva sottoscritto le suddette tabelle, né aveva provveduto al pagamento, per la quota di sua spettanza, delle bollette, ha rappresentato che la convenuta non aveva rimborsato il 50% delle spese straordinarie sostenute per le figlie, infine, non aveva rispettato gli accordi derivanti da una transazione relativa alla restituzione delle spese di assicurazioni della vettura in uso alla stessa.
Tanto premesso ha formulato le seguenti testuali conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, in via
principale, condannare la convenuta a pagare in favore dell'attore la somma di €. 5.984,59 a titolo di rimborso
per la quota di spettanza delle spese per le utenze di acqua, luce, gas e tasse relative all'unità abitativa assegnata
alla convenuta,,,,nonché la somma di €. 667,32 a titolo di rimborso al 50% delle spese straordinarie sostenute
dall'attore per le figlie minori della coppia… nonché la ulteriore somma di €. 450,00…Il tutto per un totale di €.
7.101,91, ovvero in subordine per la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, da quantificarsi
anche in via equitativa, con interessi legali maturati e maturandi ai sensi di legge”.
Parte convenuta, nonostante rituale notificazione dell'atto di citazione, non si costituiva in giudizio e,
pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia.
All'udienza del 6.12.2024, il giudice, all'esito dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni e discussione, rilevava un difetto di legittimazione attiva relativamente alla richiesta di rimborso pro quota delle spese sostenute dalla società sicchè, ai sensi dell'art. 101 c.p.c., la causa Controparte_2
veniva rimessa in istruttoria per esaminare la questione in contraddittorio tra le parti.
pagina 4 di 7 Nelle more, si costituiva la società chiedendo la condanna della convenuta al Controparte_2
rimborso, pro quota, delle spese da essa sostenute.
La domanda di parte attrice è fondata nei limiti di seguito indicati.
La domanda proposta da parte attrice con il presente giudizio concerne un'azione volta ad ottenere una pronuncia di condanna della convenuta al pagamento della quota parte dei consumi di acqua,
luce e gas, delle spese relative all'immobile sito a Monsano via S. Martino n. 1, delle spese straordinarie nella misura del 50% relative al mantenimento delle figlie e dell'importo dovuto in forza di un accordo transattivo intervenuto tra le parti.
Preliminarmente si rileva che la società con la costituzione in giudizio ha Controparte_2
regolarizzato il difetto di rappresentanza con effetti ex tunc senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali.
Ciò posto, gli attori hanno evocato in giudizio la convenuta al fine di ottenere la restituzione delle somme dagli stessi versati per il pagamento delle utenze di luce, acqua e gas.
Parte attrice ha fornito la prova che durante la realizzazione delle due autonome unità abitative, così
come disposta con decreto dal Tribunale, non era stato possibile procedere alla separazione degli impianti di luce, acqua e gas;
ha dimostrato che i consumi dei due nuclei familiari venivano, pertanto,
contabilizzati sulle utenze intestate a parte attrice, infine, ha fornito riscontro documentale di avere provveduto al pagamento per l'intero dei relativi servizi.
Quanto ai criteri di suddivisione, ritiene il giudicante che le spese relative alle utenze debbano essere ripartite in quote uguali, non sussistendo un obbligo della convenuta di partecipare alla ripartizione delle spese secondo la tabella millesimale, in quanto non approvata dalla stessa, infatti, in questo caso,
per rendere operative le predette tabelle, sarebbe stato necessario adire l'autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 1105 e 1136 c.c.
Ne consegue che, tenuto conto dei pagamenti effettuati per il periodo da agosto 2020 a maggio 2024, a dovrà essere restituita la somma di €. 629,98, mentre alla società Parte_1 Controparte_2
la somma di €. 8.067,41 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Gli attori hanno affermato di avere provveduto al pagamento delle spese straordinarie relative alle iscrizioni scolastiche, al pagamento della mensa scolastica nonché all'acquisto di materiale scolastico come da documentazione versata in atti, chiedendo pertanto, la restituzione degli importi nella misura del 50%.
pagina 5 di 7 Ebbene, osserva il giudicante che dagli atti di causa non si ricava la prova dell'effettivo esborso degli importi richiesti, né tale prova può essere fornita attraverso la documentazione di provenienza della stessa parte che intende avvalersene.
Parimenti non può essere disposta alcuna restituzione relativamente al pagamento della polizza globale per l'assicurazione del fabbricato e per l'IMU, in quanto oneri che spettano al proprietario dell'immobile, mentre non risulta, dagli atti di causa, che la convenuta sia intestataria del bene immobile, né gli attori hanno fornito la prova della predetta circostanza.
Non può essere riconosciuta a la somma richiesta per aver provveduto al Parte_1
pagamento delle spese di bollo e assicurazione in quanto quest'ultimo è carente di legittimazione,
risultando essere intestataria della vettura tale , né vi è coincidenza tra le Parte_2
scritture private allegate all'atto di citazione, infatti quella recante la data 23.2.2021 non è sottoscritta dalla convenuta, mentre quella avente data 23.2.2020 è sottoscritta unicamente dalla convenuta, sicchè
non può dirsi sorta validamente l'obbligazione.
Si osserva, quanto alle spese di manutenzione, che le stesse si riferiscono a lavori relativi alla piscina,
tuttavia, parte attrice non ha dimostrato l'utilizzo della struttura da parte della convenuta, sicchè
nessuna somma può essere riconosciuta a tale titolo.
Per tutto quanto sopra esposto ed argomentato, la convenuta Controparte_1
va condannata al pagamento in favore di della somma di €. 629,98
[...] Parte_1
oltre interessi legali dalla domanda al saldo, in favore della società della Controparte_2
somma di €. 8.067,41 oltre interessi legali dalla domanda al saldo quale quota parte relativa alle utenze di luce, acqua e gas per il periodo agosto 2020 maggio 2024.
La natura della decisione giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto in I Grado al n. RG 4540/2022, ogni altra domanda e/o eccezione disattesa, così decide:
-accoglie per quanto di ragione la domanda attorea e per l'effetto condanna
[...]
al pagamento in favore di della somma di €. Controparte_1 Parte_1
Co 629,98 oltre interessi legali dalla domanda al saldo e al pagamento in favore della società
pagina 6 di 7 della somma di €. 8.067,41 oltre interessi legali dalla domanda al saldo, quale CP_2
quota parte relativa alle utenze di luce, acqua e gas per il periodo agosto 2020 – maggio 2024;
-dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Ancona, 24 gennaio 2025
Il Giudice dott. Roberta Casoli
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 7 di 7