Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/04/2025, n. 1954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1954 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10488/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Prima Sezione Civile
Giudice dott. Stefano Demontis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 10488/2023 promossa da:
Parte_1 Controparte_1
c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, sig.
[...] P.IVA_1 Controparte_1 rappresentata e difesa dagli Avv. ti Luisa PESCE e Alessandro LICCI MARINI ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Torino, C.so Re Umberto n. 45;
PARTE ATTRICE contro
(c.f. ), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata Controparte_2 P.IVA_2 e difesa dall'Avv. Giuseppe PICCARETA dell'Avvocatura della Regione Piemonte PARTE CONVENUTA
e
(c.f. ), CONTUMACE Controparte_3 P.IVA_3
PARTE CONVENUTA
e
(c.f. , CONTUMACE Controparte_4 P.IVA_4
PARTE CONVENUTA
Oggetto: controversia di diritto amministrativo;
contributi all'agricoltura;
CONCLUSIONI
Parte Attrice:
“Voglia l' Ecc.mo Tribunale adito , previa ammissione di prova orale sulle circostanze dedotte in memoria ex art. 171 ter c.p.c. n 2 del 27/11/2023, accertare e dichiarare il diritto dell'attore a fruire integralmente del contributo concesso dalla
come indicato in narrativa. Controparte_2 In via di estremo subordine parte attrice si dichiara disponibile a restituire l'importo di € 5.600,13 ove accertato essere stato erroneamente corrisposto ai fini dell'erogazione del contributo. Con vittoria di spese e onorari di lite, oltre CPA e IVA di legge e rimborso del contributo unificato.”;
Parte convenuta : Controparte_2
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale
-respingere le domande avversarie siccome infondate in fatto e diritto e, per l'effetto, accertare e dichiarare che parte attrice è tenuta a restituire la somma di € 22.890,16
1
-accertare e dichiarare che parte attrice è comunque tenuta a restituire la somma di € 5.600,03. Con il favore delle spese ed onorari di giudizio, oltre a rimborso forfettario e ad oneri riflessi nella misura del 23,8%, ai sensi dell'art. 1, comma 208, della legge n. 266/05 (trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna all'Ente), in luogo di IVA e CPA.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Parte attrice ha proposto il presente giudizio avverso un provvedimento della di Controparte_2 revoca parziale di contributi economici all'agricoltura (doc. 1 attrice) per accertare il proprio diritto a fruire integralmente del contributo.
Il giudizio, precedentemente incardinato dinanzi al TAR Piemonte, è stato qui riassunto dall'attrice in seguito alla declinazione della giurisdizione da parte del giudice amministrativo (doc. 18 attrice).
A sostegno delle proprie domande, parte attrice ha dedotto che:
- la , con sede in ON, Controparte_5 produce vini e uve su terreni di sua proprietà in GN;
- essa, con propria domanda del 21.06.2018 (doc. 9 attrice), ha partecipato al bando della di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 617 del 29.05.2018 (doc. 4 Controparte_2 attrice), per le domande di contributo nell'ambito della misura di sostegno “Ristrutturazione e riconversione vigneti la campagna 2018/2019” (doc. 3);
- la domanda dell'attrice era volta in particolare alla realizzazione di interventi di estirpo e di reimpianto di vigneti sui propri terreni, ed è stata inserita nella graduatoria del 15.11.2018 fra le domande ammissibili e finanziabili;
- il 11.06.2020 la società ha introdotto una variante alla domanda iniziale di contributo, consistente nella modifica del “sesto di impianto che ora è 90x250 e la tipologia di impianto da ritocchino a giropoggio” (doc. 10 attrice);
- il 19.06.2020 la società agricola ha presentato alla la domanda di pagamento a saldo CP_2
e di collaudo, corredata da rendicontazione dell'investimento e giustificativi di spesa (doc. 11 attrice), tra cui la fattura n. 618 del 29.04.2020 emessa dalla “Vivai F.lli Nicola s.s.a.” per la vendita di barbatelle per € 28.655,50, già pagata con assegno bancario il 28.04.2020;
- il 7.08.2020 la Direzione Agricoltura della ha comunicato alla società agricola che, CP_2 poiché il bando ammetteva a rimborso solo le fatture pagate con determinate modalità, ossia bonifico bancario, Ri.BA e carta di credito, la fattura n. 618 non poteva essere rimborsata proprio perché pagata mediante assegno bancario, preannunciando così la revoca parziale del contributo già concesso, e l'obbligo di restituzione da parte della di € Parte_1
22.890,16;
- tale importo risulta dalla differenza tra quanto già erogato alla società a titolo di anticipazione del contributo, € 48.018, e quanto effettivamente erogabile sulla base dei giustificativi di spesa ammessi a rimborso, pari a € 25.127,85 (doc. 2 attrice);
- con proprie osservazioni del 11.08.2020, la società agricola ha sostenuto che l'utilizzo dell'assegno bancario per il saldo di quella fattura, avvenuto in periodo di pieno lockdown da Covid19, era stato dettato dall'esigenza del legale rappresentante di non esporsi al contagio, anche perché la sede della sua banca in GN era chiusa ed egli non disponeva di carta di credito aziendale (doc. 12 attrice);
- con nota del 21.9.2020, la ha tuttavia comunicato, con provvedimento di decadenza CP_2 parziale, definitivo ed impugnabile, la revoca parziale del contributo, per l'importo già citato di € 22.890,16 (doc. 1 attrice), rappresentando che l'esclusione dalle modalità di pagamento dell'assegno era stata prevista dall'SM TO , e non era pertanto nella CP_3 discrezionalità della stessa il poter accogliere tale forma di pagamento, e che questa CP_2 regola non aveva subito deroghe nel periodo di lockdown.
2 Su queste basi, parte attrice deduce l'illegittimità del provvedimento, unitamente al bando di gara e alle disposizioni , per tre motivi: CP_3
a) perché frutto di un'applicazione troppo rigida e formalistica della lex specialis, che non ha tenuto conto del fatto che l'uso dell'assegno sia stato necessitato da forza maggiore e delle circostanze eccezionali dovute al periodo pandemico;
b) perché irragionevole o sproporzionato;
c) perché non preceduto dalla obbligatoria comunicazione di avvio del procedimento in violazione dell'art. 7 l. 241/1990.
2) La si è costituita in giudizio deducendo che: Controparte_2
- il 21.06.2018 il sig. in qualità di rappresentante dell'azienda agricola “Cascina Persona_1 Battignanina s.a.a.s. di Ratti Francesco”, ha presentato domanda (doc. 9 attrice) per ottenere l'erogazione di un contributo di € 60.321 nell'ambito del Bando regionale per la presentazione delle domande di contributo della misura Ristrutturazione e riconversione vigneti la campagna
2018/2019 (doc. 4 convenuta);
- la domanda è stata accolta per l'importo di € 60.022,50 ed il 30.05.2019 è stata disposta l'anticipazione della somma di € 48.018 dietro presentazione di apposita polizza fideiussoria;
- ultimati gli interventi finanziati, la società agricola ha presentato il 19.06.2020 la domanda di pagamento a saldo con allegata documentazione a rendicontazione (doc. 11 attrice);
- in particolare, la società agricola ha allegato di aver sostenuto spese in economia per € 84.639,71 e l'esborso di € 42.417,97 quale “imponibile per la domanda”, producendo 2 fatture e relativi giustificativi, segnatamente la n. 618 del 29.04.2020 di importo di € 26.050,46 ma richiesta a rimborso per il minore importo di € 17.290,13, e la n. 65 del 30.05.2020, con imponibile di € 25.127,84 interamente richiesto a rimborso;
- all'esito delle verifiche sulla documentazione prodotta, la ha accertato che la fattura CP_2
n. 618 del 29.04.2020 non era ammissibile al contributo in quanto pagata con assegno bancario, circostanza che comportava la riduzione della spesa ammissibile derivante da fatture al solo importo di € 25.127,84 e la conseguente riduzione a tale importo del contributo complessivo spettante;
- il bando infatti prevedeva che, del totale delle spese ammissibili, non potevano essere rimborsati “i contributi in natura”, e quindi le spese in economia pari cioè a € 84.639,71, ma solo le spese da fattura, pari come visto ad € 25.127,84 a seguito dell'esclusione della fattura n. 618;
- di conseguenza, vi è l'obbligo per l'attrice di restituire la parte del contributo già versato in anticipazione in eccesso rispetto all'importo ammesso, pari ad € 22.890,16 ( € 48.018 –
25.127,84);
- quand'anche la fattura n. 618 fosse stata ammissibile (e quindi computabile per l'importo di
€ 17.290,13), il contributo massimo concedibile sarebbe stato comunque di € 42.417,97 (pari alla somma delle fatture nn. 618 e 65) e quindi anche in quel caso sarebbe stato necessario disporre la revoca parziale del contributo già versato in anticipazione e richiedere la restituzione della differenza, in quel caso pari a € 5.600,03;
- il 6.08.2020 (doc. 6 convenuta) è stato quindi comunicato l'avvio del procedimento di revoca/decadenza parziale del contributo per i predetti motivi, ed in data 21.09.2020 (doc. 7 convenuta) è stato adottato il provvedimento definitivo, con la richiesta di restituzione dell'indicata somma di € 22.890,16.
- a nulla valgono le deduzioni di controparte relative alle conseguenze della pandemia, in quanto in ogni caso ai sensi dell'art. 56 del Reg. n. 1149/2016 la forza maggiore e le circostanze eccezionali valgono quali cause esimenti nelle sole procedure di irrogazione di sanzioni, mentre nel caso di specie vi è stata solo l'esclusione di una voce di spesa dal computo del contributo complessivamente erogabile;
3 - in ogni caso, non sussistevano neppure i presupposti fattuali delle esimenti invocate dall'attrice, che avrebbero potuto in ogni caso procedere a bonifico bancario, eventualmente con modalità di home banking;
- quand'anche all'epoca dei fatti ci fossero stati i presupposti per invocare le esimenti della forza maggiore e delle circostanze eccezionali, l'azienda avrebbe dovuto comunicarlo immediatamente agli uffici ed evidenziarlo nella domanda di pagamento a saldo, in conformità alle Istruzioni Operative n. 17 del 19.04.2018; CP_3
- non è infine neppure mancata la comunicazione di avvio del procedimento di revoca parziale, avendovi gli uffici provveduto con la nota del 6.08.2020 che assegnava all'azienda ricorrente il termine di 10 giorni per presentare le proprie osservazioni (doc. 6 convenuta), cosa che la ha poi effettivamente fatto con propria nota del 11.08.2020 avendo quindi Parte_1 partecipato attivamente al procedimento.
3) L'attrice ha esteso il contradditorio anche a ” e Controparte_3 a ”, ma senza formulare domande nei CP_4 Controparte_4 loro confronti. Esse, regolarmente citate, non si sono costituite.
4) All'esito della prima udienza, rigettate le istanze istruttorie formulate dalle parti perché irrilevanti ai fini della decisione, la causa è stata rinviata per il trattenimento in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c., e quindi trattenuta in decisione con ordinanza del 01.04.2025.
5) Le domande di parte attrice sono infondate e come tali non possono trovare accoglimento. Dalle allegazioni delle parti e per quanto non contestato, può evincersi quanto segue.
Parte attrice ha partecipato con propria domanda del 21.06.2018 (cfr. doc. 9 attrice) al Bando della di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 617 del 29.05.2018 (cfr. doc. 4 attrice) Controparte_2 per le domande di contributo nell'ambito della misura di sostengo “Ristrutturazione e riconversione vigneti la campagna 2018/2019” (cfr. doc. 3 attrice). Segnatamente, i contributi richiesti per € 60.321,00 erano volti ad effettuare interventi di estirpo e reimpianto di vigneti. Il Bando prevedeva il pagamento in anticipo dell'80% del contributo finanziato, ed il restante 20% a seguito di domanda di pagamento a saldo (cfr. doc. 3, pagg. 8 -11, attrice). Veniva inoltre previsto che le spese ammesse al finanziamento dovessero essere sostenute esclusivamente mediante pagamento effettuato con bonifico bancario, RiBA o carta di credito associati a conto corrente aziendale, e che qualsiasi altra forma di pagamento avrebbe reso inammissibili al contributo le spese sostenute (cfr. doc. 3, pagg. 9 -10, attrice).
Parte attrice è stata poi ammessa al contributo, ricevendo dalla un anticipazione di € 48.018 CP_2
(cfr. docc. 1 e 2 attrice).
Successivamente, in data 19.06.2020 parte attrice ha presentato alla domanda di pagamento CP_2
a saldo, alla quale era allegata documentazione a rendicontazione delle spese sostenute (doc. 11 attrice).
In risposta alla suddetta domanda, la con propria comunicazione del 7.08.2020 avente valore CP_2 di preavviso di rigetto ex art. 10bis l. 241/1990, ha preannunciato alla società agricola l'imminente revoca parziale e la riduzione dei contributi già assegnati e anticipati (cfr. doc. 2 attrice). Le ragioni di tale revoca erano individuate nel mancato rispetto da parte della società agricola delle previsioni del bando circa le modalità di pagamento delle spese sostenute. In particolare, delle due fatture rendicontate dalla società agricola, la ha evidenziato come la n. 618 del 29.04.2020 della CP_2
“F.lli Nicola Vivai” era stata quietanzata mediante assegno bancario, modalità di pagamento non ammessa dal bando. Pertanto, la relativa spesa non poteva essere considerata nel computo delle spese sostenute e del conteggio finalizzato all'erogazione del contributo. La ha quindi individuato CP_2 quale unica spesa ammissibile al contributo quella portata dall'altra fattura rendicontata, per un totale di € 25.127,84, chiedendo infine alla società agricola la restituzione di € 22.890,16 (differenza
4 scaturita dal contributo già erogato per € 48.018,00 e l'importo effettivamente erogabile corrispondente ad € 25.127,84). La società agricola ha poi trasmesso alla in data 11.09.2020, le proprie osservazioni al CP_2 preavviso di rigetto (cfr. doc. 12 attrice), chiedendo di considerare valido il pagamento contestato, in particolare rappresentando che lo stesso era stato effettuato tramite assegno per esigenze legate al periodo di lockdown da Covid19, in quanto il legale rappresentante della società, di anni 75, era impossibilitato a recarsi presso la filiale della propria banca per evitare il contagio e non disponeva di carta di credito, e pertanto ha effettuato il pagamento tramite assegno quale unico mezzo tracciabile concretamente utilizzabile.
Infine, la con provvedimento definitivo di decadenza parziale comunicato il 21.09.2020, ha CP_2 confermato alla società agricola quanto già preannunciato (cfr. doc. 1 attrice), revocando parzialmente il contributo, e chiedendo in restituzione la somma di € 22.890,16, perché l'esclusione della modalità di pagamento tramite assegno era stata prevista dall'SM TO , e pertanto la CP_3 non avrebbe potuto disattendere tale disposizione, anche in ragione del fatto che durante il CP_2 periodo di lockdown non erano pervenute disposizioni di senso contrario.
6) Alla luce di quanto osservato, deve ritenersi legittimo il provvedimento di revoca parziale adottato dalla Controparte_2
Sul punto, non sono condivisibili le contestazioni di parte attrice, laddove la stessa lamenta un'applicazione troppo rigida del bando di gara da parte della che non avrebbe tenuto conto CP_2 nel valutare l'operato della società agricola delle cause di forza maggiore riconducibili alle circostanze eccezionali che hanno caratterizzato la primavera del 2020. In particolare, parte attrice lamenta il mancato rispetto di alcune previsioni comunitarie in materia di fondi all'agricoltura, quali gli artt. 2 e 64 Reg. UE n. 1306/2013 e l'art. 56 Reg UE n. 1308/2013, richiamati anche dalle disposizioni di , e che prevedono appunto il divieto di irrogazione di CP_3 sanzioni in caso di inadempienze dovute a forza maggiore e circostanze eccezionali.
Sul punto, però, si deve osservare che in realtà le disposizioni citate non sono applicabili al caso di specie, in quanto si riferiscono tutte all'irrogazione di sanzioni, per escluderle appunto in caso di forza maggiore, mentre con il provvedimento impugnato la non ha irrogato alcuna sanzione, ma CP_2 solo accertato la mancanza dei requisiti previsti per l'erogazione dei fondi già anticipati.
A ciò si aggiunga che la Circolare n. 34196 del 18.04.2018, richiamata dal provvedimento CP_3 impugnato, stabilisce all'art. 16 che delle circostanze eccezionali e di forza maggiore il beneficiario dei contributi “deve presentarne opportuna comunicazione, utilizzando l'apposita funzione disponibile a portale, al fine di poter continuare l'iter di subentro o di evitare successive sanzioni per eventuali mancate realizzazioni od altro”. L'attrice, invece, ha omesso di comunicare tempestivamente alla l'utilizzo di un mezzo di pagamento non ammesso e le relative ragioni, CP_2 limitandosi ad addurre la scusante del periodo pandemico solo a seguito degli accertamenti compiuti dalla Regione e della preannunciata revoca del contributo già erogato. E' da escludere quindi che sussistano profili di violazione di legge.
7) Per la verità, più a monte deve osservarsi che l'attrice non abbia davvero offerto la prova dell'esistenza di circostanze di forza maggiore che abbiano impedito di ricorrere ai mezzi di pagamento ammessi dal bando.
In realtà, per evitare il rischio di contagio al proprio anziano titolare, poteva Controparte_6 delegare al pagamento presso la banca all'altro rappresentante, Sig. , o effettuare un Persona_1 comune bonifico online.
Nell'ipotesi in cui invece non avesse a disposizione tale strumento, non assume rilievo la circostanza per cui in quei mesi sarebbe stata chiusa la filiale bancaria di riferimento sita in GN (cfr. doc. 9 attrice), atteso che il conto corrente indicato nella domanda di contributo risulta aperto presso la filiale di ON, dove ha appunto sede la società. D'altra parte, la stessa prospettazione dell'attrice è nel senso che l'assegno sia stato consegnato al fornitore a ON (cfr. capitoli di prova articolati
5 in seconda memoria 171ter), e alla domanda di collaudo (cfr. doc. 11 attrice) è allegata la distinta di Contr un bonifico bancario eseguito il 8.6.2020 proprio tramite la filiale i ON. Pertanto, posto che non vi è alcuna prova del fatto che fosse anch'essa chiusa nel periodo in cui è stato emesso l'assegno bancario in esame, il bonifico avrebbe potuto essere eseguito tramite quella stessa agenzia. Non vi sono quindi elementi sufficienti per ritenere che la scelta di pagare con assegno bancario sia stata davvero necessitata.
8) Altrettanto evanescenti sono gli addebiti di irragionevolezza e sproporzionalità mossi al provvedimento impugnato. L'art. 12 della legge 241/90 prevede espressamente che “1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma
1”.
La previa individuazione dei criteri e dei requisiti oggettivi di ogni forma di sovvenzione costituisce un preciso obbligo delle pubbliche amministrazioni, posto a presidio della trasparenza e dell'imparzialità dell'agire pubblico. Pertanto, una volta fissati nel bando i criteri formali dell'erogazione delle risorse pubbliche, non sarebbe consentito all'amministrazione di discostarsene sulla base di valutazioni sostanziali permeate di discrezionalità e frutto di valutazioni soggettive esposte al rischio di essere del tutto opinabili.
9) Infine, non è fondata neanche la contestazione di parte attrice sull'omessa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 l. 241/1990, e la conseguente violazione del diritto della
[...]
di partecipare al procedimento e far valere tempestivamente le proprie ragioni. Sul punto Parte_1
è sufficiente rilevare che il procedimento amministrativo da cui origina il provvedimento di revoca parziale non è stato avviato d'ufficio, bensì ad istanza di parte, segnatamente con la domanda di contributo presentata dalla società il 21.06.2018 (doc. 9 attrice), a cui è seguita successiva istanza di pagamento a saldo e di collaudo il 19.06.2020 (doc. 11 attrice). La in risposta alle istanze CP_2 pervenute, ha dapprima erogato il contributo in anticipo e poi, facendo seguito alla successiva richiesta di saldo, ha correttamente avviato il contraddittorio con la società agricola, inviando il 7.08.2020 (cfr. doc. 2 attrice) propria comunicazione ex art. 10bis l. 241/1990, il quale prevede testualmente che “Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. [...] ”. In conformità a quanto disposto dal secondo capoverso della norma citata, la società agricola ha poi presentato le proprie osservazioni (cfr. doc. 12 attrice), e pertanto nessun vizio procedurale può ravvisarsi nel caso di specie.
10) Per tutte le ragioni sin qui esposte, la domanda deve essere integralmente rigettata.
11) Le spese del giudizio seguono la soccombenza, e sono liquidate nella misura che verrà indicata in dispositivo, prossima ai valori medi previsti per lo scaglione di riferimento, tenuto conto della semplicità della controversia e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, rigetta integralmente le domande di parte attrice.
6 Accerta che Controparte_8 è tenuta a restituire alla la somma di € 22.890,16.
[...] Controparte_2
Condanna Parte_1 Controparte_1 al pagamento in favore di delle spese di lite, che si liquidano in €
[...] Controparte_2
2.600, oltre rimborso forfettario ed oneri di legge.
Torino, 19.4.2025
Il Giudice Stefano Demontis
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