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Decreto 29 marzo 2025
Decreto 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, decreto 29/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI GELA
Sezione Civile
Proc. n. 535/2024 R.G.
Il giudice dott. Maria Rosaria Carlà, letto il ricorso per decreto ingiuntivo proposto da (P.IVA ) nei Parte_1 P.IVA_1 confronti di (C.F. ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._1 res. a Niscemi v. Isonzo n. 3; ritenuto in base agli elementi in atti e alle allegazioni di parte ricorrente che il debitore rivesta la qualità di consumatore, con conseguente applicabilità delle tutele consumeristiche previste dal D.L.vo 206/2005, C.D.
Codice del Consumo, e con necessità di un doveroso controllo in ordine all'eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali, richiesto a tutela del consumatore (così Cass. sez. un., 06/04/2023, n.9479); rilevato che la parte ricorrente, con provvedimento del 29/1/2025, ritualmente comunicato, è stata invitata a dedurre in ordine:
- all'eventuale carattere vessatorio, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera f), del d.lgs. 206/2005 (Codice del consumo) delle condizioni contrattuali in caso di ritardo nei pagamenti, che prevedono interessi di mora nella misura dello 0,040 al giorno e l'applicazione di una penale dell'8% (applicata in concreto nell'estratto conto in atti), tenuto conto del TAN (13,95%) e del TAEG (14,97%) già superiori al tasso medio indicato dal
D.M. Ministero Economia e Finanze 18/3/2008 (avuto riguardo al principio secondo il quale una clausola contrattuale è considerata abusiva se determina un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti contraenti, a danno del consumatore);
- all'eventuale carattere vessatorio della previsione di una decadenza dal beneficio del termine per scadenza di almeno due rate di rimborso senza preventiva messa in mora, alla stregua del principio di diritto espresso da
Corte giustizia UE sez. IX, 08/12/2022, n.600;
- all'eventuale sussistenza di ulteriori clausole qualificabili quali vessatorie ai sensi dell'art. 33 co. II d. lgs.
206/2005; rilevato che con il medesimo provvedimento è stata anche disposta la produzione di prospetto di ricalcolo dell'importo dovuto con la sola inclusione della sorte capitale e degli interessi corrispettivi o, comunque, di prospetto contabile con la separata indicazione del dovuto per sorte capitale, interessi, corrispettivi e moratori, ed eventuali ulteriori accessori;
rilevato che parte ricorrente non ha ottemperato a quanto disposto e che il termine assegnato a tal fine è compiutamente spirato;
considerato che
l'eventuale accertamento della vessatorietà attraverso una più approfondita attività istruttoria
(come ad es. l'espletamento di c.t.u.) è incompatibile col procedimento monitorio (così Cass. S.U. n. 9479 del
06/04/2023 ); ritenuto pertanto che la domanda monitoria non appare sufficientemente giustificata;
visto l'art. 640 c.p.c.;
P.Q.M.
rigetta la domanda proposta da nei confronti di (C.F. Parte_1 CP_1
). C.F._1
Si comunichi.
Gela, 29/3/2025
Il giudice
Maria Rosaria Carlà