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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 665/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 3, riunita in udienza il 23/06/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MARCELLINI ADELE, Giudice monocratico in data 23/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 629/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2022001OR0000378040001 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2558/2025 depositato il
24/06/2025 Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna tempestivamente l'avviso di liquidazione di imposta di registro su un atto giudiziario e contestuale irrogazione delle sanzioni, notificato in data 14.11.2024 dalla Direzione Provinciale
I di Milano. Con tale atto l'Ufficio ha provveduto ad applicare l'imposta di registro con aliquota proporzionale del 3%, sull'ordinanza n. 37804/2021 emessa in data 5/05/2022,con la quale il Tribunale di Milano ha condannato la Ricorrente alla restituzione, in favore della società Società_1 S.R.L., dell'importo di € 81.615,49, oltre ai relativi interessi, indebitamente versato a titolo di addizionale provinciale sulle accise sull'energia elettrica.
Ricorre la Società eccependo ed argomentando:
1.Sull'illegittima applicazione dell'imposta in misura proporzionale in violazione dell'art. 8, comma 1, lettera e, della Tariffa allegata al DPR n. 131/86.
2.Sull'illegittima liquidazione dell'imposta ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 131/86 in considerazione del principio di alternatività Iva/Registro e della Nota II, Art. 8, Tariffa Parte I Allegata al D.P.R. 131/86.
3.Sull'illegittima applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale ex artt. 37 e 8 Tariffa Parte I del TUR al caso de quo.
4.Illegittimità dell'avviso per violazione dell'obbligo di motivazione in violazione dell'art. 3, l. 241/1990 e dell'art. 7, l. 212/2000.
Conclude chiedendo in via principale, disporre l'integrale annullamento dell'Avviso impugnato siccome illegittimo ed infondato per i motivi sub1-2-3-4 e in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui ritenga che, in base all'art. 8, della Tariffa parte 1, lett. b), D.P.R. 131/1986, debba interpretarsi nel senso dell'applicazione dell'imposta in misura proporzionale, disporre che il presente procedimento venga sospeso con contestuale rinvio innanzi alla Corte Costituzionale ex art. 134 Cost. per decidere sulla compatibilità della riferita disposizione con l'art. 53 Cost., nei termini di cui al par. 1, punto 1.2).
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio
Si costituisce in giudizio l'Agenzia resistente, eccependo in via preliminare che la società impugna solo parzialmente l'atto in quanto il ricorso non conterrebbe alcun riferimento espresso alla parte del provvedimento riguardante gli interessi e replica poi a tutte le eccezioni della contribuente. Conclude chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminati gli atti e i documenti di causa ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.
Si premette che l'art. 132 c.p.c. consente al Giudice la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e che nel motivare la sentenza non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi limitare, ai fini del decidere, alla trattazione delle sole questioni rilevanti concretamente esaminate;
detti principi si applicano anche al processo tributario ai sensi dell'art. 1 del dlgs n. 546/92 e le questioni non trattate, non sono da considerarsi necessariamente omesse, ma semplicemente assorbite o superate con quanto concretamente ritenuto provato dal giudice, ai fini della decisione.
La Corte osserva che la questione determinante ed assorbente, ai fini del decidere, riguarda la sussistenza o meno della alternatività iva/registro. Con il provvedimento giudiziario oggetto di tassazione il Giudice civile condannava la Ricorrente_1 srl alla restituzione in favore della Società_1 S.R.L. della somma di € 81.615,49, in ragione della sua natura indebita ab origine.
Pertanto l'Ufficio afferma che, trattandosi di versamenti dichiarati nel provvedimento tassato "privi di titolo" fin dal momento della loro esecuzione, sia sempre mancato il carattere della corrispettività e con esso, quindi, il presupposto applicativo dell'IVA, con la conseguenza che nel caso di specie il principio di alternatività
IVA/Registro non venga neppure in rilievo.
È pacifico e non controverso fra le parti che sulle somme corrisposte in esecuzione dell'ordinanza la
Ricorrente aveva a suo tempo corrisposto l'IVA, poiché l'IVA, stabilita con il D.P.R n. 633 del 26/10/1972, si applica sull'imponibile (costo totale) della bolletta della luce e del gas, comprensiva di tutte le componenti
(Accise ed eventuali Addizionali regionali incluse).
Pertanto la restituzione non può che riguardare somme sulle quali è stata applicata l'IVA e per le quali opera il principio di alternatività IVA/Registro, con la conseguenza che la tassazione sulla condanna al pagamento di somme, sconta l'imposta di registro in misura fissa.
Quanto alla eccezione dell'Ufficio che la ricorrente nulla avrebbe detto in ordine gli interessi, è pacifico che, non essendo dovuta la imposta di registro in misura proporzionale, neppure gli interessi su tale importo risultano dovuti.
Il ricorso viene pertanto accolto, tuttavia, l'opinabilità della controversia e motivi di equità impongono l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 3, riunita in udienza il 23/06/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MARCELLINI ADELE, Giudice monocratico in data 23/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 629/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2022001OR0000378040001 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2558/2025 depositato il
24/06/2025 Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna tempestivamente l'avviso di liquidazione di imposta di registro su un atto giudiziario e contestuale irrogazione delle sanzioni, notificato in data 14.11.2024 dalla Direzione Provinciale
I di Milano. Con tale atto l'Ufficio ha provveduto ad applicare l'imposta di registro con aliquota proporzionale del 3%, sull'ordinanza n. 37804/2021 emessa in data 5/05/2022,con la quale il Tribunale di Milano ha condannato la Ricorrente alla restituzione, in favore della società Società_1 S.R.L., dell'importo di € 81.615,49, oltre ai relativi interessi, indebitamente versato a titolo di addizionale provinciale sulle accise sull'energia elettrica.
Ricorre la Società eccependo ed argomentando:
1.Sull'illegittima applicazione dell'imposta in misura proporzionale in violazione dell'art. 8, comma 1, lettera e, della Tariffa allegata al DPR n. 131/86.
2.Sull'illegittima liquidazione dell'imposta ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 131/86 in considerazione del principio di alternatività Iva/Registro e della Nota II, Art. 8, Tariffa Parte I Allegata al D.P.R. 131/86.
3.Sull'illegittima applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale ex artt. 37 e 8 Tariffa Parte I del TUR al caso de quo.
4.Illegittimità dell'avviso per violazione dell'obbligo di motivazione in violazione dell'art. 3, l. 241/1990 e dell'art. 7, l. 212/2000.
Conclude chiedendo in via principale, disporre l'integrale annullamento dell'Avviso impugnato siccome illegittimo ed infondato per i motivi sub1-2-3-4 e in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui ritenga che, in base all'art. 8, della Tariffa parte 1, lett. b), D.P.R. 131/1986, debba interpretarsi nel senso dell'applicazione dell'imposta in misura proporzionale, disporre che il presente procedimento venga sospeso con contestuale rinvio innanzi alla Corte Costituzionale ex art. 134 Cost. per decidere sulla compatibilità della riferita disposizione con l'art. 53 Cost., nei termini di cui al par. 1, punto 1.2).
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio
Si costituisce in giudizio l'Agenzia resistente, eccependo in via preliminare che la società impugna solo parzialmente l'atto in quanto il ricorso non conterrebbe alcun riferimento espresso alla parte del provvedimento riguardante gli interessi e replica poi a tutte le eccezioni della contribuente. Conclude chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminati gli atti e i documenti di causa ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.
Si premette che l'art. 132 c.p.c. consente al Giudice la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e che nel motivare la sentenza non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi limitare, ai fini del decidere, alla trattazione delle sole questioni rilevanti concretamente esaminate;
detti principi si applicano anche al processo tributario ai sensi dell'art. 1 del dlgs n. 546/92 e le questioni non trattate, non sono da considerarsi necessariamente omesse, ma semplicemente assorbite o superate con quanto concretamente ritenuto provato dal giudice, ai fini della decisione.
La Corte osserva che la questione determinante ed assorbente, ai fini del decidere, riguarda la sussistenza o meno della alternatività iva/registro. Con il provvedimento giudiziario oggetto di tassazione il Giudice civile condannava la Ricorrente_1 srl alla restituzione in favore della Società_1 S.R.L. della somma di € 81.615,49, in ragione della sua natura indebita ab origine.
Pertanto l'Ufficio afferma che, trattandosi di versamenti dichiarati nel provvedimento tassato "privi di titolo" fin dal momento della loro esecuzione, sia sempre mancato il carattere della corrispettività e con esso, quindi, il presupposto applicativo dell'IVA, con la conseguenza che nel caso di specie il principio di alternatività
IVA/Registro non venga neppure in rilievo.
È pacifico e non controverso fra le parti che sulle somme corrisposte in esecuzione dell'ordinanza la
Ricorrente aveva a suo tempo corrisposto l'IVA, poiché l'IVA, stabilita con il D.P.R n. 633 del 26/10/1972, si applica sull'imponibile (costo totale) della bolletta della luce e del gas, comprensiva di tutte le componenti
(Accise ed eventuali Addizionali regionali incluse).
Pertanto la restituzione non può che riguardare somme sulle quali è stata applicata l'IVA e per le quali opera il principio di alternatività IVA/Registro, con la conseguenza che la tassazione sulla condanna al pagamento di somme, sconta l'imposta di registro in misura fissa.
Quanto alla eccezione dell'Ufficio che la ricorrente nulla avrebbe detto in ordine gli interessi, è pacifico che, non essendo dovuta la imposta di registro in misura proporzionale, neppure gli interessi su tale importo risultano dovuti.
Il ricorso viene pertanto accolto, tuttavia, l'opinabilità della controversia e motivi di equità impongono l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Spese compensate.