Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 665
CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Accolto
    Illegittima applicazione imposta registro in misura proporzionale

    Le somme oggetto di restituzione erano state originariamente assoggettate ad IVA, pertanto la tassazione sulla condanna al pagamento di tali somme deve scontare l'imposta di registro in misura fissa e non proporzionale. Di conseguenza, anche gli interessi su tale imposta non sono dovuti.

  • Rigettato
    Questioni di costituzionalità sulla misura proporzionale dell'imposta

    La Corte ha accolto il ricorso basandosi sull'illegittimità dell'applicazione dell'imposta proporzionale, rendendo superflua la questione di costituzionalità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 665
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 665
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

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