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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 05/08/2025, n. 1224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1224 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 938/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Biancamaria Biondo Presidente est. dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 938/2025 promossa da
(C.F. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. SORGATO FEDERICA e dall'Avv. SIMIONI ANASTASIA
RICORRENTE contro
(C.F. nata ad [...] il [...]; CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. PASTORE ENRICO
e
(C.F. ) nato a [...] il [...]; CP_2 C.F._3 rappresentato e difeso dall'Avv. PASTORE ENRICO
RESISTENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da note scritte depositate telematicamente, così chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, a modifica della sentenza del Tribunale di Vicenza n. 401/2024 pubblicata in data 04.09.2024:
1) a decorrere dal mese di Maggio 2025 revocare l'obbligo di mantenimento ordinario della figlia
posto a carico della sig.ra ; CP_1 Parte_1
2) a decorrere dal mese di Maggio 2025 revocare l'obbligo posto a carico della sig.ra Parte_1 di provvedere al pagamento delle spese straordinarie della figlia nella misura del 50%; CP_1
3) Dare atto che la signora nulla deve a titolo di pregresso per le spese straordinarie arretrate Pt_1
4) Compensarsi le spese legali del presente giudizio”.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 473bis.29 c.p.c. depositato in data 28/02/2025, esponeva: che con Parte_1 sentenza n. 401/2024, pubblicata in data 04/09/2024, il Tribunale di Vicenza aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , confermando l'obbligo della CP_2
CP_ stessa di concorrere al mantenimento della figlia , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, nella misura di € 350,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
che, successivamente, la figlia aveva reperito una stabile occupazione con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
che, pertanto, sussistevano i presupposti per ottenere la revoca del predetto contributo, ordinario e straordinario, disposto con la sentenza divorzile;
in subordine, chiedeva che l'assegno di mantenimento in favore della figlia fosse ridotto ad euro 100,00 mensili, con revoca dell'obbligo inerente le spese straordinarie. CP_ Si costituivano in giudizio e , dando atto di aver raggiunto un accordo conciliativo CP_2 con parte ricorrente.
All'udienza del 10.06.2025, celebrata con modalità cartolari, le parti precisavano conclusioni congiunte nei termini di cui in epigrafe. Quindi la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del parere di competenza.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per disattendere le richieste avanzate dalle parti, vertendosi in materia di diritti disponibili.
Va, pertanto, disposto che, a partire da maggio 2025, cessi l'obbligo della ricorrente di contribuire al mantenimento, ordinario e straordinario, della figlia , dandosi atto che le parti hanno CP_1 convenuto che nulla sia dovuto dalla sig.ra a titolo di pregresso per le spese straordinarie Pt_1 arretrate
Le spese vanno integralmente compensate, come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dispone che le condizioni di divorzio delle parti, di cui alla sentenza del Tribunale di Vicenza n.
401/2024 pubblicata il 04/09/2024, vengano modificate nei termini seguenti:
- a decorrere dal mese di Maggio 2025 si revoca l'obbligo di mantenimento ordinario della figlia posto a carico della sig.ra CP_1 Parte_1
- a decorrere dal mese di Maggio 2025 si revoca l'obbligo posto a carico della sig.ra di Parte_1 provvedere al pagamento delle spese straordinarie della figlia nella misura del 50%; CP_1
- la signora nulla deve a titolo di pregresso per le spese straordinarie arretrate. Pt_1
b) Compensa le spese.
Così deciso in Vicenza il 15.07.2025
Il Presidente Estensore
dott.ssa Biancamaria Biondo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Biancamaria Biondo Presidente est. dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 938/2025 promossa da
(C.F. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. SORGATO FEDERICA e dall'Avv. SIMIONI ANASTASIA
RICORRENTE contro
(C.F. nata ad [...] il [...]; CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. PASTORE ENRICO
e
(C.F. ) nato a [...] il [...]; CP_2 C.F._3 rappresentato e difeso dall'Avv. PASTORE ENRICO
RESISTENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da note scritte depositate telematicamente, così chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, a modifica della sentenza del Tribunale di Vicenza n. 401/2024 pubblicata in data 04.09.2024:
1) a decorrere dal mese di Maggio 2025 revocare l'obbligo di mantenimento ordinario della figlia
posto a carico della sig.ra ; CP_1 Parte_1
2) a decorrere dal mese di Maggio 2025 revocare l'obbligo posto a carico della sig.ra Parte_1 di provvedere al pagamento delle spese straordinarie della figlia nella misura del 50%; CP_1
3) Dare atto che la signora nulla deve a titolo di pregresso per le spese straordinarie arretrate Pt_1
4) Compensarsi le spese legali del presente giudizio”.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 473bis.29 c.p.c. depositato in data 28/02/2025, esponeva: che con Parte_1 sentenza n. 401/2024, pubblicata in data 04/09/2024, il Tribunale di Vicenza aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , confermando l'obbligo della CP_2
CP_ stessa di concorrere al mantenimento della figlia , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, nella misura di € 350,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
che, successivamente, la figlia aveva reperito una stabile occupazione con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
che, pertanto, sussistevano i presupposti per ottenere la revoca del predetto contributo, ordinario e straordinario, disposto con la sentenza divorzile;
in subordine, chiedeva che l'assegno di mantenimento in favore della figlia fosse ridotto ad euro 100,00 mensili, con revoca dell'obbligo inerente le spese straordinarie. CP_ Si costituivano in giudizio e , dando atto di aver raggiunto un accordo conciliativo CP_2 con parte ricorrente.
All'udienza del 10.06.2025, celebrata con modalità cartolari, le parti precisavano conclusioni congiunte nei termini di cui in epigrafe. Quindi la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del parere di competenza.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per disattendere le richieste avanzate dalle parti, vertendosi in materia di diritti disponibili.
Va, pertanto, disposto che, a partire da maggio 2025, cessi l'obbligo della ricorrente di contribuire al mantenimento, ordinario e straordinario, della figlia , dandosi atto che le parti hanno CP_1 convenuto che nulla sia dovuto dalla sig.ra a titolo di pregresso per le spese straordinarie Pt_1 arretrate
Le spese vanno integralmente compensate, come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dispone che le condizioni di divorzio delle parti, di cui alla sentenza del Tribunale di Vicenza n.
401/2024 pubblicata il 04/09/2024, vengano modificate nei termini seguenti:
- a decorrere dal mese di Maggio 2025 si revoca l'obbligo di mantenimento ordinario della figlia posto a carico della sig.ra CP_1 Parte_1
- a decorrere dal mese di Maggio 2025 si revoca l'obbligo posto a carico della sig.ra di Parte_1 provvedere al pagamento delle spese straordinarie della figlia nella misura del 50%; CP_1
- la signora nulla deve a titolo di pregresso per le spese straordinarie arretrate. Pt_1
b) Compensa le spese.
Così deciso in Vicenza il 15.07.2025
Il Presidente Estensore
dott.ssa Biancamaria Biondo