Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/02/2025, n. 1247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1247 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vera Marletta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 706/2023 R.G. promossa da:
Parte_1
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. COSENTINO RITA;
, elettivamente
[...] C.F._1
domiciliato in VIA VAGLIASINDI N 9 CATANIA, presso il difensore avv. COSENTINO RITA
ATTORE
contro
:
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. RIZZO MAURIZIO e elettivamente domiciliato in VIA P.IVA_1
MESSINA N.212 - VIALE AFRICA 18 95129 CATANIA presso lo studio dell'avv. RIZZO
MAURIZIO
CONVENUTO
Posta in decisione all'udienza del 28 ottobre 2024 sulle conclusioni precisate come in atti, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 1 di 9
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_2
, titolare della ditta ”, in persona del curatore pro tempore, conveniva in giudizio,
[...] Parte_1
innanzi questo Tribunale, la Controparte_2
(quale successore a titolo universale del
[...] Controparte_3
, giusto atto di fusione per incorporazione del 27.12.22, n. 6889 rep. e n. 5047 racc.) onde
[...]
ottenere – ai sensi dell'art. 44, comma 1, L.F. - la dichiarazione di inefficacia, nei confronti della massa dei creditori del fallimento, dell'incasso derivante dall'escussione del pegno operata dall'Istituto di credito convenuto successivamente alla dichiarazione del fallimento e la conseguente condanna dello stesso alla restituzione del relativo importo.
Esponeva la AT che dall'esame dell'istanza di insinuazione al passivo ex art. 101 L.F. presentata
– tardivamente - dal (poi CP_3 Controparte_2
) si apprendeva che l'Istituto bancario, in data 24.08.2021 - e quindi
[...]
successivamente alla dichiarazione di fallimento, intervenuta il 20.05.2021 - aveva escusso il pegno costituito il 6.07.2018 a garanzia dei contratti di conto corrente n. 002/020218 con apertura di credito e di mutuo chirografario n. 9101, incassando il saldo di € 14.942,23 depositato sul libretto nominativo n.
6265 (con imputazione quanto ad € 11.657,69 a copertura integrale del debito per residuo mutuo e quanto ad € 3.284,54 a copertura parziale del debito per residuo conto corrente) e richiedendo di essere ammesso al passivo del fallimento per la residua complessiva somma di € 4.450,68.
Invocava, quindi, il disposto dell'art. 53 L.F. ai sensi del quale il credito garantito da pegno può essere realizzato anche durante il fallimento, ma solo dopo l'ammissione al passivo con prelazione e secondo modalità stabilite dal secondo e terzo comma ed alle condizioni stabilite dall'art. 54 L.F., non osservate nel caso di specie.
Rivendicava, dunque, l'acquisizione al fallimento - ai sensi dell'art. 44 L.F. – della complessiva somma di € 17.000,00 (quale saldo del libretto) ovvero, in subordine, di € 14.942,23 (quale somma effettivamente escussa), oltre interessi di mora, maturati e maturandi, ex D.lgs. 231/2002.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 21.04.2023 si costituiva in giudizio la
, contestando Controparte_2 le domande attoree e chiedendone il rigetto, evidenziando che l'Istituto bancario non era tenuto ad insinuarsi al passivo fallimentare per il soddisfacimento del proprio credito (e ciò sia essendo tale credito in realtà garantito da pegno irregolare, sia, in subordine - ed anche a voler ritenere la natura
“regolare” del pegno escusso - essendo alla fattispecie applicabile la disciplina speciale di cui al D.Lgs.
n. 170/04) e comunque rilevando, con specifico riferimento alla domanda restitutoria e nell'ipotesi di pagina 2 di 9 fondatezza delle tesi avversarie, che l'eventuale diritto alla restituzione avrebbe dovuto essere circoscritto alle somme presenti sul libretto alla data del 24.08.21 ed effettivamente incassate dall'Istituto bancario (€ 14.942,23).
Per le suesposte ragioni, Controparte_1
chiedeva al Tribunale adito di: “Ritenere e dichiarare, per i motivi sopra illustrati,
[...]
inammissibili ed in ogni caso infondate, sia in fatto che in diritto, e conseguentemente rigettare, le domande proposte dal titolare della ditta Parte_1 Pt_1
. Con vittoria di spese e compensi. Salvo quant'altro”.
[...]
All'udienza del 17.05.2023 venivano assegnati alle parti, su loro richiesta, i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
Depositate le relative memorie, in assenza di istanze istruttorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28.10.2024.
Indi, all'udienza del 28.10.2024, sulle conclusioni precisate come in atti, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
Ciò posto, giova premettere in fatto quanto segue.
Con i contratti conclusi in data 6.07.2018, , titolare della ditta Parte_1 individuale ”, aveva costituito in pegno, in favore del - a Parte_1 Controparte_4
garanzia di tutti i rapporti già in essere (apertura di credito e mutuo chirografario) o futuri - le somme di denaro costituenti il saldo del libretto nominativo n. 6265 (deposito n. 00000011558) emesso il
5.07.2018, oltre interessi maturati e maturandi.
Qualche anno dopo, con sentenza n. 101/2021 resa in data 20.05.2021 il Tribunale di Catania dichiarava il fallimento di , titolare della ditta ”. Parte_1 Parte_1
Come emerge dalla documentazione in atti, successivamente alla verifica delle insinuazioni tempestive, perveniva al fallimento un'istanza tardiva di insinuazione al passivo ex art. 101 L.F. da parte del
– poi CP_3 Controparte_2
, nella quale l'Istituto bancario esponeva: che la ditta fallita era titolare di un rapporto
[...] di conto corrente n. 002/020218 aperto con contratto del 10.06.2015, con apertura di credito fino ad €
5.000,00 concessa in data 6.07.2018, nonché un contratto di mutuo chirografario n. 9101 di € 20.000,00
(cfr. all. 4 e 5 della produzione documentale di parte attrice); che a garanzia dei suddetti rapporti di fido di € 5.000,00 e di mutuo chirografario di € 20.000.00, in data 06.07.2018 era stato costituito in pegno il saldo di € 17.000,00, oltre interessi maturati e maturandi, derivante da deposito su libretto nominativo pagina 3 di 9 n. 6265 (deposito n. 00000011558) emesso il 05.07.2018 (cfr. all. 6 e 7 della produzione documentale di parte attrice).
L'Istituto di credito sosteneva, quindi, di essere creditore dell'importo di € 15.529,08 (di cui € 2.883,57 quale saldo negativo del conto corrente, € 12.308,20 quale debito residuo del mutuo, € 91,82 per rateo interessi convenzionali apertura di credito in c/c al 31.03.21 ed € 245,49 per rateo interessi convenzionali 4% su n. 6 rate dal 30.12.20 al 20.05.21, alla data del 20.5.21 e saldi contabili redatti ex art. 50 R.D. D. Lgs. n. 385/93) nonché dell'ulteriore importo di € 3.863,83 addebitato successivamente alla data di dichiarazione del fallimento sul c/c intestato alla ” di Parte_1 Parte_1
.
[...]
Deduceva altresì di avere proceduto - in data 24.08.2021 - all'escussione del pegno come sopra concesso incassando il saldo di € 14.942,23 depositato sul libretto nominativo n. 6265 (deposito n.
00000011558) a copertura integrale del debito per residuo mutuo (€ 11.657,69) e a copertura parziale del debito per residuo conto corrente (€ 3.284,54).
Conseguentemente, chiedeva di essere ammesso al passivo del fallimento per la residua somma di €
4.450,68 a titolo di saldo negativo del conto corrente.
Ne frattempo – in data 27.12.2022 - con atto di fusione per incorporazione in TA , Persona_1
registrato in Caltanissetta al n. 4033 rep. 6889 racc. n. 5047, veniva attuata la fusione della società
nella società cooperativa la quale - a partire dalla data di Controparte_3 CP_5
efficacia della fusione (01/01/2023) con modifica dello statuto avvenuta in seno al medesimo atto di fusione - assumeva la nuova denominazione Controparte_1
(cfr. all. 9 e 10 della produzione documentale di parte attrice).
[...]
A seguito della intercorsa fusione, l'incorporata - estintasi – veniva cancellata dal CP_3
registro delle imprese e la incorporante subentrava – a titolo di successore universale - in CP_2
tutti suoi i rapporti attivi e passivi.
Orbene, la AT, ritenendo che il modus operandi della fosse illegittimo e ritenendo altresì CP_3
sussistenti i presupposti legittimanti l'avvio dell'azione ex art. 44 L.F. (e comunque dell'azione ex art. 67 L.F.) incoava il presente giudizio.
Premessa la genesi della domanda attorea, giova, innanzitutto, rilevare che la proponibilità di tali azioni dipende dal preliminare accertamento della natura – regolare o irregolare - del pegno concesso.
È principio consolidato in giurisprudenza quello per cui solo le somme incassate dal realizzo di un pegno regolare siano revocabili ex art. 67 L.F. non essendolo, invece, quelle incassate dal realizzo di un pegno irregolare perché, in quest'ultima ipotesi, la banca divenuta proprietaria delle somme potrebbe opporre al fallimento la compensazione ex art. 56 L.F.
pagina 4 di 9 Secondo il citato orientamento, il pegno è irregolare se il bene oggetto di pegno passa in proprietà al creditore, ed occorre che dal contratto emerga – non tanto la previsione per la quale il creditore ha diritto di soddisfarsi sul bene – ma che ha “la facoltà di disporre del relativo diritto” (Cass. civ. Sez. I, sent. n. 7563 del 1° aprile 2011).
Giova, a questo punto, chiarire cosa debba intendersi per “facoltà di disporre del relativo diritto” e, soprattutto, se tale facoltà debba essere ricercata fin dal momento del contratto o possa essere relativa anche a diritti che vengono esercitati in corso di rapporto.
Sul punto, la giurisprudenza di merito afferma che la facoltà di disporre del diritto - caratteristica distintiva del pegno irregolare - deve sussistere fin dal momento del contratto.
Se il pegno irregolare, per definizione, è una garanzia nella quale il bene passa in proprietà al creditore pignoratizio, allora tale proprietario deve poter disporre del bene fin dal momento di conclusione del contratto: se non può disporre del bene fin da quel momento significa che non è proprietario, ma è un creditore che ha una garanzia su un bene altrui.
Come condivisibilmente affermato da Tribunale di Treviso del 17 settembre 2019: “Ai fini della qualificazione giuridica del pegno come regolare o irregolare si osserva che con il contratto costitutivo del pegno la società [fallita] non ha trasferito la proprietà dei titoli a favore della convenuta, la quale infatti non poteva disporne immediatamente, salvo l'obbligo di restituire la somma
o la parte dei titoli eccendente l'ammontare del credito garantito (art 1851 c.c.), ma solo in caso di inadempimento delle obbligazioni garantite, nel qual caso la poteva esclusivamente vendere i CP_3 titoli con le modalità concordate ex art. 2797, ult. co. c.c.”.
Concludendo, nel pegno irregolare, al momento del contratto il bene è passato in proprietà al creditore:
l'escussione del pegno non può essere qualificata come pagamento perché il bene ceduto è del creditore;
invece, nel pegno regolare il bene resta del debitore con la conseguenza che l'escussione porta a un incasso da parte della CP_3
Pertanto, il pegno irregolare si differenzia da quello regolare in quanto le somme di danaro o i titoli depositati presso il creditore diventano di proprietà del medesimo, sicché in caso di inadempimento del debitore, il creditore è tenuto soltanto a restituire l'eventuale eccedenza dei titoli rispetto alle somme garantite, mentre nel pegno regolare egli ha diritto a soddisfarsi disponendo dei titoli ricevuti in pegno (Cass. Pen., Sez. III, 9 settembre 2021, n. 33435).
Operando specifico riferimento al saldo di conto corrente, la Corte di Cassazione ha precisato che: “Si ritiene che il pegno di saldo di conto corrente bancario costituito a favore della banca depositaria si configuri come pegno irregolare solo quando sia espressamente conferita alla banca la facoltà di disporre della relativa somma mentre, nel caso in cui difetti il conferimento di tale facoltà, si rientri
pagina 5 di 9 nella disciplina del pegno regolare. In quest'ultimo caso la banca garantita non acquisisce la somma portata dal saldo del conto né ha l'obbligo di restituire al debitore il tantundem, con la conseguenza che, difettando i presupposti per la compensazione dell'esposizione passiva del cliente con una corrispondente obbligazione pecuniaria della banca, l'incameramento della somma conseguente all'escussione del pegno rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 67 L.F. ed è assoggettabile a revocatoria fallimentare” (Cass. civ. Sez. I, sentenza n. 16618 dell'8 agosto 2016).
Già in passato il Supremo Consesso aveva precisato che: “qualora il cliente della banca, a garanzia del proprio adempimento, vincoli un titolo di credito o un documento di legittimazione individuati, anche al portatore, e non conferisce alla banca il potere di disporre del relativo diritto, si esula dall'ipotesi del pegno irregolare e si rientra nella disciplina del pegno regolare (artt. 1997 e 2787 c.c.), in base alla quale la banca non acquisisce la somma portata dal titolo o dal documento, con l'obbligo di riversare il relativo ammontare ma è tenuta a restituire il titolo e il documento. In tale ipotesi il creditore assistito da pegno regolare è tenuto ad insinuarsi nel passivo fallimentare, ai sensi dell'art.
53 L.F. per il soddisfacimento del proprio credito, dovendosi escludere la compensazione, che opera invece nel pegno irregolare come modalità tipica di esercizio della prelazione. Pertanto, nell'ipotesi di soddisfacimento della banca mediante incameramento della somma portata dal libretto offerto in pegno regolare, sussistono i presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria ex art. 67 L.F.” (Cass. civ. Sez. I, sentenza n. 18597 del 12 settembre 2011).
Alla luce di quanto detto ciò che concretamente rileva ai fini della irregolarità del pegno – quale profilo dirimente - è la sussistenza della “facoltà di disporre del relativo diritto” eventualmente attribuita alla
[...]
a contrario, è possibile affermare che la mancanza di tale elemento deponga a favore Parte_3
della natura regolare del pegno.
Ciò è quanto può sostenersi nel caso di specie.
Invero, nessuna delle clausole contrattuali contemplate negli atti costitutivi del pegno conferisce alla
Banca il potere di disporre del libretto;
al contrario, è prevista la facoltà della stessa di utilizzare il saldo esclusivamente in caso di inosservanza degli obblighi assunti e dandone comunicazione al costituente il pegno (cfr. art. 5, doc.
6-7 della produzione documentale di parte attrice).
La superiore circostanza implica che, con la costituzione del pegno, non si è attribuito alla banca il potere di disporre pienamente ed immediatamente delle somme.
“L'inadempimento delle obbligazioni garantite” è stato, dunque, previsto in sede contrattuale come fatto legittimante il prelievo;
quindi come “facoltà” per la in conseguenza – unicamente - del CP_3
comportamento inadempiente della controparte e non già come elemento costitutivo del contratto.
pagina 6 di 9 Deve, quindi, considerarsi del tutto inconferente il richiamo operato da parte convenuta all'art. 5 del contratto nella parte in cui si prevede “…in qualsiasi momento e senza necessità di preavviso o altra formalità, ha diritto di utilizzare il saldo…”; tale riferimento non implica piena facoltà di disporre del diritto, in quanto il diritto di utilizzare le somme poteva essere effettuato in qualsiasi momento e senza preavviso, ma sempre e solo a partire dall'inadempimento e solo in caso in cui lo stesso si fosse concretizzato.
In definitiva, la questione della qualificazione del pegno deve essere risolta secondo i principi e enunciati dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 8923/2021 secondo cui: “Va richiamata la condivisibile giurisprudenza di questa Corte in base alla quale <<nella figura del pegno irregolare di titoli credito caratterizzata dal conferimento alla banca della facolt disporne con obbligo restituire la parte eccedente l delle sue ragioni tal che il soddisfacimento non abbisogna alienazione od assegnazione dell ma si realizza automaticamente>
e direttamente mediante la conservazione di quella titolarità, con un sistema di compensazione – sostituzione del credito garantito con il credito rappresentato dai titoli, e con il dovere di restituzione dell'eccedenza) – non è riconducibile la consegna di titoli di credito accompagnata da accordi rivolti a disciplinare i poteri ed i compiti della banca al fine della cessione a terzi dei titoli stessi in caso di inadempimento del debitore, giacché tali previsioni indipendentemente dalla circostanza che abbiano un contenuto riproduttivo degli artt. 2796 e 2797 cod. civ. in tema di vendita della cosa ricevuta in pegno regolare, ovvero introducano legittime modifiche convenzionali alla disciplina di legge, sono radicalmente incompatibili con l'indicato passaggio della titolarità (necessariamente indicante piena disponibilità), mentre si armonizzano soltanto con i connotati del pegno regolare, nel quale il creditore non si soddisfa trattenendo il bene già a lui trasferito, ma deve custodirlo in attesa dell'adempimento, e restituirlo, se questo si verifichi, potendo altrimenti soltanto richiedere la vendita o l'assegnazione”.
La fattispecie oggetto di causa deve, quindi, essere qualificata quale pegno regolare proprio perché
l'art. 5 dell'atto costitutivo si limita a disciplinare i poteri ed i compiti della Banca in caso di inadempimento del debitore.
Pertanto la facoltà conferita dalla succitata disposizione non può intendersi come attribuzione del diritto di disposizione del titolo vincolato a pegno, ma quale mera modalità attraverso la quale può trovare attuazione coattiva la tutela del creditore.
Conseguentemente, l'acquisizione delle some giacenti sul libretto da parte del creditore garantito è un
«atto solutorio» suscettibile di revoca fallimentare, a differenza dell'acquisizione del controvalore del pegno irregolare, che consente la compensazione con il credito garantito.
pagina 7 di 9 E se è vero che l'acquisizione delle some giacenti sul libretto da parte del creditore garantito è un «atto solutorio» e, dunque, un pagamento revocabile ai sensi dell'art. 67 L.F. (se effettuato nel “periodo sospetto”) a maggior ragione la detta acquisizione sarà del tutto inefficace quando il detto atto solutorio avviene in costanza di fallimento, per come prescritto dall'art. 44 L.F (a tenore del quale: “Tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori”).
Per quanto sopra esposto - in ragione della sua natura regolare - l'escussione del pegno da parte del effettuata in data successiva alla dichiarazione di fallimento, costituisce violazione CP_3 dell'art. 53 L.F., con la conseguenza che il creditore avrebbe dovuto preventivamente insinuarsi al passivo fallimentare per il soddisfacimento del proprio credito.
La somma escussa dovrà, quindi, essere restituita in favore dell'odierno attore.
Destituite di fondamento risultano, infine, le obiezioni sollevate da parte convenuta.
A suo dire, infatti, la domanda della AT non potrebbe in ogni caso trovare accoglimento in ragione dell'applicabilità alla fattispecie della disciplina speciale di cui al D.Lgs. n. 170/04 (introdotta nel nostro ordinamento al fine di recepire la direttiva CE n. 2002/47 del 6.06.02) in tema di contratti di
“garanzia finanziaria”, nel cui novero rientra, per espressa previsione normativa (art. 1 comma 1 lett.
d), proprio il contratto di pegno.
A tal riguardo, va rilevato che il citato D.lgs. 170/04 e la regolamentazione in esso prevista non potrà essere applicata al caso di specie, non sussistendone i requisiti di natura soggettiva.
La evocata normativa si applica, infatti, ai contratti di garanzia finanziaria le cui parti contraenti rientrino nelle categorie richiamate all'art. 1, lett. d).
Specificatamente, detto articolo esclude l'applicazione ai contratti di garanzia finanziaria quando una delle parti contraenti sia una persona fisica, come nel caso che ci occupa.
Ed ancora, non coglie nel segno il riferimento alle normative inglesi e francesi operato da parte convenuta.
Difatti, il D.lgs n. 170/04 – unico applicabile - risulta assolutamente chiaro nel suo tenore letterale e non appare suscettibile di alcuna interpretazione estensiva.
Va, peraltro, evidenziato come la convenuta abbia disatteso altre disposizioni del richiamato decreto.
Difatti, il comma 2 dell'art. 4 del D.lgs. n. 170/2014 prevede che: “Nei casi previsti dal comma 1 il creditore pignoratizio informa immediatamente per iscritto il datore della garanzia stessa o, se del caso, gli organi della procedura di risanamento o di liquidazione in merito alle modalità di escussione adottate e all'importo ricavato e restituisce contestualmente l'eccedenza”.
pagina 8 di 9 Tale circostanza non ricorre nel caso di specie, non avendo la Banca convenuta provveduto ad informare gli organi della procedura “immediatamente” ovvero appena effettuato l'utilizzo delle somme ma essendosi limitata a notiziare la AT circa l'intervenuta escussione soltanto in sede di domanda di ammissione al passivo, depositata diversi mesi dopo l'escussione medesima (cfr. memoria ex art. 183, 6° c. n. 2 di parte convenuta)
Tutto ciò premesso, questo G.I. accerta e dichiara l'inefficacia ex art. 44 L.F. dell'incasso derivante dall'escussione del pegno di cui in fatto, effettuata dall'Istituto di credito convenuto in data 24.08.2021
e, quindi, in data successiva alla dichiarazione del fallimento del 20.05.2021.
Conseguentemente, condanna parte convenuta a restituire alla AT attrice la complessiva somma di
€ 17.000,00 corrispondente al saldo del libretto nominativo n. 6265 emesso il 05/07/2018 e costituito in pegno a garanzia del fido di € 5.000,00 e del mutuo di € 20.000,00 oltre interessi di mora, maturati e maturandi ex d.lgs. 231/2002.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, sono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022 e vanno corrisposte in favore dell'Erario, essendo la AT attrice ammessa al Patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – Sezione Quarta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
706/2023 RG, così provvede: dichiara inefficace, ai sensi dell'art. 44 L.F. l'incasso derivante dall'escussione del pegno di cui in fatto, effettuata dall'Istituto di credito convenuto in data 24.08.2021 e per l'effetto condanna a restituire alla Controparte_1
AT attrice la complessiva somma di € 17.000,00, oltre interessi di mora, maturati e maturandi ex d.lgs. 231/2002; condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali in favore dell'Erario, che liquida in €
264,00 per spese e € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Catania, il 24 febbraio 2025
IL GIUDICE
Dott.Vera Marletta
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