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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 31/10/2025, n. 4628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4628 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. AB ON ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 9329/2022 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Giusy Buttacavoli;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Volante;
- parte resistente –
e
(c.f. ); Controparte_2 P.IVA_2
- resistente contumace -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 31/10/2025
Motivazione
Con ricorso depositato il 27 settembre 2022 ha chiesto che venga Parte_1
accertata l'inesistenza del credito di € 6.809,36 vantato dalla Cassa Nazionale di Assistenza
e Previdenza Forense con la cartella di pagamento n. 29620210007270002 a titolo di contributi, accessori e sanzioni relativi anni 2008, 2009 e 2011. A sostegno della pretesa il
1 ricorrente ha dedotto di non aver mai ricevuto l'avviso previsto dall'art. 74 del regolamento unico della Cassa ed ha eccepito sia la prescrizione quinquennale dei crediti, che la decadenza ex art. 25 del d.lgs. 46/1999 (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 3 ottobre 2023 la Cassa Nazionale di
Previdenza e Assistenza Forense ha chiesto il rigetto del ricorso, contestando le doglianze avversarie e chiedendo in ogni caso, occorrendo, la condanna del al pagamento di Pt_1
quanto dovuto (cfr. memoria di costituzione).
, ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita. Controparte_3
Ciò detto, il credito contenuto nella cartella di pagamento n. 29620210007270002, relativo a contributi, accessori e sanzioni degli anni 2008, 2009 e 2011, va dichiarato prescritto perché tra la maturazione del credito e l'introduzione della causa (27 settembre
2022) è trascorso un termine superiore a dieci anni senza nessun atto interruttivo (cfr. allegati alla memoria di costituzione della insieme alla contumacia del CP_1
concessionario).
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo secondo i valori tariffari minimi (di per sé congrui) con distrazione in favore della procuratrice del dichiaratasi antistataria ex art. 93 c.p.c. Pt_1
P.Q.M.
nella contumacia di , Controparte_3
dichiara prescritti i crediti di Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense contenuti cartella di pagamento n. 29620210007270002; condanna Parte_2 [...]
al pagamento in favore dell'avv. Giusy Buttacavoli, nella qualità di Controparte_3
procuratrice antistataria ex art. 93 c.p.c. di , delle spese giudiziali di Parte_1
quest'ultimo, che liquida in € 2.697,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 31/10/2025
Il Giudice del Lavoro
AB ON 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. AB ON ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 9329/2022 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Giusy Buttacavoli;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Volante;
- parte resistente –
e
(c.f. ); Controparte_2 P.IVA_2
- resistente contumace -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 31/10/2025
Motivazione
Con ricorso depositato il 27 settembre 2022 ha chiesto che venga Parte_1
accertata l'inesistenza del credito di € 6.809,36 vantato dalla Cassa Nazionale di Assistenza
e Previdenza Forense con la cartella di pagamento n. 29620210007270002 a titolo di contributi, accessori e sanzioni relativi anni 2008, 2009 e 2011. A sostegno della pretesa il
1 ricorrente ha dedotto di non aver mai ricevuto l'avviso previsto dall'art. 74 del regolamento unico della Cassa ed ha eccepito sia la prescrizione quinquennale dei crediti, che la decadenza ex art. 25 del d.lgs. 46/1999 (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 3 ottobre 2023 la Cassa Nazionale di
Previdenza e Assistenza Forense ha chiesto il rigetto del ricorso, contestando le doglianze avversarie e chiedendo in ogni caso, occorrendo, la condanna del al pagamento di Pt_1
quanto dovuto (cfr. memoria di costituzione).
, ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita. Controparte_3
Ciò detto, il credito contenuto nella cartella di pagamento n. 29620210007270002, relativo a contributi, accessori e sanzioni degli anni 2008, 2009 e 2011, va dichiarato prescritto perché tra la maturazione del credito e l'introduzione della causa (27 settembre
2022) è trascorso un termine superiore a dieci anni senza nessun atto interruttivo (cfr. allegati alla memoria di costituzione della insieme alla contumacia del CP_1
concessionario).
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo secondo i valori tariffari minimi (di per sé congrui) con distrazione in favore della procuratrice del dichiaratasi antistataria ex art. 93 c.p.c. Pt_1
P.Q.M.
nella contumacia di , Controparte_3
dichiara prescritti i crediti di Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense contenuti cartella di pagamento n. 29620210007270002; condanna Parte_2 [...]
al pagamento in favore dell'avv. Giusy Buttacavoli, nella qualità di Controparte_3
procuratrice antistataria ex art. 93 c.p.c. di , delle spese giudiziali di Parte_1
quest'ultimo, che liquida in € 2.697,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 31/10/2025
Il Giudice del Lavoro
AB ON 2