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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 18/09/2025, n. 1974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1974 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TARANTO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Raffaele Maria
Tronci, all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza dell'11/09/2025 ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3485 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. RICCI FRANCESCO, con elezione di domicilio in Via Paolo Grassi
74015 Martina Franca Italia, presso il suddetto difensore parte attrice
contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALTOMANO LEONARDO, P.IVA_1
con elezione di domicilio in Via Pisanelli, 21 74100 TARANTO presso suddetto il difensore parte convenuta
Tribunale di Taranto sez. civile
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza dell'11/09/2025 le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, la sig.ra
, per tramite del proprio procuratore speciale, conveniva Parte_1 in giudizio la società Controparte_1
per sentirla condannare al risarcimento dei danni
[...] patiti dall'attrice in conseguenza dell'incidente occorsole in data 8 giugno
2021 in Martina Franca, quando la donna, nell'attraversare a piedi il passaggio a livello ferroviario sito in corrispondenza della via Corso dei Mille, inciampava e rovinava al suolo, riportando gravi lesioni personali.
A sostegno della domanda parte attrice assumeva che la caduta era stata determinata dalla presenza di un dislivello non visibile, non prevedibile e non segnalato, in relazione del quale si configura l'obbligo di custodia della società responsabile ex art. 2051 c.p. – per l'appunto
[...]
– tenuta alla manutenzione Controparte_1 delle cose affidate alla propria custodia ed alla segnalazione delle insidie, nonché a far sì che queste non integrino una situazione di pericolo occulto.
In narrativa, la parte rappresentava che, subito dopo il sinistro, intervenivano gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza, che redigevano un rapporto sull'accaduto, allegato agli atti. La donna veniva quindi immediatamente soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata al Pronto
Soccorso dell'Ospedale “Valle D'Itria” di Martina Franca, dove le veniva diagnosticata una “frattura frammentaria scomposta metadiafisaria prossimale dell'omero sinistro”, per via della quale l'attrice veniva ricoverata e sottoposta, il
Tribunale di Taranto sez. civile
14 giugno 2021, a un intervento chirurgico consistito nell'impianto di una protesi inversa di spalla.
In ordine ai profili di danno, il consulente nominato dalla parte aveva ritenuto che la stessa aveva patito un danno complessivo stimato in €
179.638,17, suddivisi in € 29.400,00 per l'inabilità temporanea, €148.966,67 per il danno biologico permanente e € 1.271,50 per le spese mediche documentate.
Per tali motivi, concludeva chiedendo al Tribunale di accertare la responsabilità esclusiva della parte convenuta e di condannarla al pagamento della somma sopra indicata, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, fino al saldo effettivo, entro il limite massimo di €
260.000,00, nonché al pagamento delle spese legali, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva ritualmente la convenuta
[...] che, nel chiedere il rigetto di ogni Controparte_1 avversa pretesa, rappresentava che il passaggio a livello in questione era stato oggetto di lavori di manutenzione in data 29/04/2021 e che, come appare dalle foto allegate, era pacificamente transitabile e privo di insidie o pericoli nascosti.
Per contro, evidenziando come il disposto di cui all'art. 2051 c.c. non valga a dispensare il danneggiato dal provare il fatto storico e la sussistenza del nesso causale tra questo ed il danno patito, sosteneva che il sinistro era da addebitarsi esclusivamente alla condotta poco avveduta della controparte, sì che nessun profilo di responsabilità potrebbe mai ravvisarsi in capo alla custode (Cassazione n.24529/2009; Cassazione n.8935/2013).
Contestava, da ultimo, la quantificazione del danno operata dall'attrice, lamentando altresì l'assenza di prova in ordine ai richiesti profili di personalizzazione, nonché la duplicazione del danno non patrimoniale operata da controparte, là dove questo era stato considerato una categoria a sé stante rispetto al danno morale.
Tribunale di Taranto sez. civile
****** La domanda spiegata dall'attrice non può essere accolta per le ragioni che si vanno qui ad esporre.
Pacifica nel caso in questione è l'applicazione dei principi che governano la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c. Orbene, secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa, e l'esistenza del nesso eziologico tra la cosa e l'evento, prescindendo dall'accertamento della pericolosità della cosa stessa.
Di conseguenza sussiste in relazione a tutti i danni cagionati dalla cosa
- sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi
– la responsabilità del custode, essendo quest'ultima esclusa solo dal caso fortuito, cioè da fatto estraneo alla sfera di custodia avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità che può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto del danneggiato avente un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno.
La prova del nesso causale si presenta particolarmente delicata nelle ipotesi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare del danneggiato, essendo la cosa di per sé statica. Risulta dunque necessario, per ritenere sussistente la responsabilità del custode, accertare la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto dall'utente, ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, "la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo e, nel
Tribunale di Taranto sez. civile
compiere tale ultima valutazione si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso"
(Cass. civ. n. 23919/2013).
Fatta tale doverosa premessa, è evidente come, nel caso che qui interessa, le risultanze dell'istruttoria espletata hanno consentito di appurare con certezza che la res in questione – vale a dire la zona di attraversamento dei binari ferroviari sita in Corso dei Mille in Martina Franca – non presentava alcuna intrinseca potenzialità dannosa tale da non poter essere evitata con un grado di cautela normale e non eccedente dall'ordinario, vieppiù che i fatti si erano verificati in pieno giorno ed in assenza di fattori esterni di rilievo.
Invero, come rappresentato dalle fotografie prodotte agli atti,
l'attraversamento poneva, quale unico “ostacolo”, un lieve rialzo gommato, fisiologicamente funzionale a rivestire la porzione laterale dei binari e ad evitare che questi ultimi potessero costituire un inciampo, sì da consentire un più agevole passaggio a veicoli e persone.
Il che, del resto, appare pacificamente conforme rispetto a quanto dichiarato dai testi escussi tanto nell'immediatezza dei fatti (cfr. annotazione del Commissariato di P.S. di Martina Franca del 24/06/2021), quanto nel corso dell'istruttoria, durante la quale gli stessi si sono limitati a riferire la circostanza per cui avevano visto l'attrice cadere al suolo in corrispondenza della sede dei binari e che quest'ultima presentava un rialzo rispetto al manto stradale.
Né la nel proprio atto di citazione, è stata in grado di Parte_1 allegare circostanze utili al fine di chiarire la dinamica della caduta ed a provare che la stessa si era verificata in ragione di un difetto di manutenzione della cosa – idoneo a superare l'adozione delle normali cautele da parte della danneggiata – quanto piuttosto alla carenza di queste ultime, limitandosi ad asserire in via tanto esclusiva quanto apodittica, che “l'attrice nel mentre si
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accingeva ad oltrepassare il predetto passaggio a livello, con le sbarre alzate, incappava in un dislivello presente sui binari, non visibile, non prevedibile e non segnalato, cadendo rovinosamente al suolo”.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa,
RIGETTA
• la domanda risarcitoria spiegata da nei confronti della Parte_1 convenuta , Controparte_1
CONDANNA la parte attrice:
• al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.540,00 oltre
IVA e accessori come per legge.
Taranto, 13/09/2025
Il Giudice Raffaele M. Tronci
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Raffaele Maria Tronci, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
Tribunale di Taranto sez. civile
IL TRIBUNALE DI TARANTO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Raffaele Maria
Tronci, all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza dell'11/09/2025 ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3485 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. RICCI FRANCESCO, con elezione di domicilio in Via Paolo Grassi
74015 Martina Franca Italia, presso il suddetto difensore parte attrice
contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALTOMANO LEONARDO, P.IVA_1
con elezione di domicilio in Via Pisanelli, 21 74100 TARANTO presso suddetto il difensore parte convenuta
Tribunale di Taranto sez. civile
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza dell'11/09/2025 le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, la sig.ra
, per tramite del proprio procuratore speciale, conveniva Parte_1 in giudizio la società Controparte_1
per sentirla condannare al risarcimento dei danni
[...] patiti dall'attrice in conseguenza dell'incidente occorsole in data 8 giugno
2021 in Martina Franca, quando la donna, nell'attraversare a piedi il passaggio a livello ferroviario sito in corrispondenza della via Corso dei Mille, inciampava e rovinava al suolo, riportando gravi lesioni personali.
A sostegno della domanda parte attrice assumeva che la caduta era stata determinata dalla presenza di un dislivello non visibile, non prevedibile e non segnalato, in relazione del quale si configura l'obbligo di custodia della società responsabile ex art. 2051 c.p. – per l'appunto
[...]
– tenuta alla manutenzione Controparte_1 delle cose affidate alla propria custodia ed alla segnalazione delle insidie, nonché a far sì che queste non integrino una situazione di pericolo occulto.
In narrativa, la parte rappresentava che, subito dopo il sinistro, intervenivano gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza, che redigevano un rapporto sull'accaduto, allegato agli atti. La donna veniva quindi immediatamente soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata al Pronto
Soccorso dell'Ospedale “Valle D'Itria” di Martina Franca, dove le veniva diagnosticata una “frattura frammentaria scomposta metadiafisaria prossimale dell'omero sinistro”, per via della quale l'attrice veniva ricoverata e sottoposta, il
Tribunale di Taranto sez. civile
14 giugno 2021, a un intervento chirurgico consistito nell'impianto di una protesi inversa di spalla.
In ordine ai profili di danno, il consulente nominato dalla parte aveva ritenuto che la stessa aveva patito un danno complessivo stimato in €
179.638,17, suddivisi in € 29.400,00 per l'inabilità temporanea, €148.966,67 per il danno biologico permanente e € 1.271,50 per le spese mediche documentate.
Per tali motivi, concludeva chiedendo al Tribunale di accertare la responsabilità esclusiva della parte convenuta e di condannarla al pagamento della somma sopra indicata, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, fino al saldo effettivo, entro il limite massimo di €
260.000,00, nonché al pagamento delle spese legali, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva ritualmente la convenuta
[...] che, nel chiedere il rigetto di ogni Controparte_1 avversa pretesa, rappresentava che il passaggio a livello in questione era stato oggetto di lavori di manutenzione in data 29/04/2021 e che, come appare dalle foto allegate, era pacificamente transitabile e privo di insidie o pericoli nascosti.
Per contro, evidenziando come il disposto di cui all'art. 2051 c.c. non valga a dispensare il danneggiato dal provare il fatto storico e la sussistenza del nesso causale tra questo ed il danno patito, sosteneva che il sinistro era da addebitarsi esclusivamente alla condotta poco avveduta della controparte, sì che nessun profilo di responsabilità potrebbe mai ravvisarsi in capo alla custode (Cassazione n.24529/2009; Cassazione n.8935/2013).
Contestava, da ultimo, la quantificazione del danno operata dall'attrice, lamentando altresì l'assenza di prova in ordine ai richiesti profili di personalizzazione, nonché la duplicazione del danno non patrimoniale operata da controparte, là dove questo era stato considerato una categoria a sé stante rispetto al danno morale.
Tribunale di Taranto sez. civile
****** La domanda spiegata dall'attrice non può essere accolta per le ragioni che si vanno qui ad esporre.
Pacifica nel caso in questione è l'applicazione dei principi che governano la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c. Orbene, secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa, e l'esistenza del nesso eziologico tra la cosa e l'evento, prescindendo dall'accertamento della pericolosità della cosa stessa.
Di conseguenza sussiste in relazione a tutti i danni cagionati dalla cosa
- sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi
– la responsabilità del custode, essendo quest'ultima esclusa solo dal caso fortuito, cioè da fatto estraneo alla sfera di custodia avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità che può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto del danneggiato avente un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno.
La prova del nesso causale si presenta particolarmente delicata nelle ipotesi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare del danneggiato, essendo la cosa di per sé statica. Risulta dunque necessario, per ritenere sussistente la responsabilità del custode, accertare la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto dall'utente, ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, "la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo e, nel
Tribunale di Taranto sez. civile
compiere tale ultima valutazione si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso"
(Cass. civ. n. 23919/2013).
Fatta tale doverosa premessa, è evidente come, nel caso che qui interessa, le risultanze dell'istruttoria espletata hanno consentito di appurare con certezza che la res in questione – vale a dire la zona di attraversamento dei binari ferroviari sita in Corso dei Mille in Martina Franca – non presentava alcuna intrinseca potenzialità dannosa tale da non poter essere evitata con un grado di cautela normale e non eccedente dall'ordinario, vieppiù che i fatti si erano verificati in pieno giorno ed in assenza di fattori esterni di rilievo.
Invero, come rappresentato dalle fotografie prodotte agli atti,
l'attraversamento poneva, quale unico “ostacolo”, un lieve rialzo gommato, fisiologicamente funzionale a rivestire la porzione laterale dei binari e ad evitare che questi ultimi potessero costituire un inciampo, sì da consentire un più agevole passaggio a veicoli e persone.
Il che, del resto, appare pacificamente conforme rispetto a quanto dichiarato dai testi escussi tanto nell'immediatezza dei fatti (cfr. annotazione del Commissariato di P.S. di Martina Franca del 24/06/2021), quanto nel corso dell'istruttoria, durante la quale gli stessi si sono limitati a riferire la circostanza per cui avevano visto l'attrice cadere al suolo in corrispondenza della sede dei binari e che quest'ultima presentava un rialzo rispetto al manto stradale.
Né la nel proprio atto di citazione, è stata in grado di Parte_1 allegare circostanze utili al fine di chiarire la dinamica della caduta ed a provare che la stessa si era verificata in ragione di un difetto di manutenzione della cosa – idoneo a superare l'adozione delle normali cautele da parte della danneggiata – quanto piuttosto alla carenza di queste ultime, limitandosi ad asserire in via tanto esclusiva quanto apodittica, che “l'attrice nel mentre si
Tribunale di Taranto sez. civile
accingeva ad oltrepassare il predetto passaggio a livello, con le sbarre alzate, incappava in un dislivello presente sui binari, non visibile, non prevedibile e non segnalato, cadendo rovinosamente al suolo”.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa,
RIGETTA
• la domanda risarcitoria spiegata da nei confronti della Parte_1 convenuta , Controparte_1
CONDANNA la parte attrice:
• al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.540,00 oltre
IVA e accessori come per legge.
Taranto, 13/09/2025
Il Giudice Raffaele M. Tronci
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Raffaele Maria Tronci, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
Tribunale di Taranto sez. civile