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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 12/06/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice del Lavoro Federica Cattaneo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia N.R.G. 405/2021 promossa da elettivamente domiciliato presso l'Avv.to DALLA CHIESA Parte_1
MAURO che lo rappresenta e difende come da procura
ricorrente contro in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato CP_1 come in atti, rappresentato e difeso dall'Avv.to PILUSO PIERPAOLO come da procura resistente
OGGETTO: malattia professionale
All'udienza del 10/06/2025 le parti concludevano come in atti
DISPOSITIVO
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1.dichiara che la malattia da cui è affetto il ricorrente, di cui alla denuncia all' del CP_1
28.10.2016, è di origine professionale e che dalla medesima è derivato in capo all'attore un danno biologico del 12%;
2.per l'effetto, condanna l' resistente a corrispondere al ricorrente il relativo CP_2 indennizzo in capitale, maggiorato degli interessi legali dal dovuto al saldo;
3.condanna l' a rifondere il ricorrente delle spese di lite, liquidate in €3.500,00 CP_1 per compensi, oltre 15% per spese generali, oltre IVA se dovuta e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi anticipatario;
4.pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' ; CP_1
5.fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.
Varese, 10.06.2025
Il Giudice
Federica Cattaneo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice del Lavoro Federica Cattaneo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia N.R.G. 405/2021 promossa da elettivamente domiciliato presso l'Avv.to DALLA CHIESA Parte_1
MAURO che lo rappresenta e difende come da procura
ricorrente contro in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato CP_1 come in atti, rappresentato e difeso dall'Avv.to PILUSO PIERPAOLO come da procura resistente
OGGETTO: malattia professionale
All'udienza del 10/06/2025 le parti concludevano come in atti
DISPOSITIVO
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1.dichiara che la malattia da cui è affetto il ricorrente, di cui alla denuncia all' del CP_1
28.10.2016, è di origine professionale e che dalla medesima è derivato in capo all'attore un danno biologico del 12%;
2.per l'effetto, condanna l' resistente a corrispondere al ricorrente il relativo CP_2 indennizzo in capitale, maggiorato degli interessi legali dal dovuto al saldo;
3.condanna l' a rifondere il ricorrente delle spese di lite, liquidate in €3.500,00 CP_1 per compensi, oltre 15% per spese generali, oltre IVA se dovuta e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi anticipatario;
4.pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' ; CP_1
5.fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.
Varese, 10.06.2025
Il Giudice
Federica Cattaneo