Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 08/03/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati
dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
dr. Cristina Midulla Consigliere rel.
dr. Virginia Marletta Consigliere
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1737/2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(partita I.V.A. e Co- Parte_1
dice Fiscale n. con il patrocinio dell'avv. VINCENZO P.IVA_1
CRACOLICI
reclamante
CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. FRI- CP_1 P.IVA_2
SINA PASQUALE
Controparte_2
(codice fiscale e partita i.v.a.: ), in persona del Cura-
[...] P.IVA_1
tore pro tempore, con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE GANDOLFO
reclamati
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Corte di Appello di Palermo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 12.11.2020, il Tribunale di Marsala dichiarava il falli-
mento di . Parte_1
Avverso detta sentenza proponeva reclamo la predetta società.
Il e la si costituivano, resistendo CP_2 Controparte_3
all'impugnazione.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'udienza del
14.2.2025 la causa veniva assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va in via preliminare esaminata l'eccezione di inammissibilità del reclamo per carenza di valida procura, sollevata dalla Controparte_3
In particolare, la predetta reclamata rileva che la procura all'avv. Cracolici
è stata conferita da senza alcun riferimento alla sua quali- Parte_2
tà di rappresentante della reclamante.
L'eccezione è infondata.
Ed invero, in materia di procedimento civile, la procura alle liti è valida anche se la persona fisica che la conferisce non indichi espressamente la qualità di rappresentante della persona giuridica per la quale agisce, purché
tale qualità risulti dall'intestazione o anche dal contesto dell'atto cui ineri-
sce, in considerazione del collegamento materiale dei due atti ed attesa la possibilità che nel conferimento della procura alle liti la spendita del nome assuma forme implicite. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11710 del 05/08/2002)
Parte E nel caso di specie, la qualità di di liquidatore della Parte_2
- 2 - Corte di Appello di Palermo è indicata nell'intestazione del reclamo. CP_4
Passando all'esame del merito, lamenta la società fallita che la creditrice aveva interrotto la prestazione in suo favore già nel Controparte_3
2016, impedendo di fatto l'utilizzo delle slot machine e, quindi, lo svolgi- mento dell'attività; che da ciò poteva evincersi che nei tre anni precedenti al fallimento non aveva maturato alcun ricavo;
che, ad ulteriore dimostra-
zione di ciò, con la scrittura privata del 25.9.2017 l'attività svolta da essa reclamante era stata ceduta alla che si era accollata anche le Parte_4
Contr obbligazioni assunte da nei confronti della che per CP_5
l'assoggettabilità al fallimento è necessario avere avuto nei tre anni antece- denti alla data di deposito dell'istanza di fallimento un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a 300.000,00 euro nonché
avere realizzato ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo superio-
re a 200.000,00 euro;
che essa reclamante non aveva superato detti limiti,
atteso che non aveva esercitato in quel periodo alcuna attività; che non sus-
sisteva nemmeno il requisito che concerne la posizione debitoria, ossia un ammontare di debiti non scaduti superiore ad € 500.000, atteso che dall'istruttoria prefallimentare erano emersi debiti scaduti non superiori a detta soglia (€ 268.328,76 nei confronti di Riscossione Sicilia ed €
76.057,92 nei confronti della società concessionaria.
Le censure sono infondate.
In ordine alla dedotta cessazione dell'attività da più di un triennio antece- dente all'istanza di fallimento basta osservare che ai fini della decorrenza del termine annuale entro il quale, ai sensi dell'art. 10 l. fall., può essere dichiarato il fallimento di un'impresa svolta in forma societaria, occorre
- 3 - Corte di Appello di Palermo fare esclusivo riferimento alla data della sua cancellazione dal registro del-
le imprese, non potendo la società dimostrare il momento anteriore dell'ef-
fettiva cessazione dell'attività, né rilevando l'iter procedimentale che, pres-
so il registro, abbia portato alla cancellazione ed alla individuazione della relativa data. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24549 del 01/12/2016)
Si è infatti osservato che se fosse consentito all'imprenditore, come previ-
sto per il creditore e per il p.m., di dimostrare una diversa ed anteriore data di effettiva cessazione dell'attività imprenditoriale rispetto a quella della cancellazione dal registro delle imprese, la tutela dell'affidamento dei terzi ne risulterebbe vanificata. (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 27288 del
26/10/2018).
Quanto ai requisiti dimensionali di non fallibilità di cui all'art. 1 legge fal-
limentare, nessuna prova è stata fornita dalla reclamante, non potendo co-
munque ritenersi idonea a tal fine, come sembra assumere, la scrittura pri-
vata del 25.9.2017 firmata dalla stessa reclamante e da tale che Parte_4
è del tutto priva dei requisiti di autenticità sia in ordine alla data che alle firme apposte.
La carenza di prova in ordine al requisito di cui all'art. 1 lett. b) rende su- perfluo l'esame di quanto dedotto in ordine all'ammontare dei debiti previ-
sto dalla lett. c del predetto articolo, dovendo i requisiti di non fallibilità
previsti da detta disposizione sussistere congiuntamente.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in disposi-
tivo (scaglione indeterminabile – complessità bassa).
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, rigetta il reclamo pro-
- 4 - Corte di Appello di Palermo posto da nei confronti di e del Parte_1 Controparte_3
avverso la sentenza del Tribunale Controparte_6
di Marsala del 12.11.2020.
Condanna la società reclamante al pagamento delle spese del grado in fa-
vore del e della liquidate per ciascuno in € CP_2 CP_3
3.473,00 oltre spese generali, cpa e iva come per legge.
[... Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte della di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quel- Pt_5
lo dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del
D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Così deciso nella camera di consiglio della III sezione civile della Corte di
Appello di Palermo il 26.2.2025
Il consigliere est. Il Presidente
(Cristina Midulla) (Antonino Liberto Porracciolo)
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Antonino Li- berto Porracciolo e dal consigliere relatore dr.ssa. Cristina Midulla , in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle re- gole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 5 - Corte di Appello di Palermo