CA
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 16/12/2025, n. 1121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1121 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO SEZIONE MINORENNI E FAMIGLIA
Riunita nella Camera di Consiglio del giorno 12/12/2025 nelle persone dei magistrati:
dott. Roberta Collidà Presidente dott. Valentina Caratto Consigliere dott. Fabio Alberici Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
Oggetto:
SENTENZA Stato della persona e
Diritti della personalità
nel procedimento civile iscritto al n. 790 /2025 promosso da:
– di Torino (C.F. , in Parte_1 Pt_2 P.IVA_1 persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, domiciliata in Torino, al civico 21 di Via Arsenale
PARTE APPELLANTE Contro
, (C.F. ), Controparte_1 C.F._1 nata a [...] il [...], residente in [...]
APPELLATA CONTUMACE
avverso la sentenza n. 2485/2025 del Tribunale di Torino, resa in data 20 maggio 2025 e notificata il 23 successivo
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. l'odierna appellata ha adito il Tribunale di Torino chiedendo il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di famiglia,
pagina1 di 2 allegando un “accordo di convivenza” sottoscritto dalla medesima e dal sig.
. Parte_3
Il Tribunale ha accolto il ricorso e per l'effetto ha accertato e dichiarato il diritto di al rilascio del permesso di Controparte_1 soggiorno per motivi di famiglia con le modalità di cui all'art. 23 co. 1 bis D. Lvo 30/2007, compensando le spese.
Avverso detta sentenza, il ha proposto appello chiedendone la integrale Parte_1 riforma e l'accoglimento uenti conclusioni: “In totale riforma della sentenza impugnata, rigettarsi l'originario ricorso, con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.”
L'appellata non si è costituita in giudizio.
Con atto del 19.11.2025, il appellante, munito dei relativi poteri, ha Parte_1 dichiarato di rinunciare alla impugnazione ed agli atti del giudizio, chiedendo dichiararsi l'estinzione del giudizio. Alla udienza del 12.12.2025 la Corte si è riservata la decisone.
La rinuncia è regolare e, stante la mancata costituzione della parte appellata, non occorre statuire in merito alle spese di lite. Pertanto può essere dichiarata la estinzione del giudizio.
P.Q.M.
-visto l'articolo 306 c.p.c.,
• dichiara l'estinzione del processo;
• dichiara non luogo a provvedere sulle spese del giudizio stante la mancata costituzione della appellata.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio della Sezione Famiglia della Corte di Appello di Torino del giorno 12/12/2025
Il Presidente
(Dott.ssa Roberta Collidà)
Il Consigliere Ausiliario Est.
(Dott. Fabio Alberici)
pagina2 di 2