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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/03/2025, n. 4287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4287 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Sezione Diciassettesima Civile
❖➢ in persona del giudice, dott. Luigi D'Alessandro all'udienza del 20 marzo 2025, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 58945 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente
T R A
elettivamente domiciliato in Roma, alla via Carlo Parte_1
Conti Rossini n. 26, presso lo studio dell'avv. Paolo D'Urbano che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione
OPPONENTE
E
e per essa, quale mandataria, Controparte_1 CP_2
in persona del procuratore speciale, dott.
[...] Controparte_3
elettivamente domiciliata in Roma, al Largo di Torre Argentina, n. 11, presso lo studio dell'avv. Dario Martella che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'opponente: “… A) in via pregiudiziale e di rito, accertate il proprio difetto di competenza territoriale in favore del Tribunale Ordinario di Velletri essendo quest'ultimo il foro competente a conoscere della presente controversia avendo riguardo al luogo di residenza dell'odierno attore (avente lo status di
1 consumatore); B) in via preliminare e di rito, accertate l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso dal Giudice a quo seppur in mancanza di idonea prova scritta, in violazione degli artt. 633, 1° comma, lett.
a) e 634 c.p.c. nonché dell'art. 50 T.U.B. (D.lgs. n. 385/1993); C) in via principale, nel merito, dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente convenuta per le ragioni in premessa, tanto in fatto quanto in diritto, a motivo dell'intervenuta decadenza (art. 1957, 1° comma c.c.) dalle garanzie fidejussorie, quale conseguenza della nullità parziale del contratto di fideiussione omnibus del 02/08/2010 (successivamente modificato in data
14/12/2011 e in data 14/09/2017) e del contratto di fideiussione per operazione specifica del 14/09/2017, ovvero a motivo della loro nullità integrale;
D) in via subordinata, sempre nel merito, in relazione all'esatta determinazione del quantum debeatur, in ogni caso, rigettare parzialmente siccome infondate le pretese ex adverso avanzate previo accertamento della nullità per difetto di forma scritta del contratto di apertura della linea di credito per anticipi all'esportazione, (asseritamente) concluso con la società garantita in data
14/09/2017, ovvero perché non adeguatamente provate;
E) e parimenti, sempre in via subordinata, nel merito, in relazione all'esatta determinazione del quantum debeatur, in ogni caso, rigettare parzialmente siccome infondate le pretese di controparte relative al pagamento del saldo debitorio del conto corrente n. 1000/1145 – saldo che, comunque, deve essere depurato degli interessi illegittimamente addebitati per effetto di usura e/o anatocismo – nonché quelle inerenti al contratto di finanziamento chirografario del
14/09/2017, perché entrambe sfornite di prova;
F) di conseguenza, revocare il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo o, comunque, perché erroneo data la parziale insussistenza del credito vantato nei confronti del Sig. tenuto conto delle ragioni suesposte;
G) Parte_1
condannare la parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, competenze ed onorari di giudizio nonché al rimborso forfettario delle spese generali, oltre rivalsa IVA e CAP come per legge”.
2 Per l'opposta: “… in via preliminare ed istruttoria, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ex art. 648 c.p.c nei confronti del
Sig. Successivamente, concedere termine di 15 giorni per Parte_1
l'avvio della procedura di mediazione ex artt. 4 – 5 del D.Lgs. 28/2010; in via principale nel merito, rigettare tutte le domande formulate dall'opponente poiché infondate in fatto ed in diritto, e comunque non provate e confermare il
D.I. opposto;
in subordine e nel merito, salvo gravame, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'avversa opposizione, condannare il Sig.
al pagamento della diversa, maggiore o minore somma Parte_1
che dovesse essere accertata come dovuta da, maggiorata degli interessi come indicati in D.I. In subordine e nel merito, salvo gravame, accertare e dichiarare la nullità parziale e non totale delle garanzie fideiussorie contestate, dichiarandole valide ed efficaci per le clausole diverse da quelle che fossero in ipotesi dichiarate nulle;
o in ulteriore subordine dichiararne la conversione in altro contratto di garanzia ex art. 1414 c.c. Con vittoria di spese ex DM
55/2014, spese generali 15% e accessori di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
• rilevato che, con atto di citazione notificato il 16 luglio 2022,
[...]
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
10314/2022, emesso da questo Tribunale in data 10 giugno 2022 su istanza della soc. con il quale gli era stato ingiunto, quale Controparte_1
fideiussore della soc. il pagamento della somma di Parte_2
€274.648,88#, oltre interessi moratori convenzionali e spese della procedura monitoria, a titolo di saldo debitore di un rapporto di conto corrente, a titolo di saldo debitore di varie aperture di credito per anticipi all'esportazione, nonché a titolo di rimborso di un finanziamento chirografario;
• che a sostegno dell'opposizione l'attore ha dedotto che: a) il decreto ingiuntivo era nullo siccome emesso da un giudice privo di competenza territoriale, spettando questa, ai sensi delle disposizioni di cui al d.lgs. n.
3 206/2005 (cd. codice del consumo), al Tribunale di Velletri, Ufficio nel cui circondario era compreso il Comune di Pomezia in cui egli risiedeva;
b) il decreto ingiuntivo era stato illegittimamente emesso in mancanza di prova scritta, non potendo considerarsi tale il mero estratto di saldaconto depositato dalla in sede monitoria;
c) l'ingiungente era decaduta CP_4
dalla garanzia non avendo proposto istanze giudiziarie contro la debitrice principale entro i termini di cui all'art. 1957 c.c. e a nulla valendo la clausola contrattuale di deroga a tale disposizione codicistica,, dovendo essa considerarsi nulla sia perché rientrante tra le clausole presuntivamente abusive di cui all'art. 33, comma 2, lett. t), d.lgs. n.
206/2005, sia perché in tutto e per tutto conforme ad analoga clausola contenuta nel noto schema ABI del 2002, censurato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005 per contrasto con la normativa antitrust;
d) la pretesa creditoria avanzata in relazione al contratto di finanziamento chirografario era infondata, non avendo dato la banca prova dell'effettiva consegna della somma finanziata e, dunque, del perfezionamento del contratto di mutuo, come noto avente natura reale;
e) la pretesa creditoria avanzata in relazione al rapporto di conto corrente era infondata dal momento che l'istituto di credito aveva omesso di depositare gli estratti conto analitici comprovanti l'intero svolgimento di detto rapporto;
f) la pretesa creditoria avanzata in relazione agli anticipi su fatture era infondata in quanto il relativo contratto quadro non era stato versato in atti e doveva perciò considerarsi nullo per difetto della forma scritta imposta ad substantiam dall'art. 117 del testo unico bancario;
g) l'eventuale credito della banca andava comunque rideterminato tenendo conto del fatto che, rispetto al contratto di conto corrente, erano stati applicati interessi usurari e anatocistici;
• che la soc. costituitasi in giudizio per mezzo della Controparte_1
propria procuratrice speciale ex art. 77 c.p.c. quale indicata in epigrafe, ha
4 chiesto il rigetto dell'opposizione avversaria deducendone l'infondatezza sotto tutti i profili;
• che, con ordinanza del 26 ottobre 2023, questo Tribunale ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla somma di €91.527,10, dovuta in forza del finanziamento chirografario;
• considerato che, come risulta dalla visura camerale della soc.
[...]
(doc. 4 fascicolo monitorio), è titolare di Parte_2 Parte_1
una partecipazione nella società garantita che ammonta a circa il 40% del capitale sicché, anche considerata la ristrettissima base sociale della predetta impresa collettiva, che si compone di tre soli soci, deve senz'altro ritenersi che gli abbia prestato la garanzia in funzione della tutela di un proprio rilevante interesse economico, ciò che esclude la possibilità di qualificarlo, rispetto all'operazione negoziale di cui trattasi, quale consumatore;
• che, pertanto, l'eccezione di incompetenza territoriale, fondata sulla ritenuta applicabilità nella specie della speciale disciplina consumeristica, invece non applicabile, deve essere disattesa;
• considerato che la fideiussione omnibus prestata da Parte_1
in data 2 agosto 2010 (v. doc. 7 fascicolo monitorio) risulta pienamente conforme allo schema di fideiussione omnibus a garanzia delle operazioni bancarie adottato dall'ABI nell'ottobre 2002 (v. doc. 2 fascicolo opponente), schema che, relativamente ai suoi artt. 2, 6 e 8, è stato ritenuto dalla Banca d'Italia, con provvedimento n. 55/2005, contrastante con il dettato dell'art. 2 della legge n. 287/90 che vieta, sotto pena di nullità, “le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza”;
• che, per quanto rileva maggiormente in questa sede, la fideiussione ora in esame contiene una clausola, quella di cui all'art. 5, relativa alla deroga all'art. 1957 c.c., che riproduce in modo sostanzialmente pedissequo quella di cui all'art. 6 dello schema ABI dell'ottobre 2002;
5 • che, come chiarito dalla Suprema Corte, i contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del T.F.U.E., sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3, della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata (v. Cass., sez. un., 30.12.2021, n. 41994/2021);
• che, dovendo considerarsi nulla la predetta clausola di cui all'art. 5 della fideiussione omnibus del 2 agosto 2010 (il cui testo è il seguente: “I diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”), resta integra la facoltà per il di proporre Parte_1
l'eccezione, tempestivamente formulata in atto di opposizione, di decadenza della banca dalla garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c.;
• che l'eccezione è peraltro fondata, essendo incontroverso che la banca non abbia promosso, né contro la debitrice principale né contro i fideiussori, le necessarie iniziative giudiziarie a tutela del proprio credito entro il termine semestrale previsto dal citato art. 1957 (anche volendo ritenere, come sostenuto dall'opposta, che l'obbligazione sia scaduta il 26 giugno 2019, la prima iniziativa giudiziaria volta al recupero del credito, costituita dal deposito del ricorso monitorio nel maggio 2022, è comunque tardiva);
• che a nulla vale la diffida ad adempiere del 26 giugno 2019 (v. doc. 28 fascicolo monitorio), dovendosi qui dare seguito al consolidato indirizzo giurisprudenziale a mente del quale il termine “istanza” contenuto nell'art. 1957 c.c. si riferisce ai soli mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, rimanendo escluse le iniziative di carattere stragiudiziale (v., tra le tante, Cass., 29.1.2016, n. 1724);
6 • che, contrariamente a quanto sostenuto dalla società opposta, secondo cui verrebbe qui in rilievo una garanzia autonoma, il contratto di garanzia di cui trattasi va qualificato come ordinaria fideiussione giacché, pur contenendo una clausola di pagamento “a prima richiesta” (v. art. 6 del contratto), non reca una generalizzata rinuncia del garante a sollevare le eccezioni opponibili dal debitore principale: mancanza di rinuncia che dunque preclude la qualificazione del negozio in esame quale garanzia autonoma (v. anche Cass., 9.8.2016, n. 16825 che esclude che la clausola di pagamento a “prima richiesta” o altra equivalente comporti di per sé una deroga all'art. 1957 c.c.);
• che, contrariamente a quanto sostenuto dall'opposta, il fatto che
[...]
rivestisse la qualifica di socio della debitrice principale Parte_1
e fosse a conoscenza delle difficoltà economiche Parte_2 della stessa, non esclude affatto l'operatività dell'art. 1957 c.c. (il richiamo operato dalla banca all'ordinanza della Suprema Corte 6.4.2018, n. 8484
è inconferente dal momento che quella pronuncia si riferisce all'ambito di operatività dell'art. 1956 c.c.);
• che, alla luce di quanto suesposto, la banca non ha titolo per pretendere da il pagamento di eventuali esposizioni debitorie Parte_1
derivanti dal rapporto di conto corrente e dagli anticipi su fatture, rapporti
“coperti” esclusivamente dalla fideiussione omnibus del 2 agosto 2010;
• considerato altresì che rispetto alle obbligazioni discendenti dal finanziamento chirografario la banca risulta garantita da un'ulteriore fideiussione rilasciata da quella per operazione Parte_1
specifica del 14 settembre 2017 (v. doc. 20 fascicolo monitorio);
• che, in relazione a tale distinta fideiussione, l'eccezione di estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c. è priva di pregio poiché tale norma è stata pattiziamente derogata dall'art. 6 del contratto e la relativa clausola derogatoria non può certo considerarsi nulla per contrarietà alla normativa antitrust come accertata dalla Banca d'Italia nel provvedimento n.
7 55/2005, venendo qui in rilievo una fideiussione specifica, ovverosia prestata a garanzia delle obbligazioni discendenti dal solo contratto di finanziamento chirografario stipulato con la soc. e Parte_2 riguardando invece l'accertamento compiuto dalla Banca d'Italia nel citato provvedimento del 2005 esclusivamente lo schema contrattuale predisposto dall'ABI per le cd. fideiussioni omnibus (in termini cfr. Trib.
Milano, 21 giugno 2022, n. 5481, in dejure.it);
• che, invero, dalla lettura del citato provvedimento della Banca d'Italia emerge che l'istruttoria dell'organo di vigilanza ha avuto ad oggetto due schemi di “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, cd. fideiussione omnibus, senza in alcun modo occuparsi della cd. fideiussione specifica, quella prestata a garanzia di una specifica operazione creditizia, ragion per cui deve ritenersi che l'accertamento della Banca d'Italia sull'esistenza di un'intesa illecita sfociata nell'adozione dello schema di contratto dichiarato nullo limitatamente alle clausole nn. 2, 6 e 8, nella misura in cui esse vengano applicate in modo uniforme, per contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), l. n. 287/90, si riferisca alle sole fideiussioni omnibus, la cui caratteristica essenziale è quella di essere prestate per garantire un numero indeterminato di operazioni creditizie;
• che, pertanto, solo rispetto alle fideiussioni omnibus può invocarsi la natura di prova privilegiata (cfr. Cass., 28 maggio 2014, n. 11904) della decisione della Banca d'Italia del 2 maggio 2005 e porla a fondamento della domanda di nullità;
• che l'opponente non ha neppure fornito prova di un'autonoma fattispecie di comportamento anticoncorrenziale avente ad oggetto l'utilizzo in modo uniforme di clausole negoziali relative a fideiussioni specifiche avente un effetto distorsivo della concorrenza, dal momento che i vari moduli di fideiussioni specifiche utilizzate da plurime banche, quali depositati dal con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., dimostrano Parte_1 soltanto l'esistenza di un fenomeno di standardizzazione contrattuale,
8 elemento che non produce necessariamente effetti anticoncorrenziali (v. punto 94 del provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia) e che di per sé non è indicativo di un comportamento illecitamente concordato;
• che le considerazioni già svolte circa l'impossibilità di qualificare l'odierno opponente quale consumatore escludono che la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. contenuta nella fideiussione del 14 settembre 2017 possa rientrare nel novero delle clausole abusive di cui all'art. 33, comma
2, lett. t), del codice del consumo;
• che, contrariamente a quanto adombrato dall'opponente, l'effettiva erogazione del finanziamento chirografario è comprovata, oltre che dall'autorizzazione di accredito di cui al doc. 19 del fascicolo monitorio, dagli estratti conto depositati dalla banca nella fase di opposizione (v. doc.
6 fascicolo opposta), da cui risulta l'accredito sul conto corrente, in data
14 settembre 2017, della somma di €97.500,00 (importo del finanziamento al netto delle spese di istruttoria) a titolo di “Erogazione Mutuo”;
• ritenuto pertanto che il decreto ingiuntivo debba essere revocato e che debba essere condannato al pagamento, in favore Parte_1 della della minor somma di €91.527,10, oltre Controparte_1
interessi moratori convenzionali (nei limiti del tasso soglia usurario) come richiesti nel ricorso monitorio, ovvero dal 7 maggio 2022;
• e che l'esito del giudizio giustifichi la compensazione delle spese di lite nella misura di due terzi, ponendosi la restante parte a carico dell'opponente, pur sempre soccombente;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 10314/22, così provvede: Parte_1
1. - revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. - dichiara la nullità della clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c. contenuta nell'art. 5 della fideiussione omnibus sottoscritta da Parte_1
in data 2 agosto 2010;
9 3. - condanna al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
della somma di €91.527,10#, oltre interessi moratori Controparte_1
nella misura e con la decorrenza indicata in parte motiva;
4. - condanna al pagamento, in favore della Parte_1 CP_2
quale procuratrice ex art. 77 c.p.c. della di
[...] Controparte_1
1/3 delle spese del giudizio che liquida per l'intero in complessivi
€9.000,00# per compensi professionali, oltre oneri di legge, dichiarando compensata la restante parte sull'intero sopra determinato.
Roma, 20 marzo 2025
Il Giudice
Luigi D'Alessandro
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