TRIB
Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/10/2025, n. 7092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7092 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza del 08.10.2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 11214/2025
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. , residente Parte_1 C.F._1 in Napoli Alla Via P. Castellino n. 45, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dagli Avv.ti Patrizia Basilio (C.F. e D'Onofrio Lisetta (C.F. C.F._2
), presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla Piazza C.F._3 Principe Umberto n. 4;
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante Controparte_1 CP_ pro-tempore, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale in via A. De Gasperi 55, Napoli, rappresentato e difeso dall'avv. Anna di Stefano, giusta procura generale alle liti;
- convenuto -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Decisione a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter cpc
OGGETTO: opposizione ad Atp
L'istante in epigrafe ha esposto di essere stata titolare di indennità di accompagnamento;
che CP_ tale misura è stata revocata all'esito di visita di revisione del 30.04.2024 disposta dall' di aver proposto, in data 08.07.2024, ricorso per A.T.P. recante R.G. 15919/2024 ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., all'esito del quale il C.T.U. nominato non ha ritenuto sussistenti i requisiti sanitari per beneficiare della prestazione richiesta. Tanto premesso, parte ricorrente ha chiesto con la presente opposizione, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, con condanna alle spese di lite. L' ha chiesto dichiararsi la tardività e /o l'inammissibilità della domanda o, comunque, CP_1 rigettarsi la stessa. Disposta udienza cartolare ex art. 127 c.p.c., il Giudice decide con sentenza.
* Nel merito, il motivo di opposizione si fonda sul rilievo che il CTU avrebbe omesso di valutare gli indici di autonomia funzionale della ricorrente, sottostimando le patologie riscontrate, formulando una diagnosi lacunosa ed in contrasto con la documentazione medica in atti.
1 In particolare, l'istante ha rilevato che l'ausiliare avrebbe errato nel valutare l'incidenza che le affezioni hanno sulla propria capacità di deambulare e di compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita. Orbene, l'ausiliare nominato nella fase di ATP, dott. sulla base dell'esame Persona_1 della documentazione sanitaria esibita e delle risultanze degli accertamenti medico-legali dallo stesso eseguiti, ha ritenuto la ricorrente affetta da:
“a) esiti di carcinoma della vescica trattato con CHT neoadiuvante e successivo intervento chirurgico di cistectomia radicale, isterectomia radicale ed annessiectomia bilaterale con confezionamento di ureterocutaneostomia monolaterale b) gonartrite ricorrente bilaterale c) rizoartrosi destra d) artrite bilaterale del polso e) depressione reattiva con disturbo d'ansia f) psoriasi guttata”. Con riferimento alla valutazione delle singole patologie, il C.T.U. ha precisato che:
“Premesso che tutte le patologie sono in adeguato trattamento farmacologico, in base all'esame obiettivo ed alla documentazione sanitaria agli atti si può specificamente affermare che:
• gli esiti del carcinoma della vescica trattato con cistectomia radicale, isterectomia radicale ed annessiectomia bilaterale con confezionamento di ureterocutaneostomia monolaterale sono essenzialmente chirurgici, non essendovi segni clinici e/o strumentali di lesioni metastatiche;
peraltro il certificato agli atti della U.O.C. di Oncologia Medica ed Ematologia della in Controparte_2 data 26/03/2024 ha indicato un Performance Status secondo SK del 50%
• la gonartrite ricorrente bilaterale determina una limitazione funzionale di grado moderato
• la rizoartrosi destra e l'artrite bilaterale del polso determinano una limitazione funzionale di grado lieve
• la depressione reattiva con disturbo d'ansia è di grado moderato;
non vi sono però agli atti né i referti di visite psichiatriche né la formale e documentata presa in carico, con controlli periodici, da parte della U.O.S.M. distrettuale
• la psoriasi guttata non è, come peraltro all'epoca della revisione, di grado marcato”. Alla luce di tali premesse e considerazioni, il CTU ha concluso ritenendo non sussistenti le condizioni per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento. Le deduzioni attoree non risultano sufficienti a contrastare le valutazioni espresse dal CTU, non avendo l'istante dimostrato la presenza di un quadro patologico tale da determinare l'impossibilità di deambulare in autonomia nonché l'impossibilità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita. Va, in particolare, osservato che le condizioni previste dall'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (nel testo modificato dall'art. 1, comma secondo, della legge 21 novembre 1988,n. 508) per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza;
ai fini della valutazione non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità.
2 Nel caso di specie, è lo stesso Ctu a precisare che, in base alla documentazione sanitaria esibita, a quella presente agli atti e soprattutto in base all'obiettività clinica, “le varie condizioni patologiche identificate non presentano un'entità clinica tale da impedire la gestione autonoma della propria persona.”. L'ausiliare ha, invero, eseguito un esame clinico obiettivo e verificato la documentazione sanitaria, effettuando, pertanto, un'indagine che si ritiene idonea ed adeguata al fine di valutare non solo l'autonomia nella deambulazione e nel compimento degli atti quotidiani della vita, ma anche al fine di verificare la sussistenza di una condizione patologica idonea a ridurre l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. Circostanze entrambe ritenute nella specie insussistenti. E' emerso, infatti, dalla perizia che il CTU ha compiutamente eseguito l'esame obiettivo della perizianda, correttamente evidenziando che, ai fini della valutazione medico legale in ordine al riconoscimento della indennità di accompagnamento, al fine di concedere il beneficio, è indispensabile che la parte ricorrente non sia in grado di deambulare autonomamente o non sia in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Ebbene, il CTU ha rilevato che la deambulazione nel soggetto in esame ed i passaggi posturali si compiono in maniera autonoma. L'ausiliario ha poi accertato:
- quanto all'apparato osteo-articolare: “al rachide non vi è limitazione funzionale nei vari movimenti;
la digito-pressione non è riferita dolente in corrispondenza delle apofisi spinose;
la manovra di Lasègue risulta negativa bilateralmente;
a carico del I dito della mano destra e dei polsi si rileva una limitazione funzionale ai gradi estremi, riferita dolente alla mobilizzazione passiva;
a carico delle ginocchia si rileva una limitazione funzionale di circa 1/3, riferita dolente alla mobilizzazione passiva (dx>sin)”;
- quanto all'apparato muscolare: “forza, tono e trofismo muscolari nella norma in relazione all'età, al sesso ed all'attività fisica abituale;
alle prove segmentarie della forza muscolare non si evidenziano deficit focali”;
- quanto al sistema nervoso: “stazione eretta ben mantenuta;
deambulazione autonoma con andatura antalgica;
motilità automatica ed associata = indenni;
; movimenti involontari = assenti;
regolazione della posizione corporea = indenne;
coordinazione motoria = indenne;
riflessi osteo-tendinei normoevocabili, bilateralmente e simmetricamente;
funzioni simboliche (linguaggio, prassie, gnosie, schema corporeo) = indenni;
nervi cranici = indenni;
nervi periferici = indenni;
sistema piramidale = indenne;
sistema extra-piramidale
= indenne;
sistema cerebellare = indenne;
sensibilità superficiali e profonde = indenni;
memoria di fissazione = deficit di grado lieve;
memoria di rievocazione = indenne;
attenzione, sia spontanea che conativa = indenne”;
- quanto alla psiche: “soggetto con atteggiamento dimesso, ben curato nella persona e nell'abbigliamento, vigile e ben orientato nel tempo, nello spazio e verso le persone, consapevole del significato e delle finalità delle indagini in corso;
si esprime con discreta inflessione dialettale, non parlando mai spontaneamente ma solo quando interrogato;
il corso del pensiero è fluente ed il suo contenuto pratico e concreto;
l'evoluzione delle facoltà intellettive è nella media;
critica e giudizio appaiono adeguati all'età cronologica, al grado di istruzione ed al livello socio-culturale; le capacità di astrazione e di concettualizzazione risultano indenni;
la progettazione è presente;
non si rilevano turbe e/o errori delle percezioni neurosensoriali;
al colloquio libero si evidenzia una moderata-severa depressione del tono dell'umore con polarizzazione ideo-affettiva sul proprio stato di salute;
l'affettività è discretamente rappresentata, anche se le spinte motivazionali appaiono moderatamente ridotte”;
3 - quanto al torace e all'apparato respiratorio: “torace di forma cilindrica con emitoraci espandibili con gli atti del respiro;
alla palpazione: fremito vocale tattile diffuso su tutto l'ambito; alla percussione: suono chiaro polmonare diffuso;
all'ascoltazione: murmure vescicolare fisiologico su tutto l'ambito; basi mobili con gli atti del respiro, la cui frequenza è di 14/min.; saturazione di O2 = 98%”;
- quanto all'apparato cardiovascolare: “all'ispezione si verifica l'assenza di bozze precordiali, l'itto non è visibile ed è palpabile nella sede fisiologica;
alla percussione si reperta aia cardiaca nei limiti;
all'ascoltazione si apprezzano toni puri, con pause libere;
frequenza cardiaca: 80 b/min, ritmica;
pressione arteriosa omerale in ortostatismo: 130/80 mmHg.; polsi arteriosi periferici: normosfigmici, su tutte le sedi repere superficiali;
vasi venosi: nella norma le giugulari;
agli arti inferiori non si rilevano alterazioni a carico della circolazione venosa superficiale e profonda”;
- in relazione all'addome: “piano, con cicatrice ombelicale normointroflessa;
all'ispezione nulla di patologico;
la palpazione superficiale e profonda non risultano dolenti;
alla percussione: nulla di patologico;
all'ascoltazione: nulla di patologico;
masse abnormi e/o liquidi patologici: assenti;
reticoli venosi superficiali: assenti;
porte erniarie: libere;
organi ipocondriaci: nei limiti;
manovra di Murphy: negativa”;
- per quanto attiene all'apparato genito-urinario: “logge renali in sede;
manovra di : negativa, bilateralmente;
presenza di ureterocutaneostomia monolaterale”; Per_2
- quanto al sistema visivo: “pupille eucicliche ed isocoriche;
stimolazione L.A.C.: nella norma;
visus: clinicamente nella norma”;
- in relazione al sistema audio-vestibolare: “percepisce con facilità la voce dell'interlocutore alla normale distanza di conversazione;
prova della voce bisbigliata e test dell'orologio: negativi;
prova di lievi oscillazioni pluridirezionali alle manovre di Tes_1 sensibilizzazione”;
- infine, quanto al cavo orale, il CTU ha rilevato: “mucose di colorito roseo ed integre;
organo della masticazione: efficiente”. Per quanto attiene, infine, alla documentazione medica prodotta dall'istante a corredo del ricorso in opposizione, si evidenzia che la stessa non è idonea a determinare il riconoscimento di quanto preteso dall'istante, atteso che da essa non si denota alcun aggravamento del quadro patologico né la sussistenza di condizioni idonee ai fini del riconoscimento della indennità di accompagnamento. Invero:
- gli accertamenti diagnostici eseguiti presso in data 27.1.25 Controparte_3
(Tomoscintigrafia ad Emissione di Positroni PET Total Body e TC Cranio Collo Torace Addome e Pelvi) non hanno evidenziato aggravamenti o alterazioni significative;
- dalla visita fisiatrica eseguita eseguita presso la in data 14.02.2025 Controparte_4 nonché dalla visita ortopedica eseguita presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II in data 30.01.2025 e dalla RX Mani e Ginocchia effettata presso l'U.O.C. di Radiologia Antonio Cardarelli in data 13.02.2025 non emerge affatto la totale compromissione dell'autonomia, come preteso dall'opponente, risultando, di contro, la presenza di
“Deambulazione difficoltosa” “instabilità delle ginocchia sui piani” e “Conservati i rapporti articolari. Non lesioni ossee focali”;
- analogamente le ecografie del collo eseguite in data 16.01.2025 presso l'Ambulatorio di Patologa Tiroidea AOU Federico II ed in data 04.02.2025 presso l'
[...] evidenziano “Tiroide in sede a margini regolari. Dimensioni Controparte_5 nei limiti della norma” “Assenza di linfoadenopatie a carattere secondario nei distretti ecograficamente esplorabili” “Trachea in asse” “Gozzo multinodulare con ipertiroidismo subclinico” “Ghiandola parotide destra regolare per dimensioni ed ecostruttura”
4 Ghiandole sottomandibolari simmetriche, regolari per dimensioni ed ecostruttura. Non evidenza di formazioni linfonodali con caratteristiche ecografiche sospette per patologia a livello delle stazioni giugulo-carotidee, sottomandibolari, sottomentoniere e retroauricolari bilaterlamente”;
- la scintigrafia toroidea eseguita il 07.03.2025 presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II rileva: “Tiroide in sede, di normali dimensioni”;
- il certificato rilasciato in data 20.12.2024 dall'A.O.U. Federico II con annesso ecocardiogramma eseguito in pari data, nonché la visita di controllo di chirurgia orale/maxillo facciale effettuata presso l' in data 12.02.2025 Controparte_2 evidenziano “Attività cardiaca ritmica, non stasi piccolo circolo, non edemi declivi”, “Atrio sinistro nei limiti. Valvola mitrale con lieve insufficienza. Ventricolo sinistro con normali dimensioni e conservata cinesi globale e segmentaria. Valvola aortica tricuspide traccia di insufficienza. Sezioni destre nei limiti. Valvola tricuspide con lieve insufficienza e normale paps. Assenza di versamento pericardico”, “Follow up tumore di Warthin in parotide sx, di dimensioni immutate rispetto al precedente controllo clinico, in pz K vescica e cistectomia radicale”;
- la prescrizione riabilitativa rilasciata dalla in data 14.02.2025 e la Controparte_6 prescrizione farmacologica del 26.02.2025 non sono idonee ad evidenzia nuove o più gravi patologie. Non risultano, dunque, elementi per ritenere viziato il giudizio del CTU. Il consulente ha correttamente valutato il complessivo quadro clinico della ricorrente, avendo eseguito un esame clinico obiettivo e verificato tutta la documentazione sanitaria depositata: trattasi, pertanto, di indagine che si ritiene idonea ed adeguata al fine di valutare l'autonomia nella deambulazione nonché nel compimento degli atti quotidiani della vita. Invero, in tema di indennità di accompagnamento e con riferimento alla sua spettanza, l'art. 1 della l. n. 18 del 1980 richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della l. n. 118 del 1971 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità; cfr. Cass. n. 15882/2015 per cui l'ausilio di bastoni costituisce una circostanza irrilevante, essendo necessaria l'impossibilità di deambulazione senza l'ausilio di altro soggetto). Le motivazioni fornite sul punto dall'ausiliare risultano, dunque, chiare, prive di vizi e coerenti con i riscontri diagnostici in atti e con gli esami dallo stesso eseguiti nonché ben argomentate. Con l'opposizione, l'istante non ha evidenziato errori, omissioni o vizi di indagine in cui sarebbe incorso il CTU in relazione alla gravità o alla natura delle suindicate patologie. La parte ricorrente, infatti, si è limitata genericamente a rilevare una maggiore gravità delle patologie, senza tuttavia addurre motivazioni a supporto né dimostrare una diversa e maggiore incidenza sul compimento degli atti quotidiani della vita o sulla capacità di deambulare. Va ricordato, inoltre, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e, dunque, risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro sanitario.
5 In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi. Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto. Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente. In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
* Le censure sono infondate e, dunque, il ricorso va integralmente rigettato.
* La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, atteso il tenore della dichiarazione resa ex art. 152 disp. att. c.p.c. allegata al ricorso per ATP. Le spese di consulenza tecnica di ufficio relative alla fase di ATP si pongono, quindi, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di NAPOLI, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali;
CP_
- pone le spese di consulenza tecnica (come da separato decreto) a carico dell' NAPOLI, 09.10.2025 Il Giudice d.ssa Monica Galante
6
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza del 08.10.2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 11214/2025
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. , residente Parte_1 C.F._1 in Napoli Alla Via P. Castellino n. 45, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dagli Avv.ti Patrizia Basilio (C.F. e D'Onofrio Lisetta (C.F. C.F._2
), presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla Piazza C.F._3 Principe Umberto n. 4;
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante Controparte_1 CP_ pro-tempore, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale in via A. De Gasperi 55, Napoli, rappresentato e difeso dall'avv. Anna di Stefano, giusta procura generale alle liti;
- convenuto -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Decisione a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter cpc
OGGETTO: opposizione ad Atp
L'istante in epigrafe ha esposto di essere stata titolare di indennità di accompagnamento;
che CP_ tale misura è stata revocata all'esito di visita di revisione del 30.04.2024 disposta dall' di aver proposto, in data 08.07.2024, ricorso per A.T.P. recante R.G. 15919/2024 ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., all'esito del quale il C.T.U. nominato non ha ritenuto sussistenti i requisiti sanitari per beneficiare della prestazione richiesta. Tanto premesso, parte ricorrente ha chiesto con la presente opposizione, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, con condanna alle spese di lite. L' ha chiesto dichiararsi la tardività e /o l'inammissibilità della domanda o, comunque, CP_1 rigettarsi la stessa. Disposta udienza cartolare ex art. 127 c.p.c., il Giudice decide con sentenza.
* Nel merito, il motivo di opposizione si fonda sul rilievo che il CTU avrebbe omesso di valutare gli indici di autonomia funzionale della ricorrente, sottostimando le patologie riscontrate, formulando una diagnosi lacunosa ed in contrasto con la documentazione medica in atti.
1 In particolare, l'istante ha rilevato che l'ausiliare avrebbe errato nel valutare l'incidenza che le affezioni hanno sulla propria capacità di deambulare e di compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita. Orbene, l'ausiliare nominato nella fase di ATP, dott. sulla base dell'esame Persona_1 della documentazione sanitaria esibita e delle risultanze degli accertamenti medico-legali dallo stesso eseguiti, ha ritenuto la ricorrente affetta da:
“a) esiti di carcinoma della vescica trattato con CHT neoadiuvante e successivo intervento chirurgico di cistectomia radicale, isterectomia radicale ed annessiectomia bilaterale con confezionamento di ureterocutaneostomia monolaterale b) gonartrite ricorrente bilaterale c) rizoartrosi destra d) artrite bilaterale del polso e) depressione reattiva con disturbo d'ansia f) psoriasi guttata”. Con riferimento alla valutazione delle singole patologie, il C.T.U. ha precisato che:
“Premesso che tutte le patologie sono in adeguato trattamento farmacologico, in base all'esame obiettivo ed alla documentazione sanitaria agli atti si può specificamente affermare che:
• gli esiti del carcinoma della vescica trattato con cistectomia radicale, isterectomia radicale ed annessiectomia bilaterale con confezionamento di ureterocutaneostomia monolaterale sono essenzialmente chirurgici, non essendovi segni clinici e/o strumentali di lesioni metastatiche;
peraltro il certificato agli atti della U.O.C. di Oncologia Medica ed Ematologia della in Controparte_2 data 26/03/2024 ha indicato un Performance Status secondo SK del 50%
• la gonartrite ricorrente bilaterale determina una limitazione funzionale di grado moderato
• la rizoartrosi destra e l'artrite bilaterale del polso determinano una limitazione funzionale di grado lieve
• la depressione reattiva con disturbo d'ansia è di grado moderato;
non vi sono però agli atti né i referti di visite psichiatriche né la formale e documentata presa in carico, con controlli periodici, da parte della U.O.S.M. distrettuale
• la psoriasi guttata non è, come peraltro all'epoca della revisione, di grado marcato”. Alla luce di tali premesse e considerazioni, il CTU ha concluso ritenendo non sussistenti le condizioni per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento. Le deduzioni attoree non risultano sufficienti a contrastare le valutazioni espresse dal CTU, non avendo l'istante dimostrato la presenza di un quadro patologico tale da determinare l'impossibilità di deambulare in autonomia nonché l'impossibilità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita. Va, in particolare, osservato che le condizioni previste dall'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (nel testo modificato dall'art. 1, comma secondo, della legge 21 novembre 1988,n. 508) per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza;
ai fini della valutazione non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità.
2 Nel caso di specie, è lo stesso Ctu a precisare che, in base alla documentazione sanitaria esibita, a quella presente agli atti e soprattutto in base all'obiettività clinica, “le varie condizioni patologiche identificate non presentano un'entità clinica tale da impedire la gestione autonoma della propria persona.”. L'ausiliare ha, invero, eseguito un esame clinico obiettivo e verificato la documentazione sanitaria, effettuando, pertanto, un'indagine che si ritiene idonea ed adeguata al fine di valutare non solo l'autonomia nella deambulazione e nel compimento degli atti quotidiani della vita, ma anche al fine di verificare la sussistenza di una condizione patologica idonea a ridurre l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. Circostanze entrambe ritenute nella specie insussistenti. E' emerso, infatti, dalla perizia che il CTU ha compiutamente eseguito l'esame obiettivo della perizianda, correttamente evidenziando che, ai fini della valutazione medico legale in ordine al riconoscimento della indennità di accompagnamento, al fine di concedere il beneficio, è indispensabile che la parte ricorrente non sia in grado di deambulare autonomamente o non sia in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Ebbene, il CTU ha rilevato che la deambulazione nel soggetto in esame ed i passaggi posturali si compiono in maniera autonoma. L'ausiliario ha poi accertato:
- quanto all'apparato osteo-articolare: “al rachide non vi è limitazione funzionale nei vari movimenti;
la digito-pressione non è riferita dolente in corrispondenza delle apofisi spinose;
la manovra di Lasègue risulta negativa bilateralmente;
a carico del I dito della mano destra e dei polsi si rileva una limitazione funzionale ai gradi estremi, riferita dolente alla mobilizzazione passiva;
a carico delle ginocchia si rileva una limitazione funzionale di circa 1/3, riferita dolente alla mobilizzazione passiva (dx>sin)”;
- quanto all'apparato muscolare: “forza, tono e trofismo muscolari nella norma in relazione all'età, al sesso ed all'attività fisica abituale;
alle prove segmentarie della forza muscolare non si evidenziano deficit focali”;
- quanto al sistema nervoso: “stazione eretta ben mantenuta;
deambulazione autonoma con andatura antalgica;
motilità automatica ed associata = indenni;
; movimenti involontari = assenti;
regolazione della posizione corporea = indenne;
coordinazione motoria = indenne;
riflessi osteo-tendinei normoevocabili, bilateralmente e simmetricamente;
funzioni simboliche (linguaggio, prassie, gnosie, schema corporeo) = indenni;
nervi cranici = indenni;
nervi periferici = indenni;
sistema piramidale = indenne;
sistema extra-piramidale
= indenne;
sistema cerebellare = indenne;
sensibilità superficiali e profonde = indenni;
memoria di fissazione = deficit di grado lieve;
memoria di rievocazione = indenne;
attenzione, sia spontanea che conativa = indenne”;
- quanto alla psiche: “soggetto con atteggiamento dimesso, ben curato nella persona e nell'abbigliamento, vigile e ben orientato nel tempo, nello spazio e verso le persone, consapevole del significato e delle finalità delle indagini in corso;
si esprime con discreta inflessione dialettale, non parlando mai spontaneamente ma solo quando interrogato;
il corso del pensiero è fluente ed il suo contenuto pratico e concreto;
l'evoluzione delle facoltà intellettive è nella media;
critica e giudizio appaiono adeguati all'età cronologica, al grado di istruzione ed al livello socio-culturale; le capacità di astrazione e di concettualizzazione risultano indenni;
la progettazione è presente;
non si rilevano turbe e/o errori delle percezioni neurosensoriali;
al colloquio libero si evidenzia una moderata-severa depressione del tono dell'umore con polarizzazione ideo-affettiva sul proprio stato di salute;
l'affettività è discretamente rappresentata, anche se le spinte motivazionali appaiono moderatamente ridotte”;
3 - quanto al torace e all'apparato respiratorio: “torace di forma cilindrica con emitoraci espandibili con gli atti del respiro;
alla palpazione: fremito vocale tattile diffuso su tutto l'ambito; alla percussione: suono chiaro polmonare diffuso;
all'ascoltazione: murmure vescicolare fisiologico su tutto l'ambito; basi mobili con gli atti del respiro, la cui frequenza è di 14/min.; saturazione di O2 = 98%”;
- quanto all'apparato cardiovascolare: “all'ispezione si verifica l'assenza di bozze precordiali, l'itto non è visibile ed è palpabile nella sede fisiologica;
alla percussione si reperta aia cardiaca nei limiti;
all'ascoltazione si apprezzano toni puri, con pause libere;
frequenza cardiaca: 80 b/min, ritmica;
pressione arteriosa omerale in ortostatismo: 130/80 mmHg.; polsi arteriosi periferici: normosfigmici, su tutte le sedi repere superficiali;
vasi venosi: nella norma le giugulari;
agli arti inferiori non si rilevano alterazioni a carico della circolazione venosa superficiale e profonda”;
- in relazione all'addome: “piano, con cicatrice ombelicale normointroflessa;
all'ispezione nulla di patologico;
la palpazione superficiale e profonda non risultano dolenti;
alla percussione: nulla di patologico;
all'ascoltazione: nulla di patologico;
masse abnormi e/o liquidi patologici: assenti;
reticoli venosi superficiali: assenti;
porte erniarie: libere;
organi ipocondriaci: nei limiti;
manovra di Murphy: negativa”;
- per quanto attiene all'apparato genito-urinario: “logge renali in sede;
manovra di : negativa, bilateralmente;
presenza di ureterocutaneostomia monolaterale”; Per_2
- quanto al sistema visivo: “pupille eucicliche ed isocoriche;
stimolazione L.A.C.: nella norma;
visus: clinicamente nella norma”;
- in relazione al sistema audio-vestibolare: “percepisce con facilità la voce dell'interlocutore alla normale distanza di conversazione;
prova della voce bisbigliata e test dell'orologio: negativi;
prova di lievi oscillazioni pluridirezionali alle manovre di Tes_1 sensibilizzazione”;
- infine, quanto al cavo orale, il CTU ha rilevato: “mucose di colorito roseo ed integre;
organo della masticazione: efficiente”. Per quanto attiene, infine, alla documentazione medica prodotta dall'istante a corredo del ricorso in opposizione, si evidenzia che la stessa non è idonea a determinare il riconoscimento di quanto preteso dall'istante, atteso che da essa non si denota alcun aggravamento del quadro patologico né la sussistenza di condizioni idonee ai fini del riconoscimento della indennità di accompagnamento. Invero:
- gli accertamenti diagnostici eseguiti presso in data 27.1.25 Controparte_3
(Tomoscintigrafia ad Emissione di Positroni PET Total Body e TC Cranio Collo Torace Addome e Pelvi) non hanno evidenziato aggravamenti o alterazioni significative;
- dalla visita fisiatrica eseguita eseguita presso la in data 14.02.2025 Controparte_4 nonché dalla visita ortopedica eseguita presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II in data 30.01.2025 e dalla RX Mani e Ginocchia effettata presso l'U.O.C. di Radiologia Antonio Cardarelli in data 13.02.2025 non emerge affatto la totale compromissione dell'autonomia, come preteso dall'opponente, risultando, di contro, la presenza di
“Deambulazione difficoltosa” “instabilità delle ginocchia sui piani” e “Conservati i rapporti articolari. Non lesioni ossee focali”;
- analogamente le ecografie del collo eseguite in data 16.01.2025 presso l'Ambulatorio di Patologa Tiroidea AOU Federico II ed in data 04.02.2025 presso l'
[...] evidenziano “Tiroide in sede a margini regolari. Dimensioni Controparte_5 nei limiti della norma” “Assenza di linfoadenopatie a carattere secondario nei distretti ecograficamente esplorabili” “Trachea in asse” “Gozzo multinodulare con ipertiroidismo subclinico” “Ghiandola parotide destra regolare per dimensioni ed ecostruttura”
4 Ghiandole sottomandibolari simmetriche, regolari per dimensioni ed ecostruttura. Non evidenza di formazioni linfonodali con caratteristiche ecografiche sospette per patologia a livello delle stazioni giugulo-carotidee, sottomandibolari, sottomentoniere e retroauricolari bilaterlamente”;
- la scintigrafia toroidea eseguita il 07.03.2025 presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II rileva: “Tiroide in sede, di normali dimensioni”;
- il certificato rilasciato in data 20.12.2024 dall'A.O.U. Federico II con annesso ecocardiogramma eseguito in pari data, nonché la visita di controllo di chirurgia orale/maxillo facciale effettuata presso l' in data 12.02.2025 Controparte_2 evidenziano “Attività cardiaca ritmica, non stasi piccolo circolo, non edemi declivi”, “Atrio sinistro nei limiti. Valvola mitrale con lieve insufficienza. Ventricolo sinistro con normali dimensioni e conservata cinesi globale e segmentaria. Valvola aortica tricuspide traccia di insufficienza. Sezioni destre nei limiti. Valvola tricuspide con lieve insufficienza e normale paps. Assenza di versamento pericardico”, “Follow up tumore di Warthin in parotide sx, di dimensioni immutate rispetto al precedente controllo clinico, in pz K vescica e cistectomia radicale”;
- la prescrizione riabilitativa rilasciata dalla in data 14.02.2025 e la Controparte_6 prescrizione farmacologica del 26.02.2025 non sono idonee ad evidenzia nuove o più gravi patologie. Non risultano, dunque, elementi per ritenere viziato il giudizio del CTU. Il consulente ha correttamente valutato il complessivo quadro clinico della ricorrente, avendo eseguito un esame clinico obiettivo e verificato tutta la documentazione sanitaria depositata: trattasi, pertanto, di indagine che si ritiene idonea ed adeguata al fine di valutare l'autonomia nella deambulazione nonché nel compimento degli atti quotidiani della vita. Invero, in tema di indennità di accompagnamento e con riferimento alla sua spettanza, l'art. 1 della l. n. 18 del 1980 richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della l. n. 118 del 1971 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità; cfr. Cass. n. 15882/2015 per cui l'ausilio di bastoni costituisce una circostanza irrilevante, essendo necessaria l'impossibilità di deambulazione senza l'ausilio di altro soggetto). Le motivazioni fornite sul punto dall'ausiliare risultano, dunque, chiare, prive di vizi e coerenti con i riscontri diagnostici in atti e con gli esami dallo stesso eseguiti nonché ben argomentate. Con l'opposizione, l'istante non ha evidenziato errori, omissioni o vizi di indagine in cui sarebbe incorso il CTU in relazione alla gravità o alla natura delle suindicate patologie. La parte ricorrente, infatti, si è limitata genericamente a rilevare una maggiore gravità delle patologie, senza tuttavia addurre motivazioni a supporto né dimostrare una diversa e maggiore incidenza sul compimento degli atti quotidiani della vita o sulla capacità di deambulare. Va ricordato, inoltre, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e, dunque, risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro sanitario.
5 In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi. Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto. Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente. In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
* Le censure sono infondate e, dunque, il ricorso va integralmente rigettato.
* La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, atteso il tenore della dichiarazione resa ex art. 152 disp. att. c.p.c. allegata al ricorso per ATP. Le spese di consulenza tecnica di ufficio relative alla fase di ATP si pongono, quindi, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di NAPOLI, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali;
CP_
- pone le spese di consulenza tecnica (come da separato decreto) a carico dell' NAPOLI, 09.10.2025 Il Giudice d.ssa Monica Galante
6