Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 26/03/2026, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00120/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00287/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 287 del 2025, proposto dalla società Pa Digitale Adriatica s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuliano Di Pardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Unione dei Comuni Medio Sannio, non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza
del decreto ingiuntivo del Tribunale Ordinario di Campobasso n. 75 del 27/01/2021, reso nel giudizio n. 80/21 R.G..
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 il dott. GI AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con decreto ingiuntivo n. 75 del 27/01/2021, il Tribunale Ordinario di Campobasso ha ingiunto all’Unione dei Comuni Medio Sannio il pagamento, in favore della società Pa Digitale Adriatica s.r.l., della capital somma di € 18.870,00, oltre interessi “ come da domanda ”, e oltre alle spese e competenze, “ liquidate in € 540,00 per compensi professionali, in € 145,50 per esborsi, oltre iva e cap, come per legge, e rimborso forfettario del 15% ”.
2. Detto decreto ingiuntivo è stato dichiarato definitivamente esecutivo il 7 aprile 2021 e munito di formula esecutiva in data 15 aprile 2021.
3. Il decreto, munito della prescritta formula esecutiva, è stato indi notificato il 31 maggio 2021 all’Unione dei Comuni Medio Sannio a mezzo raccomandata A/R.
In data 1° settembre 2022 la società interessata ha notificato all’Unione dei Comuni intimata altresì un atto di precetto.
4. Non essendo stato eseguito il pagamento delle somme dovute, la società Pa Digitale Adriatica s.r.l., una volta decorso il termine dilatorio di 120 giorni prescritto dall’art. 14, comma 1, del d. l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, ha quindi proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio di ottemperanza.
Con l’odierno ricorso, è stato chiesto a questo T.A.R. di:
- ordinare all’Unione dei Comuni Medio Sannio di dare piena ed integrale esecuzione al decreto ingiuntivo n. 75 del 27/01/21, R.G. n. 80/21, Rep. n. 363/21, emesso dal Tribunale Ordinario di Campobasso in data 27/01/21 e dichiarato esecutivo con decreto n. cron. 2308 dell’08/04/21 e formula esecutiva il 15/04/21, e notificato con formula esecutiva il 28/04/21 ed il 31/05/21;
- nominare un commissario ad acta ;
- condannare la medesima Unione, ai sensi dell'art. 114, comma 4°, lett e), del cod. proc. amm., al pagamento di una penalità di mora;
- condannare ex art. 112, co. 3, D.Lgs. 104/10, l’Unione dei Comuni Medio Sannio inadempiente al pagamento della rivalutazione e degli interessi maturati dopo il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo in esame, nonchè al risarcimento dei danni connessi all’impossibilità, o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica del giudicato o alla sua violazione o elusione;
- condannare ex art. 114, D.Lgs. n. 114/10, l’Unione dei Comuni Medio Sannio inadempiente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato;
- condannarla infine anche al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore dell’avvocato dichiaratosi antistatario.
5. L’Unione dei Comuni Medio Sannio, cui il ricorso in ottemperanza è stato notificato via pec all’indirizzo unione.mediosannio@pec.it estratto dall’Indice PA (I.P.A.), non si è costituita in giudizio.
6. All’udienza camerale del 25 febbraio 2026 il Tribunale ha rilevato un problema di leggibilità della documentazione prodotta dalla parte ricorrente: la difesa ricorrente ha, pertanto, chiesto un breve rinvio per fornire un documento leggibile, e la causa è stata quindi rinviata alla camera di consiglio del 25 febbraio 2026.
7. In quest’ultima, rilevatasi la produzione di ulteriore documentazione leggibile da parte della difesa ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Il ricorso risulta ammissibile quanto ai presupposti dell’intrapresa azione di ottemperanza, avuto riguardo alla definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 75 del 27 gennaio 2021, emesso dal Tribunale di Campobasso (accertata con decreto di esecutorietà del 7 aprile 2021), e, altresì, al decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d. l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997.
Infatti, come più volte chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, il decreto ingiuntivo dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ. ha valore di cosa giudicata ai fini della proposizione del ricorso in ottemperanza, rientrando quindi nell’ambito applicativo del disposto dell’art. 112, comma 2, lett. c) cod. proc. amm., che assimila alle sentenze passate in giudicato gli “ altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario ”.
9. Il ricorso è altresì fondato nei termini di cui sta per dirsi, atteso che non è stato fornito alcun elemento volto a dimostrare l’integrale adempimento, da parte dell’Amministrazione, di quanto impostole dal decreto ingiuntivo.
10. Accertato l’obbligo dell’Amministrazione intimata di dare integrale esecuzione al decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, va dunque ordinato all’Unione dei Comuni Medio Sannio di provvedere al pagamento di € 18.870,00, oltre interessi “ come da domanda ”, e oltre alle spese e competenze, “ liquidate in € 540,00 per compensi professionali, in € 145,50 per esborsi, oltre iva e cap, come per legge, e rimborso forfettario del 15% ”.
Il complessivo pagamento dovuto dovrà avere luogo nel termine ultimativo di 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
Le ulteriori spese, nella misura in cui risultano funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, vengono liquidate in modo onnicomprensivo nell’ambito delle spese di lite del presente giudizio nel seguente dispositivo.
In conformità alle richieste della parte ricorrente, per l’eventuale persistere dell’inottemperanza il Collegio nomina sin d’ora, quale commissario ad acta , il Prefetto di Campobasso, con facoltà di delega ad un funzionario di adeguata professionalità del suo Ufficio (al fine di assicurare l’efficace coordinamento tra le procedure si segnala l’esistenza di almeno altri due giudizi di ottemperanza, il n. R.G. 246/2021 e il n. R.G. 97/2023, a carico della stessa Unione dei Comuni Medio Sannio, procedure per l’esecuzione delle quali è stato delegato il funzionario dott. Enrico Antenucci).
Il commissario ad acta dovrà attivarsi per l’esecuzione del giudicato, dietro apposita istanza di parte, qualora l’Unione dei Comuni alla scadenza del termine qui fissato per il pagamento dovuto sia rimasta inadempiente.
Il medesimo commissario in tal caso dovrà:
- adottare ogni misura idonea a far conseguire alla ricorrente il pagamento degli importi dovuti in forza del titolo in epigrafe, entro l’ulteriore termine di 90 giorni dalla presentazione dell’istanza della creditrice di cui al periodo precedente;
- una volta espletato l’incarico, depositare una succinta relazione sull’attività svolta, con la richiesta di liquidazione del proprio compenso e relativa nota spese, nel rispetto del termine perentorio dettato dall’art. 71 del D. P. R. n. 115/2002.
Il Tribunale, in considerazione della nomina del commissario ad acta così compiuta proprio per fronteggiare l’eventualità di un perdurante inadempimento, non ravvisa, almeno allo stato, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, in favore della parte ricorrente, di una ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), del cod. proc. amm..
Rimane però salva, nel prosieguo, la possibilità di una diversa valutazione sul punto da parte del Collegio, dietro eventuale e apposita nuova istanza di parte, nel caso di una mancata collaborazione dell’Amministrazione debitrice all’attività del nominato commissario ad acta .
11. Venendo alla domanda di condanna ex art. 112, co. 3, D.Lgs. 104/10, al pagamento “ della rivalutazione e degli interessi maturati dopo il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo in esame, nonchè al risarcimento dei danni connessi all’impossibilità, o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica del giudicato o alla sua violazione o elusione ” , va osservato quanto segue.
11.1. Deve essere disattesa la domanda di condanna al risarcimento dei danni subiti dalla parte ricorrente in ragione della mancata esecuzione del giudicato.
Sul punto si deve innanzi tutto rammentare che, secondo l’art. 112, comma 3, cod. proc. amm. “ Può essere proposta, anche in unico grado dinanzi al giudice dell’ottemperanza, ... azione di risarcimento dei danni connessi ... alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione ”. Tuttavia - posto che anche tale azione risarcitoria si inquadra nello schema della responsabilità da fatto illecito di cui all’art. 2043 cod. civ., ed è quindi regolata dal principio dell’onere della prova di cui all’art. 2697 cod. civ. in base al quale colui che intende far valere un diritto in giudizio ha l’onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento - si deve rilevare che la parte ricorrente non ha specificato né tantomeno quantificato i danni subiti e, quindi, la sua domanda non può essere accolta perché generica (cfr. Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della Regione autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, sentenza n. 154 del 5 luglio 2018).
11.2. Quanto, invece, alla domanda di condanna al pagamento degli interessi, va osservato che:
- da un lato, il decreto ingiuntivo ottemperando già riconosceva la debenza di interessi legali sul capitale come “ da domanda ” (e la domanda in sede civile era già stata avanzata anche per la condanna agli interessi “ maturati e maturandi sino al soddisfo ” con annessa “ rivalutazione monetaria ”; sul punto: cfr. il ricorso per decreto ingiuntivo presentato in sede civile, all. n. 1 alla produzione della parte ricorrente del 22 settembre 2025): quindi la condanna al pagamento di interessi e rivalutazione è stata già pronunciata dal giudice civile, con la conseguenza che la doverosità del pagamento di tali spettanze è già insito nella condanna all’ottemperanza del decreto ingiuntivo;
- dall’altro, sulla somma liquidata dal giudice civile all’odierna parte ricorrente, a titolo di condanna alle spese, il decreto ingiuntivo non ha riconosciuto la debenza di interessi legali sul capitale, che pertanto possono essere riconosciuti solo a far data dal passaggio in giudicato del titolo giudiziale predetto, ai sensi dell'art. 112 co. 3 c.p.a. (cfr. T.A.R. Toscana, Sez. I, 1°.04.2025, n. 608).
Occorre infatti considerare che, ai sensi dell'art. 112, comma 3, del c.p.a., può essere proposta azione di condanna al pagamento degli interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza da ottemperare (nel caso in esame si tratta di un decreto ingiuntivo), in difetto di precisazioni, nella sentenza stessa, circa la decorrenza di essi (T.A.R. Lazio, Sez. II- bis , 2.05.2016, n. 4943). Invero, solo dalla data del passaggio in giudicato della sentenza si perfeziona l'accertamento giudiziale e il suo effetto costitutivo, per cui solo dalla stessa data sorgono i conseguenti obblighi (Cass. Civ., 11.6.2004, n. 11097; T.A.R. Trentino Alto Adige, Trento, Sez. I, 9.12.2015, n. 514; idem, 9.11.2015, n. 453).
11.3. In conclusione, quanto alla richiesta di rivalutazione e interessi legali sulle somme liquidate con il decreto ottemperando, la domanda deve essere accolta nei termini di cui all'art. 112, comma 3, c.p.a. nella sola misura degli interessi legali compensativi sulle spese processuali dovute e a far data dal passaggio in giudicato del titolo, mentre la sorte capitale è già assistita dagli interessi riconosciuti dal giudice civile e la rivalutazione monetaria non è riconoscibile nei debiti di valuta se non ne sia provato il maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali (cfr. giurisprudenza costante; tra le tante cfr.: Corte d'Appello di Messina, I, 6.10.2021 n. 434; Tribunale civile di Milano, II, 5.10.2020 n. 5950; T.A.R. Campania, Napoli, VII, 13.1.2020 n. 141; T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 24.12.2021, n. 697).
12. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in favore dell’avvocato dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto:
- ordina all’Unione dei Comuni Medio Sannio:
a) di dare integrale esecuzione al decreto ingiuntivo in epigrafe, provvedendo al pagamento delle somme ivi riconosciute (sorte capitale, oltre agli interessi come da domanda, alle spese e alle competenze indicate nel titolo), nel termine ultimativo di 90 giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notifica se anteriore;
b) di provvedere, negli stessi termini, al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle somme dovute per interessi legali sulle somme liquidate dal giudice civile a titolo di spese processuali, nei sensi di cui in motivazione;
- nomina quale commissario ad acta il Prefetto di Campobasso, o un suo delegato, che si attiverà su istanza dell’avente diritto laddove alla scadenza del termine previsto per l’adempimento l’Amministrazione non abbia provveduto al pagamento;
- condanna l’Amministrazione inadempiente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 800,00 oltre a IVA e CPA come per legge, nonché al rimborso del contributo unificato, se dovuto, pari ad € 300,00, somme da distrarsi in favore dell’antescritto difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GI AL, Presidente FF, Estensore
Sergio Occhionero, Referendario
Costanza Cappelli, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| GI AL |
IL SEGRETARIO